Definizione di bancarotta semplice patrimoniale - art.217
Il comma 1 dice che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni se è dichiarato fallito (bancarotta semplice patrimoniale prefallimentare) l’imprenditore che fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente ha tenuto queste condotte.
La quinta ipotesi non è omogenea rispetto alle prime 4. Nelle prime 4 ipotesi (pur non essendo indicato in maniera specifica) condividono un nucleo strutturalmente colposo. Il rimprovero che c’è sotto a queste ipotesi è un rimprovero di negligenza, imprudenza, imperizia, ma non è un imprenditore truffaldino, perché non ha fatto maneggi. L’imprenditore viene punito perché ha agito con colpa.
C’è però un problema: dove corre la linea di confine tra le operazione manifestamente imprudenti, le operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento e la dissipazione del patrimonio: Perché se ho dissipato e sono stato dichiarato fallito vado a San Vittore da 3 a 10 anni, se invece ho compiuto operazioni manifestamente imprudenti la pena è da 6 mesi a 2 anni. La Giurisprudenza non ha confini netti a riguardo. Si dice che le operazioni manifestamente imprudenti, di grave imprudenza e di pura sorte sono operazioni comunque attinenti allo svolgimento di un’attività d’impresa. Le operazioni di pura sorte per quanto affidate al caso, rientrano nell’ambito di un’attività d’impresa.
Le prime 4 ipotesi dell’art.217 n.1 sono omogenee, mentre la 5° ipotesi fa riferimento al mancato soddisfacimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato. Qui si prende atto del fatto che non ho adempiuto alle obbligazioni che nascevano dal precedente concordato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto penale commerciale
- Docente: D'alessandro Francesco
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