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Diritto internazionale:
Il corso prevede una sintesi delle origini della Comunità internazionale, la sua struttura e le sue caratteristiche. Si parlerà della soggettività del diritto internazionale e i vari soggetti. Verranno presi in esame:
• i vari articoli della Convenzione di Vienna e della Carta delle Nazioni Unite.
• l'ordinamento giuridico che riguarderà due soggetti: Stati e Organizzazioni.
• la formazione del diritto internazionale, ovvero le fonti e la gerarchia delle fonti.
Si parlerà delle varie Organizzazioni internazionali e le sue competenze. Si parlerà delle consuetudini: nozione ed efficacia, la natura giuridica, gli elementi della consuetudine, consuetudini locali e particolari. Si affronterà il concetto di inesistenza, la nozione e il valore degli accordi di codificazione. Verrà fornita la nozione di adattamento e i vari meccanismi e procedimenti. Inoltre, il programma riguarderà gli accordi internazionali, il concetto di accordo, come sono strutturati gli accordi con riferimento alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
Si darà la definizione di "cosa vuol dire irretroattività della Convenzione?". Come vengono adottati i trattati in seno a un'organizzazione. Che cos'è una riserva e come funziona. La differenza tra le riserve e le dichiarazioni interpretative e le dichirazioni che fanno gli Stati in occasione della stipulazione o dell'adesione, dell'approvazione, dell'accettazione del trattato.
Contenuti:
1. Comunità internazionale
2. Il diritto internazionale come ordinamento giuridico
3. Istituzioni del diritto internazionale: i soggetti
4. Il diritto internazionale generale non scritto
5. Il diritto internazionale generale scritto: inesistenza
6. Il diritto dei trattati
7. I procedimenti di stipulazione degli accordi internazionali
8. La competenza a stipulare
9. L'inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi Stati
10. L'incompatibilità tra norme convenzionali
11. Le riserve nei trattati
12. L'interpretazione dei trattati
13. Le cause di invalidità, estinzione e sospensione dell'applicazione dei trattati
14. La successione degli Stati nei trattati
15. Le fonti previste da accordi o fonti di terzo grado
16. La gerarchia delle fonti
17. L'adattamento
Dettagli appunto:
- Autore: Martina Niro
- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Lingue e Letterature Straniere Moderne
- Corso: Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale
- Esame: Diritto internazionale
- Docente: Paola Puoti
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D ir it t o I n t e r n az io n a le Appunti di Martina Niro Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti - Pescara Facoltà: Lingue, Letterature e Culture Moderne Corso di Laurea: Lingue per l'impresa e la cooperazione internazionale Esame: Diritto internazionale Docente: Paola Puoti A.A. 2022/20232 06/10/22 1) Carta delle Nazioni Unite 2) Statuto della Corte Internazionale di Giustizia 3) Convenzione di Vienna sul Diritto dei trattati Con il seminario si ha un punto in più all’esame. Il giovedì si inizia alle 09:20 fino alle 11:00. Il venerdì si inizia alle 11:10 fino alle 12:30. Cos’è il diritto internazionale? Riguarda i rapporti tra gli Stati. Il concetto di Nazione e di Nazionalità è un concetto più di diritto costituzionale, cioè all’interno del singolo Stato e riguarda la concezione dello Stato come popolo, governo e territorio, quindi governo che esercita la sua autorità su un popolo di nazionalità italiana stanziato su un territorio italiano. Invece, il concetto di Stato è uguale, però lo Stato si identifica con il governo ed è un concetto utilizzato più nel diritto internazionale che studia i rapporti fra Stati, cioè i rapporti che intercorrono tra i soggetti del diritto internazionale. Lo Stato, soprattutto nel diritto internazionale, si identifica con l’autorità di governo. Quali sono i governi/le istituzioni che in Italia esercitano l’autorità di governo? Il parlamento (parlamento bicamerale) è un organo legislativo, ovvero l’organo che all’interno di uno Stato fa le leggi. Esercita l’autorità di governo in senso lato. Poi ci sono gli organi legislativi. Poi ci sono i giudici. La magistratura è composta da tutti quegli organi giudicanti, cioè da tutti quegli organi che sono incaricati di controllare il rispetto della legge sia da parte dei singoli [persone fisiche e giuridiche (es. società)], ma anche da parte degli organi statali. C’è la possibilità di mettere in stato di accusa capi di