37
con la riforma del diritto di famiglia ha voluto introdurre una
concezione più elevata del matrimonio.
La dottrina e la giurisprudenza hanno ben evidenziato come
rispetto a concezioni giusnaturalistiche la riforma abbia compiuto
notevoli passi avanti nel senso di dare quel carattere fondamentale che
il matrimonio riveste per ogni individuo.
Il matrimonio è un diritto inalienabile dell’individuo, ma la
nostra legislazione, sulla scia del codice napoleonico e nel tentativo di
affrancarsi dai supposti e non dimostrati condizionamenti della
Chiesa, aveva di fatto ridotto il matrimonio ad una mera figura
contrattuale in cui la donna rivestiva un ruolo marginale. Va invece
rilevato come la Chiesa si è fatta sempre portatrice del diritto al
matrimonio, riconoscendolo a tutti coloro i quali il diritto non lo vieti.
La disciplina introdotta dalla legge di riforma del diritto di
famiglia ha mutato anche le procedure per le autorizzazioni ed i
controlli ed in questo lavoro si cercherà di analizzare come il
legislatore abbia attuato la disciplina delle autorizzazioni e dei
controlli, nonché dei rimedi, capire quali lacune sono state individuate
dalla elaborazione dottrinale copiosissima in materia e quali
eventualmente i rimedi proposti.
Dal punto di vista canonico si cercherà in questo lavoro di
analizzare alla luce del Codice di diritto canonico vigente la capacità
matrimoniale, individuandone il contesto alla luce del cambiamento di
mentalità avvenuto in seguito al nuovo spirito introdotto dal Concilio
38
Vaticano II, in cui l’uomo diventa l’elemento centrale della
dimensione ecclesiale.
In una tesi spiccatamente comparativa non potrà mancare
l’analisi della normativa concordataria per comprendere fino a che
punto le modificazioni introdotte con il cd. Accordo di Villa Madama
ha potuto conciliare le esigenze della comunità cattolica italiana, che
comunque resta maggioritaria nel nostro paese, con le velleità
laicistiche emerse in un periodo storico in cui essere cattolico
rappresentava se non un marchio, certamente una nota di demerito.
Fuori dal dato strettamente giuridico si cercherà infine di
comprendere quali sono i diritti del fanciullo sia nell’ordinamento
canonico che in quello civile, anche alla luce delle significative
innovazioni che le convenzioni internazionali hanno prodotto negli
ordinamenti giuridici statuali e dall’altro lato dalla centralità data dalla
Chiesa ai giovani attraverso l’insegnamento costante dei pontefici a
partire da Pio XI, con l’ enciclica “divini illius magistri”, che
affrontava il tema dell’educazione fino a Giovanni Paolo II, che con
“La carta dei diritti della famiglia” ha presentato al mondo una
formulazione completa ed ordinata dei fondamentali diritti inerenti a
quella società naturale e universale che è la famiglia. In questa carta è
presente la visione cristiana della famiglia i cui diritti sorgono dalla
legge divina.
39
Capitolo primo:
Capacità d’agire e capacità matrimoniale
1.1 Capacità giuridica e capacità d’agire: l’età
matrimoniale.
Il concetto di capacità giuridica è stato elaborato in epoca
relativamente recente, mentre per le esperienze precedenti al codice
napoleonico era un concetto ignoto.
1
Il diritto romano distingueva gi uomini in base allo “status” e ne
riconosceva tre: status libertatis, status familiae, status civitatis.
2
Nel
diritto romano il termine persona non era usato nel senso di soggetto
di diritto.
3
Nel diritto intermedio i tre “status” vengono modificati e
subiscono profonde differenziazioni, amplificazioni e moltiplicazioni
a seconda del condizionamento degli eventi storici.
4
1
Cfr. SCHLOSSMAN, “Persona” und Prosopon in Rechtund im christlichen dogma, Kiel-
Liepzig, 1906, pag.6, il quale chiarisce che il concetto di personalità e capacità erano concetti
elaborati alla fine del sec.XVIII.
