2
necessità che vi sia una iniziativa degli interessati, volta a privare il negozio
invalido della propria efficacia
3
.
Ricorda Sacco che il codice del 1865 non conosceva una categoria
chiara e netta di atto annullabile contrapposto all’atto nullo. Il sistema
codicistico delle nullità appariva troppo grezzo perché la dottrina non fosse
portata ad elaborarlo
4
.
Gli autori legati alle scuole francesi dell’epoca costruirono la
distinzione fondamentale tra nullità assoluta (deducibile da entrambe le
parti) e relativa (deducibile da una parte soltanto).
Più tardi, essendosi importato in Italia il bagaglio delle categorie
elaborate dalla pandettistica germanica, ecco che sul codice a modello
napoleonico fu stratificata una concezione dottrinale che gli era straniera: la
riduzione delle varie invalidità alla nullità operante ipso jure, e alla
annullabilità, che schiude le porte ad un potere del legittimato di mettere nel
nulla gli effetti dell’atto
5
.
È lo stesso legislatore che detta discipline distinte e fonda così la
differenza tra nullità e annullabilità
6
.
Mentre gli studiosi francesi e in parte anche quelli tedeschi hanno
valutato singole ipotesi di invalidità determinando un’inefficacia graduata,
l’ispirazione pandettistica ha fatto scorrere in Italia fiumi di inchiostro su
concetti astratti e generali, nell’esame dei rapporti e delle differenze
ontologiche tra nullità e annullabilità.
Si è osservato che le differenze classiche tra nullità e annullabilità
sono almeno dieci: 1) anzitutto l’una è testuale e virtuale e l’altra solo
testuale; 2) la nullità opera di diritto, mentre l’annullabilità deve essere
3
TOMMASINI, Nullità (dir. priv.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 879.
4
SACCO, Il contratto, II, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 1993, 512.
5
PAGNI, Le azioni di impugnativa negoziale, Milano, 1998, 18.
6
DI MARZIO, La nullità del contratto, Padova, 1999, 42.
3
dichiarata dal giudice; 3) l’atto nullo non è soggetto a convalida, l’atto
annullabile può essere convalidato; 4) la nullità ha efficacia verso i terzi,
l’annullabilità dell’atto invece è inopponibile ai terzi che abbiano acquistato
in buona fede e a titolo oneroso; 5) l’azione di nullità è
imprescrittibile; l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni; 6)
chiunque vi abbia interesse può rilevare la nullità, l’annullabilità invece,
può essere rilevata solo dalla parte nel cui interesse è stabilita: cosicché, se
la prima può essere rilevata dal giudice, la seconda no; 7) la sentenza poi è
dichiarativa per la nullità, costitutiva per l’annullabilità
7
; 8) la nullità può
essere pacifica tra le parti, che non pretendano l’esecuzione del contratto,
però può anche accadere che la sua apparente esistenza sia fonte di
contestazione, per cui ci può essere l’interesse a farne accertare l’invalidità
definitivamente o con l’azione di nullità o con l’eccezione
8
; 9) Il contratto
nullo è generalmente lesivo di interessi generali; è interesse generale che i
suoi effetti vengano annientati; con la nullità l’ordinamento sanziona
l’offesa (diretta o indiretta) a interessi della collettività, con l’annullabilità il
pregiudizio a interessi privati; 10) il contratto nullo contrasta con valori
fondamentali dell’ordinamento, il contratto annullabile inficia l’interesse del
contraente incapace, caduto o indotto in errore o vittima dell’altrui violenza
morale
9
.
Il legislatore reputa opportuno, in caso di contratto nullo moltiplicare
le chances di giungere a tale annientamento, e ciò si realizza, allargando la
cerchia di coloro che possono prenderne l’iniziativa
10
.
Questi devono avere, non un mero interesse di fatto, ma un interesse
qualificato, che si configura solo quando chi agisce prospetti la titolarità di
una posizione giuridicamente tutelata, ed un pregiudizio che per la stessa
7
GIOIA, Nuove nullità relative a tutela del contraente debole, in Contr. e impr., Padova, 1999,
1336.
