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- CASI GIUDIZIARI - CORSO DI DIRITTO E LOGICA DELLA PROVA
Casi giudiziari - corso di diritto e logica della prova:
Analisi dei punti deboli e forti delle ricostruzioni di alcuni casi controversi realmente accaduti:
• Vicenda di Garlasco: la sentenza di condanna a carico di Alberto Stasi
• Caso di Perugia: delitto di Meredith Kercher
I casi analizzati sono tutti conclusi con sentenza passata in giudicato quindi casi rispetto ai quali esiste una verità giudiziale e anzi, nel caso Perugia, addirittura parliamo di pronunce che sono addirittura espiate e non più eseguibili per quel che riguarda il troncone separato a carico di uno dei coimputati e assolutorie nei confronti degli altri. Riscontriamo, nell'analisi dei casi pratici, un'ipotesi di una verità giudiziale che approda a una sentenza di condanna sulla base di ragionamenti che vedremo essere suscettibili di una valutazione alternativa sulla base di una sensibilità, facendo una riflessione sul concetto di libero convincimento.
Dettagli appunto:
- Autore: Alessandra Alborghetti
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto e logica della prova
- Docente: Enrico Maria Mancuso
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DIRITTO E LOGICA DELLA PROVA - CASI GIUDIZIARI Appunti di Alessandra Alborghetti Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Facoltà: Giurisprudenza Corso di Laurea: Giurisprudenza Esame: Diritto e logica della prova Docente: Enrico Maria Mancuso A.A. 2022/202323 nov 2022 • Vicenda di Garlasco: la sentenza di condanna a carico di Alberto Stasi. La vicenda riguarda un omicidio di una ragazza, Chiara Poggi. Fin dai primi momenti dell’indagine le accuse si indirizzano verso il fidanzato della ragazza. La questione interessante di questa vicenda è che si tratta di un quadro probatorio non preciso, un quadro probatorio tendenzialmente indiziario in cui giocano un ruolo rilevantissimo numerosi elementi indiziari. Il problema di questi elementi indiziari, arrivo subito al cuore della questione, per poi andare a vedere nel concreto come quanto vi dirò adesso ha avuto attuazione nella vicenda, si tratta di elementi / di fatti di partenza a cui vengono applicate da parte dei diversi giudici che sono chiamati a giudicare la vicenda diverse massime di esperienza con il risultato che da un medesimo dato di partenza si arriva quasi paradossalmente, verrebbe da dire, ma paradossalmente non lo è, a conclusioni completamente diverse. Quadro su come si è sviluppato il procedimento: A seguito della chiusura delle indagini preliminari vi era stato un decreto di fermo che non è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vigevano. Quindi l'imputato è a piede libero, all’epoca era indagato diventa imputato a piede libero. In seguito all'esercizio dell'azione penale si va di fronte al gup (giudice per l'udienza preliminare) di Vigevano, questo è contestato come omicidio volontario pluriaggravato, quindi reato di competenza della Corte d’Assise ma in quel caso venne chiesto il giudizio abbreviato quindi ad essere competente per il giudizio di primo grado è il giudice per l'udienza preliminare che avrebbe dovuto valutare solo sugli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, quindi quel quadro indiziario. Nel corso dell’udienza, quindi del giudizio abbreviato, peraltro il gup e f f e t t u a a l c u n e integrazioni probatorie quindi dispone una serie di ulteriori accertamenti. A seguito della prima sentenza del gup, che è una sentenza di assoluzione, la procura propone appello (anche la parte civile) e la palla passa alla Corte d'Assise d'Appello di Milano che nel 2011 conferma la sentenza di assoluzione —> quindi rigetta gli appelli. La Procura generale, quindi, propone ricorso per Cassazione e la Cassazione nel 2013 annulla la sentenza di assoluzione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise d’Appello ( altra composizione) La Corte d'Assise d'Appello in sede di giudizio di rinvio, sentenza annullata per manifesta illogicità della motivazione, riapre l'istruzione probatoria dibattimentale in appello, acquisisce