Articolo 483 codice penale
Art.483 codice penale : chiunque attesta falsamente ad pubblico ufficiale in un atto pubblico è punito con la reclusione fino a 2 anni. Significa che il soggetto che realizza questo reato può essere condannato massimo a 2 anni. Questa norma non fissa il minimo. Ci sono però reati che lo fissano (art. 2636 codice civile, l’illecita influenza sull’assemblea, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni). Visto che qui il minimo non c’è si applica l’art.23 delle norme generali, che si intitola “Reclusione” e dice che la pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni. Questi sono i limiti generali, se le norme non prevedono limiti e massimi specifici.
Questo reato è un delitto perché parla di reclusione, infatti siamo nel libro secondo, all’interno del titolo settimo, titolo dedicato ai delitti contro la fede pubblica, contro lo stato, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, ecc..
Continua a leggere:
- Successivo: Articolo 575 codice penale
- Precedente: Caratteristiche del Codice Penale
Dettagli appunto:
-
Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto penale commerciale
- Docente: D'alessandro Francesco
Altri appunti correlati:
- Diritto penale: principi e disciplina
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto Penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Aspetti medico-legali della responsabilità professionale infermieristica
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- La strage all'art.422 del Codice Penale
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
- Riflessioni sulla prevenzione generale
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.