8
ROPPO, Il contratto, Bologna, 2001, 841.
9
DI MARZIO, op. cit., 42.
10
ROPPO, op. cit., 245.
4
discenda dall’incertezza provocata dalla presenza di un contratto la cui
nullità non sia stata giudizialmente accertata e dichiarata
11
. L’ambito dei
legittimati all’azione di nullità è dunque ben lontano dall’avere
quell’ampiezza indeterminata che il richiamo all’assolutezza della nullità
potrebbe indurre a ritenere, sarebbe secondo un’autorevole opinione, più
opportuno parlare di “relatività non rigidamente predeterminata”, piuttosto
che di assolutezza
12
.
A differenza del negozio nullo, quello annullabile non è un negozio
nato morto. Esso produce in via provvisoria i suoi effetti (cosiddetta
efficacia interinale o precaria), e questi divengono definitivi, solo nel caso
di mancata impugnativa nei termini di legge
13
.
In questo caso, il contrasto con l’ordinamento è meno profondo: c’è
stata inosservanza di regole che, pur dettate nell’interesse generale, mirano
a proteggere alcuni soggetti che si trovino in una posizione menomata a
causa delle loro condizioni o della loro posizione individuale
14
.
L’annullabilità proprio di fronte al nuovo codice cessa di essere una
categoria omogenea.
Intanto esistono sicuramente figure di annullabilità assoluta.
Esistono domande di annullamento non soggette a prescrizione, si
ammettono figure di annullabilità insanabili e di nullità sanabili.
Quando emergono figure meno lineari di invalidità, la
contrapposizione fra nullità e annullabilità viene fatalmente messa in crisi
15
.
Sempre più spesso il legislatore introduce la sanzione della nullità a tutela di
interessi non generali, ma particolari, riferibili non alla collettività ma a
11
GIOIA, op. cit., 1333, “si richiede la sussistenza di un interesse ad agire, secondo le norme
generali e con riferimento all'art.100 c.p.c., attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere
al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria
sfera giuridica”.
12
CATAUDELLA, op. cit., 264.
13
RESCIGNO, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, 577.
14
CATAUDELLA, op. cit., 258.
15
DI MARZIO, op. cit., 43.
5
sottogruppi di consociati, animati da interessi che al massimo sono di
categoria
16
.
A causa della “crisi” in cui finisce per incorrere la contrapposizione
netta tra nullità e annullabilità, il giurista si trova a dover disciogliere le due
categorie in tante figure minori. Si è presentata così, la necessità di un
ripensamento critico delle categorie generali; si fanno emergere numerose
figure di nullità speciali, che si connotano per la peculiarità della propria
ratio, intesa come esigenza di tutela di determinate categorie di soggetti in
situazioni di squilibrio rispetto all’altra parte del rapporto
17
.
Secondo un’opinione vi è più di una valida ragione che induce a
rimettere in discussione la concezione tradizionale, che incentrava il sistema
dell’invalidità sulla rigida contrapposizione fin qui messa in evidenza, dal
momento che essa non appare più in grado di dare conto della varietà
positiva: il risultato dello sforzo di rielaborare lo statuto della nullità, alla
luce degli statuti speciali, si traduce così nella testimonianza di
un’evoluzione intervenuta nell’ordinamento giuridico dell’invalidità che ha
dato luogo a particolari forme di tutela per determinate categorie di rapporti,
con conseguente necessità di una revisione dei caratteri dell’atto invalido e
dell’azione con cui si fa valere quell’invalidità
18
.
La dottrina più recente si muove nella direzione di un superamento dei
dogmi che dominano l’invalidità nella concezione tradizionale, e mira a
scardinare la configurazione rigidamente bipolare.
