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- LE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE
Le indagini preliminari e l'udienza preliminare:
Gli appunti trattano dell'avvio del procedimento penale, sin dall'acquisizione della notizia di reato. Argomenti affrontati:
• Viene definita la querela, quale condizione di procedibilità per i reati non perseguibili d'ufficio
• Viene descritto il ruolo determinante del pubblico ministero in sede di indagini preliminari, con il conseguente obbligo di segretezza che ruota intorno alle stesse e ciò sino allo loro chiusura
• Si considera poi, al contempo, il forte ruolo svolto in tale fase dalla polizia giudiziaria, quale organo delegato allo svolgimento di atti di indagine
• Successivamente ci si occupa, nello specifico, del ruolo svolto dal pubblico ministero all'interno delle indagini preliminari, con particolare attenzione alle ipotesi di arresto e fermo, analizzando le modalità di documentazione degli atti di indagine svolti dal pubblico ministero
• Viene introdotta la figura del giudice per le indagini preliminari, quale organo posto a tutela dei diritti delle parti che vi sono coinvolte, oltre che autorizzativo per gli atti che il pubblico ministero non può svolgere autonomamente. In particolare si fa riferimento agli atti di incidente probatorio, atti in cui si procede ante dibattimento alla formazione di una prova, che verrà poi utilizzata nel futuro processo
• Ci si occupa delle investigazioni difensive. Infatti se è vero che sussiste il principio di non colpevolezza sino a condanna definitiva, è altrettanto vero che, giusto il diritto di difesa, anche la parte ha la possibilità di raccogliere elementi a proprio favore, elementi che, poi, potranno confluire all'attenzione del giudice, giusto il loro inserimento nel fascicolo
• Ci si occupa dei possibili epiloghi conseguenti alla chiusura delle indagini preliminari: dall'archiviazione all'esercizio dell'azione penale. Con la richiesta di rinvio a giudizio si parla, definitivamente, di imputato
• Ci si occupa dell'udienza preliminare, quale fase processuale direttamente conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio.
Presiede tale fase il giudice dell'udienza preliminare.
Possibili epiloghi di tale fase consistono nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio
Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Processuale Penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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Il diritto processuale penale e il processo penale: le indagini preliminari e l'udienza preliminare Appunti di Gianfranco Fettolini Università degli Studi di Brescia Facoltà di Giurisprudenza Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza Esame di Diritto Processuale Penale Docente: Alessandro Bernasconi Anno accademico - 2014/2015Da più di 20 anni selezioniamo e pubblichiamo Tesi di Laurea per evidenziare il merito dei nostri Autori e dar loro visibilità. Share your Knowledge! Appunti e riassunti Il più grande database italiano di tesi di laurea Servizi antiplagio Master e lavoroIL DIRITTO PROCESSUALE PENALE E IL PROCESSO PENALE: LE INDAGINI PRELIMINARI E L’UDIENZA PRELIMINARE INDAGINI PRELIMINARI 1. Le indagini preliminari: natura, finalità, polivalenza Art.326 cpp si trova nel libro V e costituisce la cerniera tra i primi 4 libri (parte statica, strutturale) e la parte dinamica (funzionale). È un contenitore di grande profilo perché ha il compito di mettere a fuoco la finalità delle indagini preliminari e quindi evidenziare la separazione delle fasi che costituisce l’architrave su cui si fonda l’impianto del codice del 1988. Art.326 cpp : il pm e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie inerenti all’esercizio dell’azione penale. Si è coniata la formula: indagini per l’azione e contraddittorio per la prova. Il principio della separazione delle fasi rende chiaro che è il dibattimento il luogo di formazione della prova. In tal quadro trova sviluppo il metodo dialogico del contraddittorio, che consente la rappresentazione del fatto attraverso l’opera dialettica di accusa e difesa dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Il pm, invece, si occupa delle indagini con lo scopo di ricostruire il fatto individuando fonti di prova. Qui lo spartiacque, perché il pm, concluse le indagini dovrà dichiarare: 1. Gli elementi acquisiti consentano la formulazione della domanda di giudizio esercizio dell’azione penale. 2. Gli elementi acquisiti non lo consentano archiviazione. Lo scopo delle indagini non è l’esercizio dell’azione penale, ma l’acquisizione un plafond ricostruttivo completo, così che a valle il pm possa individuare il percorso da intraprendere. Nasce il principio di completezza delle indagini, per cui il pm dovrà compiere ogni attività necessaria per decidere tra esercizio dell’azione o archiviazione. Il procedimento ingloba le indagini preliminari, mentre il processo sorge solo allorché l’azione penale sarà promossa. Concetto di polivalenza delle indagini preliminari: l’organo di accusa è consapevole della polivalenza delle indagini e quindi le modellerà tenendo conto del variegato ventaglio di destinazioni decisorie. Infatti servono per tutte le decisioni endofasiche (interne alla fase), esempio richiesta di proroga dei termini per le indagini, autorizzazione di intercettazioni, applicazione di misure cautelari e per fini decisori se pur interni a quella fase (giudizio abbreviato, provvedimento per decreto, applicazione della pena su richiesta delle parti). 