con L. 1 marzo 1995 n. 153), considerato come opera dell’ingegno e
come prodotto industriale, destinato allo sfruttamento mediante la
diffusione attraverso canali del tutto peculiari che fanno dell’opera
audiovisiva un’opera sui generis, avendo particolare riguardo a mettere in
luce i rapporti e le situazioni giuridiche che la produzione e la
distribuzione di un film fanno sorgere in capo a tutti i partecipanti alla
complessa operazione ma in particolar modo al produttore.
Il quadro che ne verrà fuori non avrà i tratti sicuri di una
sistemazione definitiva o quantomeno affidabile e questo soprattutto
perché l’assetto legislativo della materia, che non presenta una disciplina
organica ad hoc per la nostra opera, come forse avrebbe meritato, si è
prestato nel corso degli anni a contrastanti interpretazioni dottrinali e
giurisprudenziali che hanno generato posizioni diversamente fondate
ma egualmente sposabili.
Ripercorrendo proprio le diverse teorie sulla paternità dell’opera
ed in particolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa,
nonché sulla natura ed il contenuto di questi “diritti”, cercherò di
tracciare le linee di sviluppo di un settore aperto, quanto e più di altre
produzioni, a sempre nuove modalità di fruizione e sfruttamento.
CAPITOLO PRIMO
1 L’OPERA CINEMATOGRAFICA NELLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE: COLLOCAZIONE E NORME
DI RIFERIMENTO. - 1.1 DEFINIZIONE. – 1.2 CLASSIFICAZIONE DELL’OPERA CINEMATOGRAFICA. –
2 LA PATERNITÀ. – 2.1 NEL NOSTRO SISTEMA (LA LETTERA DELLA LEGGE E LE POSIZIONI
DOTTRINALI). – 2.2 NEGLI ALTRI SISTEMI (BREVI CENNI). – 3 I COAUTORI. – 3.1 L’AUTORE DEL
SOGGETTO. – 3.2 L’AUTORE DELLA SCENEGGIATURA. – 3.3 L’AUTORE DELLA MUSICA. – 3.4 IL
DIRETTORE ARTISTICO. – 4 LE FONTI. – 4.1 ITALIANE. – 4.2 COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI.
1 L’opera cinematografica nella legge sul diritto
d’autore: collocazione e norme di riferimento.
Come accennato in premessa, non si rinviene nel nostro
ordinamento una disciplina ad hoc per l’opera cinematografica. La fonte
principale è quindi rappresentata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, la
legge sul diritto d’autore (l.d.a.), la quale, trattando della protezione di
tutte le “opere dell’ingegno di carattere creativo”
1
, le dedica pochi articoli,
avendo la maggior parte degli stessi portata generale.
Le norme indirizzate alle “opere cinematografiche” sono
contenute negli articoli 44-50, ossia nella Sezione III del Capo IV
intitolato “Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di
talune categorie di opere”. La loro collocazione all’interno di un capo
che detta disposizioni sulla utilizzazione economica è senza dubbio
indicativa, come più avanti vedremo, della loro “doppia natura” di
opere dell’ingegno e di prodotti industriali, con preminenza del secondo
aspetto sul primo. Le norme di carattere generale applicabili ad esse
sono quelle sui diritti connessi (in particolare gli artt. 78-bis e seguenti),
sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione economica (artt. 107-114),
sulla tutela penale e civile (artt. 156-174) e quelle comprese nei Titoli V,
VI, VII, VIII in quanto compatibili.
1
Art. 1 L. 22 aprile 1941 n. 633.
1.1 Definizione.
Può sembrare un controsenso, in un paragrafo che porta questo
titolo, ma la legge sul diritto d’autore non dà nessuna definizione di
opera cinematografica ed in effetti darne una è difficile, come per ogni
termine divenuto di uso comune. Per trovare dei punti di riferimento
bisogna rifarsi a testi latu sensu legislativi e alla numerosa letteratura in
materia
2
.
La legge n. 633/1941 parla di “opere dell’arte cinematografica” nell’art.
2 n. 6, di “opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento” negli artt. 18 bis, 69 bis b), 78 bis, 79, 80 e), 84 n. 1, 171 ter, di
“opera cinematografica o/e assimilata” negli artt. 32, 46 bis n. 2 e n. 3,
84 n. 2 e n. 3
3
.
L’art. 22 del D.L. 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con
modifiche nella legge 1 marzo 1995 n. 153 recita così: “… per film o opera
filmica si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con
contenuto narrativo o documentaristico
4
, purché opera dell’ingegno, ai sensi della
2
V. prossimo paragrafo.
3
Cfr. POJAGHI in Il diritto di autore, 1999, pagg. 246 e segg., secondo il quale la nozione di “opera
assimilata” non è da porsi sullo stesso piano interpretativo delle nuove nozioni di “opera
audiovisiva” e di “sequenza di immagini in movimento”.
4
Ricordiamo che le opere “di semplice documentazione ” sono protette “ai sensi delle norme del capo quinto
del titolo secondo ”, come recita l’articolo 2 n. 6, cioè dalle norme dettate per la tutela delle opere della
fotografia.
disciplina del diritto d’autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala
cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione ”.