L’emergere delle figure particolari, ormai entrate a far parte del
sistema, dà l’impressione di un ordinamento in grado di evolversi in virtù di
una modifica che proviene dal suo interno.
Oggi, quando le caratteristiche della prescrittibilità, della sanabilità del
vizio, o la relatività dell’azione non compaiano tutte insieme nell’ipotesi di
16
PASSAGNOLI, Le nullità speciali, Milano, 1995, 49.
17
PAGNI, op. cit., 30.
18
PASSAGNOLI, op. cit., 3.
6
invalidità prevista dalla legge, non si riesce ad indicare se l’atto sia
annullabile o nullo
19
.
Per queste ragioni, il giurista non è in grado di affermare che esiste
una differenza ontologica tra il contratto nullo e il contratto annullabile.
Tutto ciò, porta a procedere in un’unica direzione, quella di sottoporre
a verifica tutto ciò che fino a poco tempo fa era motivo di certezza: stante
l'equivocità di una distinzione tra i vizi dell’atto in base alla loro gravità,
la stessa idea che il negozio annullabile possa modificare la situazione
giuridica preesistente, mentre quello nullo, in quanto privo degli elementi
essenziali del tipo legale, sarebbe inidoneo a dar vita ad una nuova
situazione giuridica, non può essere accolta quale premessa indiscussa di
tutto il sistema delle invalidità; né tantomeno è ancora possibile fondare su
di essa quale dogma di verità, l’attribuzione della natura costitutiva alla
pronuncia di annullamento.
Nella nuova visione del diritto sostanziale, si dovrebbe tentare di
sostituire agli schemi dogmatici tradizionali, che sopravvalutano
l’importanza della contrapposizione tra nullità e annullabilità, una visione
unitaria dei due fenomeni, che non sono altro che due species di un genere
unico
20
.
Gran parte degli interpreti è convinta che l’invalidità sia retta ancora
oggi dai principi pacifici e sicuri fin qui descritti; non a caso, del resto, nelle
opere manualistiche, la nullità e l’annullabilità si trovano descritti ancora
secondo schemi tradizionali
21
.
Il concetto della nullità tramandato dalle costruzioni della
Pandettistica, è talmente radicato nella coscienza degli studiosi da essere
19
PAGNI, op. cit., 31.
20
PAGNI, op. cit., 34.
21
Vedi ad es. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1996, 27ss..
7
difeso anche in contrasto con le indicazioni positive
22
. Andando ad
esaminare con attenzione la dicotomia tra le due forme di invalidità, emerge
nella più recente disciplina una continua creazione di figure che presentano
deviazioni rispetto ai modelli di riferimento tradizionali
23
. Nullità e
annullabilità, al di là dell’inadeguatezza della suddivisione, non sono in
grado di far fronte a tutte le ipotesi di patologia contrattuale, di carattere
genetico, per cui, ogni tanto e oggi più che mai, fa capolino il tertium genus
della nullità relativa
24
.
È una figura molto controversa in dottrina quella della nullità relativa.
Essa si giustifica generalmente per il fatto che è posta a tutela di una sola
delle parti del contratto e, in assenza di indicazioni di legge, e di fronte ad
ipotesi di carattere protettivo, la legittimazione a far valere il vizio compete
solo al soggetto protetto nel cui interesse essa è posta
25
.
È proprio la categoria della nullità relativa ad aver messo in crisi
l’equilibrio dicotomico ispirato alla Pandettistica germanica del secolo
scorso, trattandosi di una figura che si colloca a metà strada tra esse,
coniugando il carattere assoluto della prima con la relatività della seconda.
La nullità si trova a dover svolgere una differente funzione rispetto a
quella tradizionalmente riconosciutale, graduata nel proprio fondamento e
differenziata quanto alla disciplina volta a volta applicabile
26
.
L’interprete dovrà tener conto dell’emergere, in sede dottrinale e
giurisprudenziale, di un nuovo concetto di nullità come sanzione non più
22
SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969, 337, sottolinea
che questa costruzione non tiene conto della realtà giuridica ma esclusivamente della logica
formale.
