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APPROFONDIMENTI

Profili penali del racket e rivolta civile

12/03/2009

Profili penali del racket e rivolta civile

Il racket delle estorsioni, nonostante i duri colpi sferrati dallo Stato negli ultimi dieci anni, soprattutto in seguito alle stragi del ’92, segna ancora oggi profondamente il nostro territorio con una recrudescenza pressoché imprevedibile e continua ad essere parte integrante di un “ sistema assassino”.
Storicamente è un fenomeno che affonda le sue perverse radici nel Sud del Paese, tuttavia per lungo tempo esso è stato sottovalutato poiché ritenuto – erroneamente – “un affare privato” delle vittime, un’attività secondaria, pertanto meno rilevante, rispetto a tutte le altre attività condotte dalla criminalità organizzata di stampo mafioso. L’avere ristretto, in un recente passato, il campo di azione del racket e, nel contempo, l’ avere trascurato le sue innumerevoli conseguenze, sotto il profilo penale, conducono attualmente - e dietro l’ondata di indignazione della società civile - a riflessioni su norme giuridiche che rischiano di trasformarsi in interpretazioni alquanto rischiose ed aleatorie: ma andiamo per ordine, anche se in maniera necessariamente sintetica.
Oggi, quasi all’unanimità, il racket, o cosiddetto “pizzo”, viene considerato “una piaga sociale pressoché endemica”, tanto che ha fortemente condizionato lo sviluppo economico del nostro territorio e non solo, infatti, Cosa Nostra, esercitando attraverso la violenza, l’intimidazione, le minacce o altro, la pratica estorsiva, imponendo l’odiosa “tassa”, oltre a realizzare enormi ed illeciti profitti (che reinveste in parte in altrettanti illecite e criminose attività e in parte anche in attività legali!), afferma e si fa riconoscere come “autorità”, sostituendosi ancora una volta alla legittima autorità dello Stato.
Duplice, come si evince da questo assunto, lo scopo perseguito da Cosa Nostra: da un lato il “sistema assassino” ottiene da commercianti, imprenditori, operatori economici (vessati, minacciati, talvolta uccisi) elevati profitti e dall’altro stabilisce e/o ristabilisce il controllo sistematico del territorio in cui agisce la criminalità organizzata.
Tralasciando le modalità della pratica estorsiva, si arriva al paradosso in cui l’imprenditore finanzia l’impresa Mafia e il criminale mafioso si trasforma a sua volta in imprenditore: ma a questo punto ci si domanda anche se l’imprenditore sia vittima o complice di una struttura perversa i cui meccanismi sono al vaglio della giurisprudenza.
L’esperienza giudiziaria di questi ultimi anni relativa soprattutto all’infiltrazione illecite nel settore degli appalti pubblici ha evidenziato che esistono forme di collaborazione imprenditoriale attiva e passiva, infatti se è ormai dimostrato che per alcuni imprenditori la mafia costituisce un ostacolo al libero lavoro, esistono altri operatori economici per i quali essa rappresenta un’opportunità di investimenti ulteriori. In quest’ultimo caso, l’imprenditore, oltre ad ottenere la cosiddetta protezione, ottiene altri vantaggi materiali per sé e la sua azienda o attività, si stabilisce una sorta di contiguità, di scambio di “favori” tant’è che si parla di “estorsione-tangente” in un rapporto di volontarietà e di consapevolezza. E ai fini della qualificazione penalistica è proprio questa situazione di contiguità all’associazione criminale che ha suscitato interesse e crescente dibattito: la vittima è complice?
Gli operatori economici che, pur non essendo appartenenti alle cosche mafiose, passano da una situazione di coercizione (l’estorsione) ad una quasi collaborazione spontanea attraverso il reciproco favore (estorsione-tangente) devono dal punto di vista penale essere sanzionati secondo le leggi in vigore oppure è più opportuno prevedere una nuova e specifica fattispecie di reato? Infatti, se nel caso in cui gli imprenditori, e in genere gli operatori economici, attraverso le su citate pratiche intimidatorie messe in atto dalle cosche mafiose, cedono al pagamento del pizzo per appunto coercizione, appare chiara l’applicazione dell’art. 629 c.p., è altrettanto invece poco applicabile nel momento in cui invece si individua che le presunte vittime intendono assecondare le richieste estorsive per ricavare “vantaggio” e “beneficio”!
In altre parole, la presunta vittima non subisce ma addirittura asseconda e incoraggia la pratica delittuosa del racket, con la conseguenza che chi paga il pizzo non sempre diventa e si configura come vittima: per cui la distinzione tra imprenditori subordinati e quindi dal punto di vista penale non perseguibili, e quelli collusi e pertanto sottoposti alle sanzioni penali secondo gli art. 110 e 416-bis c.p.
Da notare che un filone della giurisprudenza tende a mettere in evidenza la situazione ambientale, la ineluttabile coartazione, cioè la discrezionalità del giudice, che deresponsabilizzano gli imprenditori “collusi”e da questo le numerose sentenze che variano a secondo del punto di vista privilegiato se strettamente tecnico-giuridico o sociologico o aperto ad altre sfumature, ecco perché è quanto mai opportuno che la giurisprudenza si trovi oggi a dovere delimitare e tipizzare una condotta ( estorsione-tangente) che proprio per le inevitabili conseguenze sul piano legale, morale ed economico richiede dei criteri oggettivi e non lacunosi.
Sconcertante la decisione scandalosa del 1991del giudice istruttore di Catania che con una sentenza ha stabilito che “non è reato pagare la protezione ai boss mafiosi!”
Come legittimare con un verdetto dello Stato il pagamento delle tangenti!
Sarebbe pertanto preferibile una tipizzazione espressa, in una o più fattispecie autonome, delle forme di sostegno delle organizzazioni criminali mafiose, non tralasciando la richiesta di mantenere gli spazi di immunità a garanzia delle libertà fondamentali dell’individuo.
Altro aspetto che emerge dal lavoro condotto sotto la mirabile guida del prof.re Fiandaca è il crescente movimento di rivolta della società civile soprattutto dopo la barbara uccisione del primo imprenditore ribelle al racket e cioè Libero Grassi.


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