6
più spesso alla digitazione sulla tastiera di codici e alla scelta di determinati
iconemi che ci appaiono sul video.
2 - Le reti telematiche.
Le vendite e in generale i contratti conclusi per via telematica sono influenzati
dal tipo di rete che si utilizza. Infatti, il mezzo scelto determina modalità
operative di tipo diverso. Si è passati così dalle televendite effettuate con
l’ausilio del mezzo televisivo, in cui le parti sono prive di contratto e la
visione del bene in vendita avviene solo tramite lo schermo TV, al Videotel
(ormai praticamente scomparso), apparecchiatura che consentiva l’accesso a
banche dati tramite il collegamento di un terminale alla rete telefonica; e oggi
più diffusamente alla contrattazione via EDI (Electronic Data Interchange) e
via Internet. Ormai quando si parla di vendita telematica s'intende il contratto
concluso prevalentemente con questi ultimi due mezzi. I sistemi EDI e
Internet hanno due gradi di diffusione differenti a causa della differenza di
costi, molto più elevati per il primo e quindi appannaggio di grandi imprese,
molto più bassi per il secondo che è capillarmente diffuso grazie alle reti
telefoniche analogiche e digitali comuni in tutte le case.
7
3 - Che cosa sono Internet e EDI.
La nascita di Internet risale al progetto ARPANET, del dipartimento della
difesa statunitense che, nel 1969 investì su un sistema di telecomunicazioni in
grado di garantire che un attacco nucleare russo non interrompesse la catena di
comando attraverso tutti gli Stati Uniti.
La soluzione fu quella di creare delle piccole reti locali (LAN) nei luoghi
strategici degli Stati Uniti e di collegarle tra loro attraverso delle reti di
telecomunicazione geografiche (WAN).
Nel caso una città fosse stata distrutta da un attacco nucleare, questa rete di
reti garantiva comunque la comunicazione tra tutte le altre città collegate.
Il decollo definitivo di Internet avviene nel 1973 quando Vinson Cerf, del
dipartimento di ricerca avanzata dell’università di California e responsabile
del progetto ARPANET, brevettò il protocollo TCP/IP che consentì di
collegare le reti di diversi governi e università dando vita a Internet.
Un protocollo è un codice che consente a diversi Network incompatibili per
diversità di programmi e di sistemi di comunicare tra loro. Oggi Internet è un
mezzo di comunicazione che collega milioni di computer tra loro in tutto il
mondo e consente l’accesso a una quantità infinita di informazioni,
annullando le distanze geografiche e temporali. Attraverso Internet si possono
8
inviare messaggi, condividere informazioni e lavorare in gruppo su progetti a
migliaia di Km di distanza.
Altro sistema di comunicazione rilevante per questa ricerca è il sistema EDI.
Si tratta di una rete chiusa di comunicazione tra computer che consiste nel
trasferimento di dati strutturati sulla base di standard concordati tra sistemi
informatici
1
. In questo caso però lo scambio di dati è considerato automatico
perché indipendente dall’intervento dell’operatore umano, sia in fase di
spedizione che di ricezione.
La nascita dell’EDI risale al 1968, anno in cui negli U.S.A. fu costituita la
TDCC (Transportation Data Coordinating Committee), commissione avente
l’obiettivo di studiare metodologie volte al miglioramento dello scambio di
documenti tra aziende, relativi al trasporto di merci.
Di queste due reti telematiche oggi diffuse, quella che sta riscuotendo il
maggior successo e sta contribuendo all’evoluzione del diritto è certamente la
rete Internet.
1
- FINOCCHIARO, I contratti informatici,Padova,1997, p. 1
9
Capitolo II
IL CONTRATTO CONCLUSO PER VIA TELEMATICA
4 - La comunicazione telematica.
La parola stessa “Telematica” dà una prima idea del fenomeno che stiamo
studiando. Il suffisso “tele” (dal greco: lontano) ci dà l’idea di qualche cosa
che non vediamo. Sono infatti la distanza e l’assenza le principali
caratteristiche; si dice infatti anche “virtuale” per indicare un fenomeno che
quasi non esiste. La comunicazione telematica, infatti, è una comunicazione
inter absentes, cioè in cui i soggetti non hanno tra loro alcuna relazione di tipo
fisico (visiva, tattile, uditiva). O meglio c’è una relazione di tipo visivo ma a
carattere ipertestuale. I soggetti non si vedono tra loro ma percepiscono su uno
schermo una rappresentazione di ciò che sono o vogliono esprimere
2
. Ne
consegue che la comunicazione non ha un carattere verbale o scritto, per lo
meno come lo s'intende comunemente. Le parole e i loro significati sono
sostituiti da icone e segni convenzionali che viaggiano in rete sotto forma di
2
- IRTI, in Riv. trim. 1998, nell'articolo "Scambi senza accordo" parla di televedere, prospettando per questo
caso una comunicazione per immagini intelligibili a prescindere dalla lingua del supporto accedente. Per lo
scambio telematico parla di audiovedere
10
impulsi.
