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La compravendita internazionale


Nel codice civile italiano la compravendita è disciplinata dall’art. 1470 → la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (scambio cosa contro prezzo).

Compravendita a livello di commercio internazionale = scambio di cosa contro prezzo, è un contratto e ci aiuta a capire la prestazione caratteristica.
La regola che si usa (eccetto delle eccezioni) di solito, su tutti contratti c’è qualcuno che paga e uno che fa qualcosa.
Nel trasporto c’è un mittente che paga il trasporto (vettore) e chi fa il trasporto e la prestazione caratteristica sarà quella del vettore. In una serie di contratti come servizi, di assicurazione è una regola base che ci permette di capire che la prestazione caratteristica non è mai il pagamento del prezzo.
Il contratto di vendita disciplinato dal nostro codice civile.
Internazionale quando ci sono elementi di estraneità, tipico il fatto che una parte ha serie affare di stato e dall’altro venditore/compratore. Quando c’è un contratto internazionale ci sono in ballo le convenzioni internazionali.

La prima per quando riguarda la vendita internazionale → la convenzione dell’Aia del 1955, questa convenzione regola la legge applicabile al contratto di compravendita. Mentre la convenzione e il regolamento di Roma disciplinano la legge applicabile ai contratti in generale (vendita, trasporto,..) la convenzione dell’Aia disciplina la legge applicabile al contratto di vendita di beni mobili corporali. È una convenzione speciale, questa specialità la fa prevalere rispetto al regolamento e alla convenzione, perché ci sono delle regole degli articoli sia nella convenzione che nel regolamento che derogano (dichiarano applicabili) una convenzione che tratta specifiche materie.
Lex specialis sulla lex generalis cioè se una legge è disciplinata in modo più specifico allora prevale sulla legge generale. Quindi la convenzione dell’Aia prevale sulla legge applicabile rispetto al regolamento e la convenzione (ovviamente solo per quanto riguarda la vendita di beni mobili corporali).

La prima regola anche qui (scelta delle parti) → sono le parti che nel contratto decidono quale è la legge che si applica al contratto.
La seconda regola → sia il regolamento, la convenzione che questa sono a carattere universale cioè si può scegliere la legge francese, tedesca, o di qualsiasi altro stato anche degli stati che non hanno sottoscritto la convenzione o non sono stati membri del regolamento. Le parti scelgono quale legge applicare, anche se non compreso come stato tra gli statti che hanno sottoscritto la convenzione o nel regolamento di Roma, che non sono stati membri dell’UE.
In mancanza di scelta della parti (regola 2) sancisce il principio che la scelta applicabile è quella del domicilio del venditore. Stesso principio di prima.
C’è un eccezione → se il contratto il venditore lo conclude a casa del compratore perché ha un agente, rappresentante che può essere anche un soggetto terzo rispetto alla società per cui opera. L’agente è colui che vende le cose per l’azienda, e se l’agente di questa società venditrice si trova in Italia e la società si trova in Francia, se applichiamo la convenzione dell’aia prevede che se l’agente ha concluso il contratto in Italia si applicherà la legge del domicilio del compratore. Quindi è una deroga, non più quella del venditore ma del compratore. (La sede operativa secondo il regolamento di Roma prevede la sede effettiva degli affari, cioè il venditore si trova effettivamente li mentre aia passo in più). Quindi se il contratto è concluso nel domicilio del compratore, anche tramite un agente si applica la legge dello stato dove si trova il compratore.