2
Così SCIASCIA, voce “Capacità (Dir.Rom.), in Noviss.Dig, ,II,Torino,1958,pag.1869;
BURDESE, voce “Capacità”.(Dir.Rom),in Enc.del Diritto,VI,Milano,1960, pag.1; ma in senso
contrario v.FADDA,Diritto delle Persone,Napoli 1910, pag.7, PACCHIONI, Corso di diritto
romano, Torino, 1910, pag.3.
3
L’evoluzione dei significati del termine era già presente in AULII GELLI, Noctes atticae,, L.V.,
cap.VII; per l’uso di esso in alcuni testi giuridici v.Gai Inst..,1,9 e 49; Paul. Dig.50,16;
Ulp.Dig.50,17.
4
Così RASI, voce « Capacità giuridica (Dir. interm.) », in Noviss. Dig. it., Il, Torino, 1958, 870;
MAFFEI, voce « Capacità (Dir. interm.) », in Enc. del dir., VI, Milano, 1960, p. 3 e ss.; cfr. tra gli
altri, ROBERTI, Svolgimento storico del diritto privato in Italia, 1, Padova, 1935, p. 109 e ss.;
40
Solo con l’introduzione delle teorie giusnaturalistiche si comincia
ad affermare il concetto di persona come suddito di uno “Stato”
uguale davanti a questo ed egualmente dipendente.
5
Un primo riferimento organico alla persona ed alla sua capacità si
trova nel codice civile generale Austriaco del 1811, che al paragrafo
16 dichiarava “ Ogni uomo ha i diritti innati che si conoscono con la
sola ragione: perciò egli è da considerarsi persona”.
6
Dopo un’attenta riflessione dei giuristi, soprattutto tedeschi, si
giunse alla definizione che “ ogni singolo uomo è capace di diritto”.
7
L’ordine giuridico mutua dal diritto naturale i suoi fondamenti
essenziali. L’ordine giuridico è un complesso di regole che disciplina
le dinamiche dei soggetti, che vivono, agiscono e si trasformano.
8
In Italia lo Statuto Albertino nella sezione intitolata ai “Diritti e
doveri dei cittadini” sanciva “L’uguaglianza di tutti i regnicoli davanti
alla legge”.
9
TORELLI, Lezioni di storia del diritto italiano - Diritto privato: le persone, Milano, 1946, p. 143
e ss., ma v. anche sulla « polverizzazìone » degli status fino a tutto il secolo XVIII, AMELIO G.,
Illumínismo e scienza del diritto in Italia, Milano, 1965, specie p. 60 e ss. Cfr. peraltro, per la
definizione di persona nella filosofia cristiana medíoevale, TOMMASO D'AQUINO, Summa
theologíca, III, q. 2, a. 1, ad 2.
5
Già GROZIO ìndividuava accanto ai tre status della tradizione un più ampio status naturalis,
spettante ad ogni uomo: De iure belli ac pacis, L. I, c. Il, 1, n. 5. Cfr. anche PUFENDORF, De
iure naturae et gentium, L. 1, c. 1, par. 12; WOLFF Cr., Institutiones iuris naturac et gentium,
Pars. 1, par. 68, 74, 96; DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1977, L. 1, t. IX,
sez. 1, p. 2 e ss.
6
ROUSSEAU, Contrat social, specie 1, 6; 11, 3.
7
Cfr. BATTAGLIA, voce « Dichiarazione dei diritti », in Enc. del dir., XII, Milano, 1964.
8
RESCIGNO, Capacità giuridica, in Noviss. Dig.It, II, Torino, 1958, pag.682
9
Sui caratteri dello Statuto Albertino V. STENDARDI, voce « Statuto del Regno », in Noviss.
Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 420; ma cfr. anche RACIOPPI e BRUNELLI, Commento allo
Statuto del Regno, Torino, 1909; IEMOLO e GIANNINI, Lo Statuto Albertino, Firenze, 1946.
