5
c. Società per azioni (art. 4);
d. Società cooperative (art. 5);
e. Disciplina del bilancio (art. 6);
f. Trasformazione, fusione, scissione (art. 7);
g. Scioglimento e liquidazione (art. 8);
h. Cancellazione (art. 9);
i. Gruppi (art. 10);
j. Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti
le società commerciali (art. 11);
k. Nuove norme di procedura (art. 12).
Il provvedimento di riforma che verrà analizzato in questo lavoro è
intervenuto tanto modificando il preesistente, quanto aggiungendo nuovi
istituti. In nove articoli vengono infatti rinnovati i Capi V (Società per
azioni), VI (Della società in accomandita per azioni), VII (Della società a
responsabilità limitata), X (Della trasformazione, della fusione e della
scissione) e XI (Delle società costituite all’estero) del Titolo V (“Delle
società”), e il Capo I del Titolo VI (“Disciplina delle società
cooperative”), e vengono inoltre aggiunti al Titolo V due nuovi capi:
l’VIII (Scioglimento e liquidazione delle società di capitali) e il IX
(Direzione e coordinamento di società)
3
.
Contestualmente alle molte novità introdotte nella disciplina delle
società per azioni, vengono apportate modifiche alla documentazione
sociale delle società, ai libri obbligatori, quindi, e al bilancio. Viene
previsto, sempre nella riforma, che, oltre ai libri e alle altre scritture
contabili prescritti nell’art. 2214 c.c., per ogni imprenditore
commerciale, la società per azioni deve tenere: il libro dei soci, in cui ora
3
Buonocore, V., La riforma del diritto societario, Torino, Giappichelli, 2003.
6
devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle
azioni, il cognome ed il nome dei titolari di quelle nominative, i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; il libro
delle obbligazioni, che deve riportare gli ammontari delle obbligazioni
emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle
obbligazioni nominative e i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi; il
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del
consiglio di gestione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato
per il controllo della gestione; il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del comitato esecutivo; il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; e il libro degli
strumenti finanziari. Agli azionisti è consentito soltanto l’esame del libro
dei soci e del libro delle assemblee, ma in sostanza, l’unico strumento a
cui possono accedere per assumere consapevolezza sul complessivo
svolgimento dell’impresa, soprattutto con riguardo ai risultati, è il
bilancio d’esercizio, che acquista, di conseguenza, rilevanza
fondamentale.
Il bilancio, pertanto, che è costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa, deve essere redatto, dagli
amministratori, con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il
risultato economico dell’esercizio
4
. Il bilancio è inoltre corredato dalla
relazione sulla gestione, anch’essa redatta dall’organo amministrativo.
La situazione patrimoniale esposta in termini numerici – contabili – nello
4
Art. 2423 codice civile.
7
stato patrimoniale rappresenta il complesso delle attività e delle
passività, in breve la consistenza e la composizione del patrimonio
sociale. La situazione finanziaria, anch’essa esposta in termini numerici
nello stato patrimoniale, identifica, allo stesso modo, la consistenza e la
composizione delle disponibilità finanziarie, dei mezzi, diversi dalle altre
immobilizzazioni, costituiti da partecipazioni, crediti o titoli.
Il conto economico riporta i costi e i ricavi, registra quindi i
risultati dello svolgimento dell’attività dell’impresa conseguiti grazie
all’utilizzazione del patrimonio sociale. Il fine principale è quello di
conoscere se l’esercizio si è concluso con un risultato positivo o
negativo, in utile o in perdita.
Chiarezza, correttezza e rappresentazione veritiera costituiscono
qualità essenziali del bilancio, i principi basilari che ne segnano la
redazione e che sono, a ragione, definite clausole generali sulle quali si
modella la moltitudine di leggi particolari. Queste clausole generali e gli
imprescindibili principi di redazione a queste collegati, costituiscono
l’argomento analizzato nel secondo capitolo di questo lavoro.
1.2 Novità in Tema di Bilancio
Il tema che ha maggiormente preoccupato gli studiosi che si sono
avvicinati allo studio della riforma societaria, anche quando questa era
soltanto un progetto di legge
5
, è sempre stato quello di dirimere le
problematiche assolutamente evidenti che sorgevano tra la
5
Già nel 1998 il Governo italiano ha costituito, presso il Ministero di Giustizia, una Commisione,
presieduta dal Prof. Mirone, con il compito di ridefinire il diritto societario (Decreto 24 luglio 1998).
