organizzazioni universali e regionali, per rafforzare la lotta al terrorismo (misure
militari, economico - finanziarie, politico - diplomatiche e così via).
Nello stesso tempo, però, e nonostante l'enorme sgomento e l'orrore che
quegli attentati hanno suscitato nell'opinione pubblica mondiale e nelle coscienze
individuali, occorre ricordare come il terrorismo internazionale non sia affatto un
fenomeno di recente manifestazione.
Atti di terrorismo diretti contro i cittadini e i beni di altri Stati, pur
presentando caratteristiche sempre nuove e differenti, hanno conosciuto un
progressivo incremento a partire dagli anni '60 del secolo scorso. Soprattutto l'area
del Medio Oriente è stata teatro di sanguinose azioni terroristiche alimentate
direttamente dal permanente conflitto arabo - israeliano e gli stessi cittadini e beni
statunitensi sono divenuti sempre più frequentemente un bersaglio privilegiato del
terrorismo internazionale
2
. Vari sono poi gli strumenti di cui i terroristi si sono
serviti per portare a compimento i loro piani (dai dispositivi più tradizionali, alle
moderne tecnologie informatiche fino all'utilizzo di sostanze chimiche e
batteriologiche) e per colpire direttamente obiettivi sia materiali che umani
(aviazione civile, diplomatici, capi di Stato, ambasciate, imprese commerciali e
cosi via).
Su queste premesse si basa la presente ricerca, dedicata essenzialmente al
fenomeno del terrorismo aereo. La scelta di restringere l'indagine a questa forma
di terrorismo internazionale è stata dettata, oltre che dall'attualità dell'argomento,
2
Solo nel corso del 2000 a livello mondiale si sarebbero verificati 423 episodi di terrorismo
internazionale (l'8% in più rispetto al 1999) che avrebbero provocato la morte di 405 persone e il
ferimento di altre 790. Il numero degli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti sarebbe salito, in
particolare, dai 169 del 1999 ai 200 del 2000. Cfr. Dipartimento di Stato USA, The Year in
Review: Patterns of Global Terrorism (8 agosto 2001), in www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000/
index.cfm?docid=2420 (visitato dicembre 2001).
anche dalla necessità di delimitare un problema che si è concretamente
manifestato in modi differenti, dando luogo ad atti molteplici ed eterogenei. Il
fatto che l'aviazione civile sia stata fin dall'inizio uno degli obiettivi più
frequentemente colpiti dal terrorismo e che il verificarsi di dirottamenti aerei, atti
di sabotaggio o attentati negli aeroporti sembri di per sé ledere gli interessi di più
Stati e della comunità internazionale nel suo complesso sono stati ulteriori fattori
che hanno spinto a prediligere questa particolare prospettiva.
Lo scopo di questo lavoro è allora quello di esaminare il contenuto degli
strumenti normativi attualmente previsti nel diritto internazionale per fronteggiare
il terrorismo aereo, nonché di analizzare le varie misure che gli Stati hanno in
pratica adottato per reprimere quegli atti di terrorismo che hanno direttamente
coinvolto l'aviazione civile.
Un'indagine del genere sembra tanto più necessaria alla luce degli
avvenimenti recenti, dal momento che fin dai giorni immediatamente successivi
agli attentati dell'11 settembre, nel quadro del dibattito generale che si è
sviluppato intorno a quei fatti e alle conseguenti azioni e iniziative intraprese sul
piano internazionale, ci si è anche interrogati sulla capacità degli strumenti
normativi esistenti a livello internazionale di garantire un'efficace repressione del
terrorismo internazionale e sull'impatto che quegli avvenimenti potranno avere
sullo sviluppo del diritto internazionale.
