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Il fulcro della nozione di “stato di insolvenza”: l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni


Alla luce delle considerazioni sin qui formulate, per integrare lo stato di insolvenza non occorre necessariamente la materiale cessazione dei pagamenti. In particolare, il fallimento può essere dichiarato anche qualora l’imprenditore adempia alle proprie obbligazioni, ma i relativi pagamenti siano stati effettuati con mezzi rovinosi o fraudolenti.
Il fulcro della nozione di insolvenza fornita dall’art. 52 è costituito dall’incapacità dell’imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
È proprio in riferimento a questo concetto che acquista significato la distinzione tra insolvenza civile ed insolvenza commerciale, la prima statica e la seconda dinamica.
Inoltre, assume rilevanza il significato da attribuire al concetto di regolarità nell’adempimento. A tal proposito le posizioni sono differenti. Secondo alcuni interpreti, potrebbero trovare applicazione i principi sull’adempimento delle obbligazioni in generale che definiscono “l’esatto adempimento”.
Secondo altri, la regolarità consisterebbe nell’impiego di mezzi tratti dall’ordinario esercizio dell’impresa.
Infine, alcuni affermano che la regolarità andrebbe valutata in relazione all’idoneità del patrimonio del debitore al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Le diverse posizioni non sembrano compatibili tra loro, ma tutte idonee a contribuire alla formulazione di una adeguata valutazione complessiva della regolarità.
Una considerazione particolare merita la relazione che vi è tra stato di insolvenza e squilibrio patrimoniale. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’escludere l’applicabilità della tesi della corrispondenza automatica ai fini probatori tra sbilancio patrimoniale e stato di insolvenza. Si sostiene che l’eccedenza del passivo sull’attivo ha solo valore  indiziario di una situazione di insolvenza e, quindi, non costituisce un sintomo univoco di una situazione di definitivo dissesto (es: un’impresa con uno sbilancio cronico ma che dispone di un consistente credito bancario e commerciale). Viceversa, si sostiene che l’eccedenza dell’attivo sul passivo non sia di per sé idonea ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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