La caratteristica negativa si evince dall�analisi degli artt. 61 e
62 c.p. vigente, che nell�introdurre l�elenco delle varie circo-
stanze comuni, premettono che gli elementi descritti attenua-
no o aggravano la pena �Quando non ne sono elementi costi-
tutivi�
2
.
La circostanza si pu� definire un elemento accidentale (da cui
la definizione di �accidentalia delicti”), la cui mancanza non
influisce sulla perfezione del reato base.
La caratteristica positiva consiste invece nella modifica della
pena in senso quantitativo o qualitativo.
Nel primo caso si ha un aumento o una diminuzione propor-
zionale della pena edittale prevista per il reato base, di norma
questa variazione � fino ad ⅓ .
Nel caso si manifestano le cosiddette circostanze speciali che
incidendo in maniera varia sulla pena, il giudice deve basarsi
sui dettami dei vari articoli del c.p..
In caso di modifica qualitativa si viene a prospettare il pas-
saggio ad una nuova cornice edittale di pena di specie diversa
(es.: passaggio dalla pena dell�ergastolo alla reclusione fino a
30 anni)
3
.
Attraverso questo sistema di circostanze, il legislatore ha
raggiunto due fondamentali obiettivi.
Per un verso il potersi basare su un insieme di circostanze che
incidono concretamente sulla gravit� della fattispecie di rea-
to, consente di meglio modulare la pena all�effettivo disvalo-
re del reato compiuto.
Per l�altro verso consente di non lasciare alla sola discrezio-
nalit� del giudice l�irrogazione della pena.
Questa discrezionalit� si va ad aggiungere alle disposizioni
dell�art. 133 c.p. che modula l�irrogazione della pena per il
reato base; anche in questo caso restringendo la discrezionali-
t� del giudice
4
.
Il giudice deve prima di tutto stabilire la pena base attraverso
le disposizioni dell�art. 133 c.p., e poi se ci sono gli aumenti
e le diminuzioni delle circostanze.
L�affermazione della natura accessoria della circostanza, in
modo da farla sottostare ad una struttura normativa principale
pone un nuovo problema.
Si tratta di capire quando la previsione normativa di un dato
elemento corrisponde ad una variazione di pena, e quando, in
combinazione con una fattispecie, crei ad un�autonoma figura
di reato.
In pratica, quando ci si trovi di fronte ad un reato circostan-
ziato e quando ad un reato speciale.
Per risolvere questo problema bisogna rifarsi all�art. 25, 2�
co., Cost. che citato dall�art. 1 c.p. detta che la legge deve �e-
spressamente� prevedere un fatto come reato.
Questa previsione fa s� che anche un comportamento moral-
mente biasimevole, se non previsto �espressamente� da una
legge, non costituisce reato.
Con la discussione sulla natura costitutiva o circostanziale di
un elemento del reato, si vuole controvertere sull�esistenza o
meno di una specifica figura criminosa.
Dal momento che la qualificazione di un fatto come reato de-
ve essere espressamente previsto, ogni dubbio deve risolversi
contro la natura costitutiva ed in favore della natura circo-
stanziale
5
.
Un�altra soluzione di carattere sistematico si basa sulla lettera
dei singoli articoli di riferimento.
In tal senso ci si riferisce alla tecnica adottata per determinare
la variazione di pena del singolo articolo analizzato.
La previsione di una diversa cornice edittale o gli aumenti e
le diminuzioni espressi in termini frazionari o di multipli so-
no compatibili sia con una fattispecie autonoma sia ad una
fattispecie circostanziale.
Invece con la formula �la pena � aumentata� o �la pena � di-
minuita� facendo implicito riferimento agli artt. 64 e 65 c.p.,
manifesta che il legislatore intende riferirsi indubbiamente a
fattispecie circostanziate
6
.
Una considerazione a se stante merita il criterio che differen-
zia le circostanze dai reati aggravati dall�evento.
