Dalla seconda metà del XIX secolo, per la spinta data dall'interesse comune alla lotta alla criminalità, si è registrata una maggiore propensione dei legislatori dei diversi Paesi verso la prospettiva di attenuare il rigore del principio di territorialità della legge penale; così, si è iniziato a riconoscere effetti extranazionali agli atti giudiziari.
Nell'ambito dell'ordinamento italiano, la disciplina dei rapporti internazionali è contenuta nel Libro XI del cpp; rientrano in esso strumenti di collaborazione internazionale (l'estradizione, le rogatorie internazionali, il riconoscimento delle sentenze straniere all'estero) e l'esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.
Argomenti affrontati:
• Istituti di cooperazione giudiziaria internazionale
• La cooperazione giudiziaria nel circuito europeo
• Le fonti normative: funzione sussidiaria della disciplina del codice
• Estradizione in generale
• Estradizione passiva
• Il procedimento di estradizione: fase giurisdizionale
• Provvedimenti cautelari
• Gli effetti della decisione
• La fase amministrativa
• Il principio di specialità
• Estradizione suppletiva, riestradizione, estradizione in transito
• Estradizione attiva
• Il mandato d'arresto europeo
• Le rogatorie internazionali
• Utilizzabilità atti rogati
• Esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane
I rapporti giurisdizionali
con autorità straniere
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015Da più di 20 anni selezioniamo e pubblichiamo
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Master e lavoroI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’
STRANIERE
GLI ISTITUTI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
INTERNAZIONALE
1. Premessa
Dalla seconda metà del XIX secolo, per la spinta data dall’interesse comune alla lotta
alla criminalità, si è registrata una maggiore propensione dei legislatori dei diversi
Paesi verso la prospettiva di attenuare il rigore del principio di territorialità della
legge penale; così, si è iniziato a riconoscere effetti extranazionali agli atti giudiziari.
Nell'ambito dell'ordinamento italiano, la disciplina dei rapporti internazionali è
contenuta nel Libro XI del cpp; rientrano in esso strumenti di collaborazione
internazionale (l'estradizione, le rogatorie internazionali, il riconoscimento delle
sentenze straniere all'estero) e l'esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.
2. La cooperazione giudiziaria nel circuito europeo
Non tutti gli Stati hanno, allo stesso modo, intrapreso questa linea di tendenza;
tuttavia, significativa è la linea intrapresa in ambito europeo:
- Trattato di Maastricht: passaggio da CEE a CE, per cui si presta maggiore attenzione
alla cooperazione giudiziaria;
- Trattato di Amsterdam (firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999): si prevede
uno spazio europeo di libertà, sicurezza, giustizia, si attribuisce alla giustizia penale
una dimensione europea e si individua nel mutuo riconoscimento delle decisioni
giudiziali lo strumento più idoneo a rendere efficienti le procedure di cooperazione
giudiziale;
- Trattato di Lisbona (firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009): si introduce
l'imposizione dell'esecuzione di una decisione adottata dallo Stato richiedente; si fa
prevalere il diritto europeo su quello nazionale; si prevede, anche nell’ambito della
giustizia penale, l'adozione di atti tipici del diritto comunitario; si fornisce una base
certa per l’armonizzazione del settore sostanziale e delle regole processuali; si
rafforza l'azione di Eurojust (organo creato nel 2002) per promuovere il
coordinamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari fra gli Stati membri
dell'UE nella loro azione contro forme gravi di criminalità organizzata e
transfrontaliera con questo organo si nota come la cooperazione non sia
finalizzata al soddisfacimento di interessi esclusivi di singoli Stati, ma voglia
realizzare una dimensione europea
Questo Trattato ha previsto un nuovo livello di cooperazione, a livello europeo, per
combattere gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE,
eventualmente collaborando con l’Europol (istituita nel 1992 per combattere
criminalità organizzata).
3. Le fonti normative: funzione sussidiaria della disciplina del codice
La legge delega per l'emanazione del cpp non contiene direttive specifiche sul tema
dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, tranne la disposizione ex art. 2,
secondo la quale il codice, oltre ad attuare i principi della Costituzione, deve
adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e quelle
relative ai diritti della persona e al processo penale.
I principi costituzionali che entrano in gioco sono:
- art. 10: conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
- art. 24: diritto di difesa;
- art. 13: libertà personale;
- art. 26: permettere l'estradizione solo quando prevista dalla Convenzione
internazionale e vietare estradizione per i reati politici;
- art. 11: consentire limitazioni della sovranità nazionale per giungere alla pace e alla
giustizia fra le nazioni.
L'ambito delle convenzioni internazionali è contraddistinto dalla Convenzione dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 e ratificata con
la L. 848/1955; l’art. 696 cpp afferma la prevalenza delle convenzioni internazionali
sulle norme ivi previste, in quanto norme interne. Il carattere sussidiario del codice si
coglie dalla formulazione dell'art. 696
1
cpp, mentre l’art. 696
2
cpp sottolinea il
carattere sostitutivo e integrativo del codice (“se le norme internazionali manchino o
non dispongano diversamente”) è necessario che le convenzioni contengano delle
disposizioni (ecco il riferimento a norma), non basta un Trattato, altrimenti si ricorre
alle norme del cpp.
La disciplina delle fonti normative di cui all’art. 696 cpp opera sia per i rapporti tipici
(estradizione, rogatorie, ecc.), sia per quelli atipici; inoltre, con il trattato di Lisbona si
è istituito l'obbligo da parte del giudice nazionale di disapplicare le norme in
contrasto con i diritti fondamentali sanciti nella CEDU e nella Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, poiché si tratta di principi generali del diritto comunitario.
L’art. 205 bis att. c.p.p. contiene la regola generale per la quale il consenso, richiesto
dal cpp o dagli accordi internazionali per l'espletamento di alcuni atti, una volta
espresso non può essere revocato, ad eccezione del caso in cui l'interessato ignorava
le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione o se sono state successivamente
modificate.
4. Estradizione in generale
L’art. 697 cpp regola l’estradizione, che è il più classico mezzo di collaborazione
internazionale e consiste nella consegna di un individuo dallo Stato nel cui territorio
si trova a un altro Stato che l'abbia richiesto, per eseguire una sentenza di condanna a
pena detentiva o un altro provvedimento restrittivo della libertà personale;
oggigiorno, la procedura di estradizione è giurisdizionalmente garantita e la persona
da estradare è un soggetto di diritti, non un semplice oggetto da consegnare. La
domanda dello stato richiedente è condizione necessaria per innescare il
procedimento, poiché non si ammette l'offerta di estradizione e nemmeno è
possibile effettuare un'estradizione mascherata, procedendo alla semplice richiesta da
parte dello Stato estero senza prima aver ottemperato alle formalità richieste dalla
legge processuale; possono essere richiesti solo condannati per i quali esiste un
provvedimento giudiziario che li assoggetta a una pena detentiva o a una misura
limitativa della libertà personale.