Skip to content

Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 octiesdecies: poteri di indagine e controllo del comitato per il controllo


Ancora, va ricordato il 2409, anche qui come potere/dovere del comitato (e non dei suoi singoli componenti), di grande incisività, visto che potrebbe tentare di provocare direttamente la rimozione degli amministratori “che gestiscono”. Leggendone il comma 4 mediante il 223-septies ne consegue, analogamente a quanto previsto per i sindaci, la possibilità per il tribunale adito di revocare solo gli amministratori “che gestiscono”, mantenendo in carica i membri del comitato accanto all’amministratore giudiziario. Ne consegue che l’esercizio dei poteri di reazione è riservato alla valutazione collegiale del comitato.
Per quanto riguarda l’esercizio dei poteri di indagine, invece, sussistono anche prerogative individuali da parte dei singoli. Ciò sembra confermato dall’applicabilità, ad essi, del 2381 comma 6 (“Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”); tuttavia l’acquisizione dei dati può avvenire anche individualmente, ma la valutazione ed elaborazione rimangono riservate al comitato nel suo complesso.
Va segnalato che tra le disposizioni applicabili al monistico non c’è l’art. 2403-bis, la norma che regola i poteri di indagine del collegio sindacale e dei singoli sindaci. E’ vero che vi è già il richiamo al 2381 comma 6 appena esposto, ma questo mancato richiamo in una logica di gruppo potrebbe porre qualche problema. Si pensi alla vigilanza sul corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento degli amministratori della capogruppo, alla rilevanza che potrebbe assumere la seconda parte del comma 2 dell’art. 2403-bis, per cui il collegio sindacale “può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale”. Probabilmente, in questo caso, si dovrà valutare la possibilità di un richiamo di questa disposizione ex art. 223-septies.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.