7
Anche quest�ultimo �, per�, abbastanza carente dal punto di vista della 
definizione di �controllo congiunto�. 
Per riuscire a capire quale rilevanza si possa attribuire al concetto 
oggetto della nostra trattazione, abbiamo fatto riferimento a piccole menzioni, 
nell�ambito soprattutto della legislazione speciale, cercando di estrapolare un 
concetto di �controllo congiunto� che possa essere collocato nell�ambito della 
�tipologia� generale facente capo alla definizione di �controllo� contenuta 
nell�art. 2359 cod civ. 
Le conclusioni cui si perviene non sono mai univoche, soprattutto 
perch� esiste un vivace dibattito tra sostenitori della tesi che il �controllo 
congiunto� sia, a pieno titolo, sullo stesso piano del �controllo� ex. art. 2359 
cod. civ. (anche se da questo non esplicitamente richiamato); e chi invece 
sostiene, all�opposto, che non esista �controllo congiunto�, poich� nel momento 
in cui si parla di �controllo�, questo non pu� altro che essere solitario. 
Molte sono le figure che possono trovare il proprio fondamento in una 
gestione a �controllo congiunto�, ma quella che sicuramente ne rappresenta la 
forma di emersione pi� concreta � la joint venture. 
� questo uno strumento cui � stata data poca fiducia in Italia, ma che va 
diventando una forma di alleanza sempre pi� utilizzato, soprattutto con fini di 
espansione internazionale.  
 8
La joint venture � rappresentata, giuridicamente, da un contratto atipico, 
aperto quindi alla libera contrattazione delle parti su qualsiasi punto 
dell�accordo che si vuole stipulare. 
Dopo una presentazione a scopo classificatorio, l�analisi del joint 
venture management si propone di dimostrare come, a volte, si possano 
verificare delle situazioni in cui, per ragioni puramente economiche (al di l� 
della percentuale partecipativa detenuta dai partners) si possa riconoscere 
influenza dominante in testa a pi� di un soggetto contemporaneamente. 
Spesso si sottovaluta, infatti, che i meccanismi di gestione congiunta 
possono nascondere degli interessi che vanno ben al di l� degli equilibri espressi 
dal livello di partecipazione azionaria detenuto dai singoli partners. Questo 
aspetto non deve essere sottovalutato nel momento in cui bisogna dare, alle 
partecipazioni in esame, un�adeguata rappresentazione in bilancio.  
Affinch� l�informazione contabile sia chiara, completa e corretta, non si 
pu� omettere di riflettere in bilancio informazioni di questa importanza. 
Fortunatamente, nel momento in cui bisogna rappresentare in bilancio 
una partecipazione in joint venture, si trova finalmente un riferimento legislativo 
chiaro. 
Nella rappresentazione delle partecipazioni a controllo congiunto nel 
bilancio consolidato si pu� (la legge ammette, quindi, una facolt� di 
consolidamento) procedere al consolidamento secondo il metodo proporzionale. 
 9
La legge sembra, dunque, arrivare alla conclusione che il �controllo 
congiunto� debba s� essere riflesso in bilancio, posto, per�, su un piano 
applicativo differente rispetto al �controllo� solitario. Non si pu� applicare il 
metodo previsto nel caso di partecipazione di �controllo�, bens� un metodo 
differente che possa mettere in evidenza le finalit� che si vogliono raggiungere 
tramite la detenzione di una partecipazione che comporti una gestione 
congiunta. 
Molti i dubbi sulla disciplina di consolidamento prevista per la nostra 
impresa congiunta. Il consolidamento proporzionale, garantisce un�informazione 
adeguata riguardo ad una partecipazione in joint venture? � sufficiente 
prevedere una mera facolt� di consolidamento proporzionale o sarebbe pi� 
opportuna una previsione obbligatoria al pari della disciplina francese? O, 
ancora, non esistono forse dei casi in cui, per l�importanza di determinate 
partecipazioni, anche se a �controllo congiunto�, il consolidamento 
proporzionale non sia comunque in grado di garantire il raggiungimento degli 
obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con la redazione del consolidato? 
 10
CAPITOLO I 
Profilo giuridico per l�inquadramento del  concetto di  
�controllo congiunto�. 
1. Un dibattito sempre aperto. 
Il concetto di �controllo congiunto� � sempre stato oggetto di animate 
discussioni. Alcune correnti di pensiero hanno persino messo in dubbio 
l�ammissibilit� del concetto stesso. Il prolungato silenzio del legislatore ha 
accentuato la gravit� del problema ed i riferimenti sparsi, poco chiari, tra loro 
non correlati, hanno inasprito il dibattito che non sembra ancora aver raggiunto 
un accordo su una posizione universalmente accettata. 
Ormai indubbia � invece la rilevanza del problema che, prima trascurato 
perch� povero di applicazioni pratiche, � stato ormai portato alla ribalta 
soprattutto a livello internazionale.  
La grande diffusione raggiunta dallo strumento della joint venture, che 
del �controllo congiunto� rappresenta forse la forma di emersione pi� concreta, 
ha fatto s� che non si potesse pi� sottovalutare la questione. 
 11
Lo IASC ha infatti redatto un documento, lo IAS n. 31
1
, che ha 
disciplinato il trattamento contabile delle joint ventures, quasi consacrandone la 
rilevanza.  
Non sempre per� gli indirizzi legislativi internazionali sono recepiti in 
maniera tempestiva in Italia. Per questo gli specifici riferimenti al �controllo 
congiunto� nella legislazione nazionale restano davvero scarni. 
 Comunque, prima di entrare nel pieno della discussione, cerchiamo di 
mettere un po� d�ordine e di individuare una sistemazione teorica per il concetto 
in esame. Passaggio obbligato per giungere ad una lettura pi� chiara della 
nozione di �controllo congiunto� sembra essere un�introduzione del concetto di 
�controllo�.  
Essendo il �controllo congiunto� fattispecie particolare, infatti, della 
categoria generale del �controllo�, diventa indispensabile capire quale sia la 
base di partenza delle nostre argomentazioni. 
                                          