2. Lo svolgimento delle indagini preliminari: gli organi Pm e polizia giudiziaria hanno il potere di compiere atti per le indagini preliminari. Il pm, poiché titolare dell’azione penale; la polizia giudiziaria, in quanto complementare del pm Nonostante si dica che ognuno opera nell’ambito delle rispettive attribuzioni c’è una visione unitaria, perché art.327 cpp afferma che è il pm che dirige le indagini e dispone della polizia giudiziaria. Norma che vuole evitare dispersione investigativa che può verificarsi a causa della molteplicità degli organi investiti di funzioni di polizia giudiziaria. 3. L’avvio del procedimento per le indagini preliminari: la notizia di reato e la sua acquisizione Il presupposto dal quale prende avvio l’iter investigativo è la notizia di reato (notitia criminis). Ovvero l’informazione percepita da pm o da polizia giudiziaria di un fatto costituente reato, o meglio che, presentandone l’apparenza, giustifichi un sospetto di reato. questo basta perché si generi quell’embrione dell’ipotetica domanda penale. Deve esserci un fatto specifico che faccia supporre, sia pure ictu oculi, una figura astratta di reato. l’organo legittimato a chieder al giudice è il pm e quindi a lui si da potere-dovere di riscontrare se il sospetto possa trasformarsi o no in probabilità. Ma spesso l’informazione è prima captata da polizia giudiziaria. Per questa posizione di complementarietà la polizia giudiziaria si vede il compito di affiancare il pm nell’acquisizione delle notizie di reato. art.330 cpp il pm e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie trasmesse o presentate da articoli seguenti. 4. L’iscrizione della notizia di reato nel registro presso l’ufficio del pm Art.335 cpp impone al pm di iscrivere immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. Completa del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, o integrata successivamente se gli perviene in un secondo momento. Sempre il pm deve curare eventuali aggiornamenti se muta la qualificazione giuridica nel corso delle indagini, purché rimangano inalterati gli elementi materiali altrimenti si configurerebbe un reato diverso. E come tale soggetta a nuova iscrizione. Registro generale delle notizie di reato: registro dell’ufficio del pm dove si fa l’iscrizione. Serve per rendere certa la data nella quale si è appresa notitia criminis. Questa serve per calcolare la durata delle indagini. Si tiene conto dell’iscrizione del nominativo della persona, mentre se l’autore resta ignoto il giorno dell’iscrizione. L’iscrizione va effettuata immediatamente, ciò però non implica la rigidità di un termine connesso a giorni e ore entro il quale il pm deve effettuarla ed è priva di sanzione, quindi per la giurisprudenza condivisa il giudice deve individuare il momento in cui la notizia poteva e doveva essere iscritta. Altrimenti si lascerebbe troppa discrezionalità in relazione alla la posizione di persona sottoposta alle indagini con tutte le conseguenze giuridiche ed extragiuridiche del caso. 5. (Segue): notizie di reato “qualificate” e “non qualificate” Due modalità attraverso le quali prendono consistenza le notizie di reato: Segnalazioni, relative ai fatti ipoteticamente configurabili come reati che pervengono ai soggetti titolari del potere di investigazione. Diretta apprensione da parte di quegli stessi soggetti anche in conseguenza di una loro autonoma attività euristica. Questa distinzione permette di distinguere tra: Notizie di reato qualificate o tipiche, ovvero informazioni pervenute al pm o alla polizia giudiziaria per mezzo di taluni atti normativamente previsti. Tutte le altre informazioni che gli organi investigativi abbiano percepito di propria iniziativa. Questa distinzione ha rilevanza pratica. Le notizie di reato qualificate sono destinate al registro, mentre le non qualificate ci finiscono solo se il pm le ritiene degne di attenzione. Notizie di reato qualificate o tipiche. Si ricomprendono: Denuncia presentata da p.u e da incaricati di pubblici servizi, La denuncia presentata dai privati, Il referto, La querela, La richiesta di procedimento, L’istanza di procedimento. Le ultime tre sono dichiarazioni di volontà, poiché alla mera rappresentazione o narrazione del fatto aggiungono la manifestazione di una volontà diretta a ottenere l’instaurazione di un procedimento finalizzato all’accertamento giudiziario sull’eventuale rilevanza penale di quel fatto e alla conseguente punizione del colpevole. È una volontà in mancanza della quale diventa impossibile pervenire a quell’accertamento e a quella punizione. Infatti gli atti attraverso i quali essa si manifesta si definiscono “condizioni di procedibilità”, che si contrappone a “perseguibilità o procedibilità d’ufficio”, alla quale si fa ricorso per i casi in cui a dar vita all’accertamento giudiziale basta uno degli atti contenenti la semplice dichiarazione di scienza. Le dichiarazioni di scienza sono puramente descrittive dello svolgersi di un determinato fatto. 