Nei contratti via EDI, inoltre, non è nemmeno presente una comunicazione in
codice tra due utenti che interagiscono ma, addirittura, la conclusione è
automatica. Lo scambio avviene sulla base di una serie o protocolli concordati
per cui, al variare di certi dati, automaticamente si crea la condizione per un
trasferimento di beni
3
.
L’interagire telematico quindi è, più che un dialogo, seppure tramite una
macchina, una procedura convenzionale
4
.
5 - L’accordo telematico. Il contratto telematico come strumento di
predisposizione.
Bisogna ora analizzare se per la conclusione di un contratto per via telematica
siamo in presenza di una procedura di tipo totalmente spersonalizzato o se è
possibile intravedere o ricondurre il tutto ad una forma di accordo.
Molteplici sono in dottrina le posizioni, e non sempre in sintonia tra loro. Vi è
chi, sulla base di una visione basata su un “capitalismo spersonalizzante”,
3
- FINOCCHIARO, op. cit. p.1 ss., specifica che l'EDI è appannaggio finora di grandi industrie (FIAT,
PHILIPS, PARMALAT, ecc.); es.: al calo di un certo tipo di merce in un magazzino il computer, che gestisce
il sistema , automaticamente provvede all'invio di un ordine. Il sistema telematico diviene così il mezzo di
conclusione del contratto.
4
- IRTI, op. cit. p., 357
11
ragiona in termini di astratta purezza dello scambio
5
in ossequio a una libertà
di iniziativa economica ormai dissociata dall’accordo
6
. Per questa dottrina
nella disciplina dei contratti telematici data la adialogicità del rapporto, le
parti dirigono le loro decisioni sulla merce oggetto dello scambio in maniera
unilaterale. Si tratterebbe cioè dell'incontro di due atti unilaterali, uno di, per
così dire, esporre, l'altro di preferire immagini di cose. Si avrebbe cioè non
tanto l'accordo quanto l'incontro delle parti. E' però vero che il codice civile,
agli artt. 1321 e 1325, nell'indicare quali sono i requisiti del contratto, tra
questi indicano l'accordo tra le parti. Tale dottrina, in realtà, ha forse centrato
il discorso più sull'assenza del dialogo che sull'assenza dell'accordo
7
. Esistono,
infatti, fattispecie contrattuali che prescindono dal dialogo ma, per questo, non
significa che siano manchevoli di accordo. Si veda l'art. 1327 c.c. (Esecuzione
prima della risposta dell'accettante), l'art. 1333 c.c. (Conclusione in mancanza
di rifiuto nel contratto con obbligazioni per il solo proponente). L'accordo c'è
anche se riconosciuto su una base diversa dall’ art. 1321 c.c.. Una visione così
radicalmente spersonalizzante è criticata da chi invece ritiene che alla base
degli scambi telematici vi sia da intendere il peculiare linguaggio e le modalità
5
- IRTI,Scambi senza accordo, op. cit., p. 353
6
- Sempre secondo Irti, riconducendo il tutto al piano del dialogo linguistico non ci sarebbe contrarietà tra
art. 41 Cost., posto a tutela degli scambi economici e 1326 s.s. c.c., disciplina dettata per l'accordo.
7
- Oppo, Riv. dir. civ. ,1998, I, Disumanizzazione del Contratto?, p. 527
12
in cui questo si sviluppa. Si è detto che questo linguaggio è formato da segni e
caratteri e modalità espressive che si discostano da quelle ordinarie. Il codice
semantico qui è determinante ed è funzionale al risultato.
Il contratto telematico può anche essere visto come uno strumento di
predisposizione di un assetto materiale necessitante di un atto di adesione
secondo certe regole
8
. L'assetto materiale in questo caso è dato dal sistema
predisposto dal proponente
9
. Queste regole sono dettate dall'esigenza di
semplificare, controllare, razionalizzare nella negoziazione di contratti di
massa, di cui il contratto concluso tramite Internet è un esempio. L'uniformità
e la generalità della contrattazione possono essere raggiunte attraverso la
predisposizione di clausole e di un assetto materiale. Il proponente l'acquisto
che predispone una pagina WEB impone di fatto, tramite il suo potere di
predisposizione, un certo assetto di interessi aperto alla scelta dell'aderente
eventuale. L'assetto materiale diventa perciò, esso stesso, meccanismo di
formazione del contratto. Per questa dottrina, pertanto, la fattispecie del
contratto telematico non sarebbe riconducibile allo scambio di dichiarazioni
8
- MAGGIOLO,Il contratto predisposto, Padova, 1996, p. 4
9
- Da qui la possibilità di far rientrare il contratto concluso con mezzi telematici, all'interno dell'astrazione
"contratto predisposto.
13
(cioè all'accordo)
10
vista l'autosufficienza della predisposizione dichiarativa e
materiale
11
. Cioè, l'assetto materiale non rileva nella formazione del contratto
né come manifestazione di volontà né come mezzo per trasmettere la
dichiarazione. Ancora, altro autore
12
ricostruisce la fattispecie non in termini
di adesione a un assetto predisposto ma in termini di accettazione, quindi di
consenso.
