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Storia della normativa relativa all'insider trading

Si è a lungo discusso della legittimità della sanzione panale per questo tipo di comportamenti, perché si dice che sul mercato c’è una competizione e ciò che conta è vincere, chi arriva primo alle notizie è più bravo degli altri, va premiato. Perciò lo Stato non dovrebbe occuparsi di questi fenomeni. Ora queste tesi nella loro forma così estrema non sono accolte da nessun legislatore del mondo. Una legislazione penale su questo fenomeno c’è ovunque. In Italia arriva nel 1991; negli Stati Uniti la prima legislazione che sanzione l’insider trading risale al Security Exchange Act prima anni ’30 del secolo scorso; in Francia la prima normativa è del 1970. Le norme su questi argomenti sono norme che riguardano i mercati evoluti.
Nel 1998 con il TUF veniva disciplinato nell’art.180 l’abuso di informazioni privilegiate e nell’art.181 l’aggiotaggio su strumenti finanziari quotati. Nel 2002 l’aggiotaggio è stato abolito, mentre l’abuso di informazioni è rimasto fino al 2005 quando la legge 62, ha ridefinito l’intero settore del market abuse dando attuazione alle direttive comunitarie in materia e l’abuso delle informazioni privilegiate è oggi disciplinato all’art.184. L’art.184 comma 3 bis è stato introdotto nel 2009 con il decreto legislativo 101.
I vecchi art.180 e 181 oggi sono disciplinati da 2 norme di tipo definitorio, il legislatore ha utilizzato la tecnica per cui quando ci sono concetti che hanno bisogno di essere spiegati ne dà definizione. L’art.180 dà le definizioni e l’art.181 dice cos’è un’informazione privilegiata.
La versione iniziale del 2005 prevedeva come sanzione la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 20 mila a 3 milioni di euro. Poi tutte le pene sono state raddoppiate. L’art.39 dice nei limiti di quanto previsto dal codice penale. Secondo un’interpretazione valida significa che questo raddoppio e la quintuplicazione possono operare solo per le sanzioni che si mantengono nelle cornici generali indicate dal codice penale. Raddoppiare la reclusione si può se questa si mantiene nel tetto massimo indicato dal codice, ossia 24 anni. Questo significa che mentre raddoppiano le pene detentive, non si quintuplicano, almeno per questa ipotesi, le sanzioni pecuniarie, perché già la loro determinazione da parte del legislatore è al di sopra dei massimi previsti dal codice penale e dunque sono già un’eccezione. Ha senso questo limite perché l’art.184 prevede al comma 3 che il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino a 10 volte il prodotto conseguente dal reato quando per una serie di circostanze la multa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Con questo meccanismo evitare la quintuplicazione del tetto dei 3 milioni, che potrebbe essere ulteriormente triplicato ai sensi del comma 3, mantiene il limite delle sanzioni in un livello di accettabilità normale.
Il SOGGETTO ATTIVO del reato è chiunque, ma tuttavia questo soggetto deve essere in possesso di un’informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, di direzione o controllo dell’emittente. L’emittente è
- la società che emette i titoli finanziari quotati;
- un soggetto che sia in possesso dell’informazione privilegiata in ragione della partecipazione al capitale dell’emittente (un socio);
- l’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione (un consulente della società)
Tutti questi soggetti se sono in possesso di un’informazione privilegiata sono puniti con la reclusione e la multa se tengono 3 diverse CONDOTTE:
- INSIDER TRADING
- TIPPING
-AGGIOTAGGIO

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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