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Art. 29-30 parere del ministro dell'industria e osservazioni

Nei 10 giorni successivi alla ricezione della reazione commissario giudiziale il ministro dell'industria, deposito in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria. Si tratta fondamentalmente di una coabitazione tra potere giudiziale (commissari) e un potere politico-esecutivo (ministero).

Art. 30


A norma dell'art. 30 e il tribunale entro 30 giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle disposizioni depositate dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'art. 27. In caso contrario dichiara il fallimento. In pratica presupposto del fallimento è l'insolvenza ma alla fine ciò che la fa scattare non è il cash flow quanto piuttosto l'incapacità di recuperare l'equilibrio economico. In virtù di quest'art. l'insolvenza non è più un fenomeno irreversibile in quanto l'accento si sposta dal fenomeno monetario a quello produttivo recuperatorio. Quindi il fallimento non si dichiara solo perché non si paga o si paga male ma soprattutto perché non ci sono possibilità di recuperare la redditività.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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