continuerà riguardo quelle che sono le possibili modalità di
costituzione del patto di rotatività per poi concludere ponendo
l'attenzione sul possibile abuso dell'istituto, sui conflitti e le sanzioni
applicabili in tema di pegno rotativo.
Il terzo capitolo dal titolo il pegno rotativo su merci in
lavorazione sarà diviso in due parti: nella prima sarà analizzato il
sistema della legge n.° 401/1985, introduttiva di una fattispecie che
non è azzardato definire come garanzia rotativa tipizzata, così come
per quanto riguarda il privilegio ex art. 46 t.u. l. bancaria, che prevede
la possibilità di ottenere dei finanziamenti dietro costituzione di
garanzia sui beni aziendali.
Il quarto capitolo sarà dedicato al sistema Monte Titoli, che
prevede l'amministrazione accentrata di titoli di credito. Il percorso
avrà come passaggi salienti anzitutto la delimitazione delle possibili
operazioni garantite, con particolare attenzione all'oggetto del
privilegio, per poi continuare con la trattazione del negozio
costitutivo alla luce della affermata rotatività della garanzia, e con
l'analisi delle correnti dottrinarie riguardo alla sua qualificazione
giuridica e alla disciplina applicabile in caso di controversie.
Il quinto e conclusivo capitolo sarà dedicato al pegno di titoli di
stato in amministrazione accentrata, i quali possono essere oggetto
di un possibile pegno rotativo sia nel caso di gestione accentrata
presso la Banca d'Italia sia nel caso di pegno di titoli in gestione
patrimoniale.
Capitolo I
IL PEGNO ROTATIVO NELLA TEORIA DELLE
GARANZIE REALI
L’esperienza comparatistica
L'esigenza di predisporre fattispecie compatibili con i mezzi di
finanziamento esterno all'impresa è stata recepita in numerose
esperienze giuridiche straniere, attraverso numerose forme di
garanzia, le quali si presentano accomunate da un substrato omogeneo
«in ragione della omogeneità delle cause economiche che, con
l'avvento della società industriale ne hanno favorito e condizionato
l'evoluzione».
Lo schema base è preso in prestito dalla vendita con riserva della
proprietà, contratto mediante il quale si posticipa il trasferimento
all'integrale pagamento del prezzo, e che sostanzialmente è
qualificabile come «una clausola di garanzia che conferisce al
venditore il potere di rivendicare il bene in caso di risoluzione del
contratto per inadempimento del compratore»
1
e di fatto come una
garanzia che non impedisca il godimento del bene da parte dello
stesso.
E' quindi di particolare importanza la funzione di garanzia
1
Bianca, La vendita e la permuta, in trat.dir.civ. diretto da Vassalli,
Torino, 1993 pag. 584
(reale)
2
che la clausola assume, chiaramente in una forma che non è
quella delle garanzie reali tipiche, in quanto attribuisce una pretesa
restitutoria in ordine al bene oggetto del patto di riserva.
Dal dibattito sugli effetti di garanzia del patto emerge che la
funzione del riservato dominio è proprio quella di realizzare una
garanzia reale non possessoria.
Attenta dottrina
3
sottolinea come la garanzia assicurata da un
patto di riservato dominio è nella sostanza assimilabile alla garanzia
assicurata dal pegno, e d'altra parte è incontestabile come dal patto di
riservato dominio nasca una situazione giuridica soggettiva,
strumentale e provvisoria, diversa da quella che dipende dalla
compravendita, assimilabile per quest'aspetto ai diritti di garanzia e ai
loro vincoli di indisponibilità
4
.
La creazione di situazioni di garanzia mobiliare senza
spossessamento trova nel sistema tedesco terreno fertile.
Il §455 del BGB recita: «se il venditore di una cosa mobile se ne
è riservata la proprietà fino al pagamento del prezzo, nel dubbio il
trasferimento si intende sottoposto alla condizione sospensiva del
pagamento dell'intero prezzo con l'attribuzione al venditore del diritto
di recedere dal contratto nel caso in cui il compratore sia in mora col
pagamento», in tal modo quindi il compratore rimane pieno
2
E. Gabrielli, Sulle garanzie rotative, ed. Scientifiche italiane, 1998,
pag.104
3
G. Gabrielli, Le garanzie sui beni mobili nell'ordinamento italiano e
le conseguenze del passaggio dei beni da uno ad altro stato, in Riv.
