PREMESSA
xi
Sopravvivono poi le norme che riguardano la necessità della doppia
sottoscrizione per l’efficacia di quelle clausole che rientrano
nell’elencazione dell’art. 1341, comma II c. c., una volta accertata la
loro non vessatorietà ai sensi della nuova normativa (e ciò sia nei
rapporti tra «professionisti» e «consumatori» che in quelli tra
«professionisti» e «professionisti»).
In base a tale considerazione si è preferito, nel presente lavoro,
dedicare all’analisi della novella e dei suoi problemi applicativi, anche in
riferimento alle prime pronunce giurisprudenziali, un capitolo a parte (il
IV), mentre i primi tre sono rivolti all’approfondimento delle tematiche
connesse all’adempimento dell’onere di forma ( rispettivamente:
elencazione dell’art. 1341, Comma II, modalità della specifica
sottoscrizione e clausole vessatorie nei contratti della P. A.).
1
CAPITOLO I
NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le clausole vessatorie come condizioni generali di contratto
Il codice civile del 1942 fu il primo a dettare una disciplina
specifica per i contratti per adesione o, in altre parole, per quei
contratti in cui una delle parti aderisce ad un testo contrattuale
che l’altra ha predisposto unilateralmente in funzione della
conclusione di più contratti, ovvero sottoscrive un modulo o
formulario predisposti per disciplinare in modo uniforme una
serie indeterminata di rapporti contrattuali
1
.
Il fenomeno della contrattazione standardizzata, che, come
è stato rilevato in dottrina, può dirsi conseguenza diretta della
contrattazione di massa
2
è ormai una costante necessaria del
commento giuridico e, in particolare, della grande distribuzione
di beni e servizi e ha progressivamente conquistato nuovi
campi: dalle contrattazioni immobiliari, ai traffici internazionali,
1
La disciplina prevista dagli art. 1341 - 1342 ha carattere innovativo:
così Cass., 28 settembre 1968, n. 3018, in FI, 1969, I, c. 671 che ne
deduce l’inapplicabilità ai contratti stipulati sotto il vigore del codice
del 1865.
2
C. M. BIANCA, Condizioni generali di contratto, II, in Enc. giur. Treccani,
vol. VII, Roma, 1988, p. 1.
CAP. I - NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
2
alle convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprenditori
privati. La tendenza del mercato, si è sostenuto, è nel senso di
eliminare il momento della trattativa individuale
3
.
I contratti standard hanno indubbiamente un ruolo
fondamentale nell’organizzazione d’impresa. I vantaggi che
scaturiscono da questo tipo di contrattazione sono evidenti: dal
punto di vista della conclusione sono rappresentati dalla
rapidità di perfezionamento dell’accordo negoziale e
dall’uniformità (per il predisponente), dal punto di vista
dell’esecuzione del contratto sono la possibilità di controllo e di
prevenzione delle liti nonché prevedibilità del loro esito, ed
infine la possibilità di calcolare i rischi ed i costi e l'elaborazione
di un regolamento contrattuale più funzionale di quello legale.
Tale fenomeno di standardizzazione comporta, però, una
tendenza alla concentrazione e, soprattutto, evidenti
conseguenze negative per la parte aderente che si trova
obbligata ad accettare o a rifiutare in blocco un contratto senza
possibilità di discuterne il suo contenuto, si parla a tal proposito
di «libertà contrattuale ridotta a parvenza»
4
, tanto che alcuni
autori dubitarono persino della natura contrattuale delle
condizioni generali di contratto.
Il legislatore del 1942 cercò di limitare le conseguenze
dell'effettiva disparità di posizione che si viene a creare per
effetto della contrattazione standardizzata tra predisponente ed
aderente imponendo al primo un onere di conoscibilità delle
3
Cfr., in tal senso, M. COSTANZA, La standardizzazione contrattuale:
attualità e prospettive future, in Corriere giur., 1989, p. 549 s.
4
G. DE NOVA, Le condizioni generali di contratto, in Trattato di diritto
privato diretto da P. RESCIGNO, X, Obbligazioni e contratti, II,
Torino, 1995.
CAP. I - NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
3
condizioni generali per l’operatività delle condizioni medesime,
conoscibilità che vuol dire non effettiva cognizione, bensì
possibilità per l’aderente di conoscerle usando l’ordinaria
diligenza.
Per quelle condizioni generali che aggravano la posizione
dell’aderente rispetto alla disciplina legale del contratto, le c.d.
clausole vessatorie o onerose, il medesimo legislatore ne
condizionò l’efficacia alla specifica approvazione per iscritto da
parte dell’aderente, con ciò tentando di garantire un richiamo
dell’attenzione di quest’ultimo sul contenuto delle stesse.
