decidesse ingiustamente per denaro datogli spontaneamente, nel secondo
che ricevesse denaro per avere egli stesso estorto.
Nelle legislazioni preunitarie italiane, la concussione è una forma
qualificata d'abuso d'autorità, e riceve un nome proprio sia causa della sua
importanza sia a causa delle circostanze particolari in cui si manifesta
2
.
Il codice penale del 1889 prevedeva la concussione agli artt.169-170.
Il reato era commesso dal pubblico ufficiale che, abusando del proprio
ufficio, costringeva o induceva taluno a dare o promettere indebitamente a
sé o ad un terzo denaro o altra utilità, ma poteva realizzare l'illecito,
ugualmente, ricevendo ciò che non gli era dovuto, "giovandosi soltanto
dell'errore altrui". La dottrina dell'epoca riconduceva le prime due ipotesi
alla "concussione positiva", mentre per la terza si riferiva alla "concussione
negativa", ciò a causa dell'eterogeneità delle ipotesi riconducibili a questo
reato.
Il legislatore del 1930 ha invece scelto un'altra soluzione: unificare in
un'unica fattispecie le ipotesi d'induzione e costrizione, e collocare
nell'ambito dei delitti di peculato la concussione negativa
3
.
Il testo originario era il seguente: "Il pubblico ufficiale, che, abusando della
sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito
2
A. MARONGIU, Concussione (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, VIII, 1961, p.699 s.
con la reclusione da quattro anni a dodici anni e con la multa non inferiore
a seicentomila. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo
314".
Tale testo ha subito delle profonde modifiche ad opera della legge 26 aprile
1990, n.86.
Tali modifiche, che analizzeremo in dettaglio nel corso della trattazione,
riguardano l'estensione dell'incriminazione all'incaricato di un pubblico
servizio; la sostituzione del precedente inciso "abusando della sua qualità
o delle sue funzioni " con la nuova formula "abusando della sua qualità o
dei suoi poteri"; l'eliminazione della pena pecuniaria, in precedenza
stabilita in aggiunta alla reclusione; ed, infine, l'eliminazione del richiamo
al previgente art. 314 che prevedeva la pena accessoria dell'interdizione
perpetua o permanente dai pubblici uffici, ora prevista dall'art. 317 bis,
introdotto dall'art. 5 l.86/1990.
3
G. MARINI, Concussione, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, vol. VII, p.2 s.
CAPITOLO 2
LA STRUTTURA DEL REATO
2.1 Interesse Tutelato
La concussione è il più grave tra i reati realizzabili dai soggetti pubblici
contro la pubblica amministrazione. La ratio di questa gravità va colta,
all'interno dello Stato fascista, nell'esigenza di evitare un tirannico abuso
dei propri poteri ai pubblici ufficiali nei confronti dei singoli cittadini,
annullati nella comunità statuale
4
.
Secondo la dottrina più tradizionale la concussione garantisce l'osservanza
del dovere di probità, fedeltà o correttezza del pubblico ufficiale. In
particolare secondo Antolisei lo scopo dell'incriminazione è duplice: da un
lato tutelare l'interesse dell'Amministrazione all'imparzialità, correttezza e
buona reputazione dei pubblici funzionari; dall'altro, impedire che gli
estranei subiscano sopraffazioni e, in genere, danni per gli abusi di potere
dei funzionari medesimi
5
.
La dottrina moderna, più sensibile alle dimensioni costituzionali
dell'illecito penale, ravvisa il bene tutelato nel regolare funzionamento della
pubblica amministrazione, sotto il profilo del buon andamento e
4
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale, Parte speciale, Bologna, 1997, p.202 s.
5
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale II, Milano, 1999, p. 306 s.
dell'imparzialità ex art. 97 Cost.
6
.