nuove prove e nuove perizie (poi sono perizie valutative perché ovviamente materiali biologici non ce ne sono più) effettua però dei prelievi di campioni biologici sulla salma che viene riesumata e la Corte d'Assise d'Appello nel 2014 pronuncia una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato di anni 16 di reclusione, riconoscendo anche l'aggravante della premeditazione. Faccio notare che un omicidio pluriaggravato se davvero ci sono la crudeltà e l'aggravante della premeditazione prevede un quadro sanzionatorio che va fino all’ergastolo. Qui siamo quindi a una pena che, considerato lo sconto derivante dalla scelta del rito abbreviato, è una pena significativamente bassa per un fatto di reato come quello contestato. In seguito la Corte di Cassazione nel 2015 conferma la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello nell'anno 2014. Ora quello che noi dobbiamo fare oggi insieme, cercare di comprendere come si sia articolato il ragionamento probatorio del Gup prima sulla base di questo quadro probatorio indiziario e poi delle Corti d'Assise che effettuano delle valutazioni, direi, speculari rispetto a certi temi. 1Sentenza di primo grado: La questione: il Gup arriva ad affermare che quantomeno la prova della colpevolezza dell'imputato fosse contraddittoria o insufficiente sulla base di una serie di argomentazioni che poi alla fine in un certo senso questo giudizio di contraddittorietà e di insufficienza della prova della colpevolezza dell'imputato viene prima condiviso dalla Corte d’Appello, viene poi censurato dalla Corte di Cassazione. Gli elementi da cui partire sono tanti nessuno di per sé è decisivo, ma il quadro d'insieme porta appunto il gup a e s c l u d e r e c h e S t a s i potesse dichiararsi colpevole aldilà di ogni ragionevole dubbio dell'omicidio. Sono diversi i punti di partenza, vediamoli nel dettaglio: C’è il problema di altri soggetti: perchè subito sin dall'inizio le indagini si indirizzano verso Alberto Stasi, fidanzato della ragazza uccisa. Il giudice già comincia a contestare questa unica ipotesi e dice attenzione, non doveva essere l'unica ipotesi da scandagliare, ci potevano essere anche altre ipotesi, perché? E proprio che questo vedremo che viene invece ribaltato successivamente dalla Corte d'Assise d'Appello del 2014. Il problema dice iniziamo a collocare: il problema era quando, a che ora collochiamo l'omicidio della ragazza? Non essendoci segni di effrazione, l'omicidio viene collocato quantomeno in un momento successivo alla disattivazione dell'allarme. I problemi sono due: sicuramente l'omicidio è successivo alle ore 9 —> questo è il primo dato di partenza. Tuttavia il cadavere della ragazza viene ritrovato da Alberto Stasi, quindi dal fidanzato, alla 1/1.45. Quindi l’ora dell’omicidio deve essere collocata in questo arco temporale. Il Gup colloca l'omicidio a l l e 9:15 del mattino, un momento quindi decisamente successivo alla disattivazione dell’allarme, in base a quanto c'era nello stomaco della ragazza, al fatto che tutte le tende fossero chiuse e che la ragazza fosse ancora in pigiama. E quindi dice è impensabile che, considerato il caldo di quel periodo siamo ad agosto, la ragazza lasciasse tutto chiuso, si presentasse in pigiama a quell'ora tarda e poi tesi confortata anche da quanto è stato rinvenuto a seguito dell'autopsia nello stomaco della ragazza. Quindi la prima questione era quando collocare. E’ stata una questione dibattuta anche questa, non era di pacifico, c’è stato un momento in cui la collocazione dell'omicidio viene portata più avanti ( si tratta anche qui di un problema di difendersi perché un conto è se collochiamo l’omicidio alle nove, troviamo anche degli alibi, un conto se lo collochiamo alle 13), era una questione tutt'altro che secondaria nella vicenda. Il Gup però arriva a un primo approdo: sulla base degli elementi indiziari a disposizione ( quindi il fatto che la ragazza fosse in pigiama, il fatto che tutte le tende fossero chiuse, non avesse per accumulo) colloca l'omicidio alle 9.15. La collocazione dell'omicidio, però, dopo la disattivazione dell'allarme, porta a