23
PAGNI, op. cit., 631.
24
GIOIA, op. cit., 1336.
25
BONFILIO MARICONDA, L’azione di nullità nei contratti in generale, in Giur. sist. dir. civ.
comm., fondata da Bigiavi, IV, t. 1, Torino, 1991, 463 ss.
26
SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso e Santoro
Passarelli, Milano, 1972, 564.
8
legata al solo interesse pubblico, astratto, se non persino contrapposto
rispetto a quello dei contraenti
27
.
È un’intuizione antica quella di una possibile pluralità di fondamenti
della nullità: già Bartolo da Sassoferrato distingueva, traendone corollari
proprio riguardo alla disciplina applicabile, ben dieci diverse categorie di
nullità, a seconda del diverso motivo sul quale esse riposavano
28
.
La nullità cessa di essere esclusivamente uno strumento di tutela in
quanto tale, per divenire, al contempo, strumento sanzionatorio per una
delle parti, e di protezione per la controparte più debole
29
.
Ne è conseguita una revisione della legittimazione a far valere la
nullità e il rilievo è stato che non ha più ragione d’essere la nullità
sanzionatoria del comportamento di entrambe le parti, in nome di un astratto
ordine pubblico, o di una norma imperativa
30
. Il rinnovato sistema si
estrinseca in un “ordine pubblico di protezione”, alla cui attuazione meglio
risponde il concetto di nullità relativa
31
. L’evoluzione del concetto di ordine
pubblico, riconosce nuovi interessi – sulla base di norme costituzionali e
fonti comunitarie – che vanno a costituire nuove esigenze della società
32
.
Nasce una società divisa in classi, o in gruppi di classi contrattuali, alcune
di esse più deboli rispetto ad altre
33
. Assicurare una protezione
differenziata, più intensa, ai cd. nuovi status in considerazione della loro
debolezza economica e contrattuale rispetto a controparti più forti e più
agguerrite, non è solo un compito istituzionale dell’ordinamento, che si
prefigge di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo, ma un mezzo per
raggiungere equilibri economici all’interno del mercato
34
. Si vuole garantire
27
FILANTI, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli, 1983, 82.
28
PUCCINI, op. cit., 67.
29
GIOIA, op. cit., 1338.
30
GUARNERI, voce Ordine pubblico, in Dig. disc. priv. sez. civ., Torino, 1995, XIII, 154.
31
ROPPO, Il contratto, Bologna, 1981, 164.
32
LONARDO, Ordine pubblico e illiceità del contratto, Napoli, 1993, 375.
33
GIOIA, op. cit., 1339.
34
ROPPO, Il controllo sugli atti di autonomia privata, in Riv. crit. dir. priv.,1985, 485.
9
una sostanziale parità di trattamento
35
. Le posizioni contrattuali delle parti,
poste su piani differenti, sono disciplinate in modo differenziato, perché il
legislatore tende a controbilanciare l’eccessivo squilibrio contrattuale,
tenendo in gran considerazione il contraente che agisca per scopi di
consumo, e quindi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta
36
.
Le leggi di protezione intendono ristabilire l’equilibrio economico; le
norme che si preoccupano di sanzionare i comportamenti che comportino
squilibrio sono sempre più numerose e variegate, ponendo in difficoltà
l’interprete che si trova di fronte a nuove nullità virtuali
37
.
Il sistema della nullità relativa, che le leggi vanno via via delineando, a
metà del guado tra nullità e annullabilità, permette di attuare le finalità della
legge.
Ne sono un esempio le nuove leggi a tutela dei consumatori: a
proposito dei contratti in generale e dei contratti bancari, la legge ha
introdotto nuove figure di nullità caratterizzate dall’azionabilità ridotta: solo
dall’interessato e dal giudice d’ufficio (art.1469 quinquies, 3° comma, c.c.),
oppure esclusivamente dall’interessato (art.127, 2° comma, d.lgs. 1.9.93,
n.385)
38
.