Il Pagliaro ritiene, infatti, maggiormente concrete le indicazioni che
identificano il bene tutelato nel regolare funzionamento
dell'amministrazione. Il delitto di concussione offende, da un lato
l'interesse al "buon andamento", tutelato dal citato art.97 Cost., dall'altro
l'interesse alla "imparzialità" della pubblica amministrazione, entrambi
convergenti nel concetto di regolare funzionamento della pubblica
amministrazione. Il "buon andamento" è leso allorché la potestà pubblica
viene deviata verso il soddisfacimento di un interesse privato del pubblico
ufficiale. Ciò è evidente nella concussione per abuso delle funzioni; ma si
riscontra altresì nella concussione per abuso di qualità in quanto, anche se
implicitamente, richiama la possibilità di un abuso delle funzioni.
La "imparzialità" è lesa allorché il potere pubblico è rivolto ad
avvantaggiare indebitamente qualche cittadino a danno della persona
concussa.
Il privato viene tutelato nella sua libertà di determinazione che può essere
offesa tanto nella forma della costrizione, quanto nella forma dell'inganno.
In generale è tutelata l'intera sfera dei rapporti che fanno capo al privato,
abbiano o no essi contenuto patrimoniale
7
.
6
G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto Penale cit., p.202 s.
7
A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, Delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione, 2000, p.105 s.
Nonostante qualche opinione contraria
8
, la dottrina dominante
9
concordemente ritiene di far rientrare il delitto nella categoria dei reati
plurioffensivi. Infatti, concordemente al pensiero della dominante
giurisprudenza della Cassazione Penale, il delitto di concussione ha tale
natura perché mentre da un lato porta offesa all'interesse della pubblica
amministrazione, per quanto concerne il suo prestigio astratto e la
correttezza e probità dei pubblici funzionari; dall'altro lato, produce ipso
facto la lesione della sfera privata del cittadino, per quanto attiene alla sua
integrità del patrimonio ed alla libertà del suo consenso. Soggetti passivi
del reato in esame, quindi, sono la pubblica amministrazione e, nello stesso
tempo, la persona che dà o promette. In tal senso il pregiudizio che subisce
la pubblica amministrazione è inerente intrinsecamente alle modalità di
realizzazione dell'ingiusto profitto da parte del pubblico ufficiale, il quale,
attraverso l'agitazione che riesce a suscitare per effetto del metus publicae
potestatis nell'animo della vittima, vince la resistenza che il privato
vorrebbe contrapporre alla richiesta dell'indebito
10
.
8
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale cit., p.202 s.; PEDRAZZI, La promessa del soggetto
passivo come evento nei delitti contro il patrimonio, Riv. it. d. pen., 1952, p.350 s.
9
F. ANTOLISEI, Manuale di dir. penale cit., p.306 s.
10
Cass. Pen., 5 febbraio 1981, Sezione VI, Astolfi in Cass. pen. 1982, p.1964.
2.2 Soggetto attivo
L'art.317 nel testo riformato del 1990 punisce il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a
lui o a un terzo, denaro od altra utilità.
In relazione alla formula originariamente adottata dal legislatore, che
individuava nel solo pubblico ufficiale il destinatario dei doveri di
comportamento discendenti dalla disposizione in esame, la dottrina,
premesso trattarsi di reato proprio, aveva avuto modo di esprimere riserve
sia sull'avvenuta mancata estensione della disposizione anche agli
incaricati di pubblico servizio, pur equiparati, di solito, dal legislatore ai
pubblici ufficiali, sia sulla motivazione addotta a suo tempo dal Relatore
per giustificare tale limitazione di destinatarietà
11
.
Il Pagliaro, sul punto, osserva che la limitazione nei confronti
dell'incaricato di pubblico servizio era dettata dal convincimento che questi
non potessero esercitare opera di coazione sui privati e che, al massimo,
essi potessero richiedere indebitamente mance, fatto per il quale la pena
della concussione sarebbe risultata eccessiva. Per l'autore, la lacuna non
appariva particolarmente grave in quanto, nella maggioranza dei casi, nei
quali l'incaricato di un pubblico servizio, abusando delle sue facoltà o delle
11
G. MARINI, Concussione cit., p. 3 s.
sue qualità, costringeva o induceva taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, venivano integrati i
presupposti di una estorsione, di una violenza privata o di una truffa, reati
tutti aggravati ex art.61 n.9 c.p.