dire al Gup che forse è stata un po’ troppo superficiale il mancato ampliamento dell’indagine a ipotesi alternative rispetto a quella che vedeva il fidanzato come unico indagato e il Gup fa degli esempi ossia indica delle ipotesi, forse non proprio usuali ma non per questo da escludere a priori, che possano portare a ritenere che l'omicidio possa essere stato compiuto da un estraneo o comunque da un soggetto non sentimentalmente legato alla vittima. Ad esempio dice la ragazza ha fatto uscire un gatto alle 9.15, ha disattivato e in questo arco temporale qualcuno poteva essere entrato nella nella casa della vittima. 2Fa un altro esempio la vittima: si accorge che c'è qualcuno in giardino, apre la porta e in quel mentre l'omicida si inserisce, magari aveva altre finalità -> è vero che un ladro razionalmente, quindi come massima esperienza suppone che un ladro razionale non agisca con quelle modalità un omicidio però il Gup dice non è neanche un'ipotesi da escludere a priori, andava quantomeno percorsa anche questa via alternativa. È vero che poi si dice che altre circostanze invece deponevano verso l'omicidio da parte di una persona conosciuta da parte della vittima perché si dice che la vittima non ha posto in essere alcun meccanismo di difesa in un certo senso. Vedremo poi che la Corte d'Appello, addirittura nel 2014, fa riferimento anche al modo in cui è stata colpita la vittima guardandola in un certo punto. Però il gup dice attenzione, è vero che ci sono una serie di indici, però andavano indagate anche queste queste ipotesi alternative. E questo è il primo punto che poi vedremo si ripresenterà nelle successive sentenze. Secondo punto se viene in gioco: l’accusa e anche la parte civile danno un peso rilevante alle modalità e alle tempistiche con cui è stata effettuata la telefonata al 112. Perché cosa succede? Andiamo ai fatti: Alberto Stasi arriva davanti alla casa, al cancello della casa della vittima, citofona dice nel suo racconto, poi, non rispondendo nessuno scavalca il cancello, entra e vede. Ci soffermeremo molto sulle modalità, l'accusa mette in dubbio anche il fatto che Stasi sia effettivamente entrato nella casa. Però diamo per scontato che in questo momento Stasi entra, vede il corpo della vittima e si suppone che vedendo il corpo della vittima rimanga sconvolto in un certo senso da questa visione: è la fidanzata giù dalla scala uccisa, si suppone che uno abbia una reazione sconvolgente / sconvolta. Invece, almeno stando a quanto raccontano, S t a s i è e s t r e m a m e n t e f r e d d o e distaccato nella telefonata e l’accusa e la parte civile dice questo è un indizio da cui desumere che Stasi era il colpevole perché altrimenti non si spiega questo atteggiamento così staccato, era uno che aveva già metabolizzato un omicidio tra l'altro da lui stesso compiuto perchè uno che per la prima volta scopre il corpo della fidanzata lì, lo obbliga ad avere una reazione non così calma, non così distaccata. Tuttavia il gup dice attenzione ad attribuire questa rilevanza agli stati emotivi e passionali. Ricordate anche il discorso che abbiamo fatto fu l'ingresso forte della nozione di probabilità logica nell'ambito del processo, qui stiamo parlando di valutazioni che vedrete in alcuni casi su alcune delle prove o degli indizi sono valutazioni di prova scientifica tecnica in senso stretto ( questo è ad esempio il discorso sul calpestamento del sangue) In altri casi, invece, sono pure massime d’esperienza, quella che adesso la professoressa Casiraghi vi ha indicato è la classica massima esperienza che abbiamo visto: come si reagisce a un evento traumatico? Qui siamo ad una massima d'esperienza dotata in un certo senso anche non estremamente solida perché il gup ha abile gioco, in un certo senso, a smentire la massima d'esperienza invocata dalla pubblica accusa e dalla parte civile anzi dice, paradossalmente, questa lettura che dà la pubblica accusa parte dal presupposto che noi dovremmo provare —> questa lettura della della pubblica accusa parte dal presupposto che Stasi è il colpevole ed è qui il cortocircuito del ragionamento dell'accusa. Uno stato