Dir. Civ., 1985, II, pag 611
4
Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Il codice civile,
Commentario dir. da Schlesinger, Milano 1991 pag.146
proprietario fino all'avveramento della condizione.
E ancora ulteriore esempio è dato dal trasferimento semplice a
fini di garanzia (sicherungsubereignung), che nella sua essenza ha
funzione analoga a un pegno senza spossessamento.
E' un negozio fiduciario di trasferimento della proprietà
connesso a un finanziamento a opera di banche nel quale appunto il
trasferimento opera allo scopo di garantire il credito.
Il carattere della fiducia del trasferimento deriva da un cd.
accordo fiduciario di garanzia il quale al momento del trasferimento,
impone all'acquirente un vincolo: il diritto trasferito non è in proprietà
piena ma fiduciaria.
Le merci trasferite in proprietà alla banca, vengono al tempo
stesso, attribuite al vecchio proprietario a titolo di possesso mediato,
con la possibilità di utilizzarle nel processo produttivo
5
.
Nel diritto tedesco altro concetto esemplare è quello
rappresentato dal Raumsicherungsvertrang, convenzione sempre di
natura fiduciaria per la quale l'oggetto della garanzia ricomprende
tutte le merci (attuali o future), destinate alla lavorazione, che si
trovino in un determinato magazzino dell'imprenditore, o in una parte
di esso, descritta dal contratto.
Egli può prelevare quelle che occorrono al processo produttivo
sostituendole nel contempo con altrettante dello stesso valore e
genere.
La banca consente in tal modo all'imprenditore di continuare
5
Serick, Le garanzie mobiliari nel diritto tedesco, trad. it., Milano,
1990, pag. 78
nella propria attività produttiva e di lavorare, quindi, la merce già
immagazzinata.
In seguito i beni risultanti dalla lavorazione vengono tolti dal
magazzino e trattenuti dalla banca attraverso la cd. clausola di
lavorazione, la quale permette il trasferimento della garanzia al bene
che risulta dal processo produttivo
6
.
L'imprenditore, nei limiti della normale gestione dell'impresa,
può vendere in nome proprio a terzi, le merci di cui la banca è
divenuta proprietaria in garanzia; egli in sostituzione delle merci
vendute, cede in anticipo i diritti che gli deriveranno dalla vendita,
creando un prolungamento del vincolo attraverso la cessione di un
credito futuro.
«In tal modo si determina un equilibrato contemperamento degli
opposti interessi: l'imprenditore mantiene la disponibilità delle merci,
il finanziatore è garantito [...] mantenendo costante un
Sicherungsrahmen, cioè una forma di garanzia che prevede in
continuazione l'assorbimento di nuovi beni che sostituiscono quelli
dello stesso genere in precedenza coperti dalla medesima garanzia»
7
.
La tecnica del prolungamento della garanzia attuato per mezzo
della clausola di riserva della proprietà, è stata recepita anche
nell'ordinamento francese e in quello di common law, nel quale la
giurisprudenza ha stabilito la validità di una clausola (Romalpa
clause) volta ad estendere la riserva di proprietà ai beni prodotti con i
6
Cassandro-Sulpasso, La vendita con riserva di proprietà in diritto
comparato, in. AAVV., Vendita e trasferimento della proprietà nella
prospettiva storico-comparatistica, Milano, 1991, pag.786
7
E. Gabrielli, Sulle garanzie rotative, op.cit., pag. 34
materiali venduti.
In particolare l'ordinamento francese ha avuto un occhio di
riguardo per le imprese che, nella ricerca di finanziamenti, chiedevano
la possibilità, affinché continuare il processo produttivo, di non
privarsi dei beni funzionali al mantenimento di quest'ultimo.
E' così nata tutta una serie di figure eterogenee di gage sans
dépossession (pegno senza spossessamento)
8
.
