5
Quando l’amministrazione è affidata a più persone queste
costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se l’atto costitutivo non stabilisce il numero massimo e
minimo, la determinazione spetta all’assemblea”.
L’art. 2384 c.c., I comma (Poteri di rappresentanza), recita:
“Gli amministratori che hanno la rappresentanza possono
compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le
limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo”.
Per rispondere al quesito “se l’assemblea sia dotata o meno
di poteri gestori” si è ritenuto opportuno analizzare la struttura
dei tre modelli legali di società di capitali (società per azioni,
società a responsabilità limitata e società in accomandita per
azioni) soffermandosi principalmente sulle competenze e sul
funzionamento dell’assemblea (ordinaria e straordinaria) e
dell’organo amministrativo; per quanto riguarda gli
amministratori, si è evidenziato lo stretto legame tra la loro
competenza in materia gestoria e la loro responsabilità verso la
società, i creditori sociali, i singoli soci e i terzi.
La mancanza di una analoga responsabilità in capo
all’assemblea, costituisce uno degli argomenti su cui la dottrina
maggioritaria si basa per escludere che questa sia dotata della
medesima competenza (e dei medesimi poteri) degli
amministratori.
6
É inoltre stata effettuata una ricerca sull’origine storica delle
società di capitali, volta ad individuare la ratio che ha ispirato il
legislatore nel distinguere questi modelli societari dalle società
di persone e all’individuazione dei diversi scopi per il cui
perseguimento ogni “tipo” è nato e si è diversificato rispetto agli
altri.
La società per azioni infatti è nata, sin dal sec. XVII, con lo
scopo di raccogliere ingenti capitali per effettuare grossi
investimenti; gli azionisti erano invogliati a sottoscrivere i titoli
azionari grazie alla facile trasferibilità degli stessi per cui la
compagine sociale era spesso costituita da un numero
elevatissimo di azionisti ma soprattutto tendeva a mutare
frequentemente nel tempo.
Queste caratteristiche facevano (e fanno) in modo che i soci
non fossero interessati alla gestione della società; inoltre
l’assemblea non era fisiologicamente in grado di assumere
decisioni che, riguardando la vita sociale, esigevano snellezza e
rapidità; per questo motivo con il passare del tempo la società
muterà la sua struttura; l’assemblea da organo “sovrano”
qual’era nella concezione ottocentesca, diviene un organo dotato
di competenza speciale, a vantaggio degli amministratori, la cui
competenza diviene invece generale.
Tale cambiamento porta anche alla nascita del fenomeno
noto come “separazione tra proprietà e controllo” dell’impresa,
7
poiché il potere di prendere le decisioni (che spetta ormai agli
amministratori) è scisso dal rischio che i soci si accollano
investendo il proprio danaro nella società.
La disciplina della società a responsabilità limitata è, nel
codice civile vigente, molto simile a quella della società per
azioni, sebbene gli scopi per cui è nata siano completamente
diversi.
La società a responsabilità limitata infatti doveva essere il
modello maggiormente utilizzato dalle piccole e medie imprese,
che costituivano (e costituiscono tutt’oggi) la più diffusa realtà
economica italiana; questo tipo legale coniugava infatti la
responsabilità limitata dei soci e l’ “elasticità” dello statuto ad
una compagine sociale relativamente “ristretta”, ma che
potenzialmente poteva raggiungere (e spesso raggiungeva) un
numero altissimo di soci.
Sebbene questa elasticità costituisca il “fiore all’occhiello”
della disciplina della s.r.l. nel codice civile vigente, è stata
soggetta a numerose critiche da parte della dottrina per la troppo
accentuata somiglianza con la società per azioni.
Anche la disciplina della società in accomandita per azioni è
molto simile a quella della s.p.a., con l’unica ed importante
differenza costituita dalla distinzione tra soci accomandanti e
soci accomandatari, che mira a restituire – anche in società che
8
ricorrono al pubblico risparmio – l’originario nesso tra rischio
economico e controllo della gestione sociale.
La struttura delle società di capitali vede quindi la necessaria
presenza dell’organo amministrativo accanto all’assemblea; gli
amministratori sono dotati di un “nucleo” di competenze
inderogabili ed indelegabili, per cui è necessario individuare la
natura delle deliberazioni dell’assemblea ex art. 2364 comma I
n° 4: si tratta di deliberazioni vincolanti per gli amministratori
(che quindi presuppongono una competenza gestoria
dell’assemblea) oppure di meri pareri, consigli che gli
amministratori possono liberamente disattendere, ma che se
seguissero, li libererebbero dalla responsabilità solo nei confronti
della società?
La dottrina prevalente è orientata in quest’ultimo senso,
poiché, al di là di numerosi tentativi, resta irrisolta l’aporia tra
l’art. 2364 comma I n° 4 e gli artt. 2394 e 2395, che sanciscono
la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, i
singoli soci e i terzi.
