6
più spesso alla digitazione sulla tastiera di codici e alla scelta di determinati 
iconemi che ci appaiono sul video. 
 
2 - Le reti telematiche. 
Le vendite e in generale i contratti conclusi per via telematica sono influenzati 
dal tipo di rete che si utilizza. Infatti, il mezzo scelto determina modalità 
operative di tipo diverso. Si è passati così dalle televendite effettuate con 
l’ausilio del mezzo televisivo, in cui le parti sono prive di contratto e la 
visione del bene in vendita avviene solo tramite lo schermo TV, al Videotel 
(ormai praticamente scomparso), apparecchiatura che consentiva l’accesso a 
banche dati tramite il collegamento di un terminale alla rete telefonica; e oggi 
più diffusamente alla contrattazione via EDI (Electronic Data Interchange) e 
via Internet. Ormai quando si parla di vendita telematica s'intende il contratto 
concluso prevalentemente con questi ultimi due mezzi. I sistemi EDI e 
Internet hanno due gradi di diffusione differenti a causa della differenza di 
costi, molto più elevati per il primo e quindi appannaggio di grandi imprese, 
molto più bassi per il secondo che è capillarmente diffuso grazie alle reti 
telefoniche analogiche e digitali comuni in tutte le case. 
  
7
3 - Che cosa sono Internet e EDI. 
La nascita di Internet risale al progetto ARPANET, del dipartimento della 
difesa statunitense che, nel 1969 investì su un sistema di telecomunicazioni in 
grado di garantire che un attacco nucleare russo non interrompesse la catena di 
comando attraverso tutti gli Stati Uniti. 
La soluzione fu quella di creare delle piccole reti locali (LAN) nei luoghi 
strategici degli Stati Uniti e di collegarle tra loro attraverso delle reti di 
telecomunicazione geografiche (WAN). 
Nel caso una città fosse stata distrutta da un attacco nucleare, questa rete di 
reti garantiva comunque la comunicazione tra tutte le altre città collegate. 
Il decollo definitivo di Internet avviene nel 1973 quando Vinson Cerf, del 
dipartimento di ricerca avanzata dell’università di California e responsabile 
del progetto ARPANET, brevettò il protocollo TCP/IP che consentì di 
collegare le reti di diversi governi e università dando vita a Internet. 
Un protocollo è un codice che consente a diversi Network incompatibili per 
diversità di programmi e di sistemi di comunicare tra loro. Oggi Internet è un 
mezzo di comunicazione che collega milioni di computer tra loro in tutto il 
mondo e consente l’accesso a una quantità infinita di informazioni, 
annullando le distanze geografiche e temporali. Attraverso Internet si possono 
  
8
inviare messaggi, condividere informazioni e lavorare in gruppo su progetti a 
migliaia di Km di distanza. 
Altro sistema di comunicazione rilevante per questa ricerca è il sistema EDI. 
Si tratta di una rete chiusa di comunicazione tra computer che consiste nel 
trasferimento di dati strutturati sulla base di standard concordati tra sistemi 
informatici
1
. In questo caso però lo scambio di dati è considerato automatico 
perché indipendente dall’intervento dell’operatore umano, sia in fase di 
spedizione che di ricezione. 
La nascita dell’EDI risale al 1968, anno in cui negli U.S.A. fu costituita la 
TDCC (Transportation Data Coordinating Committee), commissione avente 
l’obiettivo di studiare metodologie volte al miglioramento dello scambio di 
documenti tra aziende, relativi al trasporto di merci. 
Di queste due reti telematiche oggi diffuse, quella che sta riscuotendo il 
maggior successo e sta contribuendo all’evoluzione del diritto è certamente la 
rete Internet. 
                                                 