Peraltro, l’inadeguatezza di tale forma di tutela dell’aderente è
stata, a più riprese, rilevata da gran parte della dottrina, come si
vedrà meglio in seguito
5
.
5
Cfr. infra, Cap. IV, spec. sub § 1.
CAP. I - NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
4
2. Tassatività dell’art. 1341, comma II
Uno dei primi e più rilevanti problemi posti alla
giurisprudenza ed alla dottrina fu quello del carattere tassativo
o meramente esemplificativo dell’elencazione di clausole
vessatorie contenute nell’art. 1341, comma 2 c. c.
La prima tesi
6
si è affermata sull’esame, in primo luogo, dei
lavori preparatori e della relazione al codice
7
. Tale opinione si è
consolidata nel corso degli anni ed è ormai prevalente sia in
dottrina sia in giurisprudenza
8
.
Parte della giurisprudenza
9
si è espressa per l’esclusione del
carattere tassativo, ma l’orientamento del giudice di legittimità
sembra fermo nell’escludere il ricorso all’analogia.
L’inapplicabilità dell’analogia viene dedotta dal carattere
eccezionale della norma che richiede la specifica approvazione
per iscritto, trattandosi precisamente dell'imposizione di un
particolare onere formale in deroga alla regola generale della
libertà di forma
10
.
6
A. GIORDANO, I contratti per adesione, Milano, 1951, p. 131;
A. GENOVESE, Le condizioni generali di contratto, Padova, 1954, p.
320.
7
Cfr. Relazione del Ministro Guardasigilli al progetto preliminare
(n. 169) e Relazione al codice (n. 612) in cui si afferma trattarsi di
«elencazione suscettibile bensì di interpretazione estensiva, ma non
di estensione analogica». Nella Relazione al libro delle obbligazioni
si parla, invece, di «elencazione non tassativa».
8
Cfr. C. M. BIANCA, Condizioni generali di contratto, in Diritto Civile, III,
Il Contratto, Milano, 1984, p. 352: «è opinione generalmente seguita
che la previsione dell’onere formale della specifica sottoscrizione
riguarda esclusivamente le clausole indicate dalla legge e che non
possa estendersi analogicamente ad altre clausole egualmente
gravose».
9
T. Milano, 21 giugno 1984, in Banca, borsa ecc..., 1986, II, 503 con
nota di N. SALANITRO.
10
Così C. M. BIANCA, Condizioni generali di contratto, I, in Enc. giur.
Treccani, cit., p. 5.
CAP. I - NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
5
La norma non sarebbe quindi suscettibile di estensione
analogica in base al dettato dell’art. 14 delle disposizioni
preliminari al codice civile. Così, ad es., non si considerano
vessatorie, in quanto non previste come tali dalla legge, la
clausola penale
11
, la clausola di interessi
12
, le rinunzie e le
transazioni
13
, la clausola di rivalutazione, la clausola del
contratto di conto corrente bancario che attribuisce pieno
valore probatorio nei confronti del correntista alle scritture
contabili della banca
14
, la clausola che esclude il diritto
dell'appaltatore alla revisione del corrispettivo pattuito in caso
di sopravvenuta onerosità o difficoltà dell’esecuzione
dell’opera
15
, la clausola che attribuisce al venditore la facoltà di
aumentare il prezzo già stabilito
16
.
Se si nega la possibilità del ricorso all’analogia, in
considerazione del carattere eccezionale della norma,
affermando dunque il carattere tassativo dell’elenco dell’art.
1341 c. c., come sì è già accennato, non si esclude l’applicazione
11
Cass., 24 settembre 1977, n. 4068, in Rep. FI, 1977, voce contratto
in genere, n. 87.
12
Cass., 7 luglio 1976, n. 2546, in Rep. FI, 1976, voce contratto in
genere, n. 120.
13
Cass., 22 giugno 1982, n. 3812, in Rep. FI, 1982, voce lavoro
(rapporto), n. 2300.
14
Cass., 29 gennaio 1982, n. 575 in FI, 1983, I, 990.
15
Cass., 23 aprile 1981, n. 2403, in FI, 1983, I, 202; Cass., 22
novembre 1986, 6887, in Mass. GI, voce obbligazioni e contratti, n.
347: «la clausola di esclusione della revisione del prezzo
dell’appalto, in deroga alla norma di cui al primo comma dell’art.
1664 c. c., non può qualificarsi vessatoria o particolarmente
onerosa e non deve essere, quindi, specificamente approvata per
iscritto, non essendo inclusa nella tassativa elencazione delle
clausole contenute nel secondo comma dell’art. 1341 c.c. e non
essendo assimilabile a nessuna delle categorie di oneri e privilegi di
cui alla elencazione suddetta».