Questi due elementi del reato sono molto simili, ma una dif-
ferenziazione si pu� ritrovare nel fatto che nei reati qualificati
dall'evento, quest'ultimo � elemento costitutivo della fattispe-
cie; nel reato circostanziato puro, invece, il titolo del reato
rimane lo stesso, la cui gravit� viene aumentata o diminuita
da un quid pluris circostanziante appunto.
I reati aggravati dall�evento sono costituiti da tre serie
d�ipotesi distinte in base al rapporto soggettivo tra agente ed
evento.
La prima riguarda i reati a consumazione anticipata, che re-
primono la condotta volta alla realizzazione di un determina-
to reato la cui produzione comporta una pena pi� grave.
In questi casi l�evento criminoso � sicuramente desiderato
dall�agente essendo esso oggetto della rappresentazione della
fattispecie di reato.
In base all�art. 59, 1� co., c.p., che ha espressamente ammes-
so la possibilit� �che la legge disponga altrimenti� rende tale
ipotesi compatibile con la previsione circostanziale
7
.
La seconda serie � caratterizzata dalle figure che con le paro-
le del Vassalli �esauriscono in se stesse la previsione penali-
stica dell�evento ulteriore�. Si tratta d�ipotesi in cui l�evento
non � riconducibile ad alcuna diversa ipotesi di reato, ma �
considerato solo come conseguenza di un determinato reato.
Qui l�ipotesi � compatibile sia con la fattispecie circostanzia-
le sia con il reato autonomo; per dipanare la matassa bisogna
rifarsi ai sistemi suddetti
8
.
L�ultima ipotesi riguarda i reati il cui evento ulteriore (es.: le-
sione o morte) non deve essere voluto, altrimenti diventa in-
dice di una diversa fattispecie di reato che va applicata a tale
titolo.
L�identit� strutturale con la preterintenzione � un innegabile
punto di forza in favore della loro classificazione come reati
autonomi
9
.
NOTE.
1 Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Generale, Bologna 1995, pagg. 371 ss.
2 Concas, Il nuovo sistema delle circostanze, C.P., 1984, pagg. 2294 ss.
3 Delogu, I limiti, Padova, 1950, pag. 377.
4 Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Generale, Bologna 1995, pagg. 371 ss.
5 Bricola, Le aggravanti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1964, pagg. 1052 ss.
6 Concas, Il nuovo sistema delle circostanze, C.P., 1984, pag. 375.
7 Vassalli, Concorso tra circostanze e reati aggravanti dell�evento, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1975, pagg. 3 ss.
8 Vassalli, Concorso tra circostanze e reati aggravanti dell�evento, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1975, pagg. 3 ss.
9 Vassalli, Concorso tra circostanze e reati aggravanti dell�evento, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1975, pagg. 3 ss.
1:2 Classificazione delle circostanze.
Le circostanze si possono classificare sotto vari aspetti della
loro natura, la cui principale partizione � quella tra le circo-
stanze aggravanti e quelle attenuanti.
Le prime si manifestano con comportamenti che aumentano
il disvalore dell�azione aggravandone di conseguenza la pe-
na.
Viceversa le circostanze attenuanti, rendendo meno grave il
disvalore del reato, si manifestano sulla pena rendendola me-
no pesante.
Per circostanze comuni o generiche s�intende quelle applica-
bili ad un numero indefinibile di fattispecie (artt. 61, 62, 112,
114 c.p.) essendo dirette a rilevare forme comportamentali
applicabili a quasi tutte le fattispecie di reato.
Le circostanze speciali sono quelle previste solo per specifici
reati e non applicabili ad altri.
Altra partizione � tra le circostanze oggettive e soggettive.
Le circostanze oggettive secondo la lettera dell�art. 70 c.p.,
sono quelle che concernono �la natura, la specie, i mezzi,
l�oggetto, il tempo, il luogo, e ogni altra modalit� dell�azione,
la gravit� del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le
qualit� personali dell�offeso�.
Sono invece definite soggettive sempre a norma dell�art. 70
c.p. quelle che riguardano �l�intensit� del dolo o il grado del-
la colpa, o le condizioni e le qualit� personali del colpevole�.