1
 - FINOCCHIARO, I contratti informatici,Padova,1997, p. 1 
  
9
Capitolo II 
 
IL CONTRATTO CONCLUSO PER VIA TELEMATICA 
 
4 - La comunicazione telematica. 
La parola stessa “Telematica” dà una prima idea del fenomeno che stiamo 
studiando. Il suffisso “tele” (dal greco: lontano) ci dà l’idea di qualche cosa 
che non vediamo. Sono infatti la distanza e l’assenza le principali 
caratteristiche; si dice infatti anche “virtuale” per indicare un fenomeno che 
quasi non esiste. La comunicazione telematica, infatti, è una comunicazione 
inter absentes, cioè in cui i soggetti non hanno tra loro alcuna relazione di tipo 
fisico (visiva, tattile, uditiva). O meglio c’è una relazione di tipo visivo ma a 
carattere ipertestuale. I soggetti non si vedono tra loro ma percepiscono su uno 
schermo una rappresentazione di ciò che sono o vogliono esprimere
2
. Ne 
consegue che la comunicazione non ha un carattere verbale o scritto, per lo 
meno come lo s'intende comunemente. Le parole e i loro significati sono 
sostituiti da icone e segni convenzionali che viaggiano in rete sotto forma di 
                                                 
2
 - IRTI, in Riv. trim. 1998, nell'articolo "Scambi senza accordo" parla di televedere, prospettando per questo 
caso una comunicazione per immagini intelligibili a prescindere dalla lingua del supporto accedente. Per lo 
scambio telematico parla di audiovedere 
  
10
impulsi. 
Nei contratti via EDI, inoltre, non è nemmeno presente una comunicazione in 
codice tra due utenti che interagiscono ma, addirittura, la conclusione è 
automatica. Lo scambio avviene sulla base di una serie o protocolli concordati 
per cui, al variare di certi dati, automaticamente si crea la condizione per un 
trasferimento di beni
3
. 
L’interagire telematico quindi è, più che un dialogo, seppure tramite una 
macchina, una procedura convenzionale
4
. 
 
5 - L’accordo telematico. Il contratto telematico come strumento di 
predisposizione. 
Bisogna ora analizzare se per la conclusione di un contratto per via telematica 
siamo in presenza di una procedura di tipo totalmente spersonalizzato o se è 
possibile intravedere o ricondurre il tutto ad una forma di accordo. 
Molteplici sono in dottrina le posizioni, e non sempre in sintonia tra loro. Vi è 
chi, sulla base di una visione basata su un “capitalismo spersonalizzante”, 
                                                 
3
 - FINOCCHIARO, op. cit. p.1 ss.,  specifica che l'EDI è appannaggio finora di grandi industrie (FIAT, 
PHILIPS, PARMALAT, ecc.); es.: al calo di un certo tipo di merce in un magazzino il computer, che gestisce 
il sistema , automaticamente provvede all'invio di un ordine. Il sistema telematico diviene così il mezzo di 
conclusione del contratto. 
4
 - IRTI, op. cit. p., 357 
  
11
ragiona in termini di astratta purezza dello scambio
5
 in ossequio a una libertà 
di iniziativa economica ormai dissociata dall’accordo
6
. Per questa dottrina 
nella disciplina dei contratti telematici data la adialogicità del rapporto, le 
parti dirigono le loro decisioni sulla merce oggetto dello scambio in maniera 
unilaterale. Si tratterebbe cioè dell'incontro di due atti unilaterali, uno di, per 
così dire, esporre, l'altro di preferire immagini di cose. Si avrebbe cioè non 
tanto l'accordo quanto l'incontro delle parti. E' però vero che il codice civile, 
agli artt. 1321 e 1325, nell'indicare quali sono i requisiti del contratto, tra 
questi indicano l'accordo tra le parti. Tale dottrina, in realtà, ha forse centrato 
il discorso più sull'assenza del dialogo che sull'assenza dell'accordo
7
. Esistono, 
infatti, fattispecie contrattuali che prescindono dal dialogo ma, per questo, non 
significa che siano manchevoli di accordo. Si veda l'art. 1327 c.c. (Esecuzione 
prima della risposta dell'accettante), l'art. 1333 c.c. (Conclusione in mancanza 
di rifiuto nel contratto con obbligazioni per il solo proponente). L'accordo c'è 
anche se riconosciuto su una base diversa dall’ art. 1321 c.c.. Una visione così 
radicalmente spersonalizzante è criticata da chi invece ritiene che alla base 
degli scambi telematici vi sia da intendere il peculiare linguaggio e le modalità 
                                                 