6. Le notizie di reato qualificate: a) la denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblici servizi La denuncia da parte di pubblici ufficiale e incaricati di pubblici servizi consiste nell’atto obbligatorio con cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riferiscono al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di un fatto astrattamente configurabile come reato perseguibile d’ufficio, del quale siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o servizio (art.331 cpp). Sono atti di natura funzionale che vanno compiuti in ottemperanza di un preciso obbligo sanzionato penalmente da soggetti ai quali uno specifico ruolo istituzionale impone particolari doveri che coinvolgono anche la funzione statuale di accertamento penale (art.357-358-361-362-363 c.p). la ragione dell’obbligo nasce con riguardo a una conoscenza acquisita nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. Tra p.u si annoverano anche i magistrati che esercitano funzioni giurisdizionale, infatti se nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette, senza ritardo la denuncia al pm (art.331 c.4 cpp) Così come nel caso di testimone che nel processo penale appaia falso o reticente, se il giudice rinviene possibili indizi di una falsa testimonianza invia gli atti al pm (art.207 cpp). L’obbligo di denuncia viene escluso per reati perseguibili a querela, a istanza o a richiesta di parte (condizioni di procedibilità). La denuncia è redatta in forma scritta e trasmessa senza ritardo a pm o uffici di polizia giudiziaria. La denuncia deve contenere: 1. Esposizione degli elementi essenziali del fatto, 2. Indicazione del giorno in cui ha avuto conoscenza, 3. Eventuali fonti di prova, 4. Generalità della persona a cui il fatto è attribuito. 5. Generalità dell’offeso e di coloro che possono essere in grado di riferire su circostanza rilevanti per la ricostruzione di quanto è stato denunciato. 7. (Segue): b) l’“informativa” al pm da parte degli organi della polizia giudiziaria Art.347 cpp: informativa di cui la legge fa obbligo ad agenti di polizia giudiziaria e ufficiali di riferire al pm un fatto ipotizzabile come reato, del quale siano venuti a conoscenza di propria iniziativa o su segnalazione esterna. È una specie qualificata di denuncia cui sono tenuti tutti i pubblici ufficiali. Ciò che differenzia le due ipotesi è che per gli organi di polizia giudiziaria l’obbligo della denuncia nasce quali siano state le circostanze e le modalità attraverso le quali siano venuti a conoscenza del sospetto dell’illecito penale. Indipendentemente dal fatto che fossero nell’esercizio delle proprie funzioni perché la polizia giudiziaria si considera sempre nell’esercizio delle proprie funzioni. Poiché è il suo compito prendere notizia di reato. L’oggetto di informativa possono essere anche reati non perseguibili d’ufficio, purché pur mancando la querela sia ancora possibile la sua sopravvenienza e quindi siano compiuti atti di indagine necessari per assicurare la fonte di prova. L’informativa della polizia giudiziaria deve essere inviata al pm per iscritto senza ritardo e non oltre le 48 h qualora siano stati compiuti atti garantiti da assistenza del difensore. Per reati particolarmente gravi o per ragioni di urgenza va trasmessa immediatamente in forma orale a cui poi deve seguire quella in forma scritta. I tempi di inoltro sono calibrati su opportunità che il pm intervenga e prenda la direzione delle indagini rapidamente a seconda delle esigenze dell’attività da compiere. Se non vengono rispettati vi sono sanzioni disciplinari (art.16 disp att cpp). contenuto: indicazione del giorno e ora in cui la polizia sia venuta a conoscenza del supposto reato, per controllare che l’informazione al magistrato sia stata inoltrata nel rispetto dei tempi prescritti, elementi essenziali del fatto e elementi raccolti sino a quel momento, specificazione attività compiute e fonti di prova, generalità di chi sarebbe stato individuato come autore, della parte offesa e di persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti. È un’informativa dettagliata ma deve rimanere come pura rappresentazione dei fatti. Mai devono farsi valutazioni. 8. (Segue): c) la denuncia dei privati Art. 333 cpp la denuncia da parte dei privati si può definire come l’atto con il quale qualsiasi persona, anche diversa dall’offeso, porta a conoscenza del pm o officiali di p.g l’esistenza di un fatto da cui si possono ravvisare i caratteri di un reato perseguibile d’ufficio. È espressione di una mera facoltà connessa a una forma di volontaria collaborazione con lo stato nella ricerca e persecuzione dei reati. Trova giustificazione in una politica che vuole favorire il più possibile l’attività di informazione concernente ogni eventuale episodio criminoso. Diventa un obbligo, il cui mancato compimento viene sanzionato, in ipotesi espressamente previste: delitto contro la personalità dello stato, astrattamente punibile con l’ergastolo, quando si conosce di fatti connessi a tentato o delitto connesso a sequestro di persona a scopo di estorsione. Questo per il dovere di fedeltà che incombe sul cittadino verso lo stato e si traduce in cooperazione per far meglio funzionare la macchina statale e reprimere delitti particolarmente compromissori dei valori della comunità statuale. Qualsiasi soggetto può presentare denuncia a pm o ufficiali di p.g. può presentarla personalmente o per mezzo di un procuratore speciale in forma scritta (deve essere sottoscritta da soggetto o da procuratore) o in forma orale (documentata in un processo verbale). È necessaria la sottoscrizione perché non si fa alcun uso dei documenti che contengono dichiarazioni anonime. Ovviamente da una denuncia anonima la polizia giudiziaria potrebbe trarre spunto per fare indagini essa stessa e comunicare la notitia criminis al pm, che intraprenderà la propria attività investigativa. Le dichiarazioni dei privati non devono avere contenuto specifico, ma elementi idonei a rendere utile la loro attività di collaborazione. 