Skip to content

Diritto dei trasporti: il riparto della potestà legislativa e del potere regolamentare tra Stato e Regioni


Al vertice delle fonti normative interne del diritto dei trasporti e della loro gerarchia si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali.
Per quanto concerne il riparto delle potestà legislative, l’art. 117 si limitava originariamente a fornire un elenco di materie nei confronti delle quali era attribuita alle regioni la potestà di legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (legislazione concorrente): in ambito trasportistico, le Regioni avevano limitate materie proprie (tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale, navigazione e porti lacuali). Questo è stato modificato dalle legge costituzionale 3/2001, dove non sussiste una esplicita potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre sono concorrenti le materie porti, aeroporti e grandi reti di trasporto e di navigazione, con quindi una potestà legislativa esclusiva in tutte le altre materie. Alcune materie di competenza esclusiva statale, come la tutela della concorrenza, sono trasversali a più settori economici, e quindi potrebbe succedere che lo Stato legifera anche in riferimento a materie di competenza esclusiva regionale: è difficile segnare un contorno netto delle materie elencate. La corte costituzionale, nel 2003, si pronuncia facendo leva sull’art 118 Cost, che dice che in certi casi può essere necessario demandare il proprio potere a un altro organo per garantire un esercizio unitario.
Per quanto riguarda la potestà regolamentare, l’art 117.6 Cost sancisce che essa spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni; quindi, anche nelle materie trasportistiche.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.