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La posizione del socio di s.r.l.


Chiudiamo il tema dei finanziamenti e passiamo al tema della posizione del socio. E’ necessario distinguere l’ipotesi:
- Socio non gestore, che non fa parte di un’ assemblea gestoria, o che comunque non ha poteri gestori;
- Socio gestore.
Il legislatore prevede che ciascun socio di Srl abbia ampi poteri d’ informazione e di consultazione. Vendiamo in concreto che cosa vuol dire. L’azionista di Srl può chiedere informazioni agli amministratori? Sì, ma a 3 condizioni:
- in assemblea;
- si deve trattare di informazioni che siano strumentali all’esercizio del diritto di voto,  cioè che siano pertinenti alla materia oggetto di decisione; laddove si tratta di nominare i componenti del collegio sindacale non può chiedere delle informazioni sull’andamento della società;
- gli amministratori possono legittimamente rifiutarsi da dare delle informazioni la cui divulgazione sia pregiudizievole per la società.
Nel caso della Srl, il discorso è molto diverso. Se andiamo a vedere l’art 2476, vediamo che il diritto d’informazione è un diritto molto ampio. Il secondo comma dice che “ i soci non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali”. Quindi, possono avere notizie al di fuori dell’assemblea, possono avere notizie non strumentali all’esercizio del diritto di voto, possono avere notizie amplissime. Il legislatore parla di “informazione sullo svolgimento degli affari sociali”, quindi sia informazioni di carattere generale sia informazioni specifiche sui singoli affari sociali. Gli azionisti possono consultare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea (e ovviamente i bilanci). I soci di Srl (continua all’art. 2476 co. 2) possono consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Quindi possono consultare qualsiasi libro sociale, non solo quello relativo alle riunioni e deliberazioni dell’assemblea, ma anche, per esempio, quello relativo alle riunione e deliberazioni del Cda. Quindi possono consultare qualunque documento relativo all’amministrazione della società. C’è un limite al diritto di informazione e al diritto di consultazione? Tendenzialmente non c’è alcun limite. Il diritto di consultazione può essere esercitato sia personalmente dal socio (quindi il socio si può recare presso la sede della società e chiedere di poter visionare determinati libri/documenti) sia indirettamente dal socio attraverso professionisti, avvocati o commercialisti. La norma sul diritto di informazione e di consultazione  risulta essere una norma parallela a quella prevista per le società di persone. Nelle società di persone, la norma dice che i soci non amministratori hanno il diritto di informazione e di consultazione. Sotto questo profilo la Srl si avvicina alla disciplina delle società di persone. La domanda fondamentale che ci si pone è la seguente: ”è un diritto sopprimibile dall’atto costitutivo? È un diritto limitabile dall’atto costitutivo?”. Sono domande molto importanti sotto il profilo operativo e merita attenzione da parte dei soci. Perché? Da un lato, è evidente come questi diritti di amplia informazione e di amplia consultazione siano fondamentali a tutela del socio e nell’interesse del socio, e dall’altro, siano strumentali rispetto all’ulteriore diritto di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratore. E’ chiaro che questo presuppone che il socio possa informarsi in modo approfondito in ordine all’andamento della società e alle operazioni poste in essere dagli amministratori. Inoltre, questi diritti di informazione e di consultazione debbono essere rapportati alla situazione fisiologica della Srl, cioè alla mancanza del collegio sindacale. Il collegio sindacale è obbligatoriamente presente solo in certi casi ( nelle società di maggiore dimensione). Quindi non c’è un organo a cui rivolgersi nel caso in cui i soci abbiano il dubbio di mala gestio. Voi sapete che, il socio-azionista può sempre rivolgersi al collegio sindacale nel caso di sospetta male gestio. Nel caso delle Srl, normalmente non c’è il collegio sindacale, e quindi deve essere attribuito al socio il potere diretto, di informazione e di consultazione, per verificare il comportamento degli amministratori e se del caso agire in responsabilità contro gli amministratori.   Secondo il professore, queste considerazioni possono indurre a ritenere non eliminabile (non sopprimibile) questo diritto. Non è neppure possibile modificarne il suo contenuto. Quindi, non si può stabilire che i soci non abbiano diritto di informazione e di consultazione, ma non si può  stabilire che i soci possono consultare determinati documenti e non altri. Ma, ogni medaglia ha il suo rovescio. Questo diritto, come tutti i diritti, può essere usato malamente. Oggi si parla di utilizzo opportunistico, ma in realtà è un abuso del diritto. E’ il caso del socio che è in conflitto con gli amministratori, o con altri soci di maggioranza, e utilizza questi diritti per cercare di paralizzare la vita della società. Il socio che tutti i giorni si piazza presso la sede della società e vuole vedere tutti i libri. Se non è possibile eliminare o ridurre il contenuto di questi diritti, c’è la possibilità/opportunità di disciplinare le modalità di esercizio di questi diritti. Un conto è eliminarli, un conto è ridurre il contenuto e un conto è disciplinare lo modalità di esercizio di questi diritti. Per esempio stabilire che quando il socio chiede delle informazioni, non deve catapultarsi presso la sede della società, bloccare gli amministratori, ma deve formalizzare una richiesta scritta specificando quali sono  le informazioni che desidera avere, e si potrebbe stabilire che gli amministratori siano obbligati a dare queste informazione nel termine di uno o due giorni. Oppure si potrebbe stabilire che l’esercizio del diritto di consultazione debba avvenire previo avviso e previa specificazione dei documenti da consultare. Rimane il problema un pochino delicato della possibilità, oltre che di consultare, di fotocopiare i documenti.