12
.
Altra parte della dottrina muove, invece, obiezioni formulate alla mancata
estensione della condotta all'incaricato di pubblico servizio. Tali critiche
derivano dal progressivo incremento dei pubblici servizi; sono cioè
aumentati i casi di comportamento concussivo da parte degli stessi
incaricati di pubblico servizio, come ad esempio nell'ipotesi paradigmatica
di una infermiera capo di un ospedale, la quale, adibita all'accettazione dei
pazienti, subordini il ricovero di un ammalato al previo pagamento di una
indebita somma di denaro
13
.
Il Palombi, analizzando l'estensione della soggettività attiva della
concussione all'incaricato di pubblico servizio, evidenzia come la legge
n.86/90 sia stata accolta da parte della dottrina con riserve ed obiezioni che
attingono all'essenza stessa del delitto
14
. Alcuni autori, infatti, sostengono
che poiché il metus publicae potestatis è elemento di connotazione
oggettiva della fattispecie, non è ammissibile l'estensione del delitto di
concussione all'incaricato di un pubblico servizio che è privo, per
12
A. PAGLIARO, Principi cit., p.107 s.
13
G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale cit., p. 203 s.
14
E. PALOMBI, L'estensione del delitto di concussione all'incaricato di pubblico servizio, in Riv. pen.
econ., 1991, p. 333 s.
definizione normativa, proprio di quei poteri idonei a radicare nel soggetto
passivo il timore riverenziale nei confronti della pubblica autorità
15
.
L'ampliamento della sfera del soggetto attivo del reato è destinata quindi a
riflettersi sui connotati oggettivi dalla fattispecie. L'attenzione si sposta dal
piano del metus a quello dell'effetto di prevaricazione, percepito dal
soggetto passivo del reato come riflesso del soggetto attivo. Viene in tal
modo dato per presupposto quello che dovrebbe costituire oggetto di
approfondita indagine diretta a ricostruire la dinamica obiettiva del reato,
nella quale il metus non svolge un ruolo necessario. Nel considerare il
metus momento centrale del reato non si tiene conto che a quell'elemento in
giurisprudenza si ricorre spesso nella ricostruzione delle ipotesi aperte e
violente di azione intimidatoria volta a costringere il privato, mentre la
condotta criminosa si atteggia con modalità diverse, identificate anche nel
solo mezzo ingannatorio. L'errore è consistito nell'aver voluto far assurgere
a caratteristica essenziale della concussione un requisito che, in molti casi,
può anche non profilarsi
16
.
In realtà l'essenza del delitto di concussione è incentrata sulla condotta di
abuso della qualità o dei poteri, e sul suo effetto costrittivo e induttivo, che
costituisce la risultante sull'animo della vittima dell'azione abusiva del
15
S. DI BENEDETTO, Aspetti problematici della riforma degli art.357 e 358 c.p. ,in Riv. it. dir.
proc.pen.,1989, p.1175 s.
16
INFANTINI, Sui criteri differenziali tra i delitti di concussione e di corruzione., in Riv. it. dir. e
proc.pen.,1991, p.516 s.
pubblico agente. Deve ricorrere, quindi, l'intenzione del pubblico agente di
realizzare un utile indebito, facendo ricorso ad un'attività di coazione
idonea a vincere la resistenza della vittima, che viene piegata dalla forza
della sopraffazione.