governo, Presidente della Repubblica, ecc. se agiscono con atti di spionaggio, ad esempio. Siamo in uno Stato di diritto “rule of law” regola del diritto stato di diritto, cioè uno stato in cui gli organi sono essi stessi soggetti al controllo; non solo al controllo politico ma anche al controllo giudiziario. Il Parlamento italiano, oggi, non può fare delle leggi razziali perché c’è la costituzione, c’è una Corte costituzionale che si preoccupa di verificare che le leggi adottate dal Parlamento siano in conformità con i principi fondamentali dai quali c’è il principio di uguaglianza. La costituzione vieta di discriminare in base alla casa, religione, sesso, lingua, ecc. Art. 2 della costituzione che garantisce a tutti i diritti fondamentali. Stato di diritto in cui sono garantite le libertà. Qual è il concetto di libertà? Le libertà dei singoli individui rispetto alla libertà di opinione, di espressione, di religione, di pensiero, di riunione, ecc. sono libertà e costituiscono il diritto di tutti noi singoli a non avere ingerenze nelle nostre scelte davanti a uno Stato, organi statali. Lo stato non mi 3 può imporre di seguire una certa religione, non mi può zittire perché io voglio esprimere un’opinione, ecc. La libertà è la sfera di protezione del singolo contro ogni ingerenza statale/degli organi statali. Tutti questi diritti e libertà fondamentali si possono limitare, a parte pochissimi come il divieto di tortura. Il diritto alla vita rispetto al divieto di tortura fino a qualche anno fa si poteva limitare. Il diritto alla vita può essere limitato; il divieto di tortura no. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge, nessuno può essere intenzionalmente privato della vita salvo che in esecuzione di una sentenza capitale (cioè una pena di morte) pronunciata da un tribunale nel caso in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena. (art. 2, par. 1 oggi non esiste più in Europa perché abbiamo approvato un protocollo che vieta la pena di morte). Sul piano internazionale, soprattutto in seno all’organizzazione internazionale delle Nazioni Unite che è l’organizzazione più importante a carattere universale, cioè nella quale fanno parte tutti gli Stati del mondo meno Taiwan perché la Cina la considera una provincia ribelle. È un’organizzazione universale e noi italiani abbiamo chiesto a tutti gli Stati di quella sede di porre una sospensione delle leggi statali che combinano la pena di morte a tutti quei Paesi dove, invece, esiste. Non tutti i Paesi hanno accettato l’Iran, ad esempio. Tra i Paesi democratici di Stato di diritto rispettosi dei diritti fondamentali è eclatante il caso degli Stati Uniti il quale è Paese federale; quindi, è formato da tutto una serie di Stati che non hanno una propria indipendenza perché sono tutti federati, cioè fanno tutti capo al governo federale. Ogni Stato è vero e proprio Stato, cioè ha un proprio governatore che esercita l’autorità di governo. Ha il Parlamento proprio, ha i propri giudici, le proprie leggi civili, penali, amministrative. Tra le leggi penali ci sono Stati che scelgono di continuare ad applicare la pena di morte e Stati in cui la pena di morte è stata abolita. La Turchia, essendo parte del Consiglio d’Europa e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha accettato di sospendere le leggi sulla pena di morte. La convenzione europea nella quale fanno parte gli Stati europei, ma in realtà questi Stati europei si estendono anche nell’Eurasia, quindi, comprendono anche la Russia, l’Ucraina. Com’è composta la Comunità internazionale, cioè l’insieme dei soggetti che interloquiscono sul piano internazionale? Parliamo di Comunità internazionale con riferimento principalmente agli Stati. Gli Stati sono i protagonisti principali del diritto internazionale perché sono gli Stati che creano le organizzazioni internazionali con un accordo. Si chiama trattato istitutivo di una certa organizzazione. Sono sempre gli Stati che governano al loro interno e che devono vigilare sul fatto che questi individui non compiano atti illeciti. In merito all’attacco delle torri gemelle, secondo gli Stati Uniti, l’Afghanistan non aveva controllato adeguatamente le persone al suo interno, aveva, anzi, tollerato che proliferassero i campi di addestramento con finalità di terrorismo, di fondamentalisti islamici senza reprimerli, senza provvedere a bloccare questa attività. Questo vuol dire che è sempre lo Stato il protagonista che ha il doppio ruolo di essere il protagonista della creazione di altri soggetti. I singoli