emotivo e passionale di per sè non può darsi una spiegazione univoca. Il Gup dice può essere un meccanismo difensivo posto in essere da Stasi —> Stasi vede questo rifugge dalla visione perché si sente lui stesso in pericolo. Al tempo stesso è talmente sconvolto da arrivare a questa freddezza esasperata, questa freddezza esasperata in cui però ci sono addirittura elementi contrari che 3sembrano metterla in dubbio —> perché è vero che la telefonata è fredda e distaccata ma ci sono anche elementi contrari che mettono in dubbio questo stato emotivo così staccato, per esempio, c'è la testimonianza di alcuni carabinieri che dicono che quando arrivano sulla scena Stasi è molto sconvolto, piange. Il fatto che lui non segue i carabinieri, anche questo l'accusa contesta all’imputato, chiama i carabinieri, i carabinieri arrivano, la polizia arriva ma Stasi in un certo senso non li segue, rimane di fuori e capite che anche questo dare un significato accusatorio a questo comportamento significa entrare in un cortocircuito. Noi possiamo dare un contenuto accusatorio, da questo comportamento desumere la colpevolezza di Stasi solo soltanto se partiamo dal presupposto che Stasi sia colpevole perché altrimenti sennò non possiamo arrivare con una forte probabilità a questa conclusione, è una conclusione che si avvalora paradossalmente del fatto di provare —> il fatto provato viene letto alla luce del fatto da provare. E qui sta l'errore che viene contestato dal gup alla ricostruzione della pubblica accusa. Quindi, sostanzialmente , il Gup dice che la telefonata di Stasi può essere un sospetto investigativo —> attenzione non il gap che è un elemento neutro —> può essere un sospetto, dà li accusa può partire per verificare la propria ipotesi accusatoria che vede Stasi come colpevole ma non può certo essere un conclusivo elemento indiziario. Quindi questo è il primo punto con cui il Gup smentisce l’ipotesi accusatoria che aveva come primo punto fermo questo: ossia che la freddezza della fine della telefonata con cui Stasi avvertiva la polizia in un certo è indice della sua colpevolezza. —> indici sempre in termini di telefonata, si dice che Stasi chiama subito la polizia anziché il 118 dando quindi per scontato che la fidanzata fosse morta e questa conclusione poteva essere solo di colui che ha ucciso la fidanzata perchè altrimenti il comportamento razionale della persona che scopre la fidanzata riversa a terra sulle scale sarebbe stato quello di chiamare i soccorsi. Quindi anche dal fatto che Stasi chiami la polizia anziché i soccorsi sarebbe un indizio della colpevolezza. Anche qui il gup dice attenzione, stiamo sempre valutando dei comportamenti umani che come tali sfuggono a una logica predeterminazione e anche qui richiama il meccanismo di difesa di Stasi. Prima Stasi poteva aver avuto paura in quel momento, quindi il suo primo pensiero è chiamo la polizia. Poi, una volta che sostanzialmente si sente al sicuro, giunto quasi alla caserma che dista poco dalla casa della donna (sono pochi minuti in auto) a quel punto chiamai, chiama i soccorsi, il gup dice perché in quel momento lui si sente al sicuro —> il gup non sta dicendo è andata così, è possibile che sia cosi. Gup —> la colpevolezza deve essere dimostrata al di la di di ogni ragionevole dubbio e attenzione a leggere univocamente come indizio di colpevolezza quel comportamento di Stasi, da quel comportamento di stasi possiamo tuttalpiù desumere un indizio, un sospetto iniziale investigativo, che è ben lungi però dal rappresentare un elemento indiziario. Terzo punto: si contesta il fatto che Stasi in un certo senso si preconfezioni l’alibi dello scrivere al computer. Stando a questa ricostruzione, c'è l’omicidio, nel frattempo Stasi ritorna alla propria casa, si mette a scrivere al computer. Ossia la ricostruzione dell'accusa è che dopo aver consumato l'omicidio tra le 9.12 e le 9.40, lui inizia a lavorare al computer attorno alle 09:40 di quel giorno e riferisce di aver lavorato alla tesi di laurea, di aver aperto un file, in realtà lui riferisce (anche se questo non emerge immediatamente) di aver guardato anche alcuni