     
1
 Cfr. IAS n. 31 � Financial reporting of interests in joint ventures � IASC. 
 12
2. La nozione di controllo: concetto o �tipo�? 
2.1. Una definizione �aperta�. 
Nella VII Direttiva Comunitaria, nella legge italiana di attuazione e 
nella legislazione speciale italiana, la nozione di �controllo� assume una 
rilevanza particolare soprattutto con finalit� di applicazione della disciplina 
riguardante il gruppo societario.  
Poich� non esiste nel nostro Paese, al contrario di quanto avviene in 
altre realt� europee (come la Germania), una disciplina organica del gruppo 
societario
2
, allo stesso modo non esiste una definizione univoca di �controllo�
3
.  
Gli interpreti spaziano da una definizione pi� ampia comprendente 
controllo solitario e congiunto, controllo di diritto e di fatto, interno ed esterno a 
definizioni che limitano l�area di rilevanza ad una singola tipologia. 
                                          
     
2
 La normativa civilistica riguardante la redazione del bilancio consolidato si riduce praticamente a quella 
contenuta nel D.Lgs. 127/91, integrata dalla legislazione speciale in materia di gruppi creditizi e finanziari (D.Lgs. 
87/92) e in materia di gruppi assicurativi (D.Lgs. 173/97). 
     
3
 Un elenco dei provvedimenti pi� importanti contenenti una definizione speciale di controllo, mette in evidenza 
come le definizioni di controllo siano ormai pi� di venti. A proporre definizioni, con continui cambi di rotta, 
possiamo individuare:  
art.1, comma 8 e art.4 della l. 416/81 sull�editoria; art.3 l. 67/87(novella alla disciplina dell�editoria); art. 37 l. 
223/90; la 287/90 (normativa antitrust) con addirittura due definizioni differenti nello stesso documento, all�art. 7 
e all�art. 27; art. 26 del D.lgs. 356/90 (sul gruppo creditizio); e sono questi solo alcuni dei provvedimenti recanti 
una definizione di controllo.    
 13
Il riferimento principale per giungere ad una definizione di �controllo� � 
l�art. 2359 del codice civile che individua le societ� da considerarsi controllate e 
collegate
4
.  
Facile immaginare che non immediata sia l�individuazione di un 
concetto unitario di controllo, una definizione che possa essere considerata 
�chiusa�.  
La grande quantit� di definizioni, per lo pi� frutto delle necessit� 
contingenti (spesso addirittura contrastanti tra loro
5
!), ha dato vita, infatti, ad un 
quadro poco preciso della situazione. Questo conduce alla facile conclusione che 
il �controllo� debba essere considerato �una nozione c.d. relazionale e non di 
applicazione ed operativit� generali
6
�. 
Da un certo punto di vista, effettivamente, il concetto di �controllo� 
risulta essere troppo vasto per poter essere racchiuso all�interno di un articolo 
                                          
