Il legislatore in ottica di deflazione del carico in essere presso il Tribunale in composizione collegiale, ha ritenuto di attribuire particolari reati, di entità e rilievo sociale contenuti alla cognizione del tribunale monocratico (un solo giudice) e del giudice di pace (organo non togato ma nominato in via onoraria).
Gli appunti, oltre a descrivere la tipologia di reti rimessi alla richiamata cognizione, si occupano di individuare le particolarità dei procedimenti che avanti a tali giudici si vanno svolgendo.
I procedimenti per i reati di
cognizione del tribunale
monocratico e del giudice di pace
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015I PROCEDIMENTI PER I REATI DI COGNIZIONE
DEL TRIBUNALE MONOCRATICO E DEL GIUDICE
DI PACE
IL PROCEDIMENTO PER I REATI DI COGNIZIONE DEL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
1. Premessa
Nell’originario impianto del codice, il libro VIII racchiudeva la disciplina del
procedimento davanti al pretore; estromessa dall’ordinamento la figura del pretore, e
trasferite le sue competenze al tribunale in composizione monocratica, la prima
scelta era stata quella di applicare tout court avanti a quest’organo le norme processuali
vigenti per il procedimento innanzi al pretore. Tutto ciò, però, non teneva conto del
fatto che il tribunale in composizione monocratica veniva a conoscere non solo dei
reati che erano stati di competenza del pretore, ma anche di reati molto più gravi; la
consistente espansione delle fattispecie di reato da attribuire alla cognizione di un
organo giudicante singolo avrebbe comportato il depotenziamento delle garanzie
processuali in relazione a un numero assai elevato di reati, sotto un duplice aspetto:
- quei reati venivano sottratti al giudizio di un organo collegiale, con il conseguente
sacrificio sul piano della garanzia di imparzialità del giudice;
- la mera automatica trasposizione nel procedimento avanti al tribunale monocratico
delle regole dettate per il rito pretorile avrebbe comportato un affievolimento dei
diritti dell’imputato.
Ciò portava il legislatore ad operare un doppio intervento correttivo: venne ristretto
l’ambito di cognizione del tribunale monocratico ai reati puniti con la reclusione non
superiore a 10 anni; e fu calibrata l’applicazione delle regole a suo tempo stabilite per
il procedimento pretorile, distinguendo tra reati puniti con pena detentiva non
superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena
detentiva, e reati punti con pena superiore. In definitiva, il procedimento avanti al
tribunale monocratico si articola in due riti: semplificato, ex libro VIII, e ordinario.
2. Il rito con “citazione diretta” a giudizio
Nei procedimenti senza udienza preliminare, l’art. 550 cpp prevede che il PM eserciti
l’azione penale, con l’emissione di un decreto diretto di citazione diretta a giudizio,
dopo avere effettuato il deposito degli atti investigativi, l’avviso di conclusione delle
indagini e trascorsi 20 giorni durante i quali l’indagato può offrire all’organo d’accusa
le proprie allegazioni difensive; nel caso in cui sussista un eventuale vincolo di
connessione con procedimenti che contemplino l’udienza preliminare, il PM
eserciterà l’azione, formulando per tutti la richiesta di rinvio a giudizio introduttiva
dell’udienza stessa.
L’art. 550
3
cpp disciplina l’ipotesi in cui il PM abbia esercitato l’azione penale con
citazione diretta, per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare; il regime di
rilevabilità del vizio adottato dal legislatore è diverso dalla nullità, perché la
violazione di rito può essere fatta valere solo se la relativa eccezione sia proposta
dalle parti entro il termine di decadenza del compimento delle formalità d’apertura
del dibattimento, nella trattazione delle questioni preliminari. Questa disciplina è in
linea con l’art. 516
1-ter
cpp, che prevede l’ipotesi in cui, nel corso di un procedimento
instaurato a seguito di citazione diretta a giudizio, risulti che è necessario procedere
con l’udienza preliminare; la relativa eccezione deve essere proposta dalle parti, a
pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione.
Ipotesi inversa è quella che si verifica allorché il PM abbia presentato al giudice
richiesta di rinvio a giudizio, instaurando un procedimento con udienza preliminare;
se, nel corso di tale udienza, è rilevato o eccepito il vizio di rito, il giudice, se ritiene
che debba procedere con citazione diretta, trasmette con ordinanza gli atti al PM per
l’emissione del relativo decreto.