filmati per adulti e poi di essersi messo a lavorare alla tesi. Eventi che poi lo includeranno anche per un'altra ipotesi perché poi lui subirà anche un'accusa, visto che il computer viene sottoposto a un'analisi forense, subirà anche un'accusa di detenzione di filmati pedopornografici. In quel momento si capisce che questo elemento, non ve lo dico soltanto per darvi un dato storico pruriginoso, ma perché quella situazione processuale verrà utilizzata anche come movente d’accusa: 4Il rinvenimento di questi file avrebbe determinato un litigio nella coppia ma soprattutto lui dice —> io ho lavorato al computer alla tesi per quelle ore e in realtà questo file risulta aperto ma non risulta una particolare aggiunta di caratteri, cioè il file non risulta essere ingigantito dal lavoro di quella mattina. Anche le indagini digitali sono state fatte malissimo: quando Alberto Stasi viene chiamato per consegnare il suo computer lo porta così come sono io adesso, lo chiude e lo porta ai carabinieri. I carabinieri aprono il computer si accende, cominciano a guardare cosa c'è dentro, lo spengono e fanno il verbale di dissequestro, la perizia del gup dimostra quanto l'inquinamento sconsiderato dei file del computer, ogni spegnimento del motore determina immediatamente dei mutamenti delle chiavi di registro e quindi un mutamento dell'ambiente informatico sul quale si sta lavorando. Anche qui il discorso delle poche pagine scritte e dei pochi inserimenti fatti in questo arco temporale successivo viene letto dalla accusa come è la dimostrazione sostanzialmente che Stasi s i è preconfezionato l’alibi —> ha acceso il computer giusto per avere un alibi. Il gup legge questo ennesimo dato di partenza in senso opposto —> ossia, dice, se Stasi avesse voluto preconfezionato l'alibi probabilmente si sarebbe messo lì al computer e avrebbe scritto qualunque cosa. Il fatto stesso che Stasi abbia scritto poco è indice che effettivamente stava lavorando, tant'è vero che stava facendo la tesi, stava ultimando il lavoro di tesi : quando si ultimano i lavori di tesi non è che si scriva, magari si aggiusta si cambia la frase una decina di volte, quindi è più un lavoro di qualità che un lavoro di quantità. Questo, secondo il gup, sembrerebbe dimostrare il fatto che Stasi era li per lavorare e non per preconfezionarsi l’alibi perché se avesse voluto preconfezionata l'alibi di aver scritto pagine su pagine per confezionare un alibi più sicura. Il fatto che abbia scritto poche pagine significa che lui abbia puntato sulla sulla qualità che sulla quantità del lavoro, se ha puntato più sulla qualità forse è perché effettivamente stava lavorando alla tesi. E quindi anche qui il medesimo dato, l’accusa trae la fonte di convincimento della colpevolezza dell’imputato, e il gup è anche qu ha facile gioco nello smentire, nel computare dell'impiego della massima esperienza adottata dalla pubblica accusa. Il fatto che abbia scritto poche pagine non significa che sia indice della mera volontà di preconfezionare un alibi, ha scritto poche pagine perchè effettivamente stava facendo la tesi, stava ultimando la tesi e il suo obiettivo era rifinire, fare quelle poche correzioni che magari complicano molto il ragionamento. Se avesse voluto preconfezionati lavori avrebbe preso il primo libro, avrebbe scritto tre, dieci, dodici, pagine e si creava forse davvero in quel caso un alibi di ferro. Quarta: atra contestazione che viene mossa ad Alberto Stasi ed è quella più importante in un certo senso è quella di aver mentito sul suo ingresso alle 13.45 nell'abitazione di Chiara. Come abbiamo accennato prima, il cadavere viene ritrovato da Alberto Stasi alle 13.45, lui dice di essere entrato nella casa, di aver visto il cadavere di Chiara giù da questa scala, di aver fatto un un gradino, forse due, non di più e di subito di essere uscito per chiamare prima la polizia e di aver chiamato poi i soccorsi. In altri termini l’imputato avrebbe percorso il corridoio dell'abitazione di Chiara Poggi, andando dritto subito dove c'è stato l’omicidio, nel luogo in cui ci sarebbe stato il corpo schivando le macchie di sangue che erano sul