individui possono essere destinatari diretti di norme internazionali. Il diritto internazionale è rivolto ai singoli individui con i diritti, le libertà fondamentali, ad esempio è un diritto di cui sono direttamente destinatari dei singoli individui che sotto questo profilo possono essere considerati dei soggetti del diritto internazionale perché godono dei diritti, ma sono soggetti anche perché ci sono norme del diritto internazionale che impongono obblighi ai singoli. Tutti noi abbiamo l’obbligo di non commettere crimini internazionali. I singoli individui possono ricorrere o essere chiamati davanti ai tribunali internazionali, quindi, possono ricorrere davanti alla corte europea dei diritti dell’uomo; possono ricorrere contro il proprio Stato. Il singolo può essere chiamato a rispondere del proprio 4 operato davanti ai tribunali penali internazionali. Oggi la Corte penale internazionale è il massimo tribunale penale internazionale dove possono essere convenuti i diritti, cioè chiamati a rispondere a crimini internazionali. Anche l’individuo è un soggetto del diritto internazionale. L’individuo non può esercitare le funzioni di uno Stato, non può concludere accordi, non può contribuire con il suo comportamento alla formazione di norme del diritto internazionale che sono le norme generali, né contribuire alla formazione delle norme speciali, cioè gli accordi che si concludono fra Stati. La soggettività dell’individuo è soggetta a capacità limitata, mentre gli Stati sono soggetti a piena capacità. Le caratteristiche della Comunità internazionale. Noi facciamo parte di una Comunità statale. Noi siamo soggetti a un’autorità di governo. Ci troviamo in una situazione in cui esiste un apparato governante (governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, magistratura, ecc.) e una compagine sociale, un gruppo di persone fisiche e giuridiche governate (i governati siamo tutti noi che dobbiamo rispettare le leggi non solo penali e civili, ma anche quelle attuali contrasto dei cambiamenti climatici - la raccolta differenziata). Dobbiamo rispettare le leggi amministrative. Noi siamo in un’entità organizzata verticalmente perché c’è chi comanda e chi viene comandato. Lo Stato è una realtà organizzata basata verticalmente e basata anche su un ordinamento giuridico con una struttura sempre verticale c’è chi fa le leggi e chi le deve rispettare. Caratteristica della Comunità statale. Qual è la caratteristica della Comunità internazionale? Le organizzazioni internazionali sono nate dopo la Seconda guerra mondiale. Il movimento dei diritti umani è cominciato ad affermarsi dopo la Seconda guerra mondiale. Prima i cittadini erano sudditi, erano proprietà dello Stato. Lo Stato poteva fare quello che voleva dei propri cittadini (condannare a morte, torturare, proibire loro la libertà di pensiero, religione, ecc.). La Comunità internazionale è fatta di tutti gli Stati soggetti uguali principio della sovrana uguaglianza degli Stati È sovrano lo Stato che governa, che esercita un potere effettivo su un territorio. Ciò significa che nessuno Stato, come soggetto del diritto internazionale, è superiore a un altro. Sono tutti uguali. Non è organizzato. È una struttura orizzontale disorganizzata perché tutti sono sovrani, tutti possono fare le leggi. La Comunità internazionale è anorganica. Il suo diritto è “primitivo” rispetto a un diritto di uno Stato poiché molto più avanzato. Ha una struttura di un ordinamento giuridico (insieme delle leggi che regolano la vita di tutte le persone stanziate in un determinato territorio). Nel diritto internazionale c’è stato il problema di stabilire se fosse un ordinamento giuridico, cioè se la Comunità internazionale avesse un ordinamento giuridico perché essendo disorganizzata, non essendoci nessun tipo di organo, nessun tipo di autorità come si fa a stabilire che c’è un ordinamento giuridico? Oggi questo concetto è superato. Tutta la nostra vita è regolata dal diritto internazionale. 