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Articolo 2504: gli effetti della fusione

Articolo 2504: gli effetti della fusione


art 2504 bis ➝ effetti della fusione
Primo bilancio successivo a fusione: probabilmente si riferisce a 1° bilancio d’esercizio. Viene applicato principio CONTINUITA’ nei criteri di valutazione. Questa norma è in antitesi con trasf (in particolare con omog regr). In quel caso c’era relazione di stima con elementi valutati a valori attuali. Nella fusione invece sn valutati ai valori contabili.
Avanzo/disavanzo di fusione : legati all’hp in cui societa incorporante sia anche socia dell’incorporata.
Es. Alfa ha partecipazione totalitaria in Beta. Società Beta ha bilancio da cui risultano elementi attivo e passivo. Alfa ha in bilancio partecipazione in Beta che può essere valutata a costo storico o PN. HP ➝ costo storico e incorporante (Alfa) incorpora Beta.
Immaginiamo che Alfa abbia acquistato partecipazione in Beta e il suo valore in bilancio è superiore PN Beta. Dopo fusione Alfa avrà in bilancio nn più partecipazione, ma valori di bilancio. Ma prima poteva avere 200 e dopo 100. La differenza (DISAVANZO DA ANNULLAMENTO) deve essere imputata ove possibile a elementi att o pass delle soc partecipanti a fusione o ad avviamento.
Ma può anche esserci AVANZO. Legislatore se ne è accorto e ha ritoccato norma. Es partecipazione in Beta di 50 e valore PN di 100. Differenza andrà in una voce PN.

Art 2504 quater ➝ azione invalidante può avvenire fino a momento ultima iscrizione com e x trasf ci può essere sospensione da parte tribunale qualora venga richiesta azione invalidante. Dopo iscrizione solo + azione risarcitoria.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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