41
Per giungere però, ad una definizione organica della disciplina
attinente ai soggetti bisognerà aspettare il codice del 1942 che
introdusse nel titolo primo una esplicita regolamentazione della
capacità ed indicava nella nascita il momento di acquisto della
capacità giuridica, fissava al compimento dei ventuno anni il
raggiungimento della maggiore età, con la quale si acquistava la
capacità di compiere tutti gli atti, per cui non fosse prescritta un’età
diversa.
Nella elaborazione dottrinale italiana della nozione di capacità
giuridica si è fatto riferimento esclusivamente alle norme del codice
civile ignorando completamente i valori espressi nella carta
costituzionale che pure aveva contribuito a circoscrivere il concetto di
persona indicando i diritti e gli obblighi di cui questa è portatrice,
anche senza distinguere fra capacità giuridica e capacità di agire.
10
Per capacità giuridica si intende l’attitudine ad essere titolare di
diritti ed obblighi giuridici
11
da parte dell’individuo, che sarebbe
portatore di tutti gli interessi giuridici tutelati ed immediatamente
ricollegabili alla sua personalità.
12
Ogni soggetto fin dalla nascita ha una capacità giuridica generale
secondo quanto stabilito dall’art. 1 del Codice Civile che stabilisce al
10
Per il soddisfacimento dei diritti « sociali » anche nei confronti di terzi privati, V. MAZZIOTTI,
Diritti sociali, in Enc. del dir., XII, Milano, 1964, p. 806.
11
Cosi FALZEA, voce cit., p. 11, ma cfr. già FADDA e BENSA, Note a Windscheid, cít., p. 716,
V. anche MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., 1, par. 15, p. 207;
CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Milano, 1951, p. 19.
12
Così la dottrina pressoché unanime. V. peraltro FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni
giuridici, cit., p. 82. E cfr. pure, TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1980, p. 66.
42
§ 1 “La capacità giuridica si acquista con la nascita”. Per l’acquisto
della capacità è necessario il requisito della vita, non potendo il nato
morto considerarsi persona ed acquistare diritti. Tale capacità, però,
non è totale ed incondizionata: infatti, per l’assunzione di determinati
rapporti e diritti non è sempre sufficiente la semplice esistenza
dell’individuo, ma, accanto ad essa può essere richiesta la presenza di
particolari condizioni, la cui mancanza impedendo al soggetto di
acquistare la titolarità di quel particolare diritto o precludendogli la
possibilità di partecipare a quel determinato rapporto, lo pone,
conseguentemente in uno stato di incapacità.
13
Il nostro ordinamento, come tutti gli ordinamenti moderni, non
prevede nessuna ipotesi di privazione generale della capacità
giuridica, tale capacità generale si acquista con la nascita e si perde
solo con la morte del soggetto.
14
La incapacità giuridica può essere influenzata e limitata
dall’esistenza di alcune cause che sono le più disparate (la condizione
giuridica di straniero, le condanne penali, la cattiva condotta, il
fallimento, le infermità e l’età). In riferimento a questa ultima ipotesi
è prescritta, per esempio un’età minima per assumere obbligazioni di
lavoro, effettuare donazioni, disporre delle proprie sostanze per
testamento, contrarre matrimonio.
15
13
cfr.:SANTORO-PASSARELLI,Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1966, pag.25
14
cfr.:MESSINEO, op.cit., pag.218
15
cfr.: ALATI Capacità negoziale e processuale del lavoratore minorenne, in Dir. Lav., 1948, I,
pag.148.
43
L’art. 2 del Codice civile, infatti, nella sua originaria
formulazione, stabiliva che “la maggiore età è fissata al compimento
del ventunesimo anno di età.” Veniva altresì precisato che con essa si
acquistava la capacità di compiere tutti gli atti per cui non fosse
richiesta un’età diversa.
La legge 8/3/1975 n.39 modificando l’art. 2 del codice civile
fissava la maggiore età a tutti gli effetti al compimento del
diciottesimo anno.
16
A differenza della capacità giuridica, che presuppone unicamente
l’esistenza del soggetto cui riferire la titolarità dei diritti e dei doveri,
la capacità di agire richiede, accanto all’esistenza, anche l’idoneità
psicofisica del soggetto.