Il terrorismo aereo rappresenta, tuttavia, solo una delle possibili forme di
terrorismo internazionale. Peraltro, atti di violenza che hanno direttamente
coinvolto l'aviazione civile non sono stati sempre compiuti al fine di "terrorizzare"
un gruppo o una popolazione ma anche per motivi o fini diversi
3
. Per questo,
occorre soffermarsi più in generale sul problema della definizione di terrorismo
internazionale, analizzando nel prosieguo dell'indagine il modo in cui i
tradizionali atti compiuti dai terroristi nell'ambito dell'aviazione civile
(dirottamenti, atti di sabotaggio ecc.) vengono definiti sul piano convenzionale. A
tal fine, si prenderanno in esame innanzitutto alcune definizioni elaborate dalla
dottrina, sia per quanto riguarda il terrorismo di individui o gruppi, sia
relativamente agli atti di terrorismo compiuti con l'appoggio o l'aiuto di uno Stato,
individuando i vari livelli in cui può concretizzarsi tale sostegno. Si passerà,
quindi, ad analizzare la nozione di terrorismo contenuta in alcuni strumenti
normativi interni e internazionali, prendendo le mosse da quella introdotta
nell'ordinamento italiano dal decreto - legge varato dal Governo il 18 ottobre
2001, che ha apportato alcune modifiche al Codice penale italiano in materia di
terrorismo.
Sempre per quanto riguarda la definizione generale di terrorismo
internazionale, saranno esaminati alcuni atti delle Nazioni Unite che si occupano
espressamente di questo fenomeno, in particolare alcune risoluzioni
dell'Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza e si metteranno in luce i
problemi che si sono posti al riguardo. La questione del terrorismo internazionale,
3
Al riguardo, si può ricordare ad es. che i primi dirottamenti vennero effettuati in vista del mero
fine di raggiungere uno Stato altrimenti irraggiungibile, come avvenne nel caso di alcuni
dirottamenti compiuti nel periodo successivo all'ascesa di Fidel Castro al potere da alcuni cittadini
cubani intenzionati a raggiungere gli Stati Uniti o nel caso di alcuni dirottamenti verificatisi
nell'Europa centro - orientale al tempo della guerra fredda. Non sono mancati poi dirottamenti
compiuti con finalità criminose di tipo comune (come l'estorsione di somme di denaro) o da
persone psichicamente squilibrate. (Cfr. McWHINNEY E., Aerial Piracy and International
Terrorism - The Illegal Diversion of Aircraft and International Law, Dordrecht Boston Lancaster,
1987). Degno di nota è poi il caso Minichiello, ex - marine italo - americano, il quale, non avendo
denaro sufficiente per utilizzare i normali voli di linea fra gli Stati Uniti e l'Italia, il 31 ottobre
1969 dirottò un aereo statunitense verso l'Italia per ricongiungersi ai suoi parenti.
infatti, da circa trent'anni viene costantemente posta all'ordine del giorno dei
lavori dell'Assemblea generale la quale, oltre a promuovere la conclusione di
diverse convenzioni internazionali sul terrorismo, ha adottato su questo tema
numerose risoluzioni e dichiarazioni che sembrano riflettere i contrasti esistenti
tra gli Stati membri relativamente agli atti da considerare come terroristici. Anche
il Consiglio di Sicurezza si è più volte occupato del terrorismo internazionale, sia
in generale sia con riguardo ad episodi specifici, e da quest'ultimo punto di vista
un'attenzione particolare sarà riservata all'azione intrapresa nei confronti della
Libia in riferimento al caso Lockerbie, su cui si è modellata anche la prassi seguita
successivamente da tale organo in occasione di altri episodi di terrorismo
internazionale. Ci si soffermerà quindi sulla possibilità di individuare una
definizione di terrorismo nella prassi convenzionale, prendendo in esame i
numerosi accordi fino ad oggi conclusi a livello universale e regionale. In tale
contesto, si accennerà anche alle rilevanti disposizioni del Progetto di
convenzione generale sul terrorismo su cui sta attualmente lavorando la Sesta
Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nonché a quelle del Progetto di
trattato promosso in seno all'OSA all'indomani degli attacchi di New York e
Washington. Poiché definisce espressamente il terrorismo, un'attenzione
particolare sarà infine dedicata alla proposta di decisione quadro sulla lotta contro
il terrorismo su cui il Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione europea ha
raggiunto un accordo provvisorio nel dicembre scorso, nell'ambito della
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Per definire meglio il terrorismo internazionale e inquadrarlo in un contesto
giuridico, si accennerà poi alla questione del rapporto tra le attività terroristiche e i
crimini internazionali individuali. A tal fine, si prenderanno in esame alcune
posizioni dottrinali, la prassi diplomatica e giurisprudenziale di alcuni Stati,
nonché quanto previsto dal Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza
dell'umanità e dallo Statuto della Corte penale internazionale, entrato in vigore
recentemente.
