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Le informazzioni privilegiate come oggetto di reato

Le informazzioni privilegiate come oggetto di reato


Oggetto dei reati in questione sono le info privilegiate, le quali(articolo 181 TUF) sono quelle che:
1) hanno un preciso contenuto(non generiche);
2) non sono state rese pubbliche;
3) riguardano direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari;
4) se rese pubbliche, influiscono sensibilmente sui prezzi degli strumenti finanziari.
L’articolo 181 commi 3 e 4 TUF chiarisce i requisiti di info privilegiata; un’info ha carattere preciso qualora si riferisca a un complesso di circostanze esistente o si possa ragionevolmente prevedere che verrà e esistenza a un evento verificatosi o si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; qualora sia sufficiente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze di cui all’articolo a sui prezzi degli strumenti finanziari.
Non è considerata sufficiente ai fini della sussistenza del carattere di pubblicità di una notizia la mera comunicazione di essa a una ristretta cerchia di operatori; invece per informazione in grado di influenzare sensibilmente i prezzi degli sturmenti finanziari, si intende un’informazione che un investitore utilizzerebbe come elemento su cui fondare le sue decisioni di investimento. Il reato di insider trading(184 comma1  TUF), si configura qualora un soggetto in possesso di info privilegiate, o effettua compravendite o altre operazioni direttamente o meno per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando tali info(trading); o comunica le info privilegiate a terzi al di fuori della sua attività lavorativa(tipping, si sostanzia nella rivelazione da un insider primario o secondario di info privilegiate a un terzo, il tippee, con la possibilità che quest’ultimo le utilizzi per operare sul mercato); o raccomanda il compimento di operazioni in strumenti finanziari sulla base di info privilegiate(tuyautage). Dall’articolo 184 TUF si ricava una distinzione tra insider primari(amministratori, sindaci, dirigenti, revisori, studi legali, consuenti finanziari), che vengono in possesso dell’info privilegiata in virtù del proprio ruolo istituzionale o in ragione dell’attività svolta o dalla loro partecipazione al capitale dell’emittente. Gli insider secondari sono tutti gli altri entranti in possesso dell’info privilegiata senza che questa sia acquisita in virtù di una partecipazione al capitale sociale o di un incarico societario e sono assoggettati alle sanzioni amministrative e non penali; gli insider criminali sono quelli che pongono in essere le condotte vietate, essendo entrati in possesso delle info privilegiate in occasione della preparazione o esecuzione di attività delittuose(ad es: hacker informatico). Il possesso dell’info privilegiata costituisce il presupposto del reato.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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