Il socio utilizza queste facoltà e se tutto va bene non potrà che applaudire gli amministratori. Se, invece, rileva atti di mala gestio ha questa potentissima arma, che è un’ azione di responsabilità che può promuovere da solo. Mentre nell’ambito della Spa è l’assemblea che delibera l’azione di responsabilità o sono i soci che rappresentano una certa una certa minoranza (il 20 %), nell’ambito delle Srl ciascun socio, anche il socio che ha una partecipazione minuscola,  può porre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Anche se il legislatore non lo dice, il professore crede che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può, anche, essere promossa dall’assemblea. Attenzione! Un’ azione di responsabilità promossa dal socio va nell’interesse della società, quindi sostituendosi alla società. Il che vuol dire che, se l’amministratore è condannato a risarcire i danni, quella somma non va nelle tasche del socio ma nelle casse della società.  Su questo si innesta una norma che ha dato vita a tanti dubbi interpretativi. Il legislatore nell’ attribuire al singolo socio la facoltà di agire in responsabilità utilizza l’art 2476. Il comma 3 recita “ l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale), il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento di revoca degli amministratori”. Stando alla lettera della norma, il legislatore sembra avere detto che se il socio, utilizzando i diritti di informazione e di consultazione, è a conoscenza di atti di mala gestio da parte degli amministratori può promuovere l’azione di responsabilità, chiedendo la condanna degli amministratori a risarcire il danno alla società. Ma in casi particolarmente gravi, il socio può chiedere qualcosa di più. Può chiedere la revoca degli amministratori. Quindi, se l’amministratore ne ha combinate di cotte e di crude, si chiederà il risarcimento del danno, ma se c’è il pericolo che l’amministratore continui a combinarne ancora di più gravi allora il socio potrà chiedere, oltre al risarcimento del danno, la revoca dell’amministratore.  Così come ponderata, la richiesta di revoca dell’amministratore sembra inserirsi in un’azione di responsabilità. Quindi il legislatore sembra dire che se ci sono i presupposti per un’azione di responsabilità (violazione dei doveri da parte degli amministratori e un danno al patrimonio della società) il socio può chiedere che venga condannato l’amministratore a risarcire il danno, ma può anche chiedere di immediato che venga revocato l’amministratore. Se la norma fosse veramente da interpretare così, il socio di Srl si troverebbe in una situazione difficile qualora l’amministratore avesse posto in essere atti di mala gestio ma non produttivi di danno per la società. Pensiamo ed un bilancio consolidato redatto non in conformità alla legge. Di per sé, non arreca un danno risarcibile alla società, può dare delle informazioni scorrette, ma non c’è un danno quantificabile. In questi casi, visto com’è congeniata la norma, non si può proporre un’ azione di responsabilità, perché l’azione di responsabilità è un’azione risarcitoria, quindi presuppone un danno, ma non si può neppure revocare l’ amministratore, perché la revoca dell’amministratore sembra presupporre che sia stata instaurata un’ azione di risarcimento dei danni. Se la revoca  dell’amministratore, così com’è congeniata letteralmente dal legislatore, è un provvedimento immediato(provvedimento d’urgenza) che si inserisce in un’azione di responsabilità, e se l’azione di responsabilità presuppone un danno alla società, allora se gli amministratori si sono macchiati di colpe anche gravissime ma non hanno portato un danno alla società, che cosa succede? Stando alla lettera di questa norma, non si può fare niente, cioè di fronte all’amministratore che si sia comportato malamente, che non adempie ai propri doveri, ma che allo stesso tempo non abbia arrecato danno alla società non è possibile promuovere l’azione di responsabilità e quindi non è neppure possibile chiedere la revoca immediata. L’amministratore può essere revocato dall’assemblea ma qui occorre la maggioranza. Ma se la maggioranza dei soci non è favorevole alla revoca il singolo socio non può fare nulla. Il singolo socio non è tutelato di fronte ad un comportamento di violazione di doveri che arrechi un danno alla società da parte dell’amministratore. La tutela è doppia in quanto, oltre a chiedere l’azione di responsabilità , chiede anche la revoca. Ma il socio parrebbe non tutelato, nel caso di un comportamento in violazione dei doveri che non arrechi un pregiudizio alla società. In questo caso, sicuramente, l’azione di responsabilità non è possibile e sembrerebbe che neppure la revoca sia possibile.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Andrea Balla
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