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La proposta singola nell'ordine di acquistoo vendita

Gli operatori possono immettere proposta singola costituita da un ordine di acquisto o vendita relativo a una singola serie di contratti; proposta combinata standard consistente in una combinazione di due ordini relativi a due diverse serie, la cui esecuzione avviene simultaneamente al verificarsi delle idonee condizioni di mercato; proposta combinata non standard consistente in una combinazione definita da operatore proponente di due o più ordini relativi a serie diverse, la cui esecuzione deve avvenire contestualmente; proposta combinata tailor made consistente in combinazione definita da operatore proponente di più ordini(massimo 4) la cui esecuzione deve avvenire contestualmente; quotazione riflettente offerte di acquisto o vendita dei market maker e specialisti formulate in adempimento dei loro obblighi. Gli scambi possono essere effettuati attraverso la presenza di operatori determinanti sul mercato(market makers) per garantire la liquidità degli strumenti negoziati e spessore al mercato; il ruolo di market maker può essere assunto da chi risulta iscritto in un apposito albo, diviso in sezioni:
- primari market maker: assoggettati all’obbligo di quotazione continuativa;
- market maker: soggetti a obbligo di risposta alle richieste di quotazione.
   

Ammissione ad elenco dei market maker


L’ammissione all’elenco dei market maker tenuto da Borsa Italiana è subordinata alla certificazione della professionalità dell’operatore, conoscenza di regole e modalità di funzionamento del mercato e rispetto di obblighi stabiliti da Borsa Italiana spa. Durante la negoziazione sono diffuse al pubblico in tempo reale e per ogni serie di contratti negoziata: ora di conclusione dell’ultimo contratto, prezzo e quantità dell’ultimo contratto concluso, prezzo minimo e massimo registrati sino al momento della rilevazione, primi 5 prezzi in acquisto e vendita con le quantità aggregate, prezzo di chiusura della seduta precedente, primo prezzo seduta corrente, numero contratti conclusi. Al termine di ogni seduta di Borsa sono diffuse al pubblico: prezzo medio dei contratti conclusi ponderato per le quantità relative, prezzo minimo e max registrato durante la seduta, prezzo di chiusura, numero di contratti conclusi e di posizioni aperte, volatilità implicite dei prezzi di chiusura delle opzioni.
I soggetti abilitati all’operatività sull’IDEM sono: imprese di investimento: SIM, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; banche se autorizzate da BDI; agenti di cambio operanti come broker immettendo ordini solo per i clienti e non per conto proprio. I contratti conclusi sono registrati in un archivio elettronico con indicazione di: numero progressivo del contratto, ora di inserimento della proposta, ora di esecuzione, serie negoziata, quantità e prezzo unitario, i dati di identificazione degli operatori acquirenti e venditori, tipo di conto; tali info sono inviate dal sistema di riscontro e rettifica dei contratti giornalieri al sistema di compensazione e garanzia. Nel mercato IDEM alla scadenza del contratto è prevista la consegna degli underlying. 

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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