La soluzione a cui è pervenuta la dottrina maggioritaria è
stata confermata dal d.lgs. n° 6 del 2003 che in attuazione della
legge delega n° 366 del 2001 ha attuato la riforma della
disciplina delle società di capitali.
Per quanto riguarda gli assetti organizzativi,
un’importantissima novità è costituita dall’introduzione –
9
accanto a quello ordinario – di due modelli “alternativi” di
amministrazione, di ispirazione tedesca ed anglosassone, nonché
dalla modifica dell’art. 2364 (insieme a moltissime altre
disposizioni dei titoli V e VI del c.c.) a seconda del modello
prescelto.
In entrambi i casi tuttavia è esclusa, nella nuova s.p.a.,
qualunque competenza gestoria dell’assemblea, ed è sancito il
principio che gli amministratori sono sempre responsabili, per
gli atti compiuti per l’attuazione dell’oggetto sociale.
La società per azioni ritorna, nelle intenzioni del legislatore,
alla sua originale funzione: è cioè il modello legale adatto per la
grande impresa, in cui è necessario effettuare grossi investimenti
piuttosto che tutelare il socio in quanto tale.
L’azionista è tutelato più come investitore che come socio
vero e proprio per cui la sfera gestoria gli è ormai
completamente sottratta.
La società a responsabilità limitata ha invece subito una
trasformazione ancora più radicale avvicinandosi maggiormente
ad una società di persone piuttosto che di capitali: il metodo
assembleare può anche essere derogato, tuttavia i soci, al
contrario che nella s.p.a. potranno partecipare in maniera più
incisiva alla gestione della società, grazie anche ad una maggiore
autonomia statutaria.
10
La disciplina della nuova s.r.l. estende il privilegio della
responsabilità limitata, senza eliminare il rapporto di reciproca
fiducia tra i soci, a società di dimensioni più modeste, che
rispecchiano la prevalente realtà italiana costituita da imprese
medio-piccole.
11
CAPITOLO I
PRINCIPIO DI TIPICITÀ E SOCIETÀ DI CAPITALI:
MOTIVI DELLA DIVERSIFICAZIONE RISPETTO ALLA
SOCIETÀ DI PERSONE E RATIO DELLA
“COMPETENZA FUNZIONALE” DEGLI ORGANI
1.1 Le società nel codice civile e il principio di tipicità
Il titolo V del libro V del codice civile, nel disciplinare le
società,si apre con una norma di carattere generale, l’art. 2247,
che offre la definizione di società nonché gli elementi essenziali
che la caratterizzano: “con il contratto di società due o più
persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Sempre nelle disposizioni generali, l’art. 2249 dispone che:
“le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei
capi III e seguenti di questo titolo.
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività
diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a
meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno
dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
12
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative
e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari
categorie di imprese prescrivono la costituzione della società
secondo un determinato tipo”.
La disposizione sancisce il principio di “tipicità” delle
società: non sono ammessi tipi di società diversi da quelli
espressamente regolati; le società commerciali costituiscono un
numero chiuso: come non possono essere creati nuovi tipi di
società così non possono crearsi “tipi misti” attraverso la
combinazione dei modelli legalmente previsti.
13
1. 2 I tipi di società
Non essendo possibile la costituzione di società “atipiche” in
base al principio di tipicità sancito nell’art. 2349 del codice, è
necessario capire quale ratio abbia ispirato il legislatore nel
disciplinare tassativamente i tipi di società: società semplice
(artt. 2251-2290 c.c.), società in nome collettivo (artt. 2291-2312
c.c.), società in accomandita semplice (artt.2313-2324c.c.),
società per azioni (artt. 2325-2461 c.c.), società in accomandita
per azioni (artt. 2462-2471), società a responsabilità limitata
(artt. 2472-2497 bis).
Sono molteplici i criteri di classificazione adottati; il più
diffuso è quello che distingue due fondamentali categorie:
“società di persone” (società semplice,società in nome collettivo,
società in accomandita semplice) e “società di capitali” (società
per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata).
Le società di persone si chiamano così per la rilevanza che
assume nell’organizzazione giuridica del gruppo l’elemento
personale e si caratterizzano per tre elementi essenziali:
a) la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le
obbligazioni sociali;
b) il potere di amministrare conseguente alla qualità di socio
illimitatamente responsabile;
14
c) l’intrasferibilità della partecipazione sociale senza il
consenso degli altri soci;
Nelle le società di capitali al contrario le caratteristiche sono
esattamente opposte, infatti il socio rischia solo nei limiti del
proprio conferimento e non è, in quanto tale amministratore ma
può soltanto concorrere con il proprio voto alla nomina degli
amministratori e la sua partecipazione è liberamente trasferibile.