Prima della riforma del 1990 la giurisprudenza era costretta, attraverso
vere e proprie forzature interpretative, a dilatare l'ambito di applicazione
della figura del pubblico ufficiale, pur di non lasciare impunite alcune
condotte criminose che presentano tutti i caratteri del delitto di
concussione. La pubblica funzione veniva intesa in senso lato
comprendendo qualsiasi attività diretta a realizzare fini etico-politici della
Pubblica amministrazione. In realtà al criterio teleologico costituito dal
perseguimento di finalità pubblicistiche si faceva a volte ricorso per
distinguere nell'ambito della funzione amministrativa la sfera pubblicistica
dell'area privatistica e non, invece, per creare una linea di delimitazione
interna tra la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico
servizio. Il rapporto tra funzione e servizio non si basa, infatti, sull'ormai
tramontato rapporto gerarchico, ma sull'individuazione dei poteri specifici
che contraddistinguono la pubblica funzione. La capacità di compiere opera
di coazione, realizzando la condotta abusiva tipica del reato di concussione,
non va rapportata alla natura dell'attività che il soggetto pubblico è
istituzionalmente chiamato a svolgere, bensì collegata all'abuso del potere
che il soggetto può realizzare al fine di costringere o indurre il privato a
dare o promettere l'indebito. L'abuso va collegato, cioè, alla posizione
giuridica del soggetto agente, il quale strumentalizza il potere per realizzare
un fine illecito, e poiché anche l'incaricato di un pubblico servizio può
abusare della propria posizione giuridica, attraverso la violazione di norme
strumentali alla legale esplicazione di un pubblico potere, se ne deve
dedurre che anche questo soggetto può realizzare gli estremi tipici della
condotta di concussione.
L'estensione operata dalla legge n. 86/1990 deve però correlarsi all'art. 357
c. p. che indica i criteri specifici per individuare i soggetti cui spetta la
qualifica di pubblico ufficiale e che consistono nella formazione e
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e nello
svolgersi della pubblica funzione per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi.
La Corte di Cassazione penale considera pubblico ufficiale il soggetto che
esercita poteri autoritativi o certificativi ovvero partecipa alla formazione o
manifestazione della volontà dell'Ente pubblico economico, limitatamente
agli atti che esulano dall'esercizio dell'attività imprenditoriale in senso
stretto, in quanto tipico esercizio di poteri autoritativi o di
autorganizzazione o di funzioni pubbliche; attribuisce la qualità di
incaricato di pubblico servizio, al soggetto la cui attività è sfornita di tali
caratteristiche autoritative ovvero sarà soggetto del tutto estraneo a tale
disciplina.
Nel primo caso, infatti, l'attività del soggetto di diritto privato contiene
connotazioni pubblicistiche che si riverberano, quanto agli effetti penali,
sulle conseguenze di eventuali condotte illecite, sia relative al falso (come
nella specie), sia in tema di abuso, corruzione e concussione
17
.
La giurisprudenza recente ha escluso la soggettività attiva nei confronti del
medico convenzionato con la Casagit (Cassa autonoma di previdenza
integrativa per i giornalisti italiani), giacché detto ente è una associazione
di natura privata ispirata a fini mutualistici nel fornire assistenza sanitaria
agli associati, e l'attività sanitaria non è di per sé riservata esclusivamente
alla Pubblica Amministrazione in guisa da ravvisarsi incarico d'un pubblico
servizio in chiunque la svolga
18
.
Soggetti attivi possono essere anche i militari: non essendo il fatto previsto
dai codici penali militari, esso è imputabile e punibile a norma del codice
penale comune
19
. A tal proposito la Cassazione penale nel 2001 ha
affermato che integra gli estremi del delitto di concussione il fatto di
presentarsi in divisa e farsi presentare come comandante di una tenenza
della guardia di finanza, sottolineando con ciò i propri poteri discrezionali
17
Cass. pen., sezione V, 14 maggio 1997, n. 7295
18
Tribunale Piacenza, 11 dicembre 2000.
19
F. CHIAROTTI, Concussione cit, p. 701 s.
in ordine al controllo fiscale, inducendo, così, alcuni commercianti alla
consegna gratuita di più mazzi di fiori, di uova pasquali e di una torta,
nonché di più sacchetti di pesce
20
.