     
4
 Art. 2359 c.c., Societ� controllate e societ� collegate.  
   Sono considerate societ� controllate: 
1. le societ� in cui un�altra societ� dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell�assemblea ordinaria; 
2. le societ� in cui un�altra societ� dispone di voti sufficienti per esercitare un�influenza dominante 
nell�assemblea ordinaria; 
3. le societ� che sono sotto influenza dominante di un�altra societ� in virt� di particolari vincoli contrattuali 
con essa. 
   Ai fini dell�applicazione dei nn. 1 e 2 del 1� comma si computano anche i voti spettanti a societ� controllate, 
a societ� fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi. 
   Sono considerate collegate le societ� sulle quali un�altra societ� esercita un�influenza notevole. 
 L�influenza si presume quando nell�assemblea ordinaria pu� essere esercitato almeno un quinto dei voti 
ovvero un decimo se la societ� ha azioni quotate in borsa. 
     
5
 Vi sono casi in cui persino nell�ambito della stessa legge vengono utilizzate definizioni del rapporto di 
controllo diverse tra loro, come si riscontra negli artt. 7 e 27 della legge n.287/90, sulla tutela della concorrenza e 
del mercato.  
     
6
 L. A. BIANCHI, La nuova definizione di societ� �controllate� e �collegate�, in La nuova disciplina dei 
bilanci di societ� (commento al D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127), a cura di Mario Bussolotti, Giappichelli, Editore, 
Torino 1995, pag. 2. 
 14
del codice civile; troppo vasto, comunque, per poterne individuare una 
definizione in qualche modo unitaria di applicazione universale. D�altro canto, 
accettare una tale �babele di linguaggi�
7
 vorrebbe dire, per�, lasciare spazio alle 
necessit� di interessi particolari, magari momentanei.  
Nel cercare di mettere un po� d�ordine in questo gran proliferare di 
definizioni, difficile sembra l�elaborazione di un �concetto� di controllo (che 
comporterebbe l�individuazione di una definizione �chiusa�)
8
, mentre pi� 
opportuna sembra la riconduzione delle caratteristiche essenziali della nozione 
stessa entro un �tipo�
9
 (che, invece, permette di elaborare una definizione 
�aperta�). Cercheremo, quindi, di individuare un tratto caratteristico in presenza 
del quale un soggetto economico pu� essere considerato in posizione di 
�controllo�.  
                                          
     
7
 MARCHETTI P., Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale, in Rivista delle Societ�, Milano 
1992, pag.12. 
     
8
 La nozione di controllo come �tipo� � stata delineata da LAMANDINI M., Il �controllo�. Nozioni e �tipo� 
nella legislazione economica, Giuffr�, Milano 1995. L�interpretazione dell�autore, a nostro avviso, � molto utile 
soprattutto dal punto di vista pratico, poich� riesce a dare subito uno spunto per una percezione chiara del 
fenomeno del controllo societario. Questa impostazione, per�, � stata duramente criticata da SPOLIDORO M. S., Il 
concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust, in Rivista delle societ�, Milano 1995, il quale ritiene 
che �non � contestabile che il controllo, visto come fenomeno generale e generico, possa essere descritto come 
�tipo�, anzich� come un �concetto� (vedi nota n. 9). Occorre per� chiedersi se questa descrizione sia (�) legittima 
(�). Si deve (invece) dubitare che del fenomeno tipologico si possa far uso per orientare a priori, sulla base di 
un�intuizione soggettiva del fenomeno, l�interpretazione di una definizione legale. Semmai � partendo dalle 
definizioni che si pu� cercare, al di l� delle stesse, un �tipo� che le abbraccia; � invece un errore metodologico (�) 
prefigurare il tipo e adattare ad esso la lettura delle norme definitorie�. 
     