Tipico esempio è il nantissement des fonds de commerce (pegno
d'azienda), introdotto dalla loi 17 mars 1909, il quale offre
numerosissimi vantaggi nelle operazioni di finanziamento alle imprese
e in primo luogo consente di evitare l'immobilizzazione dei beni
permettendo al creditore di acquisire un droit de suite (diritto di
sequela)nell'ipotesi di alienazione degli stessi.
La costituzione di un nantissement des fonds de commerce ha
come oggetto molti degli elementi dell'organizzazione aziendale:
nome commerciale, insegna, diritto d'affitto dei locali, la clientela e
l'avviamento; con la possibilità di estendere, nel comune accordo, il
8
Sembra opportuno segnalare i warrants sans déplacement (warrant
hotelier, petrolier, industriel et agricole)in cui le merci vincolate
restano nel possesso dell'imprenditore e viene emesso un titolo
rappresentativo delle stesse che permette la mobilizzazione del
credito garantito; il nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement professionel, introdotto per facilitare la
modernizzazione dell'industria francese negli anni successivi al
secondo conflitto mondiale e che sono state, dopo aver conosciuto un
considerevole successo, abbandonate a favore di garanzie dotate di
minore formalismo; riferimenti meno generici e più puntuali sono su
P. Piscitello, Costituzione in pegno di beni dell'impresa e
spossessamento, in Banca, borsa, tit. cred., 2001 pag. 162 e ss., il
quale richiama Tendler, Les Sûretés, Paris, 1983, pagg. 81e ss.;
AA.VV., Droit des affaires, Paris, 1995, pagg. 850-851; Groslière,
voce Gage, in Répertoire de droit civil, tome V, Paris, 1972, pagg.
14 e ss.
vincolo pignoratizio anche ai brevetti, ai marchi di fabbrica, ai
disegni, ai modelli ornamentali
9
.
Ancora, la costituzione in garanzia degli elementi del fonds de
commerce implica che, «senza comprimere il potere di gestione
dell'imprenditore»
10
, il diritto del creditore può essere esercitato sui
beni esistenti al momento dell'esecuzione, assicurando in tal modo
l'armonia nella realizzazione degli opposti interessi.
L'obiettivo di garantire la tutela del credito e di contemperarla
con l'impiego dell'oggetto del vincolo nell'attività imprenditoriale ha
ispirato l'emanazione della ley 16 diciembre 1954 sull'hypoteca
mobilaria y prenda senza desplazamiento con cui è stato disciplinato
un sistema di garanzie mobiliari senza spossessamento
nell'ordinamento spagnolo. In primo luogo nell'art. 22 della suddetta
legge è prevista la possibilità, nella fattispecie di hypoteca de
estabilimiento mercantil, le merci e le materie prime destinate alla
produzione, permettendo in così un ampliamento dell'oggetto della
garanzia senza impedire la vendita o la trasformazione dei beni
vincolati a patto che l'imprenditore non li sottragga «al normale ciclo
produttivo, ma è obbligato solamente a conservarne una quantità
minima nei magazzini dell'impresa, sostituendo quelli trasformati o
venduti con altri della stessa qualità e di quantità igual o superior»
11
.
9
Il nantissement si costituisce per atto scritto (acte autentique o seing
privé)che deve essere entro 15 gg. iscritto in un registro speciale
tenuto dalla cancelleria del tribunal du commerce.
10
P.Piscitello, op. cit., pag. 164 e cfr. nota n° 25 dello stesso a pag.
165
11
P.Piscitello, op. cit., pag. 164 e cfr. nota n° 25 dello stesso a pag.
165
Ma in quanto più attinente al nostro discorso e quindi più
significativo, occorre segnalare l'art. 52 della stessa legge, nel quale è
espressamente regolata la possibilità di prenda senza desplazamiento
(pegno senza spossessamento), che, nell'intento dichiarato di ridurre
anche i costi del credito, consente la permanenza dei beni vincolati in
deposito presso il proprietario.
Ha fatto seguito in dottrina la constatazione della favorevole
ammissione del principio della permanenza dell'originario rapporto di
garanzia pur nel caso di sostituzione dell'oggetto del pegno, in
considerazione della possibilità di colmare il silenzio del Codigo civil
nella misura in cui risulti accertato che i modelli di garanzia ad
oggetto variabile non siano in contrasto con disposizioni di legge e
principi di ordine pubblico
12
.