La legge statunitense del 1976 ( il Copyright Act, riportato insieme
ad altri atti e documenti nella Circular 92 intitolata “Copyright Law of the
United States of America” dell’aprile 2000) inserisce tra le opere protette le
“motion pictures and other audiovisual works ”. Il “Trattato sulla registrazione
internazionale delle opere audiovisive” del 18 aprile 1989, stipulato
dall’OMPI a Ginevra ed entrato in vigore il 27 febbraio 1991 definisce
opera audiovisiva “ogni opera che consista di una serie di immagini fissate e legate
tra loro, accompagnata o meno da suoni e suscettibile di essere resa visibile e, se è
accompagnata da suoni, suscettibile di essere resa udibile ”.
Rinviando al prossimo paragrafo l’analisi delle diverse teorie sulla
classificazione dell’opera cinematografica, e ad un altro capitolo quella
sulla sua “doppia natura”, si anticipano due definizioni di cosa essa sia:
“Il film … consiste in una rappresentazione audiovisiva riprodotta su pellicola in
numerose copie…”
5
; “L’opera cinematografica è quella che risulta dal positivo
definitivo di montaggio e che è rivelata dallo schermo e dall’apparecchio sonoro, con
quei determinati attori, con quella determinata scenografia, con quei risultati ottici ed
acustici che sono stati effettivamente ottenuti in sede di realizzazione ”.
6
5
COZZI in Il diritto di autore, 1983, pag.1.
6
CAPITANI in Il film nel diritto d’autore, Roma, 1943, pag. 11 citato da MENOZZI, Diritto cinematografico,
1995, pag. 46.
1.2 Classificazione dell’opera cinematografica.
Un altro problema che nasce dalla mancata definizione è quello
relativo alla individuazione dell’opera cinematografica in uno dei tipi
previsti dalla legge sul diritto d’autore. Questa incertezza ha favorito il
proliferare di tanta letteratura e giurisprudenza che, con orientamenti e
pronunce spesso confliggenti, hanno cercato di dire dove le legge tace,
o non dice espressamente.
Le opere dell’ingegno che sono il frutto di diversi contributi
creativi si dividono in due grandi categorie: le opere collettive e le opere
composte o comuni.
Le prime ricevono l’attenzione dell’art. 3 l.d.a. secondo il quale:
“Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno
carattere di creazione autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un
determinato fine…sono protette come opere originali indipendentemente e senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte
”. Le opere collettive, come dice la legge, risultano dalla “riunione di opere
o di parti di opere”: ciò significa che i contributi sono tutti distinguibili e
che l’opera che ne viene fuori è un tutt’uno nuovo ed originale solo
grazie all’attività di un coordinatore che ordina il tutto per “un
determinato fine”. Tant’è vero che, in base all’art. 7 l.d.a., “è considerato
autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa”.
Nell’opera collettiva cioè l’unificazione resta esteriore perché i singoli
contributi sono scindibili, a parte quello del coordinatore ovviamente
che dà il soffio vitale alla nuova creazione.
Chi sostiene che l’opera cinematografica è un’opera collettiva
7
lo
fa, come si vedrà, per sponsorizzare il produttore o il regista come
“autore” dell’opera.
8
Le opere composte o comuni non sono definite dalla legge, anche
se gli artt. 33 e 44 l.d.a. ne considerano i tipi principali. In esse la
compenetrazione delle singole opere o parti d’opera è molto più intima
sì da dar vita ad un prodotto completamente nuovo in cui le singole
parti sono difficilmente distinguibili, un prodotto suscettibile di una
fruizione contemporanea di ogni apporto (musica, danza, recitazione,
scenografie ecc.), nonché di un’eventuale percezione separata degli
stessi.
7
VARRONE Manuale teorico-pratico di diritto d’autore, 1998, pag. 25; GRASSELLI in Il diritto di autore,
1988, pag. 88; TRIB. ROMA 17 dicembre 1957 in FRAGOLA, La cinematografia nella giurisprudenza,
1966, pag. 56 e segg., in cui è contenuta un’interessante definizione di opera cinematografica: “La
natura del film deriva dalla rappresentazione in forma originale visiva di una vicenda…Il carattere creativo delle
diverse attività, atteso il fine necessariamente originale…esige che…ciascuno degli autori goda di autonomia…Il
limite dell’autonomia è dato appunto dal fine comune, dal carattere collettivo dell’opera unitariamente considerata ”.
8
V. però LAPORTA in Rivista di Diritto Industriale, 1960, pag. 141 e segg., il quale distingue tra opera
composta e opera complessa, sostenendo che la prima è una mera riunione di parti priva di una sua
autonomia mentre la seconda ha una sua autonomia grazie all’intervento di un solo soggetto, il
quale nel nostro caso è il produttore ed inoltre FERRARA SANTAMARIA in Il diritto di autore, 1979,
pag. 443, d’accordo nell’attribuire la paternità dell’opera al produttore; FRANCESCHELLI invece in
Rivista di Diritto Industriale, 1960, pag. 156 e segg., per sostenere la paternità del regista (ma, per tutti,
vedi prossimi paragrafi e capitolo successivo).
