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APPROFONDIMENTI

La tutela della genitorialità

23/11/2010

La tutela della genitorialità

Il termine “genitorialità” è stato utilizzato molto frequentemente in dottrina, soprattutto negli ultimi dieci anni, in seguito all’emanazione della legge delega n. 53 dell’8 marzo 2000 (attuata con il d.lgs. n. 151/2001), con la quale, per la prima volta, venne previsto un diritto originario in capo al padre: la facoltà di poter astenersi dal lavoro per curare ed assistere il figlio.

Le implicazioni che derivano dalla cosiddetta “tutela della genitorialità” sono molteplici e hanno riflessi in diversi campi: sul diritto del lavoro, sul diritto della sicurezza sociale, in ambito sociologico e, soprattutto, sulla qualità della vita della persona. Quest’ultimo concetto, negli ultimi decenni, ha assunto un’importanza fondamentale e, principalmente, la legge delega n. 53/2000, attraverso la sua “politica dei tempi”, ha cercato di incentivare le persone a crearsi uno stile di vita confacente alle proprie aspirazioni, evitando il più possibile che le persone debbano privarsi di una vita professionale per seguire le esigenze di cura della famiglia o trascurare quest’ultima per gli impegni lavorativi.

Attraverso la suddetta legge, il significato di “maternità” si è ampliato notevolmente, passando da un concetto di assistenza e cura relegato ai meri bisogni fisiologici del bambino ad uno esteso alle sue necessità relazionali e affettive. Per di più, viene ribadito fortemente il principio di pari opportunità, poiché viene prevista un’adeguata redistribuzione dei carichi familiari per evitare che il lavoro di cura gravi principalmente sulla lavoratrice madre e, di conseguenza, quest’ultima possa subire penalizzazioni nella carriera professionale.
Con la presente ricerca si suol verificare se, nel nostro ordinamento, la tutela della genitorialità trova attuazione, se, cioè, i genitori vengono “affrancati dal bisogno” nel momento in cui nasce il figlio.

Questo lavoro è stato strutturato come segue: nel primo capitolo saranno illustrati i passaggi fondamentali attraverso i quali la tutela della maternità si è evoluta in tutela della genitorialità, senza tralasciare la rilevante influenza delle direttive comunitarie in materia di congedi; nel secondo verrà delineata la disciplina dei congedi nell’ordinamento italiano, evidenziando anche le novità avvenute dopo l’emanazione della legge delega n. 53/2000 e la successiva emanazione del “Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” emanata con d.lgs. n. 151/2001; nel terzo, invece, verrà descritta la disciplina dei permessi e dei riposi giornalieri, i quali saranno confrontati col sistema previgente; al quarto sono analizzate le garanzie finalizzate alla salvaguardia del posto di lavoro del genitore che usufruisce dei congedi per curare il figlio; nel quinto sono elencati tutti i tipi di prestazioni economiche erogate a sostegno della maternità: sia l’indennità di maternità, o di paternità (prestazioni economiche proprie dei lavoratori e delle lavoratrici), sia le prestazioni economiche tipicamente assistenziali, come gli assegni per il nucleo familiare e quello di maternità, i quali realizzano un principio di sicurezza sociale, poiché cercano di rimuovere almeno in parte lo stato di bisogno in cui versano i genitori; in conclusione, si parlerà di conciliazione tra vita familiare e vita professionale, un argomento molto attuale, ma che ancora divide l’opinione pubblica: viene specificato chiaramente che l’esigenza di conciliazione non deve essere solo una questione delle donne, ma in generale di tutti i genitori lavoratori, indipendentemente dal sesso.

Quest’ultima potrebbe apparire come una conclusione scontata, ma nella vita di tutti i giorni si parla di conciliazione sempre in un’ottica femminile, come se i lavoratori (uomini) non avessero interesse a conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.

A parere di chi scrive, una delle novità più significative della legge delega n. 53/2000, attuata poi con il d.lgs. n. 151/2001, è la promozione di una redistribuzione effettiva dei ruoli nelle famiglie; se questa venisse pienamente realizzata, la discriminazione delle donne nelle assunzioni lavorative diminuirebbe notevolmente, atteso che avrebbero responsabilità familiari quasi al pari dei lavoratori. Ma occorre riconoscere che non sono sufficienti degli interventi legislativi per rimuovere gli ostacoli alla redistribuzione effettiva dei ruoli familiari, ma deve soprattutto cambiare il costume della società, che conta ancora troppo sulla presenza di donne a tempo pieno in famiglia, funzionale alla cura sia di anziani che di bambini.


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