07/10/22 Il diritto internazionale si presenta come un ordinamento primitivo rispetto al diritto interno dello Stato perché è provvisto degli organi statali di vertice che governano, quindi non c’è un parlamento 5 mondiale, non c’è un governo mondiale, non c’è una polizia mondiale che mantiene l’ordine pubblico mondiale, quindi c’è un’assenza di autorità. Tutti gli Stati sono autorità sovrani, quindi la loro interlocuzione è necessariamente orizzontale, non c’è nessuna struttura verticistica successivamente vedremo che questo non sarà più vero perché c’è una certa organizzazione verticistica per cui gli Stati membri devono rispettare quello che è il diritto dell’UE e tutto l’apparato di governo e legislativo e giudiziario dell’UE, quindi noi siamo in una realtà che è unica al mondo che è un po’ a metà fra l’organizzazione internazionale e lo Stato federale. BASI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Sotto il profilo dello Stato noi abbiamo, come soggetto del diritto internazionale, come soggetto più importante. Esistono altri soggetti. Stato come protagonista principale della vita di relazione internazionale. Lo Stato è il principale soggetto. È un’entità territoriale sul quale è stanziata una popolazione governata da un’autorità (considerata un soggetto del diritto internazionale e diritto interno) ed è necessario che possegga due requisiti fondamentali e che li possegga in modo cumulativo e ciò significa che devono essere presenti tutti e due i requisiti. I due requisiti: 1) Effettività del potere di governo su un territorio. 2) l’indipendenza. Chi esercita l’autorità di governo è l’organo statale. Concetto di organo: chiunque eserciti l’attività di governo su un certo territorio nei confronti di una certa compagine sociale, popolazione stanziata su quel territorio. È un concetto fondamentale perché lo Stato si identifica con gli organi statali. (organi statali in Italia: Parlamento, governo, magistratura, regioni, province, comuni, Presidente della Repubblica possono agire per conto dello Stato italiano). Ci sono situazioni in cui è dubbia la soggettività internazionale di certe entità territoriali perché ci sono delle situazioni in cui il principio di effettività o il principio d’indipendenza non sono presenti e siccome devono essere presenti in modo cumulativo, una certa entità si può considerare soggetto del diritto internazionale. La nascita di uno Stato è una questione di fatto. Il territorio è un elemento essenziale anche se non sempre determinante. Ci sono delle situazioni in cui vengono in rilievo alcuni principi, tra cui: 1) Principio di autodeterminazione dei popoli es. gli imperi coloniali. Lì ci sono Stati che occupano e che governano popoli altrui e che ai tempi acquisirono queste terre, si pensi alla conquista dell’America, alla colonizzazione inglese, francese dell’America del nord, alla colonizzazione spagnola che ha caratterizzato l’America centro meridionale o alle successive colonizzazioni dell’Asia e dell’Africa, quello dell’Oceania da parte del Regno Unito, ecc.; ci sono state varie fasi di colonizzazione e in tutti questi casi però all’epoca di queste acquisizioni territoriali non c’è una regola di diritto internazionale che sancisce il principio di autodeterminazione, quindi la situazione era perfettamente conforme all’epoca al diritto internazionale dell’epoca, tant’è che quando è nata l’organizzazione delle Nazioni Unite (1945) era assolutamente pacifico che alcuni Stati fossero degli imperi coloniali e neanche la carta delle Nazioni Unite riconosce in sé il principio di autodeterminazione come si è affermato oggi dopo la seconda guerra mondiale. 9 *L’autogoverno, in Italia, è quello che abbiamo con le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la Sardegna, le province autonome*. L’art. 73 non riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli perché è stato un art. redatto e approvato da Stati colonizzatori e quindi non poteva prevedere il principio di autodeterminazione. Dopo il 1945 a seguito di un’azione importante dell’Assemblea generale dell’ONU e della Corte internazionale di giustizia con importanti pareri l’Assemblea generale ha preso in mano la situazione e ha cominciato a gestire il terzo processo di decolonizzazioneche ed è andato avanti da dopo il 1945 fino alla fine degli anni Settanta. Per quanto riguarda la decolonizzazione questa è avvenuta successivamente perché sull’art. 73 della Carta delle Nazioni Unite si è realizzata una norma consetudinaria basata su un’interpretazione estensiva che ha fatto transitare il concetto di autogoverno, di auto-decisione a concetto di autodeterminazione e ha esteso l’obbligo degli Stati non solo di promuovere l’autogoverno, ma di promuovere l’indipendenza, ma è qualcosa che si è formato successivamente con la sotto l’egida dell’Assemblea generale dell’ONU e con un comportamento conforme e costante degli Stati che è quello che è alla base di ogni norma consuetudinaria che hanno accettato progressivamente di riconoscere l’indipendenza ai territori coloniali. Poi ci sono i regimi di amministrazione