Le caratteristiche dell’opera cinematografica la fanno assomigliare
più a quest’ultime che alle prime, ed in effetti i sostenitori di questa tesi
sono più numerosi anche se parlano di “opere in collaborazione” o di
“opere in comunione”
9
(vedi l’art. 10 l.d.a.) o ancora di “opere
complesse”, per sottolineare rispettivamente la fase creativa o la
paternità dei coautori o la indistinguibilità dei contributi.
10
9
Anche se si parla più precisamente di “comunione sui generis ” poiché i contributi non sono
indistinguibili e inscindibili, tranne la regia di cui si parlerà più avanti.
10
V. MENOZZI Diritto cinematografico, 1995, pag.47 e segg., in cui l’autore traccia un breve quadro
delle principali teorie in materia; VARRONE Manuale teorico-tecnico di diritto d’autore 1998, pag. 27 e
segg.; DE SANCTIS V. La protezione delle opere dell’ingegno, 1999, pag. 249 e segg.; FABIANI in Il diritto di
autore, 1995, pag. 53 il quale definisce l’opera cinematografica come “…opera di collaborazione. Essa è il
risultato di contributi creativi di più autori e di una attività industriale e d’impresa del suo produttore ”; SORDELLI
Enciclopedia del diritto voce cinematografia (dir. priv.), 1960, pag. 1001 e segg.
2 La paternità
11
.
2.1 Nel nostro sistema (la lettera della legge e le posizioni
dottrinali).
L’opera cinematografica, come si è visto, è il risultato ultimo di
una complessa attività creativa ed imprenditoriale che vede impegnati
numerosi professionisti i quali partecipano, ognuno con la propria
qualifica ed i propri compiti, alla realizzazione di un prodotto che verrà
distribuito e fruito dal pubblico come un tutto unitario. Questo non
vuol dire che i singoli contributi perdano la loro individualità, ché infatti
essi ricevono tutela, come vedremo, indipendentemente dall’opera
interamente considerata; non tutti però o almeno non tutti allo stesso
modo.
La legge è molto chiara su chi siano i coautori e su quale sia la
loro tutela, ma non lo è altrettanto sul destino degli altri apporti che non
assurgono a tale rango. Si tratta naturalmente di una scelta di politica
11
L’opera dell’ingegno è una creazione dell’intelletto umano e come tale è sempre riconducibile ad
una o più persone fisiche. Si parla di paternità, in questo paragrafo, con riferimento alla genesi
dell’opera unitariamente considerata, al cosiddetto “diritto morale”, al fatto cioè di essere
riconosciuti autori dell’opera come parto della mente ricevendone un’adeguata tutela. Si inizia qui
un discorso che interesserà anche il paragrafo successivo; ci si occuperà poi della paternità dei diritti
di utilizzazione economica, intesa come titolarità di quei diritti.
legislativa
12
, tra l’altro variamente contestata, considerare uno piuttosto
che un altro coautore dell’opera: in questo paragrafo si discuterà della
scelta del nostro legislatore e delle principali critiche che essa ha
ricevuto e riceve rinviando al prossimo la trattazione di aspetti più
specifici.
L’art. 44 l.d.a. recita così : “Si considerano autori dell’opera
cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della
musica e il direttore artistico”. La sua formulazione appare piuttosto
ambigua: da un lato è categorica nell’individuare i coautori, dall’altro
esordisce con un “Si considerano…” lasciando intendere che non si tratti
di una norma avente carattere precettivo e che quindi non costituirebbe
vincolo all’interprete
13
.
I soggetti indicati dal legislatore sono, o dovrebbero essere, i
maggiori artefici dell’opera, coloro i cui interventi contribuiscono più di
altri alla nascita della stessa come noi la percepiamo
14
; non si
comprende però come mai si siano ignorati professionisti il cui lavoro è
12
La CONVENZIONE DI UNIONE DI BERNA (testo di Bruxelles del 1948), cui l’Italia aderisce, lascia
liberi i legislatori nazionali.
13
In tal senso il I CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO CINEMATOGRAFICO tenuto a
Venezia dal 22 al 26 settembre 1959, avente ad oggetto “Il diritto d’autore con riferimento ai partecipanti
della rappresentazione e produzione cinematografica ”, in cui si sosteneva la teoria “monistica” sulla natura
dell’opera cinematografica come opera composta ma non comune (v. par. prec.).
14
Cfr. GRECO, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974, pag. 236, in cui l’autore parla di “attività svariate e
molteplici ” per la cui qualificazione di “attività creativa” è “inevitabile…un margine di indeterminazione e per
conseguenza un margine di giustificata discrezionalità del legislatore…”.
senza dubbio determinante, come gli artisti-interpreti
15
, gli addetti al
montaggio, i doppiatori (soprattutto in Italia, Paese in cui
l’interpretazione degli stessi è superiore a quella di molti attori!), gli
operatori, il direttore della fotografia
16
, considerando