Le principali fattispecie circostanziali soggettive sono
l�imputabilit� e la recidiva.
La differenziazione tra le circostanze tipiche e generiche si
basa su di una maggiore o minore precisione delle situazioni
assunte come circostanze.
Quelle tipiche restringono il campo d�applicazione a specifici
casi (es.: uso di sostanze venefiche come aggravante
nell�omicidio).
Viceversa nelle circostanze generiche questa stretta tipizza-
zione non � presente rendendo pi� vaste le possibilit�
d�applicazione (es.: il possesso di un�arma come aggravante
del furto).
Sotto il profilo dell�applicazione, le circostanze si differen-
ziano tra obbligatorie e facoltative a seconda se ci sia la pos-
sibilit� del giudice di applicarle o no alla fattispecie in giudi-
zio.
Si definiscono circostanze ad efficacia comune quelle che
comportano variazioni proporzionali fino ad ⅓; mentre quelle
con una variazione oltre ⅓ sono definite ad efficacia specia-
le
1
.
NOTE.
1 Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Generale, Bologna 1995, pag. 373-374.
1:3 L’imputazione delle circostanze.
La disciplina dell�imputazione delle circostanze (art. 59 c.p.)
ha subito con la legge 19/90 una profonda rivoluzione.
Con il sistema previgente tutte le circostanze erano imputate
al reo per il solo fatto di essersi manifestate, sia se esse erano
volute sia se non lo erano.
La Corte Costituzionale con la sentenza 364/1988 ha riaffer-
mato l�iniquit� del regime d�imputazione oggettiva per le cir-
costanze aggravanti, che cos� com�erano strutturate si pone-
vano in contraddizione col principio di colpevolezza �nulla
poena sine culpa”.
Il legislatore con la legge 19/90 ha modificato l�art. 59 c.p.,
trasformando il regime d�imputazione da oggettivo in sogget-
tivo facendo in modo che le circostanze aggravanti per essere
imputabili devono essere volute o quanto meno la loro esi-
stenza deve essere ignorata per colpa o ritenuta inesistente
per errore determinato da colpa.
Per effetto di questa modifica il principio �nulla poena sine
culpa” � stato giustamente esteso anche alle circostanze ag-
gravanti; per far s� che queste possano essere imputate occor-
re un coefficiente soggettivo, costituito dalla loro conoscenza
o almeno dalla loro colpevole ignoranza.
� invece rimasto invariato il regime d�imputazione oggettiva
delle circostanze attenuanti poich� incidendo in maniera fa-
vorevole al reo non sollevano problemi di rispetto del princi-
pio di colpevolezza.
Attraverso questa nuova disciplina il legislatore ha introdotto
una regola d�imputazione differenziata a seconda che la cir-
costanza accede ad un reato doloso o ad un reato colposo: la
totale conoscenza della circostanza sarebbe richiesta soltanto
rispetto ad un illecito attribuito a titolo di dolo; mentre per il
reato colposo basterebbe che il reo pur potendola conoscere
ne abbia per colpa ignorato l�esistenza.
Un�ulteriore interpretazione dell�art. 59 c.p. si � imposta co-
me dominante; secondo questa lettura per l�imputazione della
circostanza aggravante basterebbe come coefficiente minimo
la colpa, non importando se la circostanza acceda ad un reato
base doloso o colposo.
Un�adesione ancora pi� piena al principio di colpevolezza
soggettivo � previsto per l�errore sulla persona offesa dal rea-
to.
Dispone, infatti, l�art. 60 c.p. che �nel caso d�errore sulla per-
sona offesa da un reato, non sono poste a carico dell�agente
le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qua-
lit� della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti,
erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qua-
lit� o i rapporti predetti�.
Tutto ci� perch� si presuppone, che se il reo si fosse reso
consapevole dell�errore di persona si sarebbe astenuto dal
compiere l�azione criminosa
1
.
NOTE.
1 Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Generale, Bologna 1995, pag. 376-379.