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Commento di Luca Restaino all’art. 2384: limitazioni ai poteri degli amministratori


Il testo previgente sanciva l’inopponibilità, ai terzi, delle limitazioni statutarie. Le limitazioni legali, invece, erano espressamente opponibili.
Il nuovo testo non prevede tale opponibilità ai terzi, ma questo non è argomento sufficiente a ritenere che i limiti legali al potere di rappresentanza non siano più opponibili ai terzi, poiché l’opponibilità, o meno, di una limitazione legale dipende dalle conseguenze che derivano dal mancato rispetto della norma che la contempla, se, cioè, la norma circoscriva, o meno, gli effetti dell’inosservanza al solo rapporto interno di gestione (anziché anche all’atto compiuto); se prevale la seconda opzione, si è in presenza di una limitazione legale al potere di rappresentanza degli amministratori.
Il potere di rappresentanza generale dà agli amministratori, a parere di chi scrive, il potere di compiere gli atti che comportano una trasformazione della struttura dell’impresa.
Il comma 2 parla di limitazioni che risultano da una decisione degli organi competenti: si riferisce alle limitazioni risultanti dall’atto (dell’assemblea) di nomina dell’amministratore o dall’atto con cui il cda conferisce la delega di potere ad uno dei suoi membri.
La clausola dello statuto che prevede la rappresentanza congiunta per tutti gli atti della società costituisce, a parere di chi scrive, una clausola che riguarda l’attribuzione e le modalità di esercizio del potere di rappresentanza, opponibile ai terzi una volta iscritta nel registro delle imprese, e non una limitazione di cui al comma 2 dell’art. 2384 (sicuramente applicabile, invece, quando la firma congiunta è prevista solo per talune categorie di atti, costituendo una limitazione convenzionale al potere generale di rappresentanza degli amministratori).

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