9. (Segue): d) il referto È un atto obbligatorio con il quale chiunque eserciti una professione sanitaria riferisce al pm o a un ufficiale di polizia giudiziaria di aver prestato assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. Penalmente sanzionato la mancanza di tale referto. Incombe un obbligo su chi esercita una professione sanitaria sia principale (medici, farmacisti..) che secondaria (assistenti sanitari, infermieri..). si basa sul principio per il quale chi esercita una professione sanitaria non può restare inerte di fronte a fatti che possono interessare la potestà punitiva dello stato. Tale obbligo viene meno se può esporre la persona assistita a procedimento penale. Perché prevale la tutela alla salute e si teme che un soggetto non ricorra a cure sanitarie di cui necessiterebbe nel timore di incorrere in un’incriminazione. Destinatari referto: pm e ufficiali di p.g. deve pervenire in forma scritta entro 48 h o immediatamente se il ritardo può compromettere esigenze legate ad accertamento del fatto. Se sono tenuti più soggetti al referto possono redigere un unico atto e sottoscriverlo tutti. Contenuto: persona alla quale si è data assistenza, luogo dove ora si trova, luogo, tempo e circostanze riguardanti l’intervento effettuato, le notizie che possono servire per stabilire circostanze del fatto, mezzi con i quali è stato commesso. 10. Le notizie di reato non qualificate Si fa riferimento genericamente alle notizie apprese da pm di propria iniziativa, fuori dagli apparati previsti e disciplinati con mezzi tipici di trasmissione dell’informazione relativi a un fatto raffigurabile come reato. Non presentano caratteristiche determinate e sono connesse a strumenti di conoscenza e osservazione della realtà che consentono una presa di conoscenza che giustifichi sospetto di criminosità. Si tratta di situazioni percettive solo del pm, perché se fossero apprese dalla polizia giudiziaria dovrebbero venire cristallizzate in una denuncia al pm e quindi sarebbero notizie qualificate. Esempi: qualora il pm abbia avuto percezione diretta del fatto perché compiuto in sua presenza in udienza ipoteticamente o ascoltando una conversazione. Non possono costituire notitia criminis notizie di reato apprese mediante intercettazioni telefoniche o telematiche effettuate illecitamente (Art. 240 c.2 cpp introdotto da l.281/06). 11. Le cd condizioni di procedibilità: nozione Art.50 cpp l’esercizio ex officio dell’azione solo allorquando non sia necessaria querela, istanza o richiesta o autorizzazione a procedere. Le condizioni di procedibilità sono fatti giuridici che afferiscono a situazioni di tipo impeditivo, al verificarsi dei quali è subordinato l’esercizio dell’azione penale. In mancanza di una condizione di procedibilità: il pm chiede archiviazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, in dibattimento sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata. La corte costituzionale nel 1967 ha affermato che non vi è contrasto con art.112 cost perché l’ordinamento può comunque stabilire condizioni per l’esercizio dell’azione stessa. Querela, richiesta e istanza sono notizie di reato, non lo è la richiesta di autorizzazione. Sono dichiarazioni volitive e non solo di scienza. Proprio in quanto tali riescono a rimuovere l’ostacolo che impedisce il normale svolgimento dell’attività procedimentale. Ci sono diversi motivi che giustificano tale condizione di procedibilità: esiguità di determinati fatti che l’ordinamento considera reati, ma sono di scarso rilievo sul piano dell’allarme sociale e quindi si lascia alla persona offesa la possibilità di stabilire se servirsi della chances offerta dal sistema (danneggiamento semplice, percosse, ingresso abusivo in un fondo), illeciti che afferiscono la sfera personale e quindi la parte offesa potrebbe non volere un procedimento penale con la pubblicità che questo comporta (ingiuria, diffamazione, stalking…) ragioni politiche connesse a taluni reati per cui l’accertamento è subordinato a valutazioni della pubblica autorità (delitti commessi da cittadino estero, delitti commessi a danno del Presidente della Repubblica…). Quindi talvolta la manifestazione di volontà spetta a parte offesa talvolta a pubblica autorità. 12. L’incidenza delle condizioni di procedibilità sulle attività del procedimento per le indagini preliminari La manifestazione di volontà alla procedibilità del reato deve avvenire entro limiti di tempo ben precisi, trascorsi i quali non è più consentita e se formulata è tamquam non esset, poiché si cristallizza lo stato di non procedibilità. Se si presume che la condizione non ancora avveratesi possa sopraggiungere si possono compiere solo attività di cui art.346 cpp, ovvero atti diretti ad assicurare fonti di prova. O ancora l’art.348 c.2 cpp stabilisce che si possano fare ricerche di cose e di tracce pertinenti al reato, ricerche di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, acquisizione di plichi e di corrispondenza, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose, sequestri, accertamenti tecnici non ripetibili. In caso di periculum in mora è possibile l’assunzione di prove anticipatamente mediante l’incidente probatorio. Questi atti, che sono consentiti nel caso di urgenza, servono alla conservazione di materiale suscettibile di utilizzazione a fini probatori nel caso in cui intervenga la condizione di procedibilità, ma potrebbero servire anche per individuare correttamente il regime di procedibilità. Non sempre, infatti, è chiaro se si tratti di reato perseguibile a querela di parte o d’ufficio, es. violazione di domicilio normalmente perseguibile a querela, ma se è usata violenza è perseguibile d’ufficio. Esclusi qualora non sia ancora intervenuta la condizione di procedibilità: ispezione, perquisizione, intercettazioni, identificazione della persona