8
noto studioso di questa materia, della “erosione” – che sono state
subite dai tradizionali principi della fiscalità transnazionale
dinanzi all’affermarsi, non solo di Internet, ma, in generale, dei
moderni modelli di esercizio delle attività economiche.
In questa prospettiva, si avrà, dunque, modo di osservare, tra
l’altro, come alcuni fondamentali nozioni di risalente definizione
abbiano oggi assunto, non solo per la diffusione del commercio
elettronico, connotati assai differenti rispetto a quelli loro
originari. Si pensi, a questo proposito, alla nozione di “royalties”, o
a quella di “stabile organizzazione”, originariamente tipizzata per
riunire in un unico “genus” varie fattispecie diffuse nella prassi
delle imprese mercantili, come le succursali, le sedi secondarie e
simili, e oggi identificata in qualunque strumento, umano o
tecnico, che sia idoneo a contribuire alla realizzazione dei proventi
di un’impresa.
L’esame della disciplina fiscale che si può ritenere applicabile
al commercio elettronico offre, dunque, anche lo spunto per
verificare come questa disciplina, formatasi nel contesto
dell’economia “tradizionale”, si rapporti con la nuova
economia.
Genova, 30 giugno 2003
9
PARTE PRIMA
TRANSAZIONI COMMERCIALI SVOLTE
PER MEZZO DI INTERNET E
IMPOSIZIONE FISCALE
10
CAPITOLO I
IL COMMERCIO ELETTRONICO
SOMMARIO: 1. Il commercio elettronico. 2. Il commercio elettronico nella
normativa italiana, internazionale e comunitaria. 3. La conclusione dei
contratti per mezzo di Internet. 3.1. I contratti informatici. 3.2. Il tempo di
conclusione del contratto. 3.3. Il luogo di conclusione del contratto.
1. Il commercio elettronico.
L’espressione “commercio elettronico” è solitamente usata con
il significato di “transazione commerciale nella quale le parti
conducono alcune o tutte le fasi negoziali tramite mezzi
informatici”.
Per via elettronica può essere posta in essere la
commercializzazione di beni e servizi di varia natura e possono
essere distribuiti contenuti digitali
1
.
Rispetto a precedenti forme di commercio svolto con l’ausilio
di mezzi informatici, la grande novità dell’ e-commerce risiede
nell’utilizzo dell’infrastruttura di rete Internet.
In effetti, transazioni quali l’acquisto, la vendita, l’ordine e il
pagamento in forma elettronica di prodotti venivano già realizzate
in passato utilizzando la tecnica denominata EDI (Electronic Data
Interchange)
2
. L’EDI rappresentava, però, un tipo di commercio
1
Sulla “digitalizzazione” dei beni “virtuali” si rinvia, ex multis, a H. E.
ABRAMS-R. L. DOERNBERG, How Electronic Commerce Works, in Tax Notes
Int.l, 1997, 1584.
2
Cfr. G. F. CHANDLER, Negotiable transactions using Edi, in Dir. Comm.
Internaz., 1992, 503; A. LAI – C. DI GIOVAN PAOLO, La contrattazione in Edi,
11
elettronico destinato a svolgersi in circuiti chiusi, i cui unici
protagonisti non potevano che essere un ristretto numero di
imprese.
Internet, grazie, in particolare, alle potenzialità comunicative
del World Wide Web, ha permesso di passare da tale “primitiva”
forma di commercio elettronico, che si riduceva ad un mero
scambio di dati tra imprese, ad un mercato telematico aperto e
globale, alla portata di molti milioni di consumatori e imprese in
ogni parte del mondo
3
.
Nell’ambito delle operazioni di commercio elettronico si usa
distinguere tra:
- commercio elettronico indiretto, nel caso di negozi –
aventi ad oggetto beni materiali – nei quali alla
formalizzazione del consenso tramite la rete segue la consegna
del prodotto secondo le modalità ordinarie (es. servizio postale
o corriere). Tale tipologia non si discosta, in definitiva, dalle
comuni vendite a distanza, come disciplinate dal d. lgs. 22
maggio 1999, n. 185
4
, con il quale è stata recepita la Direttiva
20 maggio 1997, n. 97/7/CE
5
;
in Fisco, 1991, 2493; S. FADDA, L'electronic data interchange nella
normativa italiana e straniera, in Dir. Informazione e Informatica, 1994, 91.