La nullità relativa è a tutela di interessi anche particolari; il legislatore
gradua la disciplina per evitare danni al contraente debole.
Ma questo non significa che non sia in gioco l’interesse generale.
Credere che l’interesse del consumatore sia qualcosa di diverso
dall’interesse generale; credere che non risponda all’interesse generale
fornire tutela alla parte debole che contratta, è errato
39
.
35
SACCO, L’autonomia contrattuale, in SACCO e DE NOVA, Il contratto, II, Torino, 1994, 108.
36
GALGANO, Della nullità del contratto, in Comm. cod. civ., Scialoja - Branca, a cura di
Galgano, Bologna – Roma, 1998, 110.
37
GIOIA, op. cit., 1340.
38
POLIDORI, Discipline della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001, 30.
39
DI MARZIO, op. cit.,45.
10
La stessa Carta Costituzionale impone certe forme di tutela(art.2, 3,
41 Cost.). Tutto questo è interesse generale (della generalità dei consociati),
o se si preferisce collettivo. A esso si affianca un interesse particolare: del
singolo contraente che gode della tutela
40
.
Un contratto sottoposto a nullità relativa, è comunque contrario a
norme imperative e all’ordine pubblico, per cui oltre l’interesse della parte a
far valere la nullità, vi è quello dell’ordinamento a eliminare un contratto
contrario alle sue stesse regole.
Tuttavia, l’attività ermeneutica non può individuare, come baricentro,
l’attuazione di un ordinamento astratto, ma deve prendere le mosse dal
concreto interesse della parte protetta
41
.
La nullità assoluta, non è in grado di soddisfare le esigenze di
protezione di un reale equilibrio contrattuale.
Le norme imperative individuano, di volta in volta, le clausole
invalide che vanno espunte dal contratto.
Le norme di protezione sanzionano le singole clausole, per lo più con
la nullità, più raramente con l’inefficacia(art.1469 quinquies comma 3° c.c.)
e spesso la sostituiscono con l’obiettivo di conservare il contratto a favore
del contraente debole
42
. La conservazione del contratto favorisce i traffici e,
quindi, il mercato, ma perché giovi ai consumatori occorre che ci siano
aggiustamenti della posizione ritenuta deteriore
43
.
Il contratto originariamente nullo, ma la cui nullità non sia stata
eccepita dalla parte legittimata in via esclusiva, viene convalidato dal
giudice, con una sentenza che non ha senso definire dichiarativa, perché ha
tutti gli elementi della sentenza costitutiva, in quanto stabilisce una volta per
tutte la prosecuzione del rapporto.
40
DI MARZIO, op. cit., 46.
41
GIOIA, op. cit.,1341.
42
GENOVESE, voce Condizioni generali del contratto, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 802.
43
GIOIA, op. cit.,1342.
11
Le ipotesi che si possono presentare al vaglio del giudice sono
molteplici. Potrebbe considerare, nell’interesse del contraente debole di
rilevare d’ufficio la nullità del contratto. Potrebbe valutare pregnante
l’interesse del contraente protetto alla prosecuzione del rapporto, non
facendo valere la nullità d’ufficio. Potrebbe, infine, adoperarsi sulla base
delle finalità della norma per rendere il contratto più rispondente alle
esigenze della parte tutelata, anche in assenza di domanda, senza quindi
rilevare la nullità, ma con operazioni di “ortopedia giuridica” andando a
sostituire clausole viziate con clausole valide.
Regole di mercato protettive impongono che la nullità operi in modo
da consentire il più possibile la prosecuzione del rapporto.