Disciplina del contratto di compravendita

Quando parliamo di compravendita internazionale, si applica la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
Questa convenzione è diversa perché non disciplina la lex contractus cioè la legge che si applica al contratto ma disciplina proprio il contratto di compravendita.
Quando si applica? Essendo una convenzione, all’art. 2 prevede la sua applicazione nel momento in cui i contraenti si trovano entrambi in uno stato sottoscrittore della convenzione oppure quando le norme di diritto internazionale privato rimandano ad uno stato sottoscrittore della convenzione. Quindi si applica tutte le volte in cui la lex contractus rimanda a uno stato che è sottoscrittore della convenzione internazionale di Vienna.
Riguarda solo la vendita delle merci corporali cioè non riguarda la vendita di beni immobili e acquisto/compravendita di energia elettrica. L’azienda che compra o merci finite o materie prima da un altro stato ha il rischio che in mancanza di una scelta si applica la convenzione di Vienna.
Se si acquista tramite Amazon per esempio, non si applica questa convenzione perché si è consumatori. La convenzione di Vienna si applica solo tra rapporti tra imprenditori. Quindi se chi acquista o chi vende lo fa a titolo personale, in qualità di consumatore questa convenzione non si applica.
Quali sono i contratti che disciplina? La sua applicazione non riguarda solo la compravendita di merci finite ma anche di merci che sono da fabbricare ma a condizione che le materie prime le debba comprare il venditore. Quindi se si ordinano da una società romena tot pantaloni c’è applicazione di questa convenzione mentre se io mando le mie materie prime non si applica questa convenzione.
Questo contratto viene chiamato subfornitura o appaltum, cioè io che ho le materie prime e le do a un altra azienda per lavorare.
Mentre nella compravendita si ordina e ci pensa il venditore ad ordinare le materie prime... in questi contratti il servizio/la prestazione → fatto che mi dai i tessuti, me li cuci e me li mandi. Il fatto che prevalga la prestazione lavorativa anziché il prodotto fa si che questo venga qualificato come appalto, e non si applica alla convenzione di Vienna.
La convenzione disciplina:
• la formazione del contratto
• diritti e obblighi del compratore/venditore
• risoluzione del contratto
• risarcimento del danno.
Quindi non disciplina la validità del contratto e il trasferimento della proprietà delle merci che sono oggetto di compravendita (la validità del contratto viene citata in base alla lex contractus).
Ci sono molti paesi che hanno aderito a questa convenzione, e non si è riuscito a trovare un accordo sulla prevalenza del principio consensualistico, il principio di realità cioè l’Italia e la Francia per esempio → se si compra un prodotto in Francia e il prodotto passa di proprietà con il consenso, non c’è bisogno che me lo inviano e che lo prendo in mano mentre il diritto tedesco → consegna, la si deve prendere in mano la cosa e in quel momento: trasferimento di proprietà. Da qui partono una serie di conseguenze (se la cosa perisce durante il viaggio) se c’è il principio consensualistico, la cosa perisce durante il viaggio io sono costretto a pagare il prezzo. Il contratto si era già concluso e io ne ho acquisito la proprietà. Proprio quindi a causa di questi differenti ordinamenti, non viene disciplinata il trasferimento della proprietà.

Art.6 disciplina la clausola del opting-out → eccezione della possibilità di escludere una legge applicabile. Le parti possono prevedere nel contratto che anche se è un contratto internazionale e se è fatto tra due soggetti che sono stati sottoscrittori → a questo contratto non si applica la convenzione di Vienna.