3
Cfr., amplius, W. G. SCOTT, Il Commercio elettronico: un nuovo scenario
competitivo, in AA. VV., Il Commercio elettronico, Torino, 1999, 7 ss.; A.
MANDELLI, Il commercio elettronico in Internet. Dimensioni e natura del
fenomeno, Milano, 1998, 9.
4
Il cui art. 1 precisa: “Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che,
per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso; …
12
- commercio elettronico diretto, nel caso di negozi – aventi
ad oggetto beni “virtuali” (i.e. riprodotti in forma digitale) – che
si perfezionano con la “consegna” dei beni per via telematica,
vale a dire tramite un processo di “downloading”.
In relazione ai soggetti coinvolti, si usa distinguere, inoltre, tra
commercio elettronico Business to Business (B2B) – quando
entrambe le parti della transazione sono imprese – e commercio
elettronico Business to Consumer (B2C) – con riguardo alle
operazioni poste in essere nei confronti di consumatori finali
6
.
Un’ulteriore distinzione è solitamente posta, infine, tra il
commercio elettronico vero e proprio – categoria nella quale sono
ricomprese le operazioni di compravendita di beni e di prestazioni
di servizi per via elettronica – ed i servizi di telecomunicazione, che
hanno ad oggetto la trasmissione di contenuto digitale, piuttosto
che la produzione e la vendita del contenuto stesso.
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti”.
5
Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza, in GUCE, n. L 144 del 4 giugno 1997, p. 19.
6
Attualmente, circa il 90 per cento dell’economia telematica è data da
commercio B2B.
13
2. Il commercio elettronico nella normativa italiana, internazionale
e comunitaria.
Di seguito si riporta un’elencazione dei principali interventi
normativi per mezzo dei quali si è sino ad oggi provveduto a
inquadrare giuridicamente il settore del commercio elettronico,
talvolta dettando nuove norme ad hoc, talaltra adattando le
normative vigenti in modo da renderle applicabili alla nuova
economia.
A. Normativa italiana:
- d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (“Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio”), art. 21 (“Commercio
elettronico”);
- d.P.C.M. 8 febbraio 1999, “Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R.
10 novembre 1997, n. 513”;
- l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 103, commi 5 e 6
(credito d’imposta per incentivare le attività di commercio
elettronico);
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”);
- d.m. 27 novembre 2001 (“Modalità di controllo e
regolazione contabile del credito d’imposta per lo sviluppo
delle attività di commercio elettronico di cui all’art. 103,
commi 5 e 6, della l. 23 dicembre 2000, n. 388”);
14
- d. lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (“Attuazione della Direttiva
99/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche”);
- l. 1 marzo 2002, n. 39, art. 31 (“Attuazione della Direttiva
2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici del servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno”);
- d.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, che ha modificato il c.d.
Testo unico della documentazione amministrativa (d.P.R. n.
445 del 2000) per completare il recepimento della direttiva
199/93/CE in materia di firme elettroniche;
- d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, (“Attuazione della Direttiva
2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”);
- d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (“Attuazione della Direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico”).
B. Normativa internazionale:
- Model Law on Electronic Commerce, adottata
dall’UNCITRAL con la Risoluzione 16 dicembre 1996, n.
51/162 (in cui si propone un tentativo di armonizzazione delle
normative nazionali in tema di commercio elettronico);
- Global Action Plan for Electronic Commerce (GAPEC),
adottato dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC)
nell’ottobre del 1999;
- Electronic Commerce Project (ECP), in materia di legge
applicabile e di giurisdizione competente, adottato dalla
Camera di Commercio Internazionale il 6 giugno 2001;
15
- GUIDEC II (General Usage for International Digitally
Ensured Commerce), adottato dalla Camera di Commercio
Internazionale nell’ottobre del 2001;
- Trade-related Aspects of Electronic Commerce and
Telecommunications, adottato dalla commissione delle
Telecomunicazioni della Camera di Commercio Internazionale
il 6 giugno 2001.
C. Normativa comunitaria:
- Direttiva 20 maggio 1997, n. 97/7/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- Direttiva 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE, relativa ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche;
- Direttiva 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in
particolare del commercio elettronico, nel mercato interno;
- Direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi alla società dell’informazione.