Il 20 giugno del 2000 è stato presentato il disegno di legge delega che si compone di undici articoli
che trattano di varie importanti problematiche delle società. Tale provvedimento segue il Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che ha realizzato, tra l’altro, rilevanti modifiche nella disciplina
delle società quotate.
8
determinazione del risultato civilistico e quello fiscale, andando a
discapito della tanto decantata veridicità e correttezza nella rilevazione
degli accadimenti aziendali. Ancor prima della definitiva emanazione dei
decreti legislativi in questione, la Prof. Magistro faceva sentire
l’esigenza di una riforma, cito: “Comunque…una disposizione in materia
si rendeva necessaria dopo che il TUF aveva previsto…di adottare gli
IAS. Per quanto concerne la disposizione in merito all’eliminazione
delle interferenze fiscali (riferendosi alla proposta di legge della
Commissione Mirone), riteniamo che essa sia un atto di chiarificazione
necessario, un atto che definiremmo di sconvolgente semplicità nella sua
praticabilità e che verrà ad essere operativo, purtroppo, dopo tanti anni
di accorati appelli in tal senso da parte di autorevoli studiosi e dopo
aver provocato non pochi danni sul livello qualitativo delle informazioni
fornite dai bilanci delle imprese del nostro Paese”
6
.
Le novità della disciplina in materia di bilancio si articolano su
due piani differenti: da un lato il decreto legislativo prevede una parziale
modifica del contenuto del bilancio e delle norme da utilizzare per la sua
redazione; dall’altro lato viene modificata, in modo sensibile, la
disciplina dell’impugnativa del bilancio, anche in ragione
dell’attribuzione del potere di approvarla all’innovativo organo costituito
dal Consiglio di Sorveglianza.
In generale, gli interventi previsti dalla Legge Delega (art. 6) in
tema di bilancio vertono sui seguenti argomenti:
a. l’eliminazione delle interferenze della normativa fiscale
nella redazione del bilancio;
6
Magistro, A., La riforma del diritto societario: una nuova disciplina per una nuova impresa,
Edizioni Kappa, Roma, 2001.
9
b. la rilevazione in bilancio delle imposte differite;
c. l’indicazione, più puntuale, dei criteri di formazione e di
utilizzo delle poste del patrimonio netto;
d. l’estensione e la razionalizzazione del perimetro di
applicazione del bilancio in forma abbreviata;
e. la rilevazione contabile di alcuni strumenti finanziari e
l’adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari a
vocazione internazionale, dei principi contabili internazionali;
f. la previsione di opportune misure di coordinamento con la
vigente disciplina fiscale e di disposizioni transitorie.
7
Per quanto riguarda le modifiche relative alle regole da applicare
nella redazione del bilancio, la novità di carattere più generale è
costituita dalla affermazione, contenuta nell’articolo 2423 bis, n. 1, del
principio secondo cui la valutazione delle voci deve essere effettuata
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato
8
. Il novellatore ha palesemente voluto seguire la
moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale, secondo cui la
rappresentazione in bilancio di accadimenti economici deve essere
effettuata privilegiando gli aspetti economici rispetto a quelli formali:
così come in sede di interpretazione del contratto l’art. 1362 c.c. impone
di applicare la disciplina più conforme alla volontà delle parti, allo stesso
modo in sede di contabilizzazione nel bilancio degli effetti delle
operazioni concluse sarebbe necessario distaccarsi dalla forma giuridica
dichiarata, se questa diverge dalla sostanza economica dell’operazione.
7
Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, art. 6.
8
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
10
Una specifica previsione viene poi dettata dall’articolo 6, comma
1, lettera c), della suddetta Legge Delega n. 366/2001, per la valutazione
delle operazioni in valuta. “Le attività e le passività in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura del bilancio ed i relativi utili e
perdite (derivanti dal cambio) devono essere imputati al conto
economico (mentre l’eventuale utile netto deve essere accantonato in
apposita riserva non distribuibile fino al realizzo), e che le
immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al
momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura
dell’esercizio, se la riduzione deve giudicarsi durevole”
9
.