Così l'esistenza di un pegno ad oggetto variabile (prenda
flotoante) è stata resa possibile rispettando la disposizione ex art. 1860
IV Codigo civil attraverso, da un lato, la previsione nel titolo
costitutivo di un range in cui può oscillare il valore della garanzia, e,
dall'altro, dall'indicazione delle caratteristiche dei beni che possono
sostituire quelli inizialmente vincolati; «sono state pertanto ricostruite
con precisione le ipotesi di sostituzione dell'objeto de la prenda,
delineando una completa disciplina dei presupposti e delle modalità di
sostituzione»
13
.
12
Lopez Beltràn de Heredia, L'ipoteca mobiliare e il pegno senza
perdita del possesso, in AA.VV., Derecho reales y derecho
immobiliario registral, a cura di Lopez e Montés Penadés, Valencia,
1994, pag. 758
13
P.Piscitello, op. cit., pag. 165
Lo sviluppo delle garanzie mobiliari non possessorie ha trovato,
tra gli altri, negli Stati Uniti una normativa favorevole rappresentata
dal duttile strumento offerto dall'Uniform Commercial Code (UCC),
che consente la costituzione in garanzia dei beni produttivi senza
compromettere i diritti dei terzi.
La legislazione è applicabile ad ogni security interest in personal
property, qualunque sia la garanzia concretamente posta in essere
dalle parti
14
.
Per conciliare le opposte esigenze di certezza del traffico
giuridico e possibilità di continuare a utilizzare i beni oggetto della
garanzia, è previsto un efficace sistema pubblicitario (notice filing):
l'opponibilità nei confronti dei terzi è subordinata alla trascrizione in
apposito registro di documentazione (financing statement) riguardante
la descrizione dei beni su cui insiste il vincolo e l'indicazione delle
parti
15
.
Il momento della trascrizione ha così assunto nell'ottica
statunitense un ruolo centrale, svolgendo più funzioni: attraverso di
essa i terzi vengono a conoscenza della possibile esistenza del vincolo
e costituisce il criterio per determinare la priorità tra più diritti di
prelazione gravanti sui medesimi beni.
14
vedi sul punto, Tucci, Garanzie sui crediti dell'impresa e tutela dei
finanziamenti. L'esperienza statunitense e italiana, Milano, 1974,
pag. 105, che rileva come il § 9-102 dell'UCC disponga che l'intera
sezione dell'art. 9 si applichi su ogni accordo di garanzia su personal
property; cfr. inoltre Bonifazi, Problemi di Interstate conflicts
relativi a Chattel Mortgage, Conditional Sale e Bailment lease nel
diritto statunitense, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 1973, pagg. 16 e ss.
15
Veneziano, Le garanzie mobiliari non possessorie, Milano, 2000,
pagg. 146 e ss.
Tale sistema semplifica di molto l'attività del giurista,
esonerandolo dal compito di risolvere il problema della compatibilità
della garanzia sui beni aziendali con la regola dello spossessamento.
L’esperienza della dottrina italiana
Nella nostra esperienza giuridica la legittimità della figura di un
pegno senza spossessamento prima, e che preveda la modificabilità
del proprio oggetto poi, è stata sostenuta da una parte minoritaria della
dottrina.
La tesi inizialmente posta affermava che con la possibile
costituzione di un pegno senza spossessamento si era in presenza di
un normale vincolo su determinati beni opponibile ai terzi.
I poteri volti alla tutela della posizione del creditore, azione
inibitoria, legittimazione a chiedere l'adozione di provvedimenti
conservativi, nonché la possibilità di procedere alla vendita coattiva in
caso sussista il rischio di deterioramento della res, gli erano
riconosciuti, ma, secondo questa elaborazione teorica, non si assisteva
alla nascita di un diritto di prelazione, con la constatazione che il
sorgere dello stesso poteva essere determinato dall'eventuale
acquisizione coattiva del possesso del bene, nel caso lo
spossessamento non fosse stato sancito in apposito patto
16
.