5
 - IRTI,Scambi senza accordo, op. cit., p. 353 
6
 - Sempre  secondo Irti, riconducendo il tutto al piano del dialogo linguistico non ci sarebbe contrarietà tra 
art. 41 Cost., posto a tutela degli scambi economici e 1326 s.s. c.c., disciplina dettata per l'accordo. 
7
 - Oppo, Riv. dir. civ. ,1998, I, Disumanizzazione del Contratto?, p. 527 
  
12
in cui questo si sviluppa. Si è detto che questo linguaggio è formato da segni e 
caratteri e modalità espressive che si discostano da quelle ordinarie. Il codice 
semantico qui è determinante ed è funzionale al risultato. 
Il contratto telematico può anche essere visto come uno strumento di 
predisposizione di un assetto materiale necessitante di un atto di adesione 
secondo certe regole
8
. L'assetto materiale in questo caso è dato dal sistema 
predisposto dal proponente
9
. Queste regole sono dettate dall'esigenza di 
semplificare, controllare, razionalizzare nella negoziazione di contratti di 
massa, di cui il contratto concluso tramite Internet è un esempio. L'uniformità 
e la generalità della contrattazione possono essere raggiunte attraverso la 
predisposizione di clausole e di un assetto materiale. Il proponente l'acquisto 
che predispone una pagina WEB impone di fatto, tramite il suo potere di 
predisposizione, un certo assetto di interessi aperto alla scelta dell'aderente 
eventuale. L'assetto materiale diventa perciò, esso stesso, meccanismo di 
formazione del contratto. Per questa dottrina, pertanto, la fattispecie del 
contratto telematico non sarebbe riconducibile allo scambio di dichiarazioni 
                                                 
8
 - MAGGIOLO,Il contratto predisposto, Padova, 1996, p. 4 
9
 - Da qui la possibilità di far rientrare il contratto concluso con mezzi telematici, all'interno dell'astrazione 
"contratto predisposto. 
  
13
(cioè all'accordo)
10
 vista l'autosufficienza della predisposizione dichiarativa e 
materiale
11
. Cioè, l'assetto materiale non rileva nella formazione del contratto 
né come manifestazione di volontà né come mezzo per trasmettere la 
dichiarazione. Ancora, altro autore
12
 ricostruisce la fattispecie non in termini 
di adesione a un assetto predisposto ma in termini di accettazione, quindi di 
consenso. 
 
6 - La vendita tramite mezzo telematico. 
Nella telematica il contratto tra l'utente e la macchina avviene normalmente 
senza il pronunciamento di parole
13
. Si attiva un rapporto a distanza 
instaurando semmai un dialogo composto da BIT tra utente e programma 
consultato. Nella vendita via EDI, si è detto, non vi è addirittura intervento 
umano poiché lo scambio è automatizzato. 
                                                 
10
 - MAGGIOLO, op. cit., p. 256 ss. e p. 264 ss. . Contra: GAMBINO, in L'accordo telematico, Milano, 1997, 
p. 135 ss., che invece è propenso a ricondurre il contratto telematico nella tradizione consensualistica e quindi 
di accordo. 
11
 - MAGGIOLO, op. cit., p.73, dove, per predisposizione dichiarativa s'intende l'elemento organizzativo che 
sostiene la contrattazione per condizioni generali e per predisposizione materiale, l'elemento organizzativo 
che corrisponde alla creazione di un assetto materiale. Entrambe le predisposizioni vengono accomunate 
nell'astrazione "contratto predisposto. 
12
 - GAMBINO, op. cit., p. 135 ss. 
13
 - Già Erodoto narrava del commercio dell'oro praticato dai navigatori cartaginesi con le popolazioni 
selvagge dell'atlantico. Non conoscendo alcun negozio giuridico, la tecnica era la seguente: l'offerente 
lasciava la propria merce incustodita sulla spiaggia, in attesa che l'altra parte depositasse a fianco il 
corrispettivo. Se questo era soddisfacente, il mercante lo prendeva spossessandosi della merce, altrimenti lo 
lasciava sul posto in attesa del rilancio. 
  
