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Il fallimento dell’imprenditore fallito


Al fallito non è precluso di esercitare, durante il fallimento, un’altra attività d’impresa quando abbia a disposizione beni personali sottratti allo spossessamento.
Se il fallito diventa nuovamente insolvente rispetto alla “nuova” attività, potrà essere dichiarato fallito in quando non vi è alcuna norma che lo escluda. Piuttosto, questa seconda procedura potrebbe avere a disposizione una minima massa attiva. Il fallimento aperto per primo avrà, infatti, appreso tutte le attività conseguite da quell’esercizio.
Davanti a questo fenomeno, la giurisprudenza tende a negare l’avvio di una seconda procedura per la mancanza di un patrimonio del fallito e, quindi, di convenienza per i creditori concorsuali. Secondo la soluzione più soffi sfacente, per aprire una seconda procedura è necessario attendere la conclusione della prima.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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