fiduciaria. Ci sono determinati territori che possono essere soggetti a un’amministrazione e in genere sono le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite possono affidare l’amministrazione fiduciaria di certi territori a un altro Stato questo è il caso classico del sud Africa. Il sud Africa occupò la Namibia e da amministrazione fiduciaria rispettoso dei principi delle Nazioni Unite e che avrebbe dovuto consentire poi, invece, l’indipendenza della Namibia e siccome la Namibia è ricchissima di materie prime, soprattutto in termini di oro, diamanti, ecc. ha deciso di farne un territorio occupato e di sfruttarne le risorse. Questi territori sono territori in amministrazione fiduciaria e gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria sono rinsaldare la pace e la sicurezza. C’è una situazione gravissima di conflitto con la Serbia da parte della popolazione kosovara che è di etnia albanese. C’è un intervento militare e poi ci sono stazionamenti di operazioni di pace da parte di contigenti civili e militari della Nato, dell’UE e delle Nazioni Unite e dell’organizzazione della sicurezza e della cooperazione in Europa e sostanzialmente poi viene creato un governo delle Nazioni Unite di amministrazione fiduciaria molto simile a quello perché le autorità kosovare non avevano mai avuto uno Stato indipendente e bisognava in qualche modo gestire la popolazione e creare le istituzioni per governare in questo territorio visto che la Serbia ne aveva perso il controllo anche se formalmente il Kosovo è una provincia serba ed è formalmente sotto la sovranità serba. Sono situazioni in cui è necessario rinsaldare la pace e la sicurezza. Caso Palestina territorio sottoposto a mandato brittanico che doveva andare in amministrazione fiduciaria in base al principio di autodeterminazione e di indipendenza. Nel 1945 questo principio non esisteva, si è formato successivamente come norma consuetudinaria sulla base dell’art.73,art.1, par. 2 che parla della fine delle Nazioni Unite della promozione dell’auto- decisione dei popoli e si è formato per effetto dell’interpretazione della corte internazionale di giustizia in un famosissimo parere che riguardava Namibia rispetto all’esercizio dell’occupazione da parte del sud Africa la quale corte di giustizia ha detto che in base a un’interpretazione evolutiva, quindi, carta del 1945, situazione nel 1976/1977 è cambiata perché intanto si è formata sul principio di autodeterminazione. La sacra missione civilizzatrice prevista dall’art.73 e del progresso politico di questi popoli che sono considerati sottosviluppati e diverso grado di sviluppo deve diventare nella rete della corte internazionale di giustizia la promozione e il riconoscimento del principio di autodeterminazione dei popoli e quindi l’obbligo di riconoscere l’indipendenza di popoli che non siano governati da uno Stato diverso, quindi dal divieto dello Stato, in questo caso coloniale, di 11 13/10/22 Quando parliamo di soggettività internazionale bisogna andare ad individuare quali sono i soggetti del diritto internazionale per capire quale ente ha la capacità giuridica sul piano internazionale. Il primo soggetto del diritto internazionale è proprio lo Stato. Si fa riferimento al governo che controlla la popolazione all’interno di un determinato territorio ed è dunque in grado di stabilire i rapporti con altri soggetti del diritto internazionale. I due requisiti essenziali affinché uno Stato possa considerarsi soggetto del diritto internazionale: 1) Effettività 2) L’indipendenza La nascita dello Stato avviene in modo automatico una volta che si verificano questi due requisiti. Per il diritto internazionale, essendo così importante il requisito dell’effettività, in determinate situazioni esso prevale anche sulla legalità di comportamento. Elemento importante il territorio. L’esercizio effettivo del potere di governo deve essere esercitato su un dato territorio ed è importante che l’esercizio avvenga materialmente sul territorio. Il secondo requisito è quello dell’indipendenza l’indipendenza è l’assenza di una subordinazione o autorità esterna. Requisiti presunti, non costitutivi: 1) Il riconoscimento da parte di altri Stati; 2) La democraticità del governo; 3) Il rispetto dei diritti umani; 4) L’assenza di minacce alla pace e alla sicurezza Il riconoscimento è un atto unilaterale attraverso il quale uno Stato dichiara di riconoscere un altro Stato, un ente, ecc. e lo riconosce come Stato. Non ha effetti giuridici. Lo Stato oltre a fare questa dichiarazione, il suo scopo