16
Questa la posizione di Barbiera in Garanzia del credito e autonomia
privata, Napoli, 1971, pagg. 127 e ss., che ritiene il vincolo
opponibile sia agli ulteriori creditori del costituente che gli aventi
causa di costui ex. art. 2915, comma 1°, c.c.. La norma disponendo
l'obbligatorietà di un atto scritto dotato di data certa, affinché gli
Volgendo un primo sguardo alla regolamentazione prestata dal
dato normativo e all'evoluzione dell'istituto appare non di immediata
comprensione una nozione di pegno c.d. rotativo secondo i canoni dei
postulati in voga.
Infatti, da una lettura delle norme del nostro codice, da un lato è
pacifico che la consegna del bene nel pegno svolga, nella
realizzazione degli interessi dell'accipiens, una differente funzione
rispetto ad altre ipotesi di negozio giuridico reale (mutuo, deposito,
comodato ecc.), ma dall'altro è ugualmente assodato che la fattispecie
costitutiva della garanzia reale non possa essere realizzata in assenza
del conseguimento del possesso da parte del creditore pignoratizio
17
.
atti che comportano la costituzione del vincolo di indisponibilità su
beni mobili abbiano effetto, permetterebbe l'opponibiltà del pegno
agli altri creditori del datore di garanzia anche in assenza della
prescritta perdita del possesso. In precedenza sulle medesime
posizioni erano giunti: Faggella, Pegno commerciale, in Commento
al codice di commercio, VII, Milano, 1924, pagg. 98 e ss. nonché
Poggi, Il pegno costituito a favore di più creditori, in Riv. Dir. civ.,
1927, pagg. 427 e ss.. In senso contrario si esprimeva, qualche lustro
prima, Dusi, Sulla costituzione di pegno, in Riv. Dir. comm., 1909,
II, pagg. 8 e ss., il quale sottolineava come in forza dell'art. 1878 del
codice civile allora vigente, il pegno dovesse qualificarsi contratto
reale e, conseguentemente, la consegna considerarsi necessario
presupposto anche nei rapporti tra le parti.
17
Secondo parte della dottrina che ha cercato un appiglio per sostenere
la legittimità di un pegno senza perdita del possesso, il rilievo della
consegna non esclude la legittimità di figure consensuali atipiche
corrispondenti ai contratti reali disciplinati dall'ordinamento, nei
quali momento perfezionativo del contratto non è dato dalla consegna
del bene, che attiene solo a un profilo esecutivo. Considerazioni in
tal senso sono svolte in maniera puntuale da Dalmartello e Portale,
voce Deposito b – Diritto vigente, in Enc. del dir., XII, Milano,
1964, pagg. 251 e ss.; Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di
diritto civile, dir. da Sacco, 7, Torino, 1999, pagg. 28 e ss., sostiene
che essendo rimesse le modalità formative dei contratti all'autonomia
privata sussistano pertanto ostacoli all'ammissione di contratti
atipici aventi contenuto uguale ai contratti reali in cui la consegna
non attiene al momento formativo dell'atto.
Immediato il richiamo, e la conferma di questa lettura, all'art.
2786, 1° comma, c.c.: «Il pegno si costituisce con la consegna al
creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva
disponibilità della cosa», principio che: «subordina palesemente la
costituzione del pegno allo spossessamento del datore della
garanzia»
18
.
Ma per capire come invece la dottrina, che prevedeva la non
necessaria perdita del possesso da parte del debitore del bene oggetto
delle garanzia reale, sia riuscita a erodere il principio suindicato,
occorre fare un passo indietro.
Alla fine dell'800 si introdusse in Italia una regolamentazione del
pegno che fu quasi totalmente ispirata dal modello francese, con la
conseguenza che anche la dottrina si adeguò a recepire le
interpretazioni prevalenti di quella d'oltralpe relative alla disciplina del
code civil.
Infatti così come in Francia, anche in Italia si presentò il
problema ai primi commentatori della assoluta laconicità del dato
normativo, che tacevano sui presupposti e le modalità dello
spossessamento, con la conseguenza che nell'idea di trovare tecniche
adeguate sostitutive del precetto ex. art. 2076 code civil, ci si doveva
confrontare con l'individuazione della funzione del trasferimento del
possesso al creditore.