16
Cass., 8 luglio 1976, n. 2584, in Rep. FI, 1976, voce contratto in
genere, n. 119.
CAP. I - NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
6
estensiva della stessa, spesso con una certa «elasticità» da parte
della Suprema Corte di legittimità. La giurisprudenza giunge
così ad includere tra le clausole vessatorie alcune clausole
particolarmente onerose per l’aderente non espressamente
indicate nel testo della norma
17
.
In dottrina si è sostenuto che il ricorso all’interpretazione
estensiva abbia, di fatto, posto nel nulla l’elencazione di cui
all’art. 1341, 2° comma
18
, ma tale affermazione sembra
contraddetta dalle numerose clausole, per le quali la
giurisprudenza continua a non richiedere la sottoscrizione in
forma specifica.
Recentemente in dottrina si è arrivati a negare che «il
prototipo ideale» di contratto sia quello caratterizzato dallo
svolgimento di trattative ritenendosi, di conseguenza, che il
contratto concluso mediante condizioni generali non
rappresenti una deviazione o divergenza dal modello che viene
assunto con carattere di generale e centrale rappresentatività del
sistema, in quanto tale modello non esiste. Per cui, esistendo
soltanto, in materia di contratti, dei «corpi distinti ed
autonomi, ciascuno dei quali assume il ruolo di microsistema»
e non dovendosi considerare lo schema contrattuale delle
condizioni generali di contratto come eccezionale, sarebbe
possibile estendere il requisito della specifica approvazione per
iscritto anche a casi diversi da quelli specificamente previsti
17
Cass., 5 ottobre 1976, n. 3272 in Gciv., 1977, I, p. 117.
18
S. RODOTÀ, Il controllo sulle condizioni generali di contratto, in Il controllo
sociale delle attività private, (cur. S. CASSESE, G. AMATO, S. RODOTÀ),
Genova, 1972, p. 246.
CAP. I - NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
7
dall’art. 1341, 2° comma. Tale elencazione dovrebbe, dunque,
considerarsi meramente esemplificativa
19
.
Tale tesi, pur condivisibile in merito all’osservazione che
non corrisponde alla realtà dei fatti considerare il contratto
concluso a seguito di trattative come quello «normale» e quello
concluso in base a condizioni generali come «eccezionale», non
tiene conto «di una argomentazione più specifica
frequentemente utilizzata dalla giurisprudenza, che non
contrappone la disciplina delle condizioni generali nel suo
insieme a quella del contratto in generale, bensì considera
eccezionale il requisito della specifica sottoscrizione per iscritto
previsto dall’art. 1341, comma secondo c.c. rispetto alla regola
generale della libertà di forma»
20
.
A questo rilievo non potrebbe obiettarsi che, data la
negazione di un sistema «generale» del contratto, e l’esistenza di
«microsistemi» non troverebbe applicazione la regola generale
della libertà di forma, in quanto anche il «microsistema» delle
condizioni generali, non prevede una forma particolare per la
conclusione del contratto, per cui la regola dell’approvazione
specifica sarebbe pur sempre eccezionale.
In dottrina si è pure rilevato come anche un eventuale
mutamento d’indirizzo giurisprudenziale circa la natura
dell’elencazione delle clausole non porterebbe ad un sostanziale
miglioramento della posizione negoziale dell’aderente,
19
E. CESÀRO, Condizioni generali di contratto ed elencazione delle clausole
vessatorie, in Trim., 1991, p. 55 s.
20
Così S. PATTI, Le clausole vessatorie, in Responsabilità precontrattuale e
contratti standard (commentario al codice civile diretto da
P. SCHLESINGER, artt. 1337 - 1342), Milano, 1993, p. 373. V. anche,
in tal senso, U. MORELLO, Condizioni generali di contratto, in Digesto
civ., III, Torino, 1988, p. 397.
CAP. I - NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
8
traducendosi, in definitiva in una maggiore attenzione da parte
del predisponente nell'individuazione di clausole per le quali è
necessaria l’approvazione specifica
21
.
In effetti, la questione dell’applicazione analogica della
disposizione dell’art. 1341, 2° comma c.c. è ormai superata
(almeno per ciò che concerne i contratti conclusi tra
«professionisti» e «consumatori») dall’applicazione della
normativa comunitaria in tema di clausole «abusive»
22
.
21
S. PATTI, Le clausole vessatorie, cit., p. 373.
22
Su cui v. infra, Cap. IV, sub § 7.