9
 Per G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, in AA.VV., Tipicit� e atipicit� nei contratti, p. 32, �mentre il concetto 
si elabora mettendo in evidenza gli elementi comuni a tutti gli individui del gruppo, ed � quindi una somma di 
elementi caratteristici tutti necessari, il tipo si elabora individuando i dati caratteristici in funzione di un quadro 
complessivo che si coglie mediante un�intuizione globale: sicch� non � necessario che tutti i dati siano presenti in 
tutti gli individui del gruppo�. Per LAMANDINI M., Il �controllo�. Nozioni e �tipo� nella legislazione 
economica, Giuffr�, Milano 1995 �l�appartenenza di determinate fattispecie al �tipo� si realizza in virt� della 
ricorrenza di un tratto qualificante comune che costituisce il comune denominatore di tali fattispecie�. 
 15
Da una lettura delle norme contenenti riferimenti alla nozione di 
�controllo� (e principalmente da una lettura dell�art. 2359 cod. civ.), immediata 
� la conclusione. Il tratto qualificante per eccellenza sembra essere la possibilit�, 
per l�impresa che si assume controllante, di esercitare un�influenza dominante
10
 
sull�attivit� e sulle decisioni dell�impresa che si assume controllata. 
Ma come capire se esiste influenza dominante? � sufficiente 
un�influenza dominante potenziale? O deve essere effettiva? Per rispondere a 
questi quesiti ci pu� essere d�aiuto l�individuazione delle tipologie di controllo 
contenute nel testo del art. 2359 del codice civile.  
                                          
     
10
 Dubbio � se si possa parlare alternativamente di influenza dominante o determinante. Dell�idea che i due 
termini siano alternativi sembra l�art.. 7 della l. n. 287/90 quando precisa che �ai fini del presente titolo si ha 
controllo nei casi contemplati dall�art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri 
rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, 
la possibilit� di esercitare un�influenza determinante sull�impresa [�]�. Il termine determinante sarebbe dunque 
utilizzato senza una precisa finalit� Per un�analisi delle diverse posizioni cfr. M. LAMANDINI, Il �controllo�. 
Nozioni e �tipo� nella legislazione economica, Milano 1995. In particolare, favorevoli ad una distinzione fra 
influenza dominante e influenza determinante, DONATIVI V., I confini del �controllo congiunto�, in 
Giurisprudenza Commerciale, Milano 1996; GHEZZI F., Le nozioni di concentrazione e di impresa comune negli 
orientamenti della Commissione CEE, in Rivista delle societ�, Miilano 1995; vedi anche infra, par. 5.3., par. 5.4., 
Cap. I, dove sar� presa in esame la possibilit� che i due termini siano utilizzati con significati diversi. 
 16
2.2. Controllo di diritto, di fatto e contrattuale. 
I numeri 1, 2 e 3 del primo comma del 2359 cod. civ. vogliono 
praticamente individuare le nozioni di controllo di diritto (diretto e indiretto), 
controllo di fatto e controllo contrattuale. A seconda del tipo di controllo, per 
verificarne la sussistenza, sar� necessario individuare una accezione diversa di 
influenza dominante
11
. Il 2359 � integrato dall�art. 26 del D.Lgs. 127/91, il quale 
va a completare la nozione di controllo con il fine principale dell�individuazione 
delle imprese da considerarsi controllate ed essere quindi inserite nell�area di 
consolidamento. 
Una societ� detiene su di un�altra il controllo di diritto quando dispone 
della maggioranza dei voti che possono essere esercitati nell�assemblea 
ordinaria.   
Il controllo di diritto pu� essere diretto o indiretto a seconda che la 
societ� detenga il controllo direttamente o tramite controllate, societ� fiduciarie 
e persone interposte. In questa ipotesi l�influenza dominante si presume, ma 
potrebbe anche non esserci in concreto. Esiste una situazione di controllo, 
quindi, salvo prova contraria
12
. 
                                          
     
11
Per le definizioni di controllo di diritto, di fatto e contrattuale cfr. CARATOZZOLO M., Il bilancio 
consolidato di gruppo � Profili economici e giuridici, Giuffr�, Milano 2002. 
     