come possibile autrice del reato, assunzione di sommarie informazioni di persone in grado di riferire su circostanze utili alle indagini., interrogatori, atti di coercizione personale, infatti art.381 c.3 cpp, si consente l’arresto in flagrante nei reati perseguibili a querela nel caso in cui questa sia intervenuta anche oralmente. Se la condizione non è più verificabile non si possono compiere atti di indagine, tranne quelli diretti ad accertare il regime di procedibilità per capire se sia soggetto al verificarsi della condizione oppure no. 13. Le diverse condizioni di procedibilità Titolo III libro V del codice: condizioni di procedibilità: A. querela, B. richiesta di procedimento, C. istanza di procedimento, D. autorizzazione di procedere. Ci sono poi altre condizioni di procedibilità non disciplinate che si trovano sparse qua e la. Nel 1930 si riteneva che tali istituti avessero natura sostanziale e processuale, perché erano viste come condizioni di punibilità e di procedibilità. Oggi nessuno dubita della loro natura processuale, ma il legislatore del 1988 ha lasciato alcuni articoli nel codice penale, anche se si auspica in un riordino della materia. 14. (Segue): a) la querela La querela è l’atto facoltativo, rinunciabile e normalmente revocabile, attraverso il quale la persona offesa, o altro avente diritto, manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato per cui non debba procedersi d’ufficio o a seguito di richiesta o di istanza. La legittimazione a proporre querela è riconosciuta a chiunque, titolare di un bene tutelato da una norma penale, sia stato offeso da un comportamento che abbia violato tale norma. Art.120 c.p. Non solo persona fisica, ma anche collettiva e quindi agirà per mezzo del suo legale rappresentante (art.337 c.3 cpp). Normalmente il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa (art.126 c.p), ma per i reati contro l’onore, per tutelare la memoria del decuius, la legittimazione è attribuita ai genitori, al coniuge, all’adottante, ai prossimi congiunti, se l’offeso sia morto (art.597 cpp). Se con un’unica azione lesiva si offendono più persone, ma che integra un unico reato, basta la querela di un solo soggetto perché vi sia la procedibilità. Esempio appropriazione indebita di qualcosa appartenente a più persone. Se con un’azione che realizza un concorso di reati in danno di più soggetti, la procedibilità di ciascuno dei reati resta subordinata alla volontà della rispettiva persona offesa. Se offesa è una persona: <14 anni, o interdetta per infermità gli unici legittimati sono genitore e tutore (art.120 c.2 c.p). i minori >14 anni e gli inabilitati possono proporre personalmente querela, ma resta salvo il potere sostitutivo dato al genitore, curatore, tutore, che possono agire in loro vece e nonostante ogni loro contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita. Se i minori <14 anni e infermi non avessero un rappresentante o fossero in conflitto il GIP del luogo dove si trova la persona offesa, su richiesta del pm o di persone che si occupano dell’educazione e della cura, nomina un curatore speciale. Una volta nominato il curatore speciale assume solo la rappresentanza, ma non è obbligato a presentare querela altrimenti diventerebbe una perseguibilità d’ufficio. Legittimati a ricevere querela: pm, ufficiali di polizia, agente consolare all’estero. Forme: per iscritto o oralmente, personalmente dall’offeso o da un suo procuratore speciale. Per iscritto: sottoscritta da offeso o da un procuratore speciale. Può presentarsi direttamente o inviata per mezzo posta, con plico raccomandato. Orale: il pubblico ufficiale redige processo verbale che viene sottoscritto da interessato o da chi lo rappresenta. L’autorità che riceve la querela deve accertare data e luogo. La data è fondamentale dato che la querela sottostà a un termine decadenziale. Contenuto: notitia criminis e volontà che si proceda, non si richiedono forme sacramentali purché emerga in modo inequivocabile l’intenzione del dichiarante di ottenere instaurazione del procedimento. Se è una querela di un ente morale, il contenuto dovrà essere completato con l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che la propone, perché chi la riceve possa verificare il rappresentante legale autorizzato ad agire. Il principio di inscindibilità delle posizioni dei concorrenti nello stesso reato di cui art.110 c.p porta con se l’estensione della querela, ovvero pur se il querelante voglia procedere solo contro uno di loro la querela si estende di diritto anche agli altri. 15. (Segue): fatti a effetto impeditivo della querela Ci sono: 1. fatti a effetto impeditivo, che operano anteriormente al manifestarsi della volontà diretta a ottenere il procedimento, 2. fatti a effetto estintivo, ovvero che intervengono successivamente. Fatti a effetto impeditivo: Decorso del termine. Art.330 cpp: la querela non si può presentare se siano decorsi tre mesi dal giorno in cui l’offeso abbia avuto notizia del reato. se deve agire un curatore speciale il termine decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. Il termine è perentorio, la sua inosservanza porta la decadenza dal diritto di compiere l’atto nonché l’inammissibilità dell’atto eventualmente compiuto. Si risponde a un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche che l’ordinamento non consente siano in uno stato di perenne incertezza, soprattutto in ambito penale dove il trascorrere del tempo attenua l’interesse alla repressione dei reati (eccezioni al termine prefissato: violenza sessuale e stalking-6 mesi). Rinuncia da parte di colui al quale