corridoio che testimoniavano in parte il trascinamento e in parte sollevamento del cadavere, perché in alcuni punti vi è gocciolamento in altri punti vi è semplicemente la macchia del sangue che viene strisciato, da trascinamento. Infatti secondo la pubblica accusa questa narrazione di Stasi è falsa, mettono in dubbio che Stasi sia entrato e comunque abbia fatto questo percorso, sulla scorta di tre elementi: 1. La descrizione del corpo di Chiara: perchè Stasi dice che il volto era bianco, mentre il volto della ragazza dopo diverse ore dall'omicidio, così come risulterebbe dalle foto, sembrerebbe essere sporco di sangue. 52. L’altro elemento fondamentale è il mancato rinvenimento sulle suole della scarpa di Stasi di impronte di sangue. 3. Il fatto che non ci siano state delle impronte anche lungo il tragitto —> quindi non solo sulle scarpe non c'erano le impronte di sangue ma neanche il tragitto che poi avrebbe fatto stasi per uscire ci sarebbe state delle macchie. Capite che se fosse provata la falsità di un racconto di Stati è evidente che sarebbe un indizio molto forte, sarebbe una circostanza inizialmente davvero forte perchè sarebbe un indizio grave dotato di un elevato indice di gravità. Da questo fatto si poteva ricorrere a un ragionamento inferenziale difficilmente opinabile per giungere a provare l'esistenza del fatto principale ossia la responsabilità dell'imputato per il fatto commesso perché è evidente che se Stati non fosse mai entrato lì dentro, il racconto che lui fa è il racconto dell'aggressore, il racconto dell’omicida -> se lui non è mai entrato in quella casa o comunque non ha fatto il percorso quello che descrive non è altro che la scena del delitto, salvo dice il giudice, considerare che qualche terzo gli abbia narrato la scena del delitto ma in questo caso siamo in una ipotesi forse davvero difficile, davvero fuori luogo nel contesto in cui è avvenuto l'omicidio. Però il problema è: è davvero falsa la narrazione che Stasi fa del ritrovamento? Perchè se così fosse, davvero saremmo di fronte a un elemento indiziante di una certa gravità. Il gup però esclude che questo racconto, non arriva a dire con certezza che questo racconto sia effettivamente falso, le problematiche sono il volto, le tracce e un'altra cosa, forse, il fatto se la luce fosse accesa o spenta. Ci si chiedeva sostanzialmente, secondo l'accusa, la descrizione di Stasi del contesto della scena del crimine era alquanto sommaria. C’era il problema di una luce accesa piuttosto che di una luce spenta. Lui dice che la luce fosse spenta in realtà la luce era accesa al tempo stesso Stasi non riesce a ricordare quali macchie dove fossero collocate le macchie di sangue. E secondo l'accusa, questi sono indici, il racconto così sommario della scena del delitto che Stasi fa sarebbero indici del fatto che Stasi non sia mai entrato li dentro nella casa. Anche il gup però arriva a capovolgere qu este conclusioni dice attenzione, forse, la scarsità di informazioni che Stasi dà della scena del delitto non deriva tanto dal fatto che Stasi non sia mai entrato, ma dal fatto Stasi entra, si precipita velocemente, fa questo tragitto in modo molto veloce, il suo unico intento è trovare la ragazza, una volta che trova la ragazza la trova morta è evidente che magari non abbia prestato così tanta attenzione alla scena del crimine. Che non si ricordasse più se la luce fosse accesa o spenta, non si ricordasse più quante macchie di sangue ci fossero, dove fossero collocate. Quindi dice attenzione anche qui la lettura non è univoca, non possiamo utilizzare l’ inferenza che viene tratta dalla pubblica accusa non è così scontata, non è così altamente probabile. Anzi sotto il profilo logico si può affermare perfettamente l'esatto contrario: si può dire che la sua descrizione è così sommaria non perché non sia mai entrato, ma semplicemente perché è entrato ma la sua attenzione si è diretta verso altro. È ovvio che quando l'attenzione si sposta verso un oggetto ben preciso, tutto quello che sta intorno rischia di sfuggire, il gup dice non ci vedo nulla di strano —> non possiamo dedurre la falsità del racconto