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Società di Gestione dei Mercati


Oggi Borsa Italiana è una società privata, un tempo era un ente pubblico, noto come consiglio di borsa.
All’epoca della privatizzazione Borsa Italiana aveva un assetto molto peculiare, si prevedeva che almeno il 51% del capitale di Borsa Italiana dovesse essere detenuto da intermediari (SIM, banche…).
Nello statuto di Borsa Italiana si era previsto che nessun singolo socio potesse detenere più del 5% del capitale sociale così da evitare che qualcuno potesse influenzare troppo le decisioni. Dovevano esserci anche rappresentanti degli emittenti, dello Stato e degli investitori i quali dovevano partecipare al consiglio d’amministrazione.
Poi però con la fusione tra Borsa Italiana e il London Stock Exchange questa struttura e queste regole sono venute meno.
La società di gestione dei mercati è soggetta essa stessa a regole presenti nel TUF, deve avere un capitale minimo, deve avere risorse adeguate per la gestione dei mercati, gli esponenti aziendali devono rispondere a specifici requisiti di professionalità. La circolazione delle azioni della società di gestione è soggetta a controllo da parte delle autorità di vigilanza che può opporrsi al cambiamento dell’assetto di controllo se tale cambiamento mette a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. La società di gestione si occupa anche di controllare la condotta degli operatori, impedendo l’insider trading. 
CONSOB può intervenire anche sulla società di gestione se essa desse cattiva prova di sé, può modificarne l’assetto.
I compiti della società di gestione hanno carattere contrattuale quindi non ha una funzione pubblicistica.
Può essere però che la CONSOB deleghi alla società di gestione alcune forme di controllo quindi in questi casi particolari svolge funzioni pubblicistiche.

Compiti delle società di gestione

Uno dei compiti principali della società di gestione è quello di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari. Questa ammissione deve essere corredata da un prospetto redatto dall’emittente dietro aiuto di un advisor. Nell’ambito del procedimento di quotazione, l’emittente deve utilizzare lo sponsor ossia un intermediario che assume tutta una serie di responsabilità nei confronti della società di gestione e dell’autorità di vigilanza. Questo serve a dare maggiore credibilità all’emittente e al prospetto di quotazione che ha un contenuto simile a qualsiasi altro prospetto che va redatto quando si offre al pubblico un prodotto finanziario. Ci sono alcuni requisiti tra cui un flottante minimo, ossia un quantitativo di capitale dell’emittente minimo che sia diffuso sul mercato.
Il prospetto di quotazione vale anche come prospetto di offerta, deve essere trasmesso a CONSOB, essere inserito in uno o più giornali nazionali ed essere pubblicato in forma elettronica.
La CONSOB controlla la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto e ne autorizza la pubblicazione.
La parte più delicata del prospetto è quella in cui vengono descritti i potenziali fattori di rischio a cui è soggetto lo strumento finanziario o la società emittente. Vi è una negoziazione su ciò che si deve scrivere sul prospetto perché la società emittente tenderà a mettere meno informazioni possibili sul prospetto. Se dopo la stesura del progetto e prima dell’ammissione alla quotazione vi è qualche cambiamento occorre pubblicare un’appendice del prospetto.
Il prospetto è uno degli investimenti che l’emittente deve sostenere quando decide di quotarsi, per questo motivo esistono casi in cui non serve pubblicare il prospetto: ad esempio se nei 18 mesi antecedenti alla richiesta di ammissione alla quotazione è stato già pubblicato un prospetto non occorre che venga redatto. Non serve il prospetto anche quando l’emittente è già quotata su un altro mercato regolamentato.

La vigilanza dei mercati

Vi è una distinzione tra vigilare il mercato e vigliare le società di gestione dei mercati.
La società di gestione verifica il corretto funzionamento del mercato sotto la supervisione di CONSOB che quindi controlla che la società di gestione svolga in modo corretto le proprie funzioni.
Art.62 dice che la CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di garantire la tutela degli investitori e la corretta trasparenza. In caso di gravi irregolarità i provvedimenti della CONSOB colpiscono la società di gestione (in particolare la sua struttura amministrativa), non il mercato.
In casi ancora più gravi può essere revocata l’autorizzazione alla gestione di un certo mercato regolamentato. In questi casi il mercato regolamentato di solito viene chiuso, più raramente la gestione passa ad un’altra società di gestione. La società di gestione può fallire come qualsiasi società ed è soggetta alle ordinarie procedure concorsuali.

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