La legittimazione relativa a far valere l’invalidità, lascia arbitro la
parte più debole di mantenere in vita o meno il contratto. Accanto a questa
tecnica, ma sulla linea opposta, l’ordinamento, proprio in virtù dell’ordine
pubblico di protezione, coniuga la relatività della legittimazione con la
rilevabilità d’ufficio, perché affida, anche al giudice, quel compito di
protezione che l’ordinamento vuole perseguire a tutti i costi. Compito che
non si limita a prendere atto dell’eccezione sollevata dal cliente,
consumatore o utente, ma riveste un ruolo più ampio e incisivo, perché
affida al giudice la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità relativa all’esito
di una valutazione concreta, di un controllo sostanziale degli interessi del
contraente debole
44
.
La nullità è divenuta strumento per tutelare una parte contrattuale,
strumento speciale, che perciò può essere esteso per via analogica
45
.
Le nullità speciali, caratterizzate da una legittimazione di protezione,
rilevabili d’ufficio, si distinguono dal vecchio ceppo della nullità
44
GIOIA, op. cit.,1344.
45
PASSAGNOLI, op. cit.,156.
12
contrattuale, per cui oggi si parla non più di concetto monolitico della
categoria, ma di statuto delle nullità
46
.
La legislazione comunitaria e l’armonizzazione delle varie
legislazioni conducono verso un diritto sovranazionale o transnazionale,
sicché il diritto dei contratti non potrà più essere sigillato nei ristretti
orizzonti del diritto nazionale
47
.
Dopo l’unificazione dei codici civile e commerciale, dopo l’alluvione
di norme comunitarie nell’economia industriale e nella contrattazione di
massa, il legislatore è dovuto intervenire per tutelare il contraente più
debole, posto che altro erano i rapporti tra proprietari, cioè tra soggetti
appartenenti allo stesso genus, altro i rapporti tra professionisti e
consumatori, in cui questi ultimi sono carenti di potere, ossia soggetti
nullificati
48
.
L’esigenza di proteggere la parte più debole del rapporto economico,
ingenera una costruzione di invalidità, che finisce col condizionare lo stesso
tipo di tutela. La nullità si conforma alle esigenze di tutela protettiva,
smettendo il suo abito di sanzione civile
49
.
46
PASSAGNOLI, op. cit.,164.
47
PIZZORUSSO, Pluralismo delle fonti interne e formazione di un sistema di fonti
sovranazionali, in Storia d’Italia, Annali 14, Legge, diritti, giustizia, Torino, 1998, 1127.
48
BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996, 225; l’espressione
“nullificati” da me utilizzata è la sua.
49
IRTI, La nullità come sanzione civile, in Contr.e impr., Padova, 1987, 541.
13
I.2. La figura della nullità relativa e la sua azione.
L’interprete, di fronte ai mutamenti normativi é costretto ad
abbandonare l’idea che la nullità sia una fattispecie unitaria e a convincersi
che il legislatore vuole comporre interessi divergenti, e si serve di strumenti
sempre più duttili e differenziati.
La nullità relativa é il riflesso della necessità di tutela differenziata dei
contraenti appartenenti a diverse categorie economico sociali
50
.
L’evoluzione della giurisprudenza, e gli sviluppi della legislazione speciale,
hanno ritenuto, che la tutela del contraente debole richiede una speciale
protezione
51
.
Parte della dottrina teorizza, che esigenze di protezione del
contraente debole, possano determinare, anche al di là delle specifiche
previsioni di leggi di settore, un’articolata modulazione della disciplina
della nullità, all’interno della quale le regole tradizionali sulla
legittimazione all’azione, sulla rilevabilità d’ufficio della nullità, sulla
nullità relativa, si adattano all’esigenza di protezione di classi di contraenti
tipicamente ritenute meritevoli di tutela, dando vita alle c.d.d. nullità
speciali, caratterizzate, in relazione alla peculiarità degli interessi regolati,
da una speciale regola di legittimazione, da una particolare conformazione
del potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità, che può essere
esercitato solo a vantaggio del consumatore
52
.
La legittimazione relativa a far valere l’invalidità, lascia arbitro la
parte più debole di mantenere in vita o meno il contratto.
