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La decisione in appello


Terminata questa fase, il giudice d’appello passerà alla decisione.

a. Interessante è la previsione per la quale il giudice dell’appello pronuncia la sentenza precisando le conclusioni in udienza, autorizzando l’immediata discussione della causa e pronuncia sentenza al termine della discussione;
b. Il giudice d’appello, sia che respinga l’impugnazione, confermando il fallimento, sia che l’accolga, revocando il fallimento, pronuncia un provvedimento che ha la forma di sentenza che sarà a sua volta impugnabile con ricorso in cassazione;
c. Le modalità di conoscenza della decisione mutano a seconda che questa sia di accoglimento o di rigetto dell’impugnazione.  La sentenza di rigetto, se viene notificata al ricorrente, potrà essere impugnata entro 60 gg; mentre se non verrà notificata, il termine sarà di un anno. Se la sentenza accoglie l’impugnazione e revoca il fallimento, deve essere comunicata e pubblicizzata nelle stesse forme della sentenza di primo grado;
d. La legge prevede che se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. È una disposizione che necessita di qualche chiarimento in quanto è evidente che gli atti della procedura sono legittimi prima della revoca mentre, se non lo erano, tale illegittimità vi era a prescindere dalla revoca di fallimento;
e. Le spese di procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo e su relazione del giudice delegato. Tuttavia, la norma nulla dispone sul risarcimento dei danni patiti dall’imprenditore ingiustamente dichiarato fallito. In questo contesto sono da separare due momenti: a. è evidente che l’imprenditore ingiustamente fallito che ottiene soddisfazione dal giudice d’appello, ha diritto al risarcimento dei danni; b. la disposizione non dice chi debba pagare il compenso al curatore e le spese della procedura quando il fallimento dichiarato in primo grado sia stato poi revocato in appello. Tuttavia la questione è risolta dall’art. 147 TU in materia di spese di giustizia secondo cui, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento per colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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