Gli imprenditori esclusi dal fallimento: gli enti pubblici
Ai sensi dell’art. 1 l. fall. è assoggettabile al fallimento l’imprenditore commerciale non piccolo di natura privata. Ne consegue, allora, l’esclusione dal fallimento degli enti pubblici (elencati nell’art. 2093 cc) esercenti imprese commerciali. Tuttavia, questi sono da distinguere dalle cc.dd. società in mano pubblica in cui l’ente pubblico detiene la maggioranza o totalità delle azioni e che sono sottoponibili al fallimento.
Continua a leggere:
- Successivo: Gli imprenditori esclusi dal fallimento: il piccolo imprenditore
- Precedente: Gli imprenditori esclusi dal fallimento: l’imprenditore agricolo
Dettagli appunto:
-
Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
[Visita la sua tesi: "Valore delle merci e diritti di licenza"]
- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
Altri appunti correlati:
- Diritto delle Procedure Concorsuali
- Diritto privato
- Manuale di Diritto Tributario
- La stregoneria in Tanzania: un problema attuale
- Diritto fallimentare
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.