6 - La vendita tramite mezzo telematico.
Nella telematica il contratto tra l'utente e la macchina avviene normalmente
senza il pronunciamento di parole
13
. Si attiva un rapporto a distanza
instaurando semmai un dialogo composto da BIT tra utente e programma
consultato. Nella vendita via EDI, si è detto, non vi è addirittura intervento
umano poiché lo scambio è automatizzato.
10
- MAGGIOLO, op. cit., p. 256 ss. e p. 264 ss. . Contra: GAMBINO, in L'accordo telematico, Milano, 1997,
p. 135 ss., che invece è propenso a ricondurre il contratto telematico nella tradizione consensualistica e quindi
di accordo.
11
- MAGGIOLO, op. cit., p.73, dove, per predisposizione dichiarativa s'intende l'elemento organizzativo che
sostiene la contrattazione per condizioni generali e per predisposizione materiale, l'elemento organizzativo
che corrisponde alla creazione di un assetto materiale. Entrambe le predisposizioni vengono accomunate
nell'astrazione "contratto predisposto.
12
- GAMBINO, op. cit., p. 135 ss.
13
- Già Erodoto narrava del commercio dell'oro praticato dai navigatori cartaginesi con le popolazioni
selvagge dell'atlantico. Non conoscendo alcun negozio giuridico, la tecnica era la seguente: l'offerente
lasciava la propria merce incustodita sulla spiaggia, in attesa che l'altra parte depositasse a fianco il
corrispettivo. Se questo era soddisfacente, il mercante lo prendeva spossessandosi della merce, altrimenti lo
lasciava sul posto in attesa del rilancio.
14
Ci sono diversi modi di operare un acquisto tramite una rete telematica.
Comunemente si parla di commercio elettronico. Sotto tale denominazione
sono compresi il commercio elettronico indiretto (cioè l'ordinazione per via
telematica di beni materiali) e il commercio elettronico diretto (ossia la
distribuzione, attraverso la rete, di beni immateriali)
14
. La contrattazione via
EDI, dati gli elevati costi, anche se presenta una maggiore sicurezza rispetto a
Internet, non è capillarmente diffusa.
7 - Inquadramento giuridico della vendita telematica.
Oggetto della presente trattazione sarà, prevalentemente, la vendita via
Internet che, ormai, rappresenta il canale di sviluppo della nuova economia.
Uno dei problemi fondamentali che ha sollevato questo particolare atteggiarsi
delle fattispecie è quello del suo inquadramento giuridico. In particolare è da
verificare se siamo di fronte ad una figura autonoma o se essa rientri
nell'ambito di altre forme speciali di vendita
15
, quali la vendita a mezzo di
distributore automatico o la vendita per corrispondenza
16
.
14
- S'intende in questo caso la vendita di software e la possibilità di procedere direttamente al download, cioè
di poter "scaricare" direttamente sul proprio PC il programma acquistato.
15
- BACCHINI, Le nuove forme speciali di vendita ed il franchising, Padova,1999, p. 151 ss.
16
- In tal senso PASQUINO, La vendita telematica, in Dir. Inf., 1990, p. 699.
15
Ci si domanda se l'offerta di vendita effettuata tramite mezzo telematico possa
costituire un'offerta al pubblico, ex art. 1336 comma 1° c.c.
17
Sarebbero
presenti, infatti, elementi che inducono a ritenere l'offerta via Internet, o via
televisiva, come rivolta ad incertam personam, cioè rivolta alla generalità dei
consumatori in modo pubblico e tale da essere facilmente riconoscibile,
cosicché possa essere eventualmente accettata dalla persona a cui essa
convenga
18
.
Il venditore manifesterebbe quindi la propria volontà di offrire nei confronti
della massa degli acquirenti tramite la messa a disposizione della merce
(anche se forse non è esattamente corretto parlare di messa a disposizione
della generalità dei terzi poiché solo coloro che posseggono un
videoterminale, una interconnessione, un decoder o simili, possono essere
considerati i destinatari dell'offerta).
Ancora, altra dottrina ha rivolto lo sguardo sul versante dell'inquadramento
nell'ambito della vendita per corrispondenza o su catalogo
19
. E qui bisogna
stabilire che cosa s'intende per "corrispondenza".
17
- E' chiara la similitudine con la figura della vendita a mezzo di automatici. GAMBINO, op. cit. p. 26,
scorge questo tipo di affinità per la mancata presenza contemporanea dei due contraenti.
18
- Contra: BORRUSO, Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica, in Giur. It., 1986, IV p. 227, che ritiene
non potersi sussumere la vendita telematica nella fattispecie della vendita attraverso automatici per la
imprevedibilità del comportamento del compratore rispetto al primo. In senso contrario GAMBINO, op. cit.,
p. 26, che afferma non potersi parlare di comportamento per le macchine.
19
- PASQUINO, op. cit., p. 699