La possibilità di escludere una legge non è possibile, tutte le discipline del regolamento + convenzione Roma sono fatte per una scelta positiva (solo a livello interpretativo ci può essere una esclusione di una legge) ma è un eccezione.
Formazione del contratto → la convenzione di Vienna prevede che i contratti di compravendita abbiano forma libera, molti contratti hanno forma libera tranne alcuni che hanno bisogno di una forma scritta come il trasferimento dei beni immobili ma solitamente quando parliamo di merci la forma è libera.
Come si forma il contratto? Proposta e accettazione → “voglio comprare quel prodotto, si”, di regola il contratto è concluso.
Questo passaggio proposta-accettazione, si riceve l’accettazione e il contratto è concluso però subisce una serie di adattamenti → quale prodotto? Quale prezzo? La proposta deve essere circostanziata (prima regola), cioè la convenzione ci dice che deve indicare le merci, il prezzo, quantità, qualità e deve essere rivolta ad una persona determinata. Secondo la convenzione se si fa una proposta determinata (prezzo, numero..) ma lo rivolgo a un soggetto indeterminato è un invito a offrire, cioè se noi siamo tutti venditori, a queste condizioni se noi diciamo si, quella non equivale alla conclusione del contratto ma una proposta che si deve accettare. Mentre in Italia quando proposta rivolta ad un pubblico indeterminato si chiama offerta al pubblico quindi basta il primo si e il contratto è concluso.
Si usa nelle ecommerce.
La proposta inoltre può essere revocata. Si può revocare in due casi:
1) prima che l’accettante abbia spedito l’accettazione
2) la proposta può essere irrevocabile, si fa la proposta e rimane ferma per 10 giorni quindi non si può revocare entro 10 giorni, si può revocare dopo se non mi è arrivata l’accettazione.
Bisogna chiudere il cerchio → proposta accettazione e accettazione ricevuta dal proponente. Quando si chiude questo passaggio il contratto è concluso. Nel frattempo si può modificare, revocare... la risposta. l’accettazione deve essere espressa. Il silenzio può avere un valore da un punto di vista di accettazione. Se si vuole comprare un prodotto ad un certo prezzo, chi li vende li mette in produzione (fatto concludente) cioè mi ha dato l’accettazione, è un’attività silente ma è un’attività.
L’accettazione tardiva cosa è? “Mi devi dare l’accettazione entro 10 giorni” e arriva l’11esimo giorno. Cosa succede? niente, il contratto o si stabilisce che questo termine è essenziale o da quell’accettazione il contratto è perfezionato perché si applicano gli usi: un giorno in più non succede nulla però si deve vedere in base agli usi e la situazione concreta (se il ritardo causa problemi o no in base alla necessità di quella merce). L’accettazione difforme → ”voglio comprare tot merce a tot euro”, si accetta ma invece di 10 euro a 11 euro, accettazione difforme secondo la convenzione equivale ad una controproposta. La convenzione dice che equivalgono ad una controproposta tutte quelle accettazioni che differiscono per una serie di elementi che sono: prezzo, quantità, qualità, modalità di pagamento, luogo e momento della fornitura, assunzioni di responsabilità e anche la clausola del foro (foro competente, se ci sono controversie andiamo dal giudice e l’altro sceglie l’arbitro). Tutte le volte che vengono modificate gli elementi essenziali della proposta, l’accettazione diventa una controproposta. Ecco perché per evitare di evitare tutte questi controproposte, la redazione della lettera di intenti con le varie puntualizzazioni può evitare tutto questo interscambio e arrivare ad un testo unico, nel momento in cui tutti questi elementi sono stati definiti.