Terminato l'esame relativo al problema della definizione del terrorismo
internazionale, si prenderà in considerazione la prassi convenzionale in materia di
terrorismo aereo, tentando di verificare in conclusione la possibile incidenza che
alcune disposizioni pattizie hanno avuto sulla formazione di norme di diritto
internazionale generale. Da questo punto di vista, occorre ricordare fin da ora che,
in seguito al diffondersi di dirottamenti aerei, sabotaggi e attentati negli aeroporti,
la comunità internazionale ha concluso, nel quadro dell'ICAO, specifiche
convenzioni multilaterali che hanno avuto lo scopo di istituire una cooperazione
tra gli Stati parte per prevenire e reprimere i suddetti atti. Si tratta delle
Convenzioni di Tokyo, dell'Aja e di Montreal le cui disposizioni verranno
raggruppate in questo lavoro in base al loro contenuto. In particolare, dopo aver
esaminato il modo in cui tali accordi definiscono gli illeciti contemplati e averli
distinti da altri tipi di atti come la pirateria aerea in senso classico, si passerà ad
analizzare i limiti di applicazione delle convenzioni, i titoli di giurisdizione
previsti, il principio aut dedere aut iudicare, il contenuto degli altri obblighi che
incombono sugli Stati parte e il meccanismo per la soluzione delle controversie
relative all'interpretazione e applicazione dei trattati medesimi. Peraltro, non si
potrà fare a meno di accennare in generale anche alle norme contenute nelle altre
convenzioni universali che vengono in rilievo per la prevenzione e repressione di
specifici atti di terrorismo e nel Progetto di convenzione generale sul terrorismo,
nonché alle disposizioni operative della risoluzione 1373 adottata unanimemente
dal Consiglio di Sicurezza il 28 settembre scorso e da alcuni paragonate a quelle
di una vera e propria convenzione generale sul terrorismo.
Bisogna, però, sottolineare fin da ora come la lotta al terrorismo aereo sia
stata spesso condotta al di fuori del quadro istituito dai suddetti accordi e come gli
Stati abbiano fatto ricorso piuttosto frequentemente a misure di altro tipo sia di
carattere pacifico, sia implicanti l'uso della forza nel territorio di un altro Stato.
Per questo, l'ultima parte del presente lavoro sarà principalmente dedicata
all'esame della prassi relativa alle misure unilaterali adottate dagli Stati per
reprimere atti di terrorismo aereo. Nel procedere in tale direzione, e sebbene
misure del genere siano state in alcuni casi adottate indipendentemente
dall'esistenza di un illecito internazionale, si affronterà innanzitutto la questione
della responsabilità internazionale dello Stato sul cui territorio sia stato commesso
un atto di terrorismo e quella dello Stato che appoggia in modo più o meno attivo
individui o gruppi terroristici. In riferimento a quest'ultimo aspetto, si distinguerà
tra le forme di sostegno che fanno sorgere una responsabilità dello Stato per fatto
dei propri organi e quelle che invece, non essendo direttamente imputabili alle
autorità nazionali, possono determinare soltanto una responsabilità dello Stato per
fatto di privati. Ci si soffermerà quindi sulle misure di carattere coercitivo e,
sebbene in pratica sia spesso piuttosto difficile tracciare una distinzione del
genere, si procederà all'esame della prassi rilevante sulla base di quella che è
sembrata essere la motivazione principale dell'azione. Così, dopo aver richiamato
alcune posizioni elaborate in dottrina per giustificare l'uso della forza nella lotta al
terrorismo, si analizzeranno dapprima i casi in cui gli Stati hanno fatto ricorso alla
forza per liberare i propri cittadini tenuti in ostaggio da dirottatori e/o per catturare
i responsabili, e poi quelli in cui la forza è stata impiegata più specificamente per
sanzionare il comportamento di Stati sponsor di atti di terrorismo aereo. In tale
contesto, un'attenzione particolare sarà riservata alla risposta militare che gli Stati
Uniti hanno posto in essere con il sostegno più o meno diretto di altri Stati dopo
gli attentati dell'11 settembre. Nell'esaminare la prassi rilevante in materia, si
prenderà in considerazione il fondamento giuridico di volta in volta invocato dagli
Stati per giustificare la loro azione sulla base del diritto internazionale e le
reazioni manifestate dalla comunità internazionale di fronte alle suddette azioni.