12
L�uso delle presunzioni, e quindi dell�influenza dominante potenziale, � dovuto al fatto che sia praticamente 
impossibile  accertare su base prognostica se esista influenza effettiva. Cfr. LAMANDINI M., Appunti in materia 
di controllo congiunto, in Giurisprudenza commerciale, Milano 1993. 
 17
Il controllo di fatto si esercita con la disponibilit�, diretta o indiretta, di 
voti sufficienti per esercitare un�influenza dominante nell�assemblea ordinaria di 
un�altra societ�. Per particolari situazioni contingenti quindi, anche una 
partecipazione minoritaria potrebbe essere sufficiente ad assicurare un controllo 
di fatto. L�importante � che questa partecipazione sia in grado di assicurare la 
maggioranza nelle deliberazioni assembleari
13
 in maniera duratura nel tempo. Si 
dice pertanto che l�influenza dominante sia, in questo caso, potenziale
14
.  
La situazione di controllo contrattuale si presenta nel momento in cui si 
� in grado di influire in modo decisivo (l�influenza dominante deve, in questo 
caso, necessariamente essere effettiva) sulla controllata, non in virt� della 
disponibilit� di voti assembleari, bens� in virt� di vincoli contrattuali che 
consentano di partecipare in maniera decisiva alla gestione della stessa. 
Sempre di influenza dominante si parla anche nell�art. 26 del D.Lgs. 
127/91 (Imprese controllate).
15
  
                                          
     
13
 Si pensi, come cause possibili, ad un capitale molto frazionato, all�assenteismo di molti soci, che permette di 
avere una maggioranza assembleare con percentuali di partecipazione ben al di sotto del 50%+1. 
     
14
 Esiste un dibattito dottrinale che contrappone due correnti di pensiero diverse circa l�influenza dominante in 
riferimento all� art. 2359, n. 2, cod. civ.: parte autorevole ritiene sufficiente parlare di influenza dominante 
potenziale, ma c�� chi ritiene che sia necessaria un�influenza dominante effettiva. Cfr. CARATOZZOLO M., Il 
bilancio consolidato di gruppo � Profili economici e giuridici, Giuffr�, Milano 2002. 
15
 D.Lgs. 127/91, art. 26. (Imprese controllate). -  1. Agli effetti dell�art.25 sono considerate imprese 
controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell�art. 2359 del codice civile. 
   2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: 
a) le imprese su cui un�altra ha il diritto, in virt� di un contratto o una clausola statutaria, di esercitare 
un�influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; 
b) le imprese in cui un�altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di 
voto. 
          3. Ai fini dell�applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a societ� 
controllate, a societ� fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto terzi. 
 18
� proprio l�influenza dominante, quindi, a rappresentare il tratto 
qualificante del �tipo�. Essa deve essere intesa comunque in maniera elastica 
affinch� sia suscettibile di applicazioni differenti.  
Superfluo sarebbe, in questa sede, addentrarsi in discussioni circa la 
portata del 2359 cod. civ. basandosi sull�evoluzione dell�articolo stesso nel 
corso del tempo
16
. Riteniamo sufficiente fare notare che l�articolo 2359 del 
codice civile vuole tipizzare alcune categorie ordinanti di carattere generale. 
Lascerebbe ampio spazio quindi ad altre nozioni di controllo presenti 
nell�ordinamento. 
� difficile pensare, infatti, che il legislatore volesse individuare in 
maniera esatta e definitiva, nelle condizioni di continua variabilit� economica 
odierna, una figura cos� instabile come quella del �controllo�.   
Indispensabile � quindi l�individuazione di un carattere accomunante 
(possibilit� di esercitare influenza dominante sulla controllata) le varie 
definizioni, per creare una linea di congiunzione fra le stesse, e per disegnare un 
percorso da seguire nell�esplorazione del concetto di �controllo�. 
                                          
     
16
 Per un analisi del percorso menzionato cfr. LAMANDINI M., Il �controllo�. Nozioni e �tipo� nella 
legislazione economica, Giuffr�, Milano 1995.