Diverso problema è quello costituito dalla possibilità, da taluni ammessa e
da altri negata, che il soggetto, che si ingerisca nell'attività amministrativa
divenga destinatario della regola di condotta discendente dalla disposizione
in esame. Al riguardo bisogna distinguere l'ipotesi del cosiddetto
funzionario di fatto da quella dell'usurpatore di pubbliche funzioni. Nel
primo caso accanto al materiale esercizio, sia pure distorto, della pubblica
funzione, ne interviene anche l'apparenza che lo legittima; nel secondo
caso, invece, si ha da parte dell'ordinamento un preciso rifiuto di
riconoscere la situazione di fatto e di recepirne, qualificandole, le
conseguenze. Se così è, chiara appare la carenza di lesione dell'interesse
facente capo alla Pubblica Amministrazione, lesione, lo si riconosce da
parte di tutti, necessaria, accanto a quella dell'interesse del destinatario del
fatto, perché questo assuma la natura di concussione; al massimo, come è
stato osservato, potrà ricorrere il reato di estorsione
21
.
Secondo il Chiarotti l'usurpatore non potrà mai rispondere del reato
qualificato, cioè del reato proprio del pubblico ufficiale. Se l'esercizio della
20
Cass. pen., Sezione VI, 24 gennaio 2001.
21
G. CONTENTO, La Concussione I, Bari, 1970, p. 35s.; R. PANNAIN, I delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione, Napoli, 1966, p.95 s.
funzione o la qualità siano simulate da un privato al fine di costringere od
indurre altri ad indebita prestazione o promessa, potrà esservi truffa, rapina
od estorsione, secondo i casi, ma non concussione, mancando nel soggetto
attivo la qualità o l'esercizio della funzione che si richiedono per la
commissione di questo reato
22
.
Il Pagliaro ritiene che la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio debba sussistere nell'agente al momento della
commissione della condotta criminosa. Tuttavia, secondo la regola generale
di cui all'art. 360 c. p., la cessazione della qualità nel momento in cui il
reato è commesso non ne esclude la esistenza, se il fatto si riferisce
all'ufficio esercitato. Nel caso specifico della concussione l'abuso dei poteri
non può avvenire dopo la cessazione della qualità di pubblico ufficiale,
perché o il soggetto esercita ancora, sia pure di fatto, un pubblico potere, e
allora è sempre pubblico ufficiale, o il soggetto non lo esercita più e allora
non può abusarne. E' possibile, invece, la concussione per abuso di qualità,
perché il soggetto può incutere timore o ingannare, avvalendosi dell'ufficio
prima esercitato
23
.
L'orientamento espresso da Fiandaca e Musco, invece, sostiene che il
soggetto attivo può essere anche colui che esercita una funzione pubblica
22
F. CHIAROTTI, Concussione cit., p. 702 s.
23
A.SEGRETO- G. DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,
Milano, 1991, p. 2 s.
soltanto di fatto, prescindendo cioè da un'investitura formale
24
.
Secondo il Pagliaro non si può avere concussione, se al momento della
condotta l'agente non era ancora pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio, salvo che egli, in vista di una nomina imminente, potesse già
abusare dei poteri o della qualità. Può trattarsi pure di un funzionario di
fatto. E siccome questa posizione è compatibile con quella di usurpatore,
ben può aversi il delitto di concussione, quando un soggetto nominato
irregolarmente o del tutto senza nomina o che abbia ricevuto partecipazione
del provvedimento concernente la cessazione dalla carica eserciti di fatto la
pubblica funzione. Se, invece, non vi è esercizio, neppure di fatto, di poteri
pubblici, ma soltanto simulazione del loro esercizio, il soggetto non è
pubblico ufficiale e, pertanto, non può commettere il delitto di concussione.
Il fatto costituirà, di regola, estorsione o truffa o violenza privata
25
.
Il delitto non è escluso dal fatto che il pubblico ufficiale sia un solo
componente di un organo collegiale, poiché anche la partecipazione alle
risoluzioni collegiali è esercizio di pubblica funzione o pubblico servizio
26
.
24
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale cit., p.203 s.
25
A. PAGLIARO, Principi cit., p.108 s.
26
G. DOLCINI- E. MARINUCCI, Codice penale commentato parte speciale, Milano, 1999, p.1745.