3. (Segue): il decreto di citazione a giudizio
L’emissione del decreto di citazione a giudizio è devoluta al PM del rito monocratico
semplificato; l’imputato si vede privato del diritto di ottenere, prima di presentarsi in
giudizio, quella verifica giurisdizionale sulla fondatezza o meno dell’imputazione, un
diritto sacrificato sulla base dell’idea che una generalizzata previsione dell’udienza
preliminare avrebbe comportato molteplici problemi. L’atto di citazione è depositato
nella segreteria dello stesso PM che l’ha emesso, insieme con il fascicolo contenete la
documentazione relativa a tutte le attività compiute nel corso delle indagini (art. 552
4
cpp); il decreto di citazione a giudizio contiene alcuni elementi comuni al decreto che
dispone il giudizio emesso nel rito ordinario dal giudice dell’udienza preliminare:
- le indicazioni necessarie per l’individuazione dell’imputato, delle offese delle parti
private e dei rispettivi difensori, nonché della persona offesa;
- l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa e di tutti gli elementi di rilevanza
penale che ad esso si accompagnano;
- l’indicazione del giudice avanti a cui si svolgerà il giudizio e del luogo, del giorno e
dell’ora della comparazione;
- la data e la sottoscrizione del PM e dell’ausiliare che lo assiste.
Altri elementi sono peculiari del decreto di citazione emesso dal PM; specifica
rilevanza assume l’avviso che l’imputato può richiedere, prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado, il giudizio abbreviato e l’applicazione di pena, o
formulare domanda di oblazione. Importanza particolare riveste, poi, l’avviso che
l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia, in mancanza del quale, sarà
assistito da un difensore d’ufficio, e che il fascicolo relativo alle indagini preliminari
rimane depositato nella segreteria del PM, a disposizione delle parti e dei loro
difensori, che potranno prenderne visione ed estrarne copia la necessità di
integrare il decreto di citazione con questi elementi attiene alla discovery nei confronti
della difesa dell’imputato.
Non è richiesta, nel decreto di citazione diretta a giudizio, l’indicazione sommaria
delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, poiché, trattandosi di un
provvedimento proveniente dalla parte e non dall’organo giurisdizionale, si è voluto
evitare anche quel minimo di motivazione che si sarebbe potuta porre a sostegno di
esso e che avrebbe potuto influenzare il giudice del dibattimento. Il decreto è
notificato all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa, almeno 60 giorni prima
della data fissata per l’udienza di comparizione, tranne che ragioni d’urgenza non
impongano una riduzione del termine a 45 giorni (art. 552
3
cpp); la decorrenza va
calcolata dall’ultima notifica effettuata.
4. (Segue): le nullità del decreto di citazione a giudizio
Ai sensi dell’art. 552
2
cpp, nei confronti del decreto di citazione a giudizio emesso dal
PM, operano le stesse cause di nullità configurate dall’art. 429
2
cpp:
- incertezza sull’identificazione dell’imputato;
- mancata o insufficiente enunciazione del fatto in forma chiara e precisa;
- omessa indicazione di alcuno dei dati che consentono la puntuale comparizione
dell’imputato in giudizio.
Ad esse si aggiungono altre situazioni invalidanti l’atto di impulso:
- omissione dell’avviso relativo alla facoltà di nomina del difensore di fiducia e di
quello relativo alla possibilità di scelta di un rito alternativo;
- l’omissione dell’avviso di conclusione delle indagini;
- l’omissione dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio.
La facoltà di rilevazione di queste invalidità è soggetta al regime delle nullità
disciplinate dall’art. 180 cpp; costituiscono eccezione quelle derivanti da un vizio che
indica sulla regolare vocatio in iudicium e riconducibili nell’area delle nullità assolute ex
art. 179 cpp. A ciò sono da aggiungere le nullità conseguenti all’omessa notificazione
del decreto di citazione e all’inosservanza del normale termine minimo di
comparizione o alla sua immotivata riduzione; la nullità del decreto di citazione on
ne impone la rinnovazione da parte del PM.
5. Trasmissione degli atti al giudice
Effettuate le prescritte notifiche del decreto di citazione a giudizio, il PM formerà il
fascicolo per il dibattimento, che trasmetterà al giudice unitamente al decreto (art.
