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Gli effetti per il fallito di natura patrimoniale: lo spossessamento


L'art. 42 stabilisce che la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento. L’accertamento dell’insolvenza, che produce l’apertura del fallimento, determina nel debitore la perdita del diritto di universalità dei beni di proprietà. Più precisamente, viene meno non solo la legittimazione dell’imprenditore a compiere atti di disposizione del patrimonio, costituito dall’azienda e dai beni personali che non erano stati utilizzati nell’esercizio dell’impresa, ma anche il diritto a percepire i frutti provenienti dal godimento di essi. A causa del fallimento, questi beni sono, infatti destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori concorsuali. Quest’effetto di natura patrimoniale viene indicato come “spossessamento”. L’amministrazione del patrimonio è trasferita al curatore che ha così l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato. La posizione del curatore nella gestione del patrimonio, il quale per effetto della procedura concorsuale è colpito da un vincolo di destinazione, è l’esclusivo soddisfacimento dei creditori. Egli è quindi chiamato ad amministrare il patrimonio, assumendo i poteri che spettavano a chi gestiva prima e al quale deve rispondere dei risultati, ma durante una procedura instaurata per soddisfare i creditori. Per essi deve conservare l’integrità della garanzia patrimoniale ed esercitare, se occorre, le azioni necessarie a reintegrarla.
Con lo spossessamento, il fallito rimane comunque proprietario dei suoi beni, se pur vincolati al soddisfacimento dei creditori, e di ciò se ne ha prova anche alla chiusura del fallimento quando gli verranno restituiti gli eventuali beni residui.
Lo spossessamento opera di diritto alla data della sentenza che dichiara il fallimento. La riforma ha chiarito che la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione; per i terzi, invece, gli effetti della sentenza decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese.

L’OGGETTO DELLO SPOSSESSAMENTO. Potrà trattarsi di beni mobili o immobili, materiale e immateriali (opere dell’ingegno, brevetti, marchi, ecc.), di crediti, di diritti, di azioni, di poteri. Lo spossessamento investe anche i beni di proprietà di terzi, ma in possesso del fallito. I terzi, per recuperare i loro beni, dovranno esercitare i diritti di rivendicazione, restituzione o separazione di beni mobili nell’apposito giudizio. Non vi sarà spossessamento per quei beni che, pur essendo nella disponibilità del fallito, siano in possesso di terzi. I beni detenuti dal fallito per i quali dovevano essere effettuate particolari prestazioni (riparazioni, deposito, ecc.) dietro pagamento di una somma, saranno restituiti dopo che il curatore avrà chiesto e ricevuto la controprestazione. Infine, anche le scritture contabili, in quanto utili per ricostruire la dimensione del dissesto, e tutti quei documenti idonei a ripercorrere le vicende passate dell’impresa, vengono assoggettate a spossessamento. Del patrimonio soggetto all’esproprio fallimentare fanno parte i beni esistenti al momento dell’apertura del fallimento ma potranno entrarvi anche i cd. Beni sopravvenuti, quelli cioè che perverranno a qualsiasi titolo, al fallito durante il fallimento. Restano esclusi, invece, i beni elencati all’art. 46 e i beni usciti dal patrimonio sulla base di atti, posti in essere nell’anno o nel biennio anteriore al fallimento. Lo spossessamento, inoltre, non opera, nei confronti del terzo che abbia cominciato ad esercitare su qualcuno dei beni un potere corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

LE FORMALITA' ESEGUITE DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO. Nell’art. 45 il legislatore dispone l’inefficacia verso i creditori delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo il deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa rendendo irrilevante la buona fede del contraente in bonis. In base alla norma allora, non sono opponibili al fallimento:
• gli atti di alienazione di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, stipulati prima del fallimento ma trascritti successivamente;
• gli atti di cessioni di crediti notificati al debitore ceduto o accettate dopo il fallimento;
• le alienazioni di universalità di mobili prive di data certa anteriore al fallimento;
• le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso prima del fallimento a meno che non risultino da atto avente data certa;
• gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non trascritti prima del fallimento, quando hanno ad oggetto beni mobili o immobili;
• gli atti e le domande comprese le domande giudiziali se sono trascritte successivamente al fallimento;
• le ipoteche, giudiziali o volontarie, iscritte dopo la dichiarazione di fallimento;
• i privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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