16
3. La conclusione dei contratti per mezzo di Internet.
3.1. I contratti informatici.
Com’è noto, la disciplina dei contratti, nell’ordinamento
italiano, è ispirata al principio della libertà delle forme, in base al
quale la forma scritta è richiesta, ad substantiam, solo nelle
ipotesi elencate all’art. 1350 cod. civ.
Un contratto può, pertanto, essere legittimamente concluso a
voce, per fatti concludenti o, anche, tramite Internet
7
.
Il principio ha trovato positiva affermazione, dapprima con il
d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e, successivamente, con il d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare:
- l’art. 11 del d.P.R. n. 445 (come modificato con il citato d. lgs.
n. 10 del 2002) dispone che “i contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della
firma digitale, secondo le disposizioni del presente
regolamento, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”;
- in base all’art. 10, comma 1, il documento informatico ha
l’efficacia probatoria propria delle “riproduzioni meccaniche”
di cui all’art. 2712 cod. civ. e soddisfa il requisito della forma
scritta. Sul piano probatorio, il documento è liberamente
valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza;
7
Non è questa la sede per approfondire il dibattito, insorto in seno alla
dottrina civilistica, circa la possibilità di qualificare i contratti telematici
come negozi che si fondano sull’incontro della volontà delle parti, ovvero
come “contratti di fatto”, assimilabili alle ipotesi di “scambi senza accordo”,
ammissibili in base al combinato disposto degli artt. 1327 e 1333 cod. civ.,
ove sono previsti casi in cui la conclusione del contratto avviene a
prescindere dall’esistenza di un dialogo tra i contraenti (cfr. N. IRTI, Scambi
senza accordo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 347 ss.).
17
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale è
equiparato ad una scrittura privata (art. 2702 cod. civ.) e,
dunque, fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.
Nell’ambito dei contratti conclusi tramite mezzi informatici, si
usa distinguere tra le due seguenti categorie:
i) contratti conclusi tramite la posta elettronica, in cui la
proposta e l’accettazione viaggiano via e-mail, in modo
sostanzialmente simile a quanto avviene nell’ipotesi
tradizionale dei contratti conclusi per corrispondenza;
ii) contratti cc.dd. “point and click”, che costituiscono una
nuova categoria contrattuale, “tipica”, per così dire, del
commercio elettronico: in tale ipotesi, l’utente può acquistare
beni e servizi compilando un modulo elettronico e “cliccando”
sul tasto o icona di accettazione. Al contraente, normalmente
un consumatore, non resta che la possibilità di determinare
alcune clausole, quali la quantità della prestazione o le
modalità di pagamento, tra un determinato numero di
opzioni
8
.
La validità dei contratti “point and click” è affermata sulla
base del già ricordato principio di libertà delle forme.
“Cliccando” sul tasto o l’icona di accettazione
9
, l’utente pone
in essere un comportamento concludente, idoneo a rivelare
8
A. PARENTI, Le peculiarità dei contratti telematico internazionali, in AA.
VV., Il commercio elettronico: profili giuridici e internazionali, Milano, 2001,
33.
9
In dottrina è spesso usata, a tal proposito, la discutibile espressione
“tasto negoziale virtuale” (attribuita a V. FRANCESCHELLI, Computer e diritto,
RIMINI, 1989, 165. Cfr., inoltre, E. TOSI, Problemi giuridici di Internet,
Milano, 1999, 17; G. FINOCCHIARO, I contratti informatici, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO,
Padova, 1997, 70 ss.).
18
inequivocabilmente la volontà della parte di pervenire alla
conclusione del contratto.
L’art. 11, paragrafo 2, della citata Direttiva n. 2000/31/CE
affronta il problema dei cc.dd. “handlin’errors”, le operazioni
inavvertite, stabilendo che “il prestatore metta a disposizione del
destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci ed
accessibili tali da permettere a quest’ultimo di individuare e
correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare
l’ordine”.
Tale disposizione è tanto più utile in quanto, nell’ipotesi in
questione, non è applicabile la disciplina dell’errore prevista
dall’art. 1433 cod. civ. ai fini dell’annullabilità del contratto, dato
che non ricorre in questo caso il requisito della riconoscibilità
10
.