14
Ci sono diversi modi di operare un acquisto tramite una rete telematica. 
Comunemente si parla di commercio elettronico. Sotto tale denominazione 
sono compresi il commercio elettronico indiretto (cioè l'ordinazione per via 
telematica di beni materiali) e il commercio elettronico diretto (ossia la 
distribuzione, attraverso la rete, di beni immateriali)
14
. La contrattazione via 
EDI, dati gli elevati costi, anche se presenta una maggiore sicurezza rispetto a 
Internet, non è capillarmente diffusa. 
 
7 - Inquadramento giuridico della vendita telematica. 
Oggetto della presente trattazione sarà, prevalentemente, la vendita via 
Internet che, ormai,  rappresenta il  canale di sviluppo della nuova economia. 
Uno dei problemi fondamentali che ha sollevato questo particolare atteggiarsi 
delle fattispecie è quello del suo inquadramento giuridico. In particolare è da 
verificare se siamo di fronte ad una figura autonoma o se essa rientri 
nell'ambito di altre forme speciali di vendita
15
, quali la vendita a mezzo di 
distributore automatico o la vendita per corrispondenza
16
. 
                                                 
14
 - S'intende in questo caso la vendita di software e la possibilità di procedere direttamente al download, cioè 
di poter "scaricare" direttamente sul proprio PC il programma acquistato. 
15
 - BACCHINI, Le nuove forme speciali di vendita ed il franchising, Padova,1999, p. 151 ss. 
16
 - In tal senso PASQUINO, La vendita telematica, in   Dir. Inf., 1990, p. 699. 
  
15
Ci si domanda se l'offerta di vendita effettuata tramite mezzo telematico possa 
costituire un'offerta al pubblico, ex art. 1336 comma 1° c.c.
17
 Sarebbero 
presenti, infatti, elementi che inducono a ritenere l'offerta via Internet, o via 
televisiva, come rivolta ad incertam personam, cioè rivolta alla generalità dei 
consumatori in modo pubblico e tale da essere facilmente riconoscibile, 
cosicché possa essere eventualmente accettata dalla persona a cui essa 
convenga
18
.  
Il venditore manifesterebbe quindi la propria volontà di offrire nei confronti 
della massa degli acquirenti tramite la messa a disposizione della merce 
(anche se forse non è esattamente corretto parlare  di messa a disposizione 
della generalità dei terzi poiché solo coloro che posseggono un 
videoterminale, una interconnessione, un decoder o simili, possono essere 
considerati i destinatari dell'offerta). 
Ancora, altra dottrina ha rivolto lo sguardo sul versante dell'inquadramento 
nell'ambito della vendita per corrispondenza o su catalogo
19
. E qui bisogna 
stabilire che cosa s'intende per "corrispondenza".  
                                                 
17
 - E' chiara la similitudine con la figura della vendita a mezzo di automatici. GAMBINO, op. cit. p. 26, 
scorge questo tipo di affinità per la mancata presenza contemporanea dei due contraenti. 
18
 - Contra: BORRUSO, Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica, in Giur. It., 1986, IV p. 227, che ritiene 
non potersi sussumere la vendita telematica nella fattispecie della vendita attraverso automatici per la 
imprevedibilità del comportamento del compratore rispetto al primo. In senso contrario GAMBINO, op. cit., 
p. 26, che afferma non potersi parlare di comportamento per le macchine. 
19
 - PASQUINO, op. cit., p. 699