Cause limitatrici della capacità di agire sono l’età, le
imperfezioni fisiche e mentali, le condanne penali.
17
Per quanto riguarda l’età è evidente che questa influisce in
maniera diversa sulla maturità psicofisica di ogni soggetto,
determinando un maggiore o minore grado di maturità; è anche
evidente come non solo il tempo, ma anche fattori estranei e diversi,
influiscono in eguale maniera: così l’intelligenza, la cultura,
l’esperienza, l’ambiente sono tutti elementi che incidono sulla
personalità di un soggetto.
18
17
cfr.: BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino,1970, pag.77
18
cfr.:STANZIONE capacità e minore età, Napoli 1975, pag.260
44
Poiché non si può dire che raggiunta una determinata età un
soggetto acquisti, per il solo fatto di avere compiuto tale età,
automaticamente la maturità e la piena efficienza fisica
19
,
l’ordinamento giuridico ha preferito porre una presunzione in base
alla quale la capacità piena si raggiunge con la maggiore età.
Da tale momento il soggetto divenuto maggiorenne e capace
entra nel pieno della vita giuridica.
Poiché, naturalmente, sul piano sostanziale vi sono delle ipotesi
che non possono corrispondere alla realtà, l’ordinamento ha
predisposto degli istituti che mirano ad attenuare il rigore della
presunzione del raggiungimento della capacità di agire al compimento
della maggiore età.
20
Così l’emancipazione attribuisce al soggetto
minorenne e precocemente sviluppato la possibilità di acquistare
prima del termine consueto la capacità di agire sia pure in misura
ridotta.
21
Così l’interdizione e l’inabilitazione danno modo di
correggere il rovescio di quella presunzione;
22
grazie a questi istituti al
soggetto maggiorenne, ma non capace di intendere e di volere
pienamente per ritardo di sviluppo fisico o per sopravvenuta infermità
viene negata quella capacità che la presunzione della maggiore età gli
aveva attribuito.
19
cfr.: BUSNELLI e GIARDINA, la protezione del minore nel diritto privato italiano, in Giur.It.,
1980,IV, pag.203
20
cfr.: ARENA, voce “Incapacità” in Enc.del dir.., XX, Milano 1970, pag.909
21
cfr.:FERRARA, Diritto delle persone e famiglia, Napoli, 1975,pag.48
22
cfr.:TORRENTE E SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 1978, pag.77
45
Anche per l’età matrimoniale vale la stessa regola. La nuova
formulazione dell’art. 84 del codice civile così come modificato dalla
legge di riforma del diritto di famiglia(l. 29 maggio 1975, n. 151)
stabilisce che “i minori di età non possono contrarre matrimonio” .
Sulla base delle considerazioni espresse è necessario a questo
punto chiarire la natura della capacità matrimoniale che fa capo al
minore degli anni diciotto,
23
cioè se essa sia espressione della capacità
giuridica e quindi ritenere come l’impossibilità di compiere atti
personalissimi traduce e realizza una ipotesi di incapacità giuridica,
oppure se esso sia un riflesso dell’incapacità di agire( non è menomata
la spettanza del diritto, ma solo la possibilità di esercitarlo).
24
Inizialmente alcuni autori si sono posti il problema,
25
rilevando
che l’insieme delle cause per le quali secondo l’ordinamento giuridico
positivo, la capacità giuridica e la capacità di agire è più o meno
piena, da luogo a quello che si dice stato della persona che è, poi, la
misura della sua capacità e costituisce esso stesso un diritto
soggettivo.
26
Cominciando dallo stato individuale, dobbiamo dire che le cause
che, secondo il diritto positivo, influiscono nella misura della capacità
giuridica della persona, in se stessa considerata, si possono
raggruppare in cinque ordini di fatti, naturali o giuridici e cioè: A)
23
cfr.: STELLA-RICHTER,Profili attuali della potestà maritale, Milano 1965, pag.53
24
cfr.:BAVIERA, Diritto minorile, II, Milano, 1976, pag.5
25
cfr.:DEGNI, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino 1959, pag.9
26
cfr.: FINOCCHIARO A e M.,Riforma del diritto di famiglia, I,1975, pag.23
46
l’età, B) le infermità, C) le condanne penali, D) la qualità di straniero,
E) la razza, F) il sesso.