553 cpp); del contenuto del fascicolo per il dibattimento si discuterà nel corso
dell’udienza di comparizione, dove le parti potranno concordare l’acquisizione di atti
contenuti nel fascicolo del PM, nonché della documentazione relativa all’attività di
investigazione difensiva (art. 553
4
cpp). Nel caso in cui si renda necessario il
compimento di atti urgenti nell’arco temporale intercorrente fra l’invio del fascicolo
e il suo arrivo al giudice del dibattimento, l’art. 554 cpp dispone che la competenza
funzionale è attribuita al giudice per le indagini preliminari; tali atti sono le prove non
rinviabili.
6. L’udienza di comparizione
A seguito della citazione diretta, s’instaura l’udienza di comparizione, che è volta alla
realizzazione di uno spazio in contraddittorio, prima dell’eventuale fase del giudizio,
con riferimento ai reati per i quali la legge esclude il filtro dell’udienza preliminare;
pur disponendo l’art. 555
5
cpp che, per tutto ciò che non è espressamente previsto, si
osservano le disposizioni contenute nel libro VII, l’udienza di comparizione, in
realtà, ricomprende attività preambolari estranee alle varie fasi in cui tale stato si
scinde. Nell’udienza di comparizione, infatti:
- l’imputato può presentare richiesta di giudizio abbreviato: si ha l’immediata
trasformazione del rito;
- l’imputato o il PM possono richiedere l’irrogazione di una pena ex art. 444 cpp;
- l’imputato può presentare domanda di oblazione ex artt. 162 e 162-bis cpp: se il
giudice l’accoglie, fissa, con ordinanza, la somma da pagare, se la respinge procederà
al dibattimento;
- nei casi di reati perseguibili a querela, il giudice è tenuto a esperire un tentativo di
conciliazione attraverso al verifica della disponibilità del querelante a rimettere la
querela e del querelato ad accettare la remissione: il giudice emette sentenza
inappellabile di non doversi procedere per estinzione del reato, altrimenti procederà
con il dibattimento.
7. Il giudizio
A) Si aprirà una fase di attività preliminari al dibattimento, nel corso della quale il giudice
autorizzerà la citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici, imputati in
procedimenti connessi di cui le parti abbiano chiesto l’esame, indicandoli in una lista
da depositare, a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per
l’udienza di comparizione (art. 555
1
cpp).
B) Seguirà la fase introduttiva del dibattimento, le cui attività trovano sicuramente
spazio anche nel procedimento avanti al tribunale monocratico; il giudice verificherà
la regolare costituzione delle parti, adotterà le necessarie decisioni in materia di
questioni preliminari e dichiarerà aperto il dibattimento.
C) Le attività dibattimentali sono modellate sulle norme stabilite per il procedimento
davanti al tribunale in composizione collegiale (art. 559
1
cpp); per quanto riguarda la
stesura del verbale di udienza, l’art. 559
2
cpp dispone che venga redatto soltanto in
forma riassuntiva, se le parti vi consentono e se il giudice non ritenga necessaria la
redazione in forma integrale. Con riguardo all’assunzione della prova, l’art. 559
3
cpp
stabilisce che, su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere condotto
direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal PM e
dai difensori; infine, per quanto concerne la sottoscrizione della sentenza, in caso
d’impedimento del giudice che l’ha pronunciata, vi provvederà il presidente del
tribunale, previa indicazione della causa della sostituzione (art. 559
4
cpp)
8. I procedimenti speciali
Il titolo III del libro VIII del codice disciplina i procedimenti speciali avanti al
tribunale in composizione monocratica, con esplicito riferimento al giudizio
abbreviato, all’applicazione della pena su richiesta delle parti, al decreto penale di
condanna e al giudizio direttissimo; nessun accenno al giudizio immediato. Per
quanto riguarda il rito monocratico semplificato non è concettualmente ipotizzabile
che vi possa trovar luogo il giudizio immediato, posto che l’anticipazione del
dibattimento e l’immediatezza del giudizio fanno già parte della struttura del rito; per
ciò che concerne il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle
parti, occorre distinguere a seconda che si proceda con le forme ordinarie o
semplificate della citazione diretta:
- nel primo caso, l’imputato può chiedere che il processo venga definito nell’udienza
preliminare allo stato degli atti, ovvero l’imputato e il PM potranno chiedere, sino
alla presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare, l’applicazione di una
pena concordata (art. 556
1
cpp);
- nel secondo caso, sarà l’udienza di comparizione la sede in cui l’imputato potrà
chiedere sia il giudizio abbreviato sia l’applicazione di pena patteggiata; dal rito
abbreviato è possibile tornare alle forme ordinarie laddove il PM proceda a nuove
contestazioni.