è quello di farlo pubblicamente, vuole mandare un messaggio politico e manifesta l’intenzione di voler nel futuro intrattenere rapporti con questo Stato. Un mancato riconoscimento può portare uno Stato a non poter intrattenere relazioni diplomatiche, rapporti con un determinato Stato. Il principio di autodeterminazione si rivolge agli Stati, allo Stato all’interno del quale c’è un determinato popolo, ad esempio, e uno Stato terzo che per qualche motivo decide, ad esempio, di intervenire su quel territorio. Il popolo non è destinatario diretto della norma. Il contenuto del principio di autodeterminazione ha due dimensioni: una interna e una esterna. Nella sua dimensione esterna riguarda l’obbligo dello Stato terzo di astenersi dall’occupare lo Stato di un altro. Inoltre, gli Stati terzi hanno l’obbligo di disconoscere qualsiasi effetto extraterritoriale degli atti emanati da questa situazione nel territorio occupato. La dimensione interna è il popolo che non può essere sostenuto da Stati terzi. Il principio di autodeterminazione nasce con riferimento ai popoli colonizzati. L’individuo fino a qualche decennio fa era impensabile parlare di soggettività internazionale di individui. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è iniziato un movimento dei diritti umani che ha portato a una serie di obblighi dello Stato di rispettare i diritti dei singoli individui. Possibilità per il singolo individuo di ricorrere a una Corte internazionale nel caso di violazione di diritto umano. Le organizzazioni non governative, ad esempio associazioni senza scopo di lucro che possono essere la tutela ambientale, i diritti delle donne, diritti umani in generale, ecc. non godono di nessuna soggettività internazionale, ma comunque possono, come manifestazione della società civile e dell’opinione pubblica esercitare pressione sugli Stati o sulle organizzazioni internazionali governative e contribuire indirettamente allo sviluppo del diritto internazionale. 12 Le imprese multinazionali possono influenzare il diritto internazionale perché hanno un potere economico, hanno una capacità economica più grande di molti Stati. Organizzazioni internazionali sono un’unione di Stati che decidono di unirsi per perseguire uno o più obiettivi comuni. Un primo esempio di organizzazione internazionale è la società delle Nazioni Unite il primo esperimento di organizzazione internazionale con l’obiettivo di perseguire la pace e quindi di evitare una Seconda Guerra Mondiale. Sarà sostituita dall’ONU mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. DISTINZIONE TRA ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE E NON GOVERNATIVE. Le organizzazioni non governative sono associazioni private, senza scopo di lucro che non coinvolgono nessuno Stato o rappresentante di uno Stato. Possono intrattenere rapporti con gli Stati. Non sono composte da Stati. Sarà composta da individui, da persone fisiche, ma non da entità statali. Le organizzazioni governative sono composte da Stati, da rappresentanti di governo. 14/10/22 SOGGETTIVITÀ DELLO STATO. Il primo requisito per considerare un’entità territoriale uno Stato, per il diritto internazionale, è il requisito dell’effettività del potere di governo. Se non si ha l’effettività è difficile che possa essere considerato un soggetto. L’indipendenza è la sovranità esterna, cioè l’esercizio della sovranità nei confronti degli altri Stati che si esprime attraverso la capacità del soggetto non solo di governare all’interno dei propri governati che non sono sudditi, ma cittadini residenti, apolidi, chiunque si trovi su un territorio di quello Stato sotto la sua giurisdizione, ma sono gli altri Stati, quindi la capacità di proiettarsi verso gli altri con comportamenti che possono essere la stipulazione di accordi internazionali, le prese di posizione, ecc. questa è la sovranità esterna, ma l’indipendenza, principalmente, cioè tu puoi fare tutto questo se hai la sovranità legislativa, cioè se si ha un ordinamento giuridico che è totalmente indipendente nel quale l’autorità, organo statale, prende le decisioni. Il governo italiano prende le sue decisioni perché lo Stato italiano ha una propria sovranità statale e ha un proprio ordinamento giuridico e l’ordinamento giuridico italiano prevede che l’Italia possa stipulare accordi internazionali. L’indipendenza è proprio il possesso di un ordinamento giuridico, indipendente da qualsiasi altro ordinamento giuridico es. gli Stati federali che non sono soggetti del diritto internazionale anche se hanno il