L’età influisce sulla capacità di agire, mentre di regola, non tocca
la capacità giuridica. Solo eccezionalmente la capacità giuridica può
mancare per ragioni di età.
27
Queste eccezioni si riferiscono all’incapacità di adottare per chi
non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età,¸ all’incapacità
all’ufficio tutelare sancita dall’art. 350 del c.c., alla possibilità di
essere dispensato dall’ufficio tutelare per la persona che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
Conformemente altri autori hanno sostenuto che l’’incapacità
legale di agire del minore presenta caratteri assai particolari anche in
relazione al matrimonio(art. 84 c.c.), ma questo genere di incapacità è
temperata da due particolari profili della disciplina dell’atto.
28
In maniera sostanzialmente conforme altri hanno affermato che
prima ed essenziale limitazione, di particolare rilievo perché
costituisce la più notevole deroga alle regole del diritto comune sulla
capacità di agire delle persone(cfr.art.2), è quella relativa all’età. Non
possono contrarre matrimonio, l’uomo che non ha compiuto gli anni
16, la donna che non ha compiuto gli anni 14.
29
27
cfr.:COSSU, il matrimonio dei minori, in Dir. Fam. Pers., 1979,pag.887
28
cfr.: GIARDINA, voce “ Minore età”, in Enc.Giur.,XX, Roma, 1990, pag. 987
29
cfr.: BERTOLA, voce “Matrimonio”, in Nuovissimo Dig.It., IX, 1964, pag. 876
47
Altri autori
30
hanno affermato che poichè a sedici anni è possibile
previa autorizzazione del tribunale, contrarre matrimonio (art.84), il
tal modo, il soggetto emancipandosi, acquista una limitata capacità di
agire.
A favore della teoria della capacità di agire si è espressa una
parte della dottrina
31
che ha affermato che il requisito dell’età, quando
manca, realizza una sorta di incapacità giuridica, e non configura,
invece una mancanza di capacità di agire.
Nettamente contraria altra parte della dottrina
32
che ha
categoricamente affermato che Il difetto dell’età previsto dalla norma
in esame rileva come ipotesi di incapacità giuridica, e non già di
semplice incapacità di agire. Invero, il soggetto che non abbia
compiuto i sedici o i quattordici anni manca non solo dell’idoneità a
compiere l’atto, ma è altresì incapace di divenire titolare del rapporto
che con l’atto si costituisce.
Secondo alcuni autori
33
la differenza fra capacità giuridica e
capacità di agire si coglie nella circostanza che gli atti afferenti alla
capacità giuridica non possono essere compiuti se non dal titolare,
mentre quelli afferenti la capacità di agire possono essere compiuti
tramite un rappresentante. E’ stato però obbiettato
34
che tale
differenza non è proponibile in quanto numerosi atti definiti
30
cfr.: GAZZONI, Manuale di diritto Privato, Napoli, 1996, pag.127.
31
cfr.: UCCELLA , voce“Matrimonio”,, in Enc. Giur., XIX, Roma, 1990, 1027
32
cfr.: STELLA RICHTER, Profili attuali della potestà maritale, Milano, 1965, pag.5 3.
33
cfr.: JANNUZZI, Manuale di volontaria giurisdizione, Milano, 1987, pag 148
34
cfr.: TORRENTE, Manuale di diritto Privato, Milano, 1999, p.77.
48
personalissimi, non possono essere compiuti tramite rappresentanti:
così ad esempio il testamento e così pure per il matrimonio( salvi i
casi limitati di cui all’art.111 c.c.): anche per queste ipotesi si è
parlato di limitazioni speciali della capacità giuridica(perché
l’incapace–minore, interdetto, non potrebbe accedere a quel tipo di
rapporto), ma è una qualificazione di dubbia correttezza, trattandosi
semplicemente di casi in cui il difetto di capacità di agire non è
rimediabile attraverso lo sfruttamento della rappresentanza legale.