Al giudizio abbreviato e alla pena patteggiata si può accedere anche nelle ipotesi di
conversione del procedimento per decreto e del giudizio direttissimo:
- per la prima ipotesi, con l’atto di opposizione, l’imputato chiede al giudice per le
indagini preliminari il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena;
- per la seconda ipotesi, la richiesta va formulata immediatamente dopo l’udienza di
convalida dell’arresto in flagranza e il giudizio si svolge avanti allo stesso giudice del
dibattimento.
Il procedimento per decreto culmina nell’emissione del decreto e, con l’atto di
opposizione, l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio
ovvero chiede il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena o presenta domanda
di oblazione; il decreto di citazione a giudizio è pronunziato direttamente dal giudice
per le indagini preliminari.
Il rito che presenta più spiccate peculiarità è il giudizio direttissimo, attivabile sia in
caso di arresto in flagranza che nell’ipotesi di confessione; la prima nota caratteristica
è data dal ruolo attribuito agli organi della polizia giudiziaria, poiché l’art. 558
1
cpp
prevede che sono gli stessi ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, che abbiano
eseguito un arresto in flagranza per un reato di cognizione del tribunale
monocratico, a condurre l’arrestato direttamente avanti al giudice del dibattimento
per la convalida della misura pre-cautelare e il contestuale giudizio. Nel caso in cui il
giudice non tenga udienza, gli ufficiali o agenti che hanno proceduto all’arresto
dovranno dargliene immediata notizia affinché provveda a fissare, entro 48 ore
dall’arresto, l’udienza alla quale l’arrestato dovrà essere presentato (art. 558
2
cpp);
aperta l’udienza, il giudice autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a
riferire oralmente, dopo di che sente l’arrestato (art. 558
3
cpp).Invece che disporre la
traduzione i giudizio per mezzo della polizia giudiziaria, il PM può ordinare che
l’arrestato in flagranza venga posto a sua disposizione; in tale ipotesi, spetterà al PM
l’iniziativa della presentazione dell’arrestato, entro 48 ore (art. 558
4
cpp).
Per limitare il flusso degli arrestati in flagranza verso il carcere, il D.L. 211/2001 (L.
9/2012) ha novellato l’art. 558 cpp, in modo da evitare che soggetti, che potrebbero
essere scarcerati all’esito del processo, transitino nel carcere, incidendo sul
sovraffollamento degli istituiti penitenziari; ai sensi del nuovo art. 558
4-bis
cpp, il PM,
in attesa dell’udienza di convalida, deve disporre che l’arrestato sia custodito nei
luoghi ove si eseguono gli arresti domiciliari, con alcune deroghe:
- indisponibilità dell’alloggio o inidoneità dello stesso;
- quando l’alloggio si trovi fuori del circondario in cui è stato eseguito l’arresto;
- quando la pericolosità dell’arrestato risulti incompatibile con la custodia domiciliare.
Nel giudizio direttissimo monocratico, quando il giudice riconosce che l’arresto è
stato eseguito legittimamente e non è scaduto il termine di 48 ore, lo convalida e,
immediatamente, procede al dibattimento (art. 558
6
cpp); non si richiede, per la
celebrazione del dibattimento, che, convalidato l’arresto, la persona rimanga in
vinculis, poiché è possibile che alla convalida segua l’applicazione di una misura
coercitiva non custodiale o la liberazione dell’arrestato. La mancata convalida
dell’arresto non preclude l’esperimento del rito speciale; inoltre, istaurato il
dibattimento, l’imputato ha diritto a ottenere un termine non superiore a 5 giorni per
approntare la propria difesa. Infine, il giudizio direttissimo avanti al giudice
monocratico è instaurabile anche in caso di arresto in flagranza convalidato dal
giudice per le indagini preliminari, entro 15 giorni dall’arresto, e in caso di
confessione resa dalla persona sottoposta alle indagini, entro 15 giorni dall’iscrizione
della notizia di reato (art. 558
9
cpp).