Obblighi e diritti del compratore/venditore → la compravendita quindi è scambio cosa contro prezzo. Il venditore è colui che vende la cosa mentre il compratore è colui che paga la cosa. Gli obblighi del venditore sono: consegna merce ordinata, nella compravendita internazionale c’è anche la specifica dei documenti riguardanti la merce che viene comprata (in EU), ha il dovere di fare acquistare la proprietà della merce al compratore se questo non è un effetto immediato del contratto. Se si applica la legge italiano è tutto apposto mentre la legge tedesca, invece deve far si che venga eseguita compiutamente la consegna. Inoltre deve garantire l’assenza dei vizi e della erudizione.

- consegna della merce + documenti: le parti se c’è un contratto si decide prima. Si può decidere di consegnare la merce in un luogo determinato oppure la si può vendere basta, senza prevedere il trasporto. Se nel contratto non stabiliscono il trasporto in questo caso il venditore è libero dall’obbligazione di consegnare la cosa nel momento in cui la mette a disposizione presso il proprio domicilio (exworks). Se invece il rapporto prevede il trasporto ma non è indicato il luogo si applica come se fosse l’incoterms FCA cioè il venditore è adempiente nel momento in cui la consegna al primo vettore incaricato del trasporto. queste regole che disciplinano l’adempimento dell’obbligo consegna devono essere lette paripasso al trasferimento del rischio. Negli incoterms ci sono quelle clausole, se non è previsto e si applica la convenzione di Vienna bisogna andare a vedere quale è il momento in cui passa il rischio dal venditore al compratore. Le regole sono le stesse dell’adempimento della obbligazione di consegna.
Se è previsto il trasporto in luogo determinato → trasportatore di quel luogo e se non è previsto il trasporto → presso proprio domicilio (exworks), e se previsto trasporto ma non fino al luogo di consegna stabilito: FCA. Sono disciplinate in due parti diversi: adempimento consegna rispetto al passaggio del rischio nella convenzione. Ma sono gli stessi perché è naturale che nel momento in cui si è adempienti non si ha più nessun rischio per quanto riguarda la consegna di quella merce.
Salvo che poi ci sono delle clausole specifiche per cui si è adempienti solo se.…
- conformità della merce: bisogna stabilire le soglie di tolleranza, le parti possono stabilire nel contratto che la merce deve essere conforme a determinati standard, si vanno delle specifiche. Oppure c’è la cosiddetta vendita su campione → le parti prima di iniziare la produzione stabiliscono un campione, lo sottoscrivono entrambe il campione di riferimento cioè tutta la merce deve essere uguale a quel campione. Oppure non fanno nulla, e in questo caso c’è sempre l’uso. Una merce deve assolvere un determinato uso e questi usi possono essere anche specifici. È importante però che le parti ne diano atto se c’è bisogno di una merce specifica. I vizi possono essere riconoscibili o occulti. Nel momento in cui il venditore consegna la merce al compratore, se il compratore nn fa delle contestazioni entro un termine ragionevole i vizi, se sono riconoscibili sono considerati accettabili. I vizi occulti, la percezione immediata non ci consente di riconoscerli come per esempio la presenza di materiali tossici per i capi.
Una regola fissata dalla convenzione di Vienna è quella sul diritto della proprietà industriale e intellettuale → il venditore deve garantire che la merce che vende non sia contraffazione di diritti di terzi di proprietà industriali/intellettuali marchi o brevetti nel luogo in cui il compratore andrà ad utilizzare o a vendere questa merce.
Se si comprano in Cina dei capi con la G e me la vende una società all’estero e non sono licenziatario di Gucci, di quel marchio quella società è in teoria responsabile, non mi ha garantito l’assenza di vizi. Questo è una regola importante ma vige anche un principio opposto → per cui siccome i marchi sono pubblici è evidente che tu puoi renderti conto che quella lettera, simbolo è oggetto di registrazione, di proprietà altrui e quindi sei equamente responsabile.
Gli obblighi del compratore → in più deve controllare la merce e ritirare la merce, come dice la convenzione. Nel nostro regolamento questo non è previsto come obbligo ma è implicito, nel nostro ordinamento vige un termine di decadenza per la contestazione di vizi che è di 8 giorni dalla scoperta. Nella convenzione invece: termine ragionevole.

La convenzione di Vienna è sempre a carattere internazionale, l’art. 7 prevede che l’interpretazione della convenzione deve tenere conto di questo carattere cioè ci sono moltissimi stati sottoscrittori che non potevano sancire dei principi specifici (per esempio gli 8 giorni) allora sulla convenzione dice → controllare la merce entro un termine ragionevole. L’art.7 dice, qualora l’art. 7 non dia un termine specifico, non tratti una questione in modo specifico soccorre la norma di rinvio che è quella della lex contractus quindi se le parti se indicano di applicare la legge italiana, il termine ragionevole diventa quello della legge italiana.
Poi come si paga il prezzo? Se c’è un accordo è presto detto, altrimenti come funziona?
Il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo nel momento in cui la merce è messa a disposizione per la consegna. Se non è previsto cove deve essere consegnata la merce, quindi il passaggio del rischio avremmo o una ex works o FCA o le ipotesi di prima. Altrimenti la regola è seconda la convenzione che il compratore paga il momento in cui riceve la merce. Il venditore può addirittura subordinare la consegna della merce a pagamento. Questo è un rischio importante se non viene contrattualizzato. Per esempio la merce arriva in dogana dalla Turchia in Italia e l’italiano (compratore), la vuole ritirare ma il turco (venditore) dice: non si può ritirare finche non mi paghi. Questo è lecito, la convenzione di Vienna attribuisce al venditore un ulteriore diritto cioè quello di controllare la merce prima di pagare il prezzo. La convenzione, se non c’è un regolamento contrattuale, cerca di intervenire a fine di rifinire questo tira e molla.

