Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Art. 128 bis del TUF dice che le banche devono aderire obbligatoriamente perché ci si è resi conto che spesso i clienti esitano a far valere le proprie pretese nei confronti delle banche.
Spesso le pretese sono di modesta entità economica, ma in termini assoluti sono pretese seriali.
L’ABF deve essere accessibile a tutti, veloce, deve decidere applicando disposizioni di legge e deve portare a una correzione delle carenze e violazioni emerse. Deliberazione CICR del 2008 delimita le competenze dell’arbitro bancario finanziario:
• c’è un limite quantitativo delle controversie (pretesa non superiore oltre i 100 mila euro),
• si deve trattare di controversia tra cliente e intermediario,
• la controversia deve nascere da un contratto bancario quindi sfuggono le controversie che nascono da servizi di investimento.
Dal punto di vista temporale l’ABF è entrato in funzione nel 2009 e si occupa di controversie nate solo dopo il 1 gennaio 2009.
Se ho già fatto causa alla banca, non posso rivolgermi anche all’ABF. Le banche non possono fare ricorso all’ABF. Prima di iniziare una causa è obbligatorio avere tentato la conciliazione (si svolge davanti al giudice che poi porta avanti la causa). L’ABF costituisce uno strumento di conciliazione obbligatoria quindi se ho fatto ricorso a lui, ho fatto ricorso a quella conciliazione obbligatoria prima del giudizio ordinario. Alla fine però l’ABF non è un organo di conciliazione ma aggiudicativo (che produce decisioni).
Aspetto processuale importante: prima di fare ricorso devo aver mandato una lettera alla banca in cui ho fatto il mio reclamo.
Nella presentazione del ricorso succede che mi faccio assistere da un avvocato anche se non è proprio necessario.
Alla fine si crea un fascicolo e la controversia è pronta per la decisione: se si ritiene che manchi un documento essenziale può richiedere altri documenti.Si può fare reclamo non solo alle banche ma anche ad altri intermediari.
Struttura dell’ABF
L’ABF è composto da 5 soggetti (professori uni o esperti) che vengono nominati come?
Deve essere garantita un’adeguata rappresentatività delle categorie che sono i consumatori, gli imprenditori, le banche e l’autorità di vigilanza.
Decisioni dell’ABF
La decisione viene subito comunicato alle parti e poi bisogna redarre qualche paginetta con la motivazione.I singoli componenti sono nominati ma ciascuno di essi decide in modo indipendente.
Un aspetto importante da mettere in evidenza è il valore della decisione. La sentenza costituirebbe titolo esecutivo, ma le decisioni dell’ABF non sono suscettibili di esecuzione forzata quindi se la banca non adempie ce l’ho in quel posto e l’unica è fare causa. Anche se di solito vengono sempre adempiute da parte degli intermediari o dei clienti un po' per aspetto reputazionale, perché se la banca non adempie c’è un registro sul sito di ABF e quindi si sa, e un po' perché Banca d’Italia magari orienta la propria vigilanza tenendo conto dei comportamenti degli intermediari. (Se emerge dall’ABF che una banca continua a violare e non adempie le condanne dell’ABF, la Banca d’Italia magari va a fare ispezioni).
Si innesca un meccanismo virtuoso di collegamento tra le attività di un organo giurisdizionale e la vigilanza di Banca d’Italia, che tiene conto delle decisioni di ABF. In più c’è idea che le banche adeguino i proprio contratti e attività agli orientamenti di ABF.
Alla fine il suo giudizio non è un arbitrato anche se ci assomiglia però alla fine manca la caratteristica dell’esecutività del lodo. È un sistema aggiudicativo e non conciliativo. Assomiglia a una sorta di parere.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Bellati
[Visita la sua tesi: "Le politiche monetarie non convenzionali"]
- Università: Università degli studi di Genova
- Facoltà: Economia
- Corso: EIF (Economia Istituzioni Finanziarie)
- Esame: Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Docente: Andrea Pericu
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