Tuttavia alcuni autori ritengono di non dover attribuire
fondamentale importanza al regime di responsabilità dei soci per
distinguere e spiegare i diversi tipi di società “dato che esistono
tipi sociali nettamente differenziati che sono caratterizzati dallo
stesso regime di responsabilità: si pensi alle società per azioni e
alle società a responsabilità limitata o alle società in accomandita
semplice e alle società in accomandita per azioni”
1
.
Altra classificazione invece distingue tra società aventi
personalità giuridica società per azioni, società in accomandita
per azioni e società a responsabilità limitata) e società prive di
personalità per quanto su tale distinzione vi sia perplessità
poiché secondo alcuni la personalità giuridica sarebbe neutrale
rispetto alla condizione giuridica della società, nel senso che
tutto ciò che nelle società dotate di personalità “può in astratto
apparire come conseguenza della loro «alterità» rispetto ai soci
1
FERRI G., Delle società, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G.
Branca, Bologna, 1962
15
finisce con il rivelarsi presente anche in tipi di società non aventi
personalità giuridica” e che, d’altro canto, “non è possibile
individuare, in queste ultime, situazioni giuridiche riferibili alla
mancanza di personalità giuridica, poiché ogni situazione
giuridica (…) finisce con il trovare riscontro in tipi di società
aventi personalità giuridica”
2
.
Un’ultima classificazione distingue invece tra società civili e
società commerciali: società civile è solo la società semplice, la
quale infatti può unicamente avere ad oggetto l’esercizio di
attività non commerciali.
Riassumendo, se l’art. 2247 stabilisce i requisiti minimi del
contratto sociale al di là del tipo di società prescelto e né la
personalità giuridica né il regime di responsabilità dei soci
valgono a giustificare il tassativo elenco previsto dall’art. 2249,
il principio di tipicità deve trovare il suo fondamento e la sua
ratio altrove, e cioè nel fatto che il legislatore ha scelto e
regolato i tipi di società ispirandosi ad inderogabili esigenze di
ordine pubblico, attinenti in particolar modo alla tutela della
pubblica fede e soprattutto dei creditori (che spiegano, tra l‘altro,
la presenza di norme inerenti alla responsabilità illimitata, alla
tutela del capitale sociale) e ad esigenze di interesse pubblico
quali la facile identificabilità del tipo di società che s’intende
2
GALGANO F., Le società in genere, Padova, 1963
16
costituire
3
, nonché ad esigenze ed interessi di natura privata
facenti capo ai singoli soci a cui il legislatore ha ritenuto di
dover dare rilevanza.
Ogni tipo pertanto risponde alla tutela di determinati
interessi, individuabili soltanto analizzando le singole strutture
societarie.
3
GRECO P., Le Società nel sistema legislativo Italiano, Torino, 1959
17
1.3 Le società di persone (o prive di personalità
giuridica)
Tali tipi di società sono tutti caratterizzati dallo stretto nesso
tra esercizio del potere e direzione dell’impresa.
A tal fine l’art. 2257 – riguardante la società semplice, ma
applicabile anche alle altre società personali grazie al rinvio fatto
dagli artt. 2293 (società in nome collettivo) e 2315 (società in
accomandita semplice) – recita: “salvo diversa pattuizione
l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci
disgiuntamente dagli altri.
Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci
ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione
che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta” (c.d.
diritto di veto).
Ciò significa che l’esigenza di un’oculata gestione sociale
postula che chi riveste la carica di amministratore sia
illimitatamente responsabile per cui né un terzo né il socio che
per patto abbia limitato la propria responsabilità possono
assumere tale carica.
Se l’amministrazione disgiuntiva costituisce l’ordinario
regime di amministrazione, il codice prevede (art. 2258) anche
un tipo di amministrazione “congiuntiva, ma l’ultimo comma
della disposizione fa comunque salva per ciascun socio la
possibilità di compiere atti urgenti.
18
A questo proposito viene anche in rilievo l’art. 2260: “I
diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle
norme sul mandato.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società per l’adempimento degli obblighi da essi imposti dalla
legge e dal contratto sociale.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che
mostrino di essere esenti da colpa”.
Da tale norma si arguisce che, illimitatamente responsabili
come gli altri soci, gli amministratori costituiscono un elemento
indispensabile dell’organizzazione sociale, un mezzo attraverso
cui la collettività sociale opera: essi conseguono il loro potere da
un incarico espresso o tacito ma poiché in questi tipi di società
manca la personalità giuridica, non si può parlare di organi in
senso tecnico: gli amministratori sono solo persone incaricate di
amministrare congiuntamente o disgiuntamente nell’interesse
della collettività.
Inoltre, l’art. 2261 prevede che: “i soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori
notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i
documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto
quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati
compiuti.