Di estremo rilievo, come si accennava sopra, sono inoltre le
disposizioni che garantiscono l’eliminazione delle interferenze della
disciplina fiscale sulla normativa di redazione del bilancio d’esercizio.
Le proposte formulate nella Legge Delega attengono da un lato al
riconoscimento in sede di dichiarazione dei redditi dei componenti
negativi di reddito forfetari ai fini fiscali, e da un altro lato al trattamento
omogeneo di tali componenti negativi forfetari, degli ammortamenti
anticipati e dei componenti positivi. In virtù del principio di delega
devono quindi essere interessati alla eliminazione dell’inquinamento
fiscale anche quei componenti positivi di reddito che sono esclusi da
tassazione in applicazione di norme sovvenzionali, cioè di disposizioni
finalizzate ad agevolare il contribuente attraverso il differimento di
tassazione. In sostanza, quando la riforma entrerà in vigore, il bilancio
dovrebbe essere predisposto applicando unicamente le disposizioni
civilistiche, e il raccordo tra il reddito del bilancio e reddito fiscale
9
Lolli, A. (2003, 31 Maggio). Profili della riforma societaria: le nuove disposizioni in materia di
bilancio di società per azioni. Impresa c.i. n.5, pag. 836.
11
dovrebbe avvenire presumibilmente tramite la predisposizione e la
presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto
di raccordo.
Oltre a queste modifiche relative alla determinazione del reddito di
esercizio e del saldo netto patrimoniale, il decreto legislativo introduce
anche disposizioni volte a migliorare il contenuto informativo del
bilancio. Illuminante, a tale proposito, è la comparsa per la prima volta
nel codice civile del “valore di mercato”, secondo il quale devono essere
valutate ed enunciate, nella nota integrativa, voci quali l’avviamento e
altre immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
L’ampliamento del contenuto informativo del bilancio, e soprattutto
della nota integrativa, è anche consequenziale a modifiche introdotte
dalla riforma nella disciplina delle società per azioni, a cui, per esempio,
è ora concessa la possibilità di destinare patrimoni a specifici affari o di
convenire contratti per il finanziamento di uno specifico affare.
Come anticipato sopra, il decreto innova sensibilmente anche la
disciplina di impugnazione del bilancio. E’ stata introdotta una disciplina
penale delle false comunicazioni sociali, e del falso in bilancio, meno
rigida di quella previdente, escludendo la punibilità di una serie di
condotte prima sanzionate, ed è altresì stata ridimensionata, o meglio
circoscritta, la possibilità di eliminare le omissioni e gli errori presenti
nel bilancio tramite l’impugnativa della relativa deliberazione di
approvazione.
Resta infine doveroso menzionare le novità in termini di controllo
contabile, che dovrà essere normalmente affidato ad un “revisore
contabile”, così da garantire una maggiore efficienza nella prevenzione
degli errori o degli abusi compiuti dagli amministratori nella redazione
12
del bilancio, rimediando alla inefficienza tradizionalmente imputata al
collegio sindacale.
13
2. LE MODIFICHE AL BILANCIO IN FORMA
ORDINARIA
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di attuazione della riforma del
diritto societario, fissa, tra l’altro, la decorrenza delle novità in tema di
bilancio d’esercizio, secondo la seguente scaletta:
a. i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio
2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;
b. i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 ed
il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi
anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
c. i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004
devono essere redatti secondo le nuove disposizioni.
La scaletta indicata riguarda tutte le società di capitali, escluse le
cooperative, che dovranno redigere il loro bilancio con le nuove
disposizioni per gli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2004.
I paragrafi che seguono andranno a proporre un quadro di quelli
che sono i principi di redazione del bilancio che compaiono nell’attuale
codice civile, compatibilmente con quanto dispongono, invece, i Principi
Contabili Nazionali e i Principi Contabili Internazionali. Di seguito verrà
introdotto il novellato principio della prevalenza della sostanza sulla
forma ed infine verranno illustrate le modifiche previste dalla legge di
riforma del diritto societario relativamente agli schemi del conto
economico e della situazione patrimoniale.