Dopo aver accennato alla prassi relativa alle sanzioni di carattere economico -
finanziario, il quadro delle misure repressive adottate in risposta ad atti di
terrorismo aereo verrà completato attraverso l'esame di quelle specificamente
dirette a far valere la responsabilità penale degli autori di un atto di terrorismo
aereo. Al riguardo, ci si soffermerà innanzitutto sull'azione intrapresa a livello
internazionale per sottoporre a processo i due cittadini libici accusati per la strage
di Lockerbie, giudicati al termine di una controversia decennale tra la Libia, da un
lato, e gli Stati Uniti e il Regno Unito, dall'altro, da una Corte riunita in Olanda e
applicante il diritto e le procedure scozzesi. E' questo un caso particolarmente
interessante soprattutto per il carattere anomalo del collegio, chiamato ad
esercitare la sua giurisdizione soltanto su un caso specifico e che, data la
composizione ed il diritto applicato, non si è configurato come un tribunale
internazionale. Infine, sulla base delle disposizioni contenute nel Presidential
Military Order e nel Military Commission Order, si esaminerà il procedimento
penale e il trattamento ai quali gli Stati Uniti hanno deciso di sottoporre i presunti
responsabili degli attacchi dell'11 settembre, cercando di cogliere la loro
conformità o meno con i diritti riconosciuti agli imputati dal diritto internazionale
di pace e dal diritto internazionale umanitario.
CAPITOLO I
IL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE DEL
TERRORISMO
L'aviazione civile è stata frequentemente colpita dal terrorismo
internazionale, sia pure con modalità diverse nel tempo. Così, mentre in passato
essa costituiva essenzialmente un "obbiettivo" delle azioni terroristiche, dando
soprattutto luogo a dirottamenti aerei, ad atti di sabotaggio e a sanguinosi attentati
negli aeroporti, l'11 settembre scorso essa si è configurata anche come "mezzo",
strumento volto a provocare la distruzione di altre strutture presenti sul territorio,
nonché la morte e il ferimento di migliaia di persone innocenti. Il terrorismo
aereo, però, si configura come una soltanto delle possibili manifestazioni del
terrorismo internazionale. Inoltre, gli stessi atti che i terroristi hanno
tradizionalmente compiuto contro l'aviazione civile sono stati posti in essere
anche da individui che difficilmente potevano essere considerati "terroristi"
ovvero per motivi e fini diversi da quello di "terrorizzare" un gruppo o una
popolazione (ad es. dirottamenti effettuati per il mero fine di raggiungere uno
Stato altrimenti irraggiungibile, per estorcere somme di denaro e così via)
1
. Per
questo, al fine di distinguere gli atti di terrorismo aereo rispetto ad altri atti di
violenza che dal punto di vista materiale presentano le stesse caratteristiche,
occorre allargare il campo di ricerca e soffermarsi più in generale sulla definizione
di terrorismo internazionale, rinviando al prosieguo dell'indagine l'esame relativo
1
Cfr. anche quanto detto nel corso dell'introduzione, specialmente nota 3.
alla definizione che gli strumenti normativi convenzionali hanno dato degli
specifici atti normalmente compiuti dai terroristi nell'ambito dell'aviazione civile
(dirottamenti, atti di sabotaggio e così via)
2
.