Riassumendo gli obblighi del venditore: consegnare la merce + documenti, fare acquistare la proprietà (se effetto immediato della consegna), garantire assenza di vizi e erudizione mentre obblighi del compratore: pagare il prezzo, controllare e ritirare la merce.
Se c’è un inadempimento degli obblighi, la convenzione disciplina la risoluzione del contratto.
Se una parte non è adempiente quali sono gli effetti?
Per inadempimento di una parte viene definito tale nel momento in cui è essenziale cioè nel nostro codice civile, essenzialità di inadempimento = inadempimento di particolare importanza da un punto di vista economico cioè il contratto non può risolvere se l’adempimento è di particolare importanza.
Come si valuta? Bisogna capire quando l’inadempimento è importante. È possibile che le parti siano inadempienti ma non per loro causa e rende l’inadempimento non imputabile (causa di forza maggiore). Una causa non prevedibile.
Altra clausola è quella di hardship → l’eccessiva onerosità (un esempio sono i dazi doganali). I rimedi contro l’inadempimento → contro l’inadempimento coattivo (si obbliga ad adempiere la prestazione) quando il venditore che non riceve i soldi dal compratore gli fa causa in modo da prendere i soldi oppure quando il venditore che non consegna la merce al compratore, il compratore se la prende. Oppure anche l’ipotesi di fare una fornitura costitutiva o riparazione della merce, questo riguarda essenzialmente i vizi cioè il compratore che riceve merce con vizi ha il diritto di farsela sostituire dal venditore, ha il diritto di ripararla a spese del venditore. Il venditore allo stesso modo, se produce una partita di merce con vizi e la consegna, lui ha il diritto di sostituirla o di riparare quei vizi. Altra soluzione contro inadempimento è la riduzione del prezzo e risarcimento del danno (se ricevo merce con vizi pago meno). Risarcimento del danno si compone di due voci: danno emergente e nucleo cessante.

Il contratto di compravendita internazionale → ci sono degli istituti non governativi che fanno delle bozze di contratto, come la camera di commercio che può essere utilizzata. ESEMPIO DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE = Una parte ci sono condizioni particolari: nomi delle parti, prodotti, termini di resa, condizioni di pagamento, data e firma delle parti. Poi ci sono delle condizioni generali, cioè il vero e proprio contratto.
Premesse= “il presente contatto di vendita è disciplinato dalla convenzione delle nazioni unite sulla vendita internazionale delle merci (Vienna 1980)”. Questa clausola non è del tutto corretta perché la convenzione di Vienna si applica, salvo il cosiddetto opting out cioè la possibilità delle parti di escluderla. Il potere delle parti è escluderla non applicarla. E per le questioni non coperte dalla convenzione si applica la legge Italiana (lex contractus, scelta delle parti). Art. 7 → siccome la convenzione ha carattere generale, tutti stati non sono riusciti a trovare un accordo allora soccorre alle lacune, le parti che non sono disciplinate dalla convenzione, la legge del contratto. Di solito si fanno definizioni sui contratti.
Caratteristiche dei prodotti → ”eventuali info e dati sulle caratteristiche o specifiche tecniche dei prodotti contenuti nei cataloghi, listini... saranno vincolati solo nella misura in cui saranno richiamati espressamente dal presenta contratto. Questo norma è molto generica, però ci da l’idea dell’art. 35, del principio della conformità delle merci che è un obbligo del venditore nei confronti del compratore. Se le parti non stabiliscono quando la merce è conforme, si applicheranno gli usi. La merce è quella degli usi normali, salvo se si fanno dei specifici richiami a cataloghi ecc.. A livello comunitario c’è il regolamento reach che prevede l’uso di sostanze tossiche. Poi termini di consegna e modalità di consegna, salvo patto contrario la fornitura della merce si intende franco fabbrica (ex works). I rischi passano dal compratore con la consegna al primo trasportatore. Questo contratto quindi prevede → la regola è francofabbrica, in ogni modo quali che siano i termini di resa pattuiti cioè se sull’ordine scrivo DDP o qualche altra clausola che pone gli obblighi a capo del venditore più importanti riguardo passaggio del rischio, in ogni modo i rischi passano alla consegna al primo trasportatore. Questo è l’incoterm FCA. Quindi vuol dire anche se tu mi fai sull’ordine, un email: “questa spedizione la facciamo DDP”, perché già siamo accordati, in tutti gli altri casi vale questa regola. Poi la questione di termini di contestazione: “entro 7 giorni dal ricevimento della merce, mi devi fare la contestazione”. Il contratto è il manuale d’istruzioni per quel rapporto commerciale, quindi tutte le volte che succede qualcosa, si va a vedere nel contratto se è fatto in modo non superficiale. Poi ci sono i costi del trasporto. Qui c’è il diritto del venditore a porre rimedio attraverso sostituzione o riparazione, è anche espresso che se il venditore ripara la merce in tempo non è responsabile di nessun altro danno. Finisce con la clausola di forza maggiore (c’è sempre per legge) e il foro competente. Poi c’è anche l’arbitrato. Un contratto si può arricchire di mille altre pattuizioni: vendita a campione, come deve essere conservato il prodotto…

Tratto da DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE di Alice Lacey Freeman
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