spetta l’esercizio. Non può sottoporsi a termine ne a condizione a pena di inefficacia della rinuncia stessa. Può essere espressa o tacita e sorge dopo che vi sia stato un presunto reato. c. la rinuncia espressa viene fatta personalmente o mediante un procuratore speciale con dichiarazione scritta o sottoscritta rilasciata dall’interessato o da un suo rappresentante. Oppure oralmente dinanzi a un notaio o polizia giudiziaria che, accertata l’identità del dichiarante, redigono processo verbale che deve essere sottoscritto dal dichiarante. d. La rinuncia tacita comportamenti da parte di chi ha il diritto di querela incompatibili con tale volontà. Devono essere fatti seri, univoci e concludenti. La rinuncia fatta dal genitore o tutore non priva il minore o l’inabilitato di fare querela. Il principio di inscindibilità delle posizioni dei concorrenti nello stesso reato di cui art.110 c.p porta con se l’estensione della querela, quindi a contrario anche la rinuncia di querela verso un autore si estende a tutti. Deferimento da offeso e offensore a una giuri d’onore il un giudizio sulla verità dei fatti lesivi del decoro e della reputazione attribuiti all’offeso. In ipotesi di ingiuria e diffamazione. Con questo deferimento la querela si ritiene implicitamente rinunciata (art.596-597 cpp). 16. (Segue): fatti a effetto estintivo della querela Fatti a effetto estintivo, ovvero dopo la querela: A) Remissione della querela, consiste in una dichiarazione di volontà con la quale il querelante revoca l’atto proposto, per annullarne gli effetti. Rinunciando a esercitare il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. Non devono esserci ne termini ne condizioni (art.154 c.p). però è un atto bilaterale, ovvero necessita dell’accettazione espressa o tacita del querelato. La rinuncia invece è un atto unilaterale. Questo per tutelare il querealto, che può volere una decisione nel merito dopo aver ricevuto una querela. La remissione deve avvenire prima che vi sia stata una sentenza irrevocabile e può avvenire in sede processuale o extraprocessuale. È esclusa per reati di violenza sessuale e atti sessuali verso minorenni. Questo per tutelare la persona offesa, che potrebbe essere sottoposta a pressioni indebite e di recente l’irretrattabilità è stata estesa anche allo stalking. La remissione deve essere presentata personalmente o per mezzo di un procuratore generale all’autorità giudiziaria procedente o alla polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione all’autorità. Extraprocessuale, può essere espressa tramite dichiarazioni di volontà rilasciata al querelato o davanti autorità giudiziaria, ma anche tacita, qualora vengano compiuti atti incompatibili con la querela. La remissione viene proposta dai rappresentanti nel caso in cui l’offeso sia minore di anni 14 o interdetto, se è minorenne >14 anni o inabilitato può essere presentata personalmente anche se la querela è stata proposta da rappresentante, ma è necessario che intervenga comunque l’approvazione del rappresentante perché la remissione dispieghi i suoi effetti. Stesse regole valgono per la capacità di accettare la remissione. Se la querela è presentata da più persone la remissione non interviene se non opera da parte di tutti i querelanti. Questo principio vale per i reati plurioffensivi (es. delitti contro il patrimonio in cui siano colpiti il proprietario, possessore, titolare di un diritto reale), mentre nel caso di un atto che configuri diversi reati quanti i lesi (es. lesioni colpose), allora la remissione può valere in modo distinto. Se tra più offesi solo taluni abbiano fatto querela e poi remissione, nulla impedisce agli altri di presentare la querela. La corte cost. con sent.151/75 ha dichiarato incostituzionale l’art.156 c.p per violazione del principio di uguaglianza, infatti si ritiene esercitabile diritto di remissione, anche se deceduto l’offeso, da parte degli eredi, purché tutti vi acconsentano. B) Deferimento da offeso e offensore a una giurì d’onore del giudizio sulla verità dei fatti lesivi del decoro e della reputazione attribuiti all’offeso. In ipotesi di ingiuria e diffamazione. Esplica effetto estintivo se avviene dopo la querela, ma prima di una sentenza irrevocabile (597 cpp). 17. (Segue): b) la richiesta di procedimento Richiesta di procedimento, vale a dire l’atto amministrativo discrezionale con il quale, relativamente a determinati reati espressamente previsti dalla legge, la competente autorità elimina un ostacolo al procedimento penale sollecitandone lo svolgimento. Si presta attenzione a considerazioni di opportunità politica o sociale demandate a organi del potere esecutivo. Contiene la notizia ufficialmente data all’autorità giudiziaria di un sospetto di un illecito penale e la volontà che in relazione a questo si proceda. Competente è il ministro della giustizia, che vi provvede con atto sottoscritto da presentare all’ufficio del pm nell’ipotesi in cui siano più gli autori del reato la richiesta si estende a tutti di diritto (principio di inscindibilità delle posizioni dei concorrenti in un medesimo reato). Possono esserci fatti con effetto impeditivo: Termini: (art.128 c.p). e. Tre anni dal giorno in cui il presunto autore del reato si trova nel territorio dello stato per delitti commessi all’estero la cui punibilità dipende dalla presenza sul nostro paese del reo. f. Tre mesi dal giorno in cui l’autorità ha avuto conoscenza del fatto, se per la procedibilità dei reati sia necessaria la richiesta. Non ci sono fatti con effetti estintivi. È irrevocabile (art.129 c.p). È necessaria in alcune ipotesi (art.313 c.p): Delitti commessi all’estero da cittadino o da straniero, che ledano interessi primari dello stato, Per delitti procedibili a querela se commessi a danno del presidente della Repubblica, Per i delitti di offesa alla libertà e onore dei capi di stato esteri e contro rappresentanti stati esteri, offese alla bandiera o altro emblema di stato estero. 