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L'indipendenza dei revisori contabili



L’efficace funzionamento del sistema dei controlli sulle società quotate è connesso all’indipendenza dei revisori contabili, requisito pienamente soddisfatto in caso di assunzione da parte del revisore di un atteggiamento professionale indipendente(indipendence in mind), che consenta di svolgere l’incarico con obiettività e onestà intellettuale, e garantendo l’assenza di situazioni che possano rappresentare agli occhi di terzi, minacce alla condizione di indipendenza del revisore(independence in appeareance). Stante l’impossibilità di disciplinare l’atteggiamento mentale di un soggetto, la regolamentazione in materia di indipendenza ha individuato una serie di situazioni di incompatibilità: ai sensi dell’articolo 160 comma 2 alla società di revisione, soci, amministratori, componenti organi di controllo e dipendenti della società di revisione, delle società da essa controllate e a essa collegate è fatto divieto di fornire alla società che ha conferito l’incarico i seguenti servizi: tenuta dei libri contabili; progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; servizi di valutazione ed emissione di pareri pro veritate, servizi attuariali; gestione esterna dei servizi di controllo interno; consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale; intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento;  prestazione di difesa giudiziale. Il regolamento emittenti ha stabilito da 149 bis a 149 duodecies, incompatibilità derivanti da detenzione di un interesse finanziario nelle società conferente l’incarico, in una controllata o controllante; da sussistenza di relazioni d’affari; della possibilità x il management della società conferente l’incarico di influenzare i processi decisionali della società di revisione; prestazione di lavoro autonomo o subordinato a favore della società soggetta a revisione o dalla partecipazione a cariche sociali della stessa. Vanno distinte le situazioni per le quali sussiste una presunzione assoluta di mancanza d’indipendenza da quelle richiedenti una valutazione caso x caso del rischio di compromissione dell’indipendenza: in questo caso determinati obblighi da società di revisione a società conferente l’incarico e CONSOB.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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