Si riconosceva infatti allo spossessamento la funzione di
pubblicità di fatto e si ribadiva pertanto la necessita di rendere
18
P. Piscitello, op. cit., pag. 169
evidente l'esistenza del vincolo sul bene
19
. Ma come evidente, era in
tal modo sensibilmente limitata la possibilità di costituire garanzie
reali su beni aziendali, in quanto la lettura rigorosa del precetto
escludeva sia la ammissibilità del permanere dei beni vincolati presso
i stabilimenti o i magazzini del datore di garanzia sia la loro
utilizzazione nell'attività d'impresa. In più tale impostazione era alla
base dell'interpretazione restrittiva della disciplina delle costituzione
del pegno mediante consegna ad un terzo, condizionata infatti
dall'eliminazione di ogni collegamento apparente con il costituente la
garanzia
20
. Nonostante tali considerazioni fossero quelle prevalenti,
negli anni immediatamente successivi alla codificazione era
comunque presente la consapevolezza che la pretesa funzione di
pubblicità dello spossessamento non trovava alcun riscontro nella
vigente disciplina
21
. «E tale orientamento peraltro continuò a trovare
diversi e autorevoli sostenitori che consideravano necessarie ed al
tempo stesso sufficienti per la costituzione del pegno forme di traditio
attenuata, ritenendo che lo spossessamento non dovesse essere di per
sé evidente, ma solo effettivo, in modo che ai creditori fosse possibile
accertare con l'ordinaria diligenza che determinati beni erano sottratti
alla garanzia generica»
22
.
19
v. Galdi, Trattato del pegno civile e commerciale ed anticresi,
Napoli, 1900, pag. 67; F.Ricci, Corso teorico – pratico di diritto
civile, IX, Dei contratti in specie, Torino, 1886, pag. 456.
20
F. Ricci, op. cit., pag. 456
21
Borsari, Commentario al codice civile, IV, Torino, 1881, pag. 261
22
Le parole sono di P.Piscitello, op. cit., pag. 173 che si rifà a Dusi,
op. cit., pag. 13, il quale porta come esempio la consegna delle
chiavi, in quanto considerata idonea tecnica di costituzione della
garanzia, dato che impediva al costituente di disporre dei beni.
La dottrina specialistica rifiutava poi, in quest'ottica, qualsiasi
assimilazione tra consegna dei beni costituiti in pegno ed iscrizione
dell'ipoteca, con la conseguenza che non si riconosceva alla consegna
del bene la funzione di rendere pubblica l'esistenza del vincolo, ma
quella di consentire la costituzione della garanzia
23
.
Parte della dottrina ammettendo la necessità di un inequivoco
trasferimento del possesso, affinché la consistenza del patrimonio del
debitore fosse conoscibile ai terzi, affermava anche che dovessero
ritenersi legittime forme di costituzione meno rigide, considerando
tali ad es. la consegna delle chiavi al creditore o, più in generale,
qualsiasi situazione in cui il debitore continuava ad avere una
relazione apparente con i beni oggetto del pegno
24
.
Il riconoscimento di tecniche di spossessamento attenuato apriva
nuovi spiragli allo sviluppo delle garanzie reali, soprattutto di quelle
costituite su merci che, per il loro volume o per particolari esigenze di
conservazione, potevano essere con notevole disagio oggetto di
consegna al creditore.
Le conseguenze non si arrestavano certo qui, poiché appariva ai
più una forma di più equo contemperamento degli interessi in gioco
risultando facilitato l'accesso al credito per una più vasta categoria di
imprese
25
.
23
in quest'ordine di idee, Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche
e del pegno, I, Torino, 1917, pagg. 616 – 617
24
Vivante, Del contratto ed assicurazione. Del pegno. Dei magazzini
generali, Torino, 1922, pagg. 517 – 518, secondo il quale il debitore
è legittimato a svolgere l'attività necessaria per la conservazione dei
beni nonché a procedere alla vendita degli stessi nel caso di pericolo
di deterioramento
25
Così si esprime P.Piscitello, op. cit., pagg. 170 – 171 – 172