La sovranità degli Stati sullo spazio aereo sovrastante il loro territorio e le libertà dell’aria
Il principio generale che contraddistingue il settore della navigazione aerea è la sovranità di ciascun Stato sullo spazio sovrastante il proprio territorio: non si traduce in un assoluto rifiuto da parte di uno Stato di consentire agli aeromobili stranieri di sorvolare il proprio spazio aereo e/o di atterrare nei propri aeroporti, poiché ha interesse a sviluppare traffici aerei internazionali. Per questo, sempre nel rispetto della reciprocità, concede sia di sorvolare il proprio spazio aereo sia di fare scalo sul proprio territorio, in base alle 5 libertà dell’aria, 2 di natura tecnica e 3 di natura commerciale:
1t) diritto per un aeromobile di sorvolare, senza atterrare, lo spazio aereo di uno Stato diverso da quello di bandiera (libertà di sorvolo);
2t) diritto per un aeromobile di atterrare e di sostare sul territorio di uno Stato diverso da quello di bandiera esclusivamente per ragioni di carattere tecnico come rifornimenti o riparazioni (libertà di atterraggio e di sosta);
1c) diritto per un aeromobile di sbarcare passeggeri, merci o posta, imbarcati nel proprio Stato di bandiera, in un aeroporto di un altro Stato (libertà di sbarco);
2c) diritto per un aeromobile di imbarcare passeggeri, merci o posta, destinati in uno scali del proprio Stato di bandiera, in un aeroporto di un altro Stato (libertà di imbarco);
3c) diritto per un aeromobile di imbarcare e di sbarcare passeggeri, merci o posta tra aeroporti ubicati sul territorio di due diversi Stati, terzi rispetto a quello di bandiera (libertà di imbarco e sbarco).
Nella prassi ce ne sono anche altre, come ad esempio la libertà di cabotaggio (diritto di un aeromobile di imbarcare e di sbarcare passeggeri, merci o posta tra due aeroporti situati sul territorio di uno Stato diverso da quello di bandiera sia nel caso in cui la rotta nazionale rappresenti la fase successiva o precedente un volo proveniente da, o destinato a, un aeroporto dello Stato di nazionalità dell’aeromobile (cabotaggio consecutivo), sia nell’evenienza in cui non si verifichi tale situazione.
Continua a leggere:
- Successivo: La regolamentazione dei servizi aerei nella Convenzione di Chicago del 1944 e negli accordi bilaterali
- Precedente: La questione dell’applicabilità ai trasporti marittimi ed aerei dei principi generali del TFUE e delle norme sulla concorrenza
Dettagli appunto:
-
Autore:
Elisabetta Pintus
[Visita la sua tesi: "L'individuazione di nuovi segmenti turistici: ''il turismo danzante''"]
- Università: Università degli Studi di Cagliari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto dei Trasporti
- Docente: Massimiliano Piras
- Titolo del libro: Diritto dei Trasporti: infrastrutture e accesso al mercato
- Autore del libro: M. Casanova, M. Brignardello
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.