Art. 28 relazione del commissario giudiziale
Entro 30 giorni dalla dichiarazione lo stato di insolvenza il commissario giudiziale depositi in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza di condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione alla procedura e quindi circa la possibilità di risanamento.
Continua a leggere:
- Successivo: Art. 29-30 parere del ministro dell'industria e osservazioni
- Precedente: Art. 22 avviso ai creditori per l'accertamento del passivo
Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
Altri appunti correlati:
- Fondamenti di economia aziendale
- Diritto privato
- Revisione Legale dei Bilanci
- Diritto delle Procedure Concorsuali
- Diritto Fallimentare
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I Viaggi del Ventaglio: crisi di un'impresa o di un modello?
- Le classi nel concordato preventivo: un equilibrio impossibile fra autonomia negoziale e tutela dei creditori
- L’impatto economico della riforma della legge fallimentare del 2006 - 2008 sulle imprese: analisi sull'accesso alle procedure concorsuali nella provincia di Varese
- La risoluzione dell'insolvenza nelle grandissime imprese
- Il nuovo concordato preventivo dalla domanda all'omologazione
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.