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Gli effetti del provvedimento di liquidazione


L’art. 201 estende alla l.c.a, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, alcune disposizioni relative agli effetti del fallimento per il fallito e cioè:
• La spossessamento per quanto riguarda sia i beni esistenti alla data del fallimento che quelli sopravvenuti
• L’inefficacia degli atti di disposizione patrimoniali posti in essere dal fallito sul patrimonio spossessato, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento
• L’inefficacia delle formalità per rendere opponibili gli atti ai terzi compiute dopo la dichiarazione di fallimento
• L’esclusione dello spossessamento dei beni e dei diritti di natura personale
• Il diritto agli alimenti e alla casa di abitazione fino al momento della vendita
• La perdita della legittimazione processuale da parte del fallito che viene rappresentato in giudizio dal curatore (qui dal commissario)
• Il dovere del fallito di trasmettere la corrispondenza al curatore (qui al commissario)
• Gli obblighi del fallito relativi alla comunicazione di variazione di residenza e alla comparizione davanti agli organi della procedura
Anche per quanto riguarda gli effetti per i creditori e quelli sui contratti pendenti prodotti dal decreto di messa in liquidazione, bisogna fare riferimento alle norme del fallimento intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione; nei poteri del curatore il commissario liquidatore; in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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