requisito dell’effettività perché il loro ordinamento giuridico deriva dall’ordinamento giuridico della costituzione federale dello Stato federale. Negli Stati Uniti d’America chi esercita la sovranità esterna non è il governatore del Texas, ma è il presidente degli Stati Uniti d’America. La costituzione è federale. Ogni Stato ha le sue leggi, la sua polizia. Sono molto autonomi, ma l’autonomia non è l’indipendenza. Anche in Italia non siamo un paese federale, ma noi abbiamo la suddivisione territoriale in regioni, regioni a statuto speciale e a statuto ordinario vuol dire che alcune regioni sono un po’ più autonome di altre. Siamo uno Stato unitario. Le regioni godono di autonomia, ma non di indipendenza. Lo Stato federato non è un soggetto del diritto internazionale. 13 DISTINZIONE TRA FEDERAZIONE E CONFEDERAZIONE. In Europa abbiamo la confederazione svizzera. La confederazione nel diritto internazionale è un’unione di Stati indipendenti come quella che sorse fra Russia, Bielorussia e Ucraina all’indomani dello smembramento dell’Unione Sovietica che si chiamò proprio CSI Comunità degli Stati indipendenti. Questo significa che gli Stati mantengono la loro sovranità ma collaborano in materia, ad esempio, di politica estera, ma restano indipendenti; quindi, la confederazione non è lo Stato federale, è più simile a un’organizzazione internazionale che a un’unione di Stati. Anche gli Stati Uniti erano una confederazione, ma in realtà erano una federazione e lo stesso la Svizzera. I cantoni svizzeri sono in realtà Stati federati, quindi, si dovrebbe parlare, sul piano tecnico internazionalistico di federazione svizzera, non di confederazione. Si chiama confederazione perché l’hanno voluta chiamare così, ma in realtà è un esempio di Stato federale. Ci sono delle entità che non hanno il requisito dell’indipendenza perché, per esempio, il loro ordinamento giuridico (e non è lo Stato federale) deriva da un altro ordinamento giuridico perché, per esempio, c’è uno Stato che esercita un’occupazione su un territorio una parte di un altro Stato e anche se in quello Stato c’è un governo autoctono cioè indipendente, in realtà è un governo fantoccio, cioè è interamente eterodiretto dallo Stato che occupa militarmente quel territorio questo è il caso di Cipro, ovvero quella parte dell’isola di Cipro che è un’isola a maggioranza greca, quindi, di etnia greca, di lingua greca ed è un paese dell’UE che però nella parte nord dal ’74 è stata occupata dalla Turchia e che ha formato questa Repubblica turca di Cipro del Nord. La Santa Sede. La Santa Sede sarebbe lo Stato della città del Vaticano, è considerato un soggetto del diritto internazionale. La Santa Sede è indiscussa. L’altra entità molto discussa è l'ordine gerosolimitano (=vuol dire che è di Gerusalemme) dei cavalieri di Malta è un ordine che a Roma gestisce diversi ospedali. È un ordine che in origine era nato appunto a Gerusalemme e si occupava della parte di aiuti umanitari, di cura ma comunque i cavalieri di Malta appartenevano a quest'ordine. Avevano partecipato anche alle crociate, ecc. Oggi l'ordine, in Italia in particolare, gestisce gli ospedali, quindi personale medico, infermieri, ecc. Qual è il problema? Non aveva, fino a un certo momento, il territorio e motivo per cui era molto discusso in dottrina. Non ha territorio, non ha dell'effettività del potere di governo, non ha manco l'ordinamento proprio perché praticamente gestisce solo gli ospedali, quindi, deve pagare le tasse in Italia. Non è possibile che goda di immunità fiscale e quindi non è un soggetto del diritto internazionale. L'altro problema è che se veniva licenziato un medico, un'infermiera di questi ospedali non aveva lo stesso diritto, le stesse garanzie come lavoratore subordinato che hanno i cittadini italiani che sono medici negli ospedali italiani. Con la Santa Sede c’è concordato, cioè un accordo internazionale sulla base del quale c'è una collaborazione con le autorità italiane soprattutto per quanto riguarda la materia penale. C'è una maggiore possibilità di protezione, di controllo. L’ordine di Malta stipula accordi internazionali, quindi, ha la sovranità esterna; quindi, l'indipendenza perché appunto ci sono Stati che vogliono intrattenere relazioni anche se il riconoscimento non ha nessun valore però se tu intrattieni e stipuli accordi internazionali con un altro Stato questo è un esempio della sovranità esterna e poi che ha fatto si è affittato un pezzo di territorio di Malta. A quel punto ha i due requisiti e così ha risolto la questione.