di Stasi dal semplice fatto che questo racconto è molto sommario. Anche sul tema della falsità delle dichiarazioni nel corso delle elezioni ci siamo soffermati su questi temi, quali siano gli indici di attendibilità e come si possa vagliare la credibilità di questi diversi 6elementi e anche il punto della precisione o della non precisione abbiamo visto che vi sia un dato non concludente rispetto all'analisi delle narrazioni. L'altro elemento indiziario ed è forse quello principale è il fatto i le scarpe di Stasi non hanno mostrato evidenze né di sangue né di DNA. Il fatto che le scarpe non abbiano mostrato sangue o DNA viene adottato dalla pubblica accusa come indice del fatto che Stasi mai sia entrato nella casa di Chiara, appunto, non abbia fatto quel percorso. Qui, ovviamente, siamo di fronte a una prova tecnica, perché ovviamente ci sono una serie di perizie che si confrontano: l’accusa dice che è impossibile il contrario invece la difesa fa ricorso ai cosiddetti processi intenzionali e controllati piuttosto che processi automatici. Sostanzialmente la tesi della difesa, che in un certo senso è accolta dall’accusa, dice attenzione chi entra e vede del sangue è quasi portato naturalmente a schivarlo. Quindi il fatto che non ci sia sulla suola delle scarpe e non abbia calpestato le grosse macchie di sangue potrebbe proprio derivare da questo processo automatico di schivamento del sangue. Quindi il fatto che non abbia calpestato queste grosse macchie di sangue disseminate sulla scena del delitto non è di per sé indice del fatto che sia mai entrato, è vero che lui dice di non averci fatto tanto caso, però ci sono questi meccanismi incontrollati che possono portare una persona a non calpestare le macchie di sangu. Il problema è: se per le grosse macchie di sangue questa tesi vale, per le piccole macchie di sangue vale? Vero che questi processi automatici possono essere azionati per le grosse macchie di sangue, ma per le piccole macchie di sangue è impensabile. Anche qui, ovviamente, siamo nel campo della prova tecnica, anche qui non si giunge a un risultato univoco e quindi è un risultato che indirizza in modo diretto verso la colpevolezza e la falsità del racconto di Stasi e di conseguenza, verso un indizio a carico dotato di una certa gravità perché anche qui il giudice dice attenzione non è automatico il fatto che non ci siano impronte di sangue e non ci siano tracce di DNA di sangue sul suola non significa necessariamente che la suola di quelle scarpe non abbia mai calpestato le tracce di sangue. Certamente il quesito sul quale dobbiamo lasciarci è il seguente: cioè un elemento negativo di prova, perché l'assenza di sangue è un elemento negativo, in che misura si apre a delle inferenze? Qual è il punto inferenziale che può eventualmente trarsi partendo non da un elemento positivo, ma da un elemento negativo? Gli standard: quando noi cerchiamo di ottenere conoscenza, informazione, ammettiamo degli standard di errore: Se io chiedo alla professoressa Casiraghi mi sa suggerire un buon ristorante di pesce e lei mi dà delle indicazioni, io tengo informazioni a lei, in un certo senso è un patto tra di noi, il fatto che se anche si sbaglia, se anche io interpreto male sia informazioni sia di quel ristorante al chiuso poco male questo è un contesto in cui noi tolleriamo abbastanza bene l’errore. Tant'è vero che io le chiedo queste informazioni non faccio delle controanalisi, non metto in atto delle contro argomentazioni per vedere che effettivamente sia sbagliata. Molti contesti lavoriamo così, in altri meno se noi fossimo nel board di una ditta che progetta e costruisce ali per aeroplani le nostre procedure di qualità a riguardo le barre che tengono sulle ali degli aeroplani sarebbero sicuramente molto più attente pov epistemologico, le misure che i nostri calibri sarebbero state controllate 2 o 3 volte. Il rischio non si può annullare questo anche nel processo penale non si può annullare il rischio sennò sarebbe un teorema matematico, non sarebbe un indagine empirica, però possiamo minimizzarlo molto. 7
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