Così altra parte della dottrina ha sostenuto
35
che quando la legge
esclude che l’atto possa essere validamente compiuto da un altro
soggetto (atti personalissimi ad es.: matrimonio, riconoscimento del
figlio naturale), si parlerebbe di incapacità giuridica, in quanto il
divieto colpirebbe l’atto, ma non il diritto che lo presuppone. Tuttavia
tale assunto è stato talora vigorosamente contestato,
36
sulla
considerazione che, nei casi suindicati la legge esclude la validità
dell’atto in relazione alla sua natura e non alla qualità del soggetto, e
che, l’atto sia compiuto dal soggetto incapace, esso sarà solo
annullabile e non radicalmente nullo,
37
come dovrebbe essere se fosse
in questione la capacità giuridica. In netto contrasto una altra parte
della dottrina,
38
che ha precisato che l’individuazione di una età
matrimoniale si riconduce ad una scelta tipica dell’ordinamento, tale
da incidere sulla stessa capacità giuridica della persona, cioè sulla sua
35
cfr.: RESCIGNO, Trattato di diritto privato, Napoli, 1986, p.27
36
cfr.: GANGI, Persone fisiche e giuridiche, Milano, 1948, pag.15
37
cfr.: FERRARA, diritto delle persone e famiglia, Napoli, 1975, pag.15
38
cfr.: FINOCCHIARO “Matrimonio Civile”, in Enc.Dir., XXV, Milano, 1975
49
idoneità a divenire titolare del rapporto coniugale e familiare, il
prevedere una deroga avrebbe significato concederla per fatti non
incidenti sulla capacità.
Infine qualche autore
39
ha rilevato che contro l’esclusività ( che
parrebbe risultare dall’art. 2, 1° comma, c.c., il quale sancisce che “La
maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali
non sia stabilità un’età diversa”), del legame tra minore- maggiore età
e incapacità - capacità di agire, si può innanzi tutto utilizzare l’ipotesi,
avanzata da parte della dottrina, che la minore età possa incidere
anche sulla capacità giuridica di un soggetto. Come si è visto, nulla
dice al riguardo l’art. 2, co.1° c.c.(capacità giuridica), il quale sancisce
“la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con
la maggiore età si acquisisce la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita un’età diversa”.
Sembrerebbe escludere il legislatore tale
eventualità;
40
ciononostante la dottrina si è posto il problema di
verificare se talora l’incapacità del minore di comporre determinati
atti non sia che il riflesso della sua inidoneità ad essere titolare dei
rapporti da essi nascenti.
41
La tesi per cui tali ipotesi potevano essere identificate con quelle
in cui certi atti (cd. personalissimi) non possono essere compiute
39
cfr.: GIARDINA, “ Minore età”, in Enc.Giur., XX, Roma, 1990
40
cfr.: BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino,1970, pag.77
41
cfr.: SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1959,pag.131
50
neppure dai legali rappresentanti del minore, è stata drasticamente
ridimensionata sulla base di considerazioni relative all’inefficacia di
simili atti compiuti da un minore.
42
Infatti l’incapacità giuridica di
quest’ ultimo sarebbe incompatibile con la produzione in capo
all’incapace di qualsiasi effetto giuridico, sia pure eliminabile come
conseguenza dell’annullabilità dell’atto, mentre anche in caso di atti
personalissimi come il matrimonio o il testamento la conseguenza
dell’incapacità del minore non è la nullità ma la semplice annullabilità
(v.art.117 dl C.C., il quale stabilisce che “Il matrimonio contratto in
violazione degli art. 86,87 e 88 può essere impugnato dai coniugi,
dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che
abbiano per impugnarlo, un interesse legittimo ed attuale e 591, u.c.
c.c., che a sua volta stabilisce “Nei casi d’incapacità preveduti dal
presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi
ha interesse.”).
43
42
cfr.: TORRENTE-SCHLESINGER, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1999, pag.85
43
cfr.: BIANCA, Manuale di diritto privato, Milano, 1977, pag.109