18. (Segue): c) l’istanza di procedimento Atto facoltativo con cui la persona offesa da un delitto commesso all’estero ne da conoscenza all’autorità giudiziaria manifestando contestualmente la volontà che si proceda. Si deve trattare di un delitto comune, non politico, per il quale se commesso in Italia sarebbe stato procedibile d’ufficio e per il quale la legge italiana prevede la reclusione < nel minimo a 3 anni, quando autore sia un cittadino italiano, o l’ergastolo o reclusione non < nel minimo a 1 anno se autore sia cittadino straniero. L’istanza è alternativa alla richiesta del ministro della giustizia se a essere leso è un singolo. La disciplina richiama quella della: Querela, per capacità, rappresentanza e forme di presentazione dell’atto, Richiesta, per i termini e assenza di fatti con effetto estintivo in quanto è irretrattabile. 19. (Segue): d) l’autorizzazione a procedere Atto discrezionale contenente una manifestazione di volontà, con il quale i competenti organi statuali, su sollecitazione del pm e a seguito di una valutazione di opportunità in relazione a un pubblico interesse che essi sono chiamati a tutelare, consentono il completo svolgimento del procedimento per le indagini e il promovimento dell’azione in determinati casi in cui l’accertamento di un reato viene espressamente subordinato dalla legge alla concessione del provvedimento autorizzato. Manca il connotato della notitia criminis, che invece si trova nelle altre ipotesi. Infatti si presume che l’autorità giudiziaria già conosca il presunto illecito, ma manchi l’autorizzazione per procedere. Querela, richiesta e istanza sono condizioni nel procedimento, destinate a incidere sul promovimento dell’azione penale. L’autorizzazione, invece, anche se in casi marginali può essere condizione del processo, poiché la necessità di richiederla può sorgere anche dopo il promovimento dell’azione e quindi a procedimento concluso e a processo iniziato. In questo caso il giudice sospende il processo e il pm richiede autorizzazione. Situazioni che richiedono l’autorizzazione: Delitti contro la personalità dello stato la cui repressione è subordinata a valutazioni di opportunità politica facenti capo a principi di sicurezza statale interna e internazionale. Reati commessi da presidente del consiglio dei ministri e ministri nell’esercizio delle loro funzioni, per capire se il soggetto ha agito per tutelare un interesse dello stato costituzionalmente garantito o di un interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo (l.cost.n.1/1989) Reati commessi da giudici della corte costituzionale (l.cost.n.1/1948). La domanda di autorizzazione deve contenere: Esposizione del fatto per il quale si procede, Indicazione delle norme di legge che si assumono violate, Specificazione degli elementi su cui si fonda. Deve essere avanzata da pm prima dell’esercizio dell’azione penale e comunque entro 30 giorni da iscrizione su registro della notitia criminis del nome della persona per la quale l’autorizzazione sia resa necessaria. Se la persona è stata arrestata in flagranza l’autorizzazione deve esserci immediatamente prima dell’ud di convalida. Il pm ha questo tempo per compiere attività di indagine necessaria per presentare eventualmente richiesta di autorizzazione e per responsabilizzarlo alla celerità onde evitare che situazioni come queste restino nell’incertezza. L’organo autorizzante non deve fare valutazioni su applicazione delle norme processuali, ma solamente su opportunità politica di consentire o meno il procedimento e non anche apprezzamenti che investano la corretta applicazione di norme processuali dall’autorità giudiziaria. Se no ci sarebbe ingerenza di un potere in un altro. Organi che concedono autorizzazione: Ministro della giustizia-reati contro personalità dello stato, Corte costituzionale- per reati di vilipendio alla corte, Assemblea legislativa verso la quale è diretto-reati di vilipendio verso assemblee, Corte costituzionale- per reati commessi da membri della corte, Camera di appartenenza-reati commessi da presidente del consiglio, Senato- reati commessi da più ministri appartenenti a camere diverse, Senato- ministro non appartenente delle camere. Ci sono una serie di atti vietati finché non viene concessa l’autorizzazione: fermo, misure cautelari personali, perquisizioni personali e domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni,…ovvero atti coattivi verso la persona. Questi atti si possono compiere prima dell’autorizzazione: Se lo stesso interessato lo chieda al pm Se il soggetto è colto in flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l’arresto. Resta applicabile art.346 cpp per cui si possono compiere atti di indagini utili per assicurare le fonti di prova. Se vi sono più persone che hanno commesso reato contro personalità dello stato, l’autorizzazione concessa verso una si estende agli altri. L’estensione non opera per delitti omessi da ministri o giudici costituzionali. Perché le valutazioni si imperniano su intuitus personae. Se l’autorizzazione è richiesta solo per alcuni soggetti coinvolti e questa tarda ad essere concessa si può procedere separatamente verso i quali la garanzia processuale non opera. Questa separazione è una facoltà, la cui valutazione è rimessa a autorità giudiziaria. L’autorizzazione, una volta concessa è irrevocabile. Vige un principio per cui un soggetto che agisce in virtù di un potere il cui esercizio è subordinato alla richiesta di un soggetto diverso, compiuta l’attività sollecitata dall’altro non può più tornare sui suoi passi (functus est munere suo). 20. (Segue): e) l’autorizzazione al compimento di specifici atti d’indagine nei confronti dei parlamentari Procedimento a carico dei membri delle assemblee legislative, in passato erano coperti da immunità parlamentari ex art.68 comma 2 della costituzione, in virtù della quale nessun deputato o senatore poteva essere sottoposto a procedimento penale senza autorizzazione della camera di appartenenza, oggi si vedono drasticamente ridotta la loro garanzia. Infatti l’istituto sarebbe dovuto servire per verificare se fosse esistito un fumus persecutionis, ovvero se il processo fosse il frutto di una persecuzione politica. Ma tale strumento era divenuto terreno di conflitto tra potere giudiziario e politico e l’istituto dell’autorizzazione a procedere sembrava ormai essere un modo per creare posizioni di privilegio di alcuni membri della classe politica. Da qui il bisogno di un radicale mutamento e cambiamento al quale si pervenne con legge costituzionale 29 ottobre 1993 n.3 (modifica art.68 cost). per cui solo per il compimento di certi atti è necessario richiedere autorizzazione alla camera i appartenenza da parte di autorità giudiziaria. Atti che dovrebbero essere a sorpresa: Adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, Perquisizioni domiciliari e personali, Ispezioni personali, Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, Sequestri di corrispondenza, Atti la cui esecuzione resta sospesa in attesa dell’autorizzazione. Quindi tali atti restano inefficaci se autorizzazione non interviene, a meno che la necessità di richiedere l’autorizzazione sia intervenuta dopo l’emissione e il compimento di tali atti. In tali casi gli atti restano efficaci e utilizzabili anche se non autorizzati da camera di appartenenza). Dopo la modifica il pm può compiere indagini verso un membro del parlamento anche a insaputa dell’interessato e poi promuovere azione penale. Legge 437 del 1966 “protocollo sui privilegi e immunità delle comunità europee”-i membri del parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. 21. La segretezza del procedimento per le indagini preliminari Art.329 comma 1 cpp gli atti del procedimento per le indagini preliminari sono coperte dal segreto. Parlare di segretezza in un modello accusatorio sembra un nonsense, ma in realtà la segretezza che ispiri le indagini di una parte si concilia con tale modello. La pubblicizzazione delle attività investigative potrebbe inficiare i risultati stessi, da cui derivano le necessarie indicazioni al pm sul promovimento dell’azione penale. Ma per non intaccare il modello accusatorio è necessario che la segretezza resti ancorata alla fase di indagine e che i risultati qui ottenuti rimangano sterili ai fini probatori. La segretezza si articola in: 1. Segretezza di divulgazione, segretezza esterna, 2. Segretezza di partecipazione, segretezza interna. 1. Garantisce da eventuali propalazioni di notizie fuori dalla cerchia di coloro che agiscono nel procedimento ed è tonificato da divieto di pubblicazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di diffusione ex art.114 cpp 2. Interna, finalizzata a impedire ai soggetti coinvolti in un procedimento penale di venire a conoscenza delle attività di indagine che vi si vanno compiendo e dell’instaurazione di esso. Il codice prevedeva che dovessero rimanere coperte da segreto anche le iscrizioni delle notitiae criminis sino a quando a conclusione delle indagini, il pm non avesse formulato l’imputazione a carico delle persone sottoposte a procedimento. A tale netta chiusura si è data attenuazione con legge 332 del 1995. Infatti art.335 c.3 cpp oggi prevede che le iscrizioni contenute nel registro sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Il sarcasmo che suscita tale norma è palese. Una persona dovrebbe agire a tentoni su supposizioni e soprattutto opinare dove l’indagine sia stata aperta, per avere certezza dovrebbe presentare una richiesta a tutti gli uffici della procura della repubblica sul territorio nazionale. Inoltre vi sono due limitazioni a tale regola: Per fatti di criminalità organizzata e di particolari gravità (omicidio, estorsione aggravata,…) la comunicazione della notizia è completamente esclusa, per garantire circospetta attività investigativa, Il pm se rinviene particolari esigenze attinenti alle indagini, può disporre con decreto motivato il segreto delle iscrizioni per un periodo non maggiore di tre mesi e non rinnovabile. Art.329 cpp la segretezza interna ed esterna viene: Chiusura fase investigativa, Con la conoscenza o conoscibilità che la legge consente al sottoposto alle indagini degli atti. Allorquando l’atto per il suo compimento richieda la presenza dell’interessato, ovvero del suo difensore (interrogatorio, accertamento tecnico non ripetibile). A tale disciplina si rinvengono due deroghe: Anticipata cessazione della segretezza, per singoli atti il pm può disporre la diffusione di notizie, che secondo regole ordinarie dovrebbero restare segrete (esempio un’informazione assunta da polizia giudiziaria che percepita dall’estreno potrebbe portare ulteriori apporti informativi), Posticipazione della segretezza, il pm può procrastinare per singoli atti il mantenimento della segretezza.
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