Accanto a questa tecnica, ma sulla linea opposta, l’ordinamento,
proprio in virtù dell’ordine pubblico di protezione, coniuga la relatività
50
BARCELLONA, op. cit., 234.
51
GIOIA, op. cit., 1350.
52
PASSAGNOLI, op. cit., 173.
14
della legittimazione con la rilevabilità d’ufficio, perché affida, anche al
giudice, quel compito di protezione che l’ordinamento vuole perseguire a
tutti i costi. Compito che non si limita a prendere atto dell’eccezione
sollevata dal cliente, consumatore o utente, ma riveste un ruolo più ampio e
incisivo, perché affida al giudice la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità
relativa all’esito di una valutazione concreta, di un controllo sostanziale
degli interessi del contraente debole
53
.
Il codice contiene in tema di legittimazione all’azione di nullità una
disposizione esplicita: l’art.1421, che attribuisce il potere di agire a
chiunque vi abbia interesse.
Questa assolutezza dell’azione bene si giustifica, in linea di
principio, considerando che al contratto nullo viene tolta dalla legge ogni
rilevanza: quod nullum est nullum producit effectum.
Ma non si tratta di una regola logicamente necessaria, bensì di una
conseguenza normale della natura giuridica della nullità, che può sempre
tollerare qualche eccezione, come lo stesso art.1421 esplicitamente prevede,
ricorrendo le quali, la nullità può essere fatta valere solo da specifici
legittimati.
“Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità, salvo diversa
disposizione di legge”.
Si ritiene, che in questi casi, nei quali l’azione di nullità compete
solo ad alcuni soggetti predeterminati, si debba prospettare una nuova
forma di invalidità: la cosiddetta nullità relativa, che non può escludersi in
via di principio
54
.
Con riferimento a talune ipotesi, in cui la legge pone una limitazione
alla legittimazione dell’azione di nullità, abilitandovi solo alcuni interessi e
53
GIOIA, op. cit., 1344.
54
CATAUDELLA, op. cit., 264.
15
escludendone altri, si usa distinguere, nella moderna dottrina, tra nullità
assoluta e nullità relativa
55
.
Se si fa riferimento ai dati della realtà normativa, si deve ammettere
che possono darsi casi in cui l’azione di nullità non compete a tutti gli
interessati; è possibile che il legislatore, pur comminando la nullità del
contratto, statuisca di togliere ai terzi la legittimazione a farla valere in
giudizio
56
.
In queste ipotesi in cui il legislatore restringe la legittimazione attiva
ad una sola delle parti del rapporto si determina una situazione per cui il
contraente protetto può optare per la conservazione del negozio rinunciando
all’azione ed eseguendo il contratto o per la sua caduta esercitando l’azione
di nullità.
Nella nullità relativa, la legittimazione ad agire, è variabile e
circoscritta con riferimento all’interesse di cui il soggetto è portatore: un
interesse familiare alla ricostituzione di un bene destinato in partenza alla
salvaguardia di detto interesse di gruppo, e si legittimava pertanto il marito
e la moglie, rappresentanti il detto interesse, ad impugnare l’atto – sia pure
da loro stessi posto in essere (art.190 c.c. abrogato) – col quale il bene era
stato alienato
57
; nel caso di un negozio di alienazione o di locazione di un
immobile destinato ad uso di albergo, posto in essere senza l’autorizzazione
del ministro, si legittima quest’ultimo, portatore di un interesse su scala
nazionale ad impugnare l’atto
58
; in conseguenza di un atto di licenziamento
invalido, che lede gli interessi del prestatore di lavoro viene legittimato lo
stesso lavoratore all’impugnativa (art.6 L604/66)
59
.
55
DI STASO, I contratti in generale, Torino, 1966, 692.
56
FERRONI, Le nullità negoziali di diritto comune speciali e virtuali, Milano, 1998, 558.
57
PUCCINI, op. cit., 142.
58
L 24 luglio 1936 n.1692.
59
POLIDORI, op. cit., 172.