Skip to content

Custodia e amministrazione delle attività fallimentari


L’art. 84 sancisce l’obbligatorietà del procedimento di apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore. Per altri beni del debitore ci si riferisce ai beni dei soggetti dichiarati falliti o per estensione del fallimento. L’operazione viene eseguita dal curatore il quale procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (in particolare il riferimento è agli artt. 752 ss.). Il curatore, in base al secondo comma dell’art. 84, può chiedere anche l’assistenza della forza pubblica, nei casi previsti dall’art. 513 co. 2 c.p.c.
Nell’ipotesi in cui i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata ad uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per quanto riguarda i beni e le cose su cui non è possibile apporre i sigilli trova applicazione l’art. 758 c.p.c. (ovvero per gli oggetti personali che servono all’uso personale di coloro che abitano nella casa; procedendo per fasi, devono essere immediatamente consegnati nelle mani del curatore:
1. il denaro contante;
2. le cambiali e gli altri titoli di credito compresi quelli scaduti;
3. le scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta.
Quanto alle modalità di custodia e di conservazione delle scritture contabili, il curatore può ottenere dal giudice delegato l’autorizzazione a depositarle in un luogo idoneo, anche presso terzi (art. 86) e deve esibirle a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Il curatore, però, può sempre rifiutarsi ad esibire le scritture contabili, qualora non lo ritenga opportuno. 
Successivamente deve essere redatto un inventario sulle operazioni di custodia, apposizione dei sigilli e rimozione degli stessi, con la finalità di individuare  beni facenti parte dell’attivo fallimentare. Anche la disciplina dell’inventario è rimessa al c.p.c. (art. 796 ss.). alle operazioni di inventario devono essere presenti, oltre al curatore che lo redige, il fallito e il c.d.c., se è già stato nominato. L’inventario viene redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale per essere inserito nel fascicolo della procedura.
L’art. 87 bis, introdotto dalla riforma, affronta la questione della redazione dell’inventario su altri beni. Il legislatore per assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali, ha stabilito che possono non essere inventariati immediatamente i beni su cui un terzo vanti un diritto reale o personale. In queste ipotesi il terzo potrà chiedere la restituzione del bene, dietro autorizzazione del curatore e del c.d.c.,; la restituzione sarà compiuta dal giudice delegato con decreto motivato.
È affidato al curatore anche il compito di prendere in consegna i beni di mano in mano che ne fa l’inventario, insieme con le scritture contabili ed i documenti del fallito. Viene così confermata la duplice funzione dell’inventario: da un lato esso è finalizzato ad individuare, elencare e descrivere i beni del fallimento; dall’altro si pone come attestato dell’avvenuta consegna dei beni al curatore, con la conseguente assunzione di responsabilità relativa alla loro custodia.
L’art. 89 affida al curatore alcuni compiti particolari: di compilare l’elenco dei creditori, e redigere il bilancio dell’ultimo esercizio.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.