3.2. Il tempo di conclusione del contratto.
Com’è noto, la proposta contrattuale può essere rivolta ad un
destinatario determinato, oppure assumere la forma della
proposta od offerta al pubblico di cui all’art. 1336 cod. civ. In
questo caso, chiunque può esprimere al proponente la propria
accettazione, con l’effetto di perfezionare il contratto nel momento
in cui questa giunge a conoscenza del proponente.
Nel commercio elettronico, la proposta contrattuale può
assumere le forme di:
i) messaggio di posta elettronica, inviato a uno o più
destinatari determinati;
ii) pagina web strutturata come “catalogo elettronico”,
contenente gli estremi dei prodotti acquistabili per
10
R. CLARIZIA, La fiscalità del commercio via Internet: attualità e prospettive,
in Riv. notariato, 1999, I, 1437.
19
mezzo di un determinato sito (si tratta dei cc.dd.
contratti “point and click”).
Per quanto riguarda i contratti conclusi attraverso la posta
elettronica, trova applicazione la regola stabilita dall’art. 14,
comma 1, del citato d.P.R. n. 445/2000, in base alla quale “il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato”.
Questa norma non chiarisce cosa debba essere inteso per
“indirizzo”, né alcuna definizione di tale espressione è data dall’art.
1335 cod. civ. il quale dispone, in via generale, che “La proposta,
l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a
una determinata persona si reputano conosciute nel momento in
cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
La risposta più convincente e accreditata a tale quesito pare
quella che attribuisce al termine in esame il significato di “luogo
più idoneo per la ricezione”, vale a dire il luogo indicato dal
destinatario o, in mancanza, determinato in base ad un criterio di
collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale
frequentazione (luogo ove si esplica l’attività lavorativa o dove è
localizzato il proprio centro di affari)
11
.
Applicando tali principi nel campo del commercio elettronico,
può, dunque, concludersi nel senso che, per i contratti stipulati
tramite posta elettronica, il momento perfezionativo – secondo la
normativa italiana – è quello in cui l’accettazione giunge
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal proponente stesso,
sempre che questi non dimostri di essere stato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di averne conoscenza.
11
Cfr. Cass. Civ. 12 ottobre 1991, n. 10751.
20
Nel caso dei cc.dd. contratti “point and click”, invece, si pone
il problema di stabilire se il catalogo elettronico presenti i requisiti
dell’offerta al pubblico, o debba piuttosto essere ricondotto alla
figura dell’“invito a proporre” (c.d. invitatio ad offerendum), che
ricorre nel caso di una dichiarazione non contenente tutti gli
estremi essenziali del contratto da concludere
12
.
Come si è detto, infatti, nel caso dell’offerta al pubblico,
chiunque può – manifestando al proponente la propria
accettazione – determinare, per ciò solo, la conclusione del
contratto. Nel caso di invito a proporre, al contrario, è la
manifestazione di volontà del cliente che si qualifica come
proposta, per cui – perché il negozio si perfezioni – occorre che
colui che ha posto in essere l’invito a proporre esprima, a sua
volta, la sua accettazione
13
.
12
Nella dottrina italiana si è sostenuto (R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in
generale, 1970, 191), che il criterio generale per distinguere tra offerta al
pubblico ed invito ad offrire va desunto “dalla compiutezza o meno della
dichiarazione per quanto riguarda il contenuto del contratto che è rivolta a
concludere”. Su posizioni analoghe, vedi anche, G. MIRABELLI, Dei contratti
in generale, in SCIALOJA – BRANCA (a cura di), Comm. cod. civ., Bologna –
Roma, 1970, 170-171 e F. CAMERIERI, La conclusione del contratto, in
AA.VV., Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino,
1991, tomo III, 118-119, nonché, in giurisprudenza, App. Milano 14
febbraio 1969, in GM, 1969, I, 249 e Cass., 11 dicembre 1982, n.101, in
Mass. giust. civ., 1982, 37.
Si veda, infine, l’art. 14 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980
sulle vendite internazionali di beni mobili, nel quale è enunciato il seguente
criterio distintivo: “Una proposta di contratto, diretta ad una o più persone
determinate, costituisce un’offerta qualora sia sufficientemente precisa ed
indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di
accettazione… Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata
solo come un invito all’offerta, a meno che la persona che ha fatto la
proposta non abbia chiaramente indicato il contrario”.
13
F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1993, 168.