1.Classificazioni e definizioni dottrinali
Il fenomeno del terrorismo internazionale è stato ampiamente trattato dalla
dottrina e diversi sono gli autori che hanno cercato di elaborarne una definizione.
Da un punto di vista generale, vengono considerati come atti di terrorismo
internazionale, da un lato, quelli compiuti esclusivamente da privati individui o
gruppi e, dall'altro, quelli posti in essere contro uno Stato dagli organi di un altro
Stato o con il loro sostegno più o meno attivo, ossia quello che viene spesso
classificato come "State-sponsored terrorism"
3
. Sulla base di questa distinzione e
nonostante l'osservazione mossa da alcuni, secondo cui dal punto di vista
giuridico è inutile dare una definizione di terrorismo, in considerazione soprattutto
delle sue implicazioni politiche e visto che gli atti in cui si realizza sono già
sanzionati dal diritto internazionale
4
, occorre esaminare separatamente il modo in
cui, nel tentativo di individuarne i caratteri propri ed essenziali, il terrorismo
2
Cfr. in particolare il par.2 del capitolo II.
3
Tra gli autori che hanno espressamente tracciato una distinzione del genere v. tra gli altri
DINSTEIN Y., The International Legal Response to Terrorism, in Il Diritto Internazionale al
tempo della sua codificazione. Studi in onore di Roberto Ago, Milano 1987, p.139 ss., spec.p.140 e
143; LAMBERT J., Terrorism and Hostages in International Law - A Commentary on the Hostage
Convention 1979, Cambridge 1990, p.14 ss. e p.19 e ss.
4
Cfr. ad es. l'opinione riportata da ROBERTS G.B., Self-Help In Combatting State-Sponsored
Terrorism: Self Defense and Peacetime Reprisals, in Case Western Reserve Journal of
International Law, 1987, vol.19, p.243 ss., spec. p.249. Cfr. anche HIGGINS R., The general
international law of terrorism, in HIGGINS R. e FLORY M. (a cura di) Terrorism and
International Law, New York - Londra 1997, p. 13 ss. Secondo l'autrice americana, infatti, nel
diritto internazionale "nothing is gained - save at the crudel political level- by classifying political
acts of which one disapproves as terrorism"(p.26) e ancora "Terrorism is a term without legal
significance. It is merely a convenient way of alluding to activities, whether of States or of
individuals, widely disapproved of and in wich either the methods used are unlawful, or the targets
protected, or both" (p.28).
internazionale di individui e quello sponsorizzato da Stati vengono definiti dalla
dottrina.
2. Segue: Il terrorismo internazionale di individui o gruppi
Nel definire tale fenomeno, i vari autori hanno soffermato la loro attenzione
innanzitutto sulla nozione di terrorismo per chiarire, poi, quando esso può essere
considerato "internazionale". Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna
innanzitutto osservare che le definizioni proposte in dottrina nel corso degli anni
sono piuttosto numerose e spesso diverse tra loro
5
. Si può, inoltre, rilevare che
mentre alcuni autori si sono limitati ad elencare in modo più o meno esauriente i
tipi di atti qualificabili come terrorismo, altri hanno cercato di enucleare una
definizione capace di cogliere il fenomeno del terrorismo nella sua interezza
6
. Ad
ogni modo, tutti hanno riconosciuto, più o meno esplicitamente, la difficoltà
oggettiva di dare una definizione soddisfacente di questo termine.
Fatta questa premessa, sembra comunque opportuno esaminare alcune delle
definizioni elaborate dalla dottrina e tentare di individuare in questo modo quelli
che sono gli elementi peculiari del terrorismo. Secondo un orientamento
dottrinale, il terrorismo si configura come "une méthode criminelle caractérisée
par la terreur, la violence, par une grande intimidation, en vue d'atteindre un but
determiné"
7
. Criticando questa impostazione in quanto volta a precisare il
concetto di terrorismo ricorrendo al termine "terrore" e riconoscendo nello stesso
5
Solo nel 1983 l'americano Scmid ne contava 109. In proposito v. SCMID A., Political
Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature, 1983, p.119-152.
6
TOURET C., La piraterie au vingtième siecle - Piraterie maritime et aérienne, Parigi 1992, p.70
ss.
7
SOTTILE A., Le terrorisme international, in Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, L'Aja,, 1938/III, Tomo 65, Parigi 1939, p.1 ss., spec. p.10.
tempo l'impossibilità di una definizione non tautologica, altri hanno definito il
terrorismo come "un complesso di attività criminose compiute al fine di spargere
il panico presso singoli individui, gruppi di persone o un'intera collettività, e
perseguire quindi finalità ulteriori, generalmente di natura politica"
8
. Venendo,
poi, alle definizioni più recenti, si può notare che secondo alcuni autori il
terrorismo può essere qualificato come un "act of violence, targeted at another
State and directed at persons or property, and of such nature as to create a state of
terror in the minds of public figures, groups of persons or the general public"
9
ovvero come "violence, whether actual or threatened, used for a political/religious
objective, in order to affect an intended audience, and thereby to alter an issue of
public policy"
10
.
A prescindere dalla questione se queste definizioni siano più o meno precise e
complete, esse, insieme ad altri contributi dottrinali
11
, consentono di mettere in
luce le caratteristiche proprie ed essenziali del terrorismo. Innanzitutto è evidente
che quest'ultimo si configura come un atto criminale di violenza, inteso in senso
ampio (dalla minaccia all'uso effettivo di essa), elemento che però non è
sufficiente di per sé a configurare un'attività come terroristica. Nello stesso tempo,
il terrorismo si caratterizzerebbe in genere per il fine politico e ideologico
8
PANZERA A.F., Attività terroristiche e diritto internazionale, Napoli 1978, p.1.
9
STEIN T., International Measures Against Terrorism and Sanctions By and Against Third States,
in Archiv des Volkerrechts, 1992, p.38 ss., spec. p.40.
10
PICKARD D.B., Legalizing Assassination, in Georgia Journal of International and
Comparative Law, 2001, vol.30, p.3 ss., spec. p.4-6.
11
V. tra gli altri, DAVID E., Le terrorisme en droit international, in Réflexions sur la définition et
la répression du terrorisme (Actes du Colloque, Université libre de Bruxelles, 19 et 20 mars
1973), Bruxelles 1974, p.105 ss., spec.p.109-125; ALEXANDER Y., Democracy and Terrorism:
Threats and Responses, in Israel Yearbook on Human Rights, 1996, p.253 ss.; KNAUFT S.R.,
Proposed Guidelines for Measuring the Propriety of Armed State Responses to Terrorist Attacks,
in Hastings International and Comparative Law Review, 1996, vol. 19, p.763 ss., spec. p.764-766;
ENDERS W. e SANDLER T., Transnational Terrorism in the Post-Cold War Era, in
International Studies Quarterly, 1999, p.145 ss., spec. p. 147-148.
perseguito dagli autori, anche questo concepito in modo ampio (dalla
realizzazione di un programma politico, religioso e così via alla distruzione delle
strutture politiche, sociali, economiche, ecc.). Ma l'elemento distintivo del
terrorismo sarebbe costituito dal fatto che esso mira a "terrorizzare" un gruppo
determinato, vale a dire a creare paura in esso ed a minarne il senso di sicurezza.
Questo, in particolare, sarebbe un fine ulteriore, immediato e nel contempo
strumentale, rispetto al fine ultimo che gli autori di un atto terroristico si
propongono di raggiungere. Nel loro tentativo di creare una situazione generale di
paura, i terroristi, come evidenziato dalla prassi, cercano poi di colpire una serie di
obbiettivi sia materiali (strutture pubbliche, missioni diplomatiche, imprese
commerciali ecc.), che umani (civili, capi di Stato, diplomatici, personalità
politiche e così via), utilizzando i metodi più diversi (esplosioni, dirottamenti,
sabotaggi, uccisioni, rapimenti, catture di ostaggi ecc.) e gli strumenti più vari
(impiego di bombe, armi convenzionali ecc. e, attualmente, anche di armi
chimiche e biologiche con un rischio sempre maggiore verso l'utilizzo di armi
nucleari e di distruzione di massa), con la conseguenza che si possono individuare
varie forme di terrorismo (terrorismo aereo, informatico, cattura di ostaggi,
terrorismo ambientale, catastrofico
12
, ecc.).
Nel definire il terrorismo, qualche autore ha anche cercato di differenziarlo
rispetto ad alcune forme di violenza o di belligeranza con cui viene spesso
confuso, tra cui la guerriglia e l'insurrezione. Oltre che per ragioni di natura
12
Per quanto riguarda quelle forme di terrorismo, di recente manifestazione, che la dottrina
americana ha rispettivamente denominato "environmental" e "catastrophic" e sulla loro possibile
disciplina a livello internazionale, v. SEACOR J., Environmental terrorism: Lessons from the oil
fires of Kuwait, in American University Journal of International Law and Policy, 1994, p.481 ss.;
KELLMAN B., Catastrophic terrorism - thinking fearfully, acting legally, in Michigan Journal of
International Law, 1999, p.537 ss.
sostanziale
13
, il terrorismo si distinguerebbe dagli altri due fenomeni anche per il
diverso trattamento ricevuto dal diritto internazionale bellico
14
. Infatti, mentre i
guerriglieri e gli insorti, se si uniformano alle leggi ed ai costumi di guerra e
sempre che si astengano dal ricorrere a metodi terroristici, sono considerati come
legittimi combattenti ed hanno diritto allo status di prigionieri, i terroristi, non
operando distinzione alcuna tra obiettivi civili e militari e violando
sistematicamente le leggi e i costumi di guerra, non beneficerebbero di un uguale
trattamento
15
. Da questo punto di vista, particolarmente significativa risulta la
decisione degli Stati Uniti di detenere e processare i responsabili degli attentati
dell'11 settembre "for violations of the laws of war", riconoscendo ad essi solo
diritti ben determinati
16
.
Vari autori hanno infine cercato di individuare l'elemento spaziale in base al
quale un atto di terrorismo compiuto da individui o gruppi possa essere definito
internazionale.
13
In proposito v. ad es. PANZERA A.F., Terrorismo (dir.internaz.), in Enciclopedia del diritto,
vol. XLIV, p.370 ss., spec. p.371; ALEXANDER Y., Democracy and Terrorism, op. cit., p.256-
257; GROSS E., Democracy's Struggle Against Terrorism: The Powers of Military Commanders
to Decide Upon the Demolition of Houses, the Imposition of Curfews, Blockades, Encirclements
and the Declaration of an Area as a Closed Military Area, in Georgia Journal of International
and Comparative Law, 2002, p.165 ss., spec. p.173 ss.
14
Cfr. PANZERA A.F., op. ult. cit., p.371; DINSTEIN Y., The International Legal Response, op.
cit., p.141-143.
15
In questo lavoro ci si occuperà essenzialmente della disciplina internazionale relativa agli atti di
terrorismo compiuti in tempo di pace. Sulle attività terroristiche realizzate in tempo di guerra e sui
divieti posti al riguardo dal diritto internazionale bellico v., tra gli altri, RUBIN A.P., Terrorism
and the Laws of War, in Denver Journal of International Law, 1983, p.219 ss.; GUILLAUME G.,
Terrorisme et droit international, in Académie de droit international - Recueil de Cours, 1989/III,
Tomo 215, Dordrecht-Boston-Lancaster 1990, p.295 ss., spec. p.375 ss.
16
Per maggiori approfondimenti su questo punto v. capitolo III par.13.