Gli appunti si occupano del mezzo di impugnazione per antonomasia: l'appello.
L'appello si svolge avanti alla corte d'appello o, per i reati rimessi alla corte d'assise, alla corte d'assise d'appello.
Vengono descritte le modalità di introduzione, svolgimento e possibili epiloghi del giudizio di appello.
In seguito viene affrontato il tema del ricorso per cassazione, quale giudizio di impugnazione a critica vincolata e di legittimità.
Infine si descrivono le modalità di introduzione, svolgimento e possibili epiloghi del ricorso per cassazione.
Le Impugnazioni
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015LE IMPUGNAZIONI
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
1. Definizione e classificazione delle impugnazioni
Le impugnazioni sono strumenti processuali offerti alle parti per provocare il
controllo su un provvedimento del giudice; il codice destina alle impugnazioni il
libro IX, con quattro titoli dedicati alle disposizioni generali, all’appello, al ricorso per
cassazione e alla revisione. Le disposizioni del libro IX non esauriscono la categoria dei
mezzi di impugnazione, nelle quali vanno ricondotte la richiesta di riesame delle ordinanze
che dispongono una misura coercitiva, la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere
e l’opposizione a decreto di condanna; tale elencazione dimostra che il legislatore non ha
dato una risposta omogenea ai problemi che evoca il concetto di “controllo” ed
invero:
- affinché risulti efficace, il controllo dovrebbe essere affidato ad un giudice superiore
e diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato (mezzi di impugnazione
devolutivi); il sistema, però, appare strutturato in modo da ritenere che un controllo
parimenti efficace possa essere attuato anche quando venga affidato ad un giudice
dello stesso grado (mezzi di impugnazione non devolutivi);
- sebbene il controllo sia funzionale alla eliminazione di un asserito errore, non è
pensabile che esso possa essere attivato in ogni tempo; da qui sorge la distinzione
fra:
o mezzi di impugnazione ordinari: mezzi che, se esperiti entro precisi limiti temporali,
impediscono che il provvedimento diventi irrevocabile;
o mezzi di impugnazione straordinari: mezzi che si possono eccezionalmente indirizzare
contro una decisione già divenuta irrevocabile.
Con riguardo alle sentenze e ai decreti penali, il concetto di irrevocabilità è fissato
dall’art. 648 cpp, che dispone che “1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio
contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l'impugnazione è
ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello
per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la
sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso. 3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la
dichiara inammissibile”; invece, del tutto particolare è la posizione delle sentenze di non
luogo a procedere, che, quando non sono soggette a impugnazione, acquistano forza
esecutiva (art. 650
2
cpp), pur restando possibile per esser la revoca;
- dal momento che il controllo è consentito sul presupposto che l’errore lamentato
dall’impugnante sia possibile, si dovrebbe addebitare al sistema una palese
contraddizione ove fosse disposta l’immediata esecuzione di un provvedimento che,
con l’impugnazione, si assume ingiusto; per evitare un danno che potrebbe risultare
irrimediabile, il codice stabilisce che, in via ordinaria, i mezzi di impugnazione siano
sospensivi. L’eccezione è rappresentata dai mezzi di impugnazione non sospensivi, quali la
revisione e le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale.
2. Impugnabilità oggettiva: A) principio di tassatività; B) abnormità; C)
conversione dell’impugnazione
A) L’art. 568 cpp consacra il principio di tassatività delle impugnazioni, affermando che la
legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a
impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati; inoltre, sono
sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i
provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo
quelle sulla competenza, che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di
competenza. Dunque, la generale ricorribilità delle sentenze e dei provvedimenti
sulla libertà personale restringe l’operatività del principio di tassatività ai mezzi
diversi dal ricorso per cassazione e ai provvedimenti diversi dalle sentenze ce non
riguardino la libertà personale.
Per i provvedimenti diversi dalle sentenze occorre distinguere secondo che essi
riguardino o meno la libertà personale: nel primo caso, i provvedimenti saranno
ricorribili per cassazione e potranno essere sottoposti ad altri mezzi di
impugnazione; nel secondo caso, l’impugnabilità resta subordinata alle indicazioni
dell’art. 568 cpp.
B) Nel caso in cui il giudice abbia ad adottare un provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del suo contenuto, non sia inquadrabile nell’ordinamento
processuale penale, dottrina e giurisprudenza fanno riferimento alla nozione di
abnormità: si è in presenza di un atto abnorme quando esso sia cos’ avulso dagli
schemi normativi da considerarsi stravagante e da non potersi eliminare se non con il
ricorso per cassazione; l’abnormità, tuttavia, può prospettarsi anche rispetto al suo
profilo funzionale e, infatti, si considera abnorme anche l’atto che si esplichi al di
fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Il
legislatore ha opportunamente escluso l’espressa previsione dell’impugnazione dei
provvedimenti abnormi, attesa la difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità
di lasciare sempre alla giurisdizione di rilevarne l’esistenza e di fissarne le
caratteristiche ai fini dell’impugnabilità; quanto al tempo per l’impugnazione, la
giurisprudenza è dell’avviso che i termini perentori per impugnare valgano anche
rispetto a tale atto, salvo che si tratti di provvedimento affetto da un’anomalia
genetica così radicale da determinare l’inesistenza, nel qual caso, essendo impedito il
formarsi del giudicato, l’impugnazione non è soggetta a termini di decadenza il
dies a quo per proporre il ricorso per cassazione inizia dal momento in cui
l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto
C) L’art. 568
5
cpp stabilisce che l’impugnazione è ammissibile indipendentemente
dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta; se l’impugnazione è
proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente:
viene fissato il principio di irrilevanza della qualificazione attribuita dalla parte al singolo messo
di impugnazione; le Sezioni Unite hanno ritenuto di assegnare rilievo solo alla volontà
del soggetto di sottoporre a sindacato la decisione impugnata, ritenuta ingiusta,
senza che possa avere rilevanza alcuna all’errore eventualmente verificatosi al
momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre
un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto.
3. Impugnabilità soggettiva
L’art. 568
3
cpp stabilisce che “Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la
legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diversi parti, tale diritto spetta a
ciascuna di esse.”; si tratta del principio di tassatività. In materia, il codice detta altre
disposizioni di carattere generale:
- impugnazione del PM: l’art. 570 cpp dispone che “1. Il procuratore della Repubblica presso il
tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi
stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il
procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. 2. L'impugnazione può essere
proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. 3. Il
rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di
appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso
la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello
qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.”;
- impugnazione dell’imputato: può essere proposta “personalmente o per mezzo di un procuratore
speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento” (art. 571 cpp); nell’interesse
dell’imputato possono, altresì, proporre impugnazione:
o il tutore e il curatore speciale (art. 571
2
cpp);
o l’esercente la potestà dei genitori per l’imputato minorenne (art. 34 D.P .R.
448/1988);
o il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il
difensore nominato a tal fine (art. 571
3
cpp).
Con riguardo alla legittimazione del difensore, particolare attenzione merita il caso in
cui occorra impugnare una sentenza contumaciale; nonostante la modifica dell’art. 175
2
cpp abbia eliminato l’effetto preclusivo dell’impugnazione proposta dal difensore
sulla richiesta di restituzione del termine per impugnare da parte dell’imputato
contumace, la Corte Costituzionale, dichiarando parzialmente illegittimo tale articolo,
ha riconosciuto al contumace, il quale non abbia avuto cognizione del processo, il
diritto alla restituzione nel termine per proporre impugnazione, quando questa sia
già stata proposta dal difensore. L’art. 571 cpp completa le sue previsioni, stabilendo
che l’imputato può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore,
purché lo faccia nei modi previsti per la rinuncia e purché la dichiarazione sia
accompagnata dal consenso del tutore o del curatore speciale.
Circa l’ambito di operatività del diritto di impugnazione dell’imputato, l’art. 574 cpp
chiarisce che esso non è limitato alle statuizioni di carattere penale, ma si estende
anche a quelle che riguardano gli interessi civili; l’impugnazione dell’imputato contro
la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia
di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese
processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato (art. 574
4
cpp). Inoltre, qualora nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata condanna alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile,
il giudice d’appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per
amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 578
cpp); l’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle
disposizioni penali del provvedimento impugnato (art. 573
2
cpp).
- impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: va
proposta con il mezzo che la legge attribuisce all’imputato e può investire anche le
disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato (art. 575
1-2
cpp);
il responsabile civile è, altresì, legittimato ad impugnare le disposizioni della sentenza
di assoluzione relative alle domande proposte nei confronti del querelante e della
parte civile per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali
(art. 575
3
cpp);
- impugnazione della parte civile, del querelante e della persona offesa: non si può estendere ai
contenuti penali della sentenza; parte civile, persona offesa, enti e associazioni
intervenuti possono presentare richiesta motivata al PM di proporre impugnazione a
ogni effetto penale (art. 572 cpp).
Di regola, la parte civile può proporre impugnazione esclusivamente contro i capi di
sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della
responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio
(art. 576
1
cpp); per quanto riguarda il mezzo di impugnazione utilizzabile dalla parte
civile, nella disposizione non è indicato e, dato che, per la regola generale dell’art.
568 cpp, la legge deve fissare anche il mezzo con il quale i provvedimenti possono
essere impugnati, si riteneva che fosse invocabile soltanto il generale potere di
ricorso per Cassazione previsto per tutte le sentenze dell’art. 568
2
cpp. La possibilità
che la parte civile sia ancora legittimata alla proposizione dell’appello è stata, tuttavia,
sostenuta sia dalla Corte di Cassazione sia dalla Corte Costituzionale, la quale ha
avallato la tesi sostenuta dalla Cassazione, in virtù della quale la L. 46/2006 non
avrebbe affatto determinato il venir meno, in capo alla parte civile, del potere di
proporre appello contro le sentenze di proscioglimento ai soli effetti della
responsabilità civile; dunque, la parte civile può impugnare sia la sentenza
pronunciata a seguito del dibattimento sia quella emessa a conclusione del giudizio
abbreviato, quando essa abbia acconsentito all’abbreviazione.
Anche per quanto concerne il difensore della parte civile, appare condivisibile la tesi
che gli nega una facoltà propria di interporre gravame e che subordina l’ammissibilità
di tale atto alla necessaria sussistenza di una procura speciale; relativamente alle
impugnazioni del querelante, la sua legittimazione nasce esclusivamente con la
condanna alle spese e ai danni, pronunziata nei suoi confronti in caso di assoluzione
dall’imputato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
4. L’interesse ad impugnare
Il fatto che l’impugnazione sia stata proposta da un soggetto espressamente
legittimato a farlo non significa che si siano realizzate tutte le condizioni perché
l’impugnazione stessa si ammissibile; la legge, infatti, stabilisce che “per proporre
impugnazione è necessario avervi interesse” (art. 568
4
c p p ) la giurisprudenza ha
affermato che l’interesse ad impugnare deve essere ravvisabile in concreto, che deve
sussistere anche al momento della decisione e che deve essere diretto ad eliminare
una decisione pregiudizievole per l’impugnante
Particolare è la posizione del PM, al quale l’ordinamento giudiziario affida anche il
compito di vegliare “all’osservanza delle leggi e alla pronta e regolare amministrazione della
giustizia”; il PM conserva una sorta di dovere di imparzialità sui generis. Con riguardo
alla posizione dell’imputato, la valutazione dell’interesse ad impugnare prescinde
dalle conclusioni formulare nel corso del precedente giudizio; basta che, attraverso
l’esercizio del mezzo di impugnazione, l’imputato abbia di mira una decisione
concretamente più vantaggiosa di quella impugnata perché l’interesse debba essere
valutato come sussistente.
Il metro costituito dall’intento di rimuovere un attuale e concreto pregiudizio
presente nel provvedimento che si impugna e di mirare ad una decisione più
favorevole serve anche a misurare la sussistenza dell’interesse nelle impugnazioni del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della
parte civile.
5. La conversione del ricorso in appello
Per scongiurare l’eventualità che una stessa sentenza venga sottoposta a diversi
giudizi d’impugnazione, l’art. 580 cpp stabilisce la regola che il ricorso per
Cassazione si converte nell’appello; viene, così, attuato quel principio di unitarietà del
mezzo d’impugnazione, la cui estrinsecazione si verifica nei seguenti casi:
- sentenza cumulativa: ognuno dei capi che la compongono è suscettibile di autonoma
impugnazione, con il mezzo consentito dalla legge; può accadere, quindi, che un
capo sia appellabile e un altro soltanto ricorribile, ma, qualora tra i capi intercorra il
vincolo di connessione ex art. 12 cpp, il ricorso per Cassazione si convertirà in
appello;
- sentenza per il cui unico capo sono dati alla parti diversi mezzi di impugnazione: l’evenienza si
riscontra qualora dall’imputato sia stata avanzata richiesta di applicazione della pena
e il giudice, malgrado il dissenso del PM, vi dia corso, ritenendo ingiustificato tale
dissenso e congrua la pena richiesta dall’imputato (art. 448
1
cpp); il disaccordo
consente al PM un appello, che viene negato all’imputato (art. 448
2
cpp). Con la
limitazione imposta all’operatività dell’istituto della conversione unicamente alla
figure previste dall’art. 12 cpp, risulta estremamente difficile invocarne l’applicazione
nei casi in esame e in tutti quelli nei quali non si rinviene il cumulo dei procedimenti
ex art. 12 cpp;
- ricorso immediato per Cassazione (ricorso per salutum): l’art. 569
1
cpp dispone che “la parte
che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per
Cassazione”; è possibile, tuttavia, che, mentre una parte esperisce il ricorso per saltum,
una delle altre parti utilizzi proprio l’appello: l’ipotesi è contemplata dall’art. 569
2
cpp, che prevede la conversione del ricorso in appello. Si ritorna in sede di legittimità
se, entro 15 giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto
appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per
Cassazione; ove si registri questa eventualità, sarà l’appello a convertirsi in ricorso
per Cassazione e le parti dovranno presentare, entro 15 giorni dalla dichiarazione
suddetta, nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come
ricorso.
Una situazione che porta alla conversione del ricorso in appello è prevista dall’art.
569
3
cpp per il caso in cui il ricorso per saltum denunci, come vizio, la mancata
assunzione di una prova decisiva o la mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione.
6. L’atto di impugnazione: forma, tempo, luogo e modo di presentazione
L’esercizio del diritto di impugnazione è sottoposto dal codice a precise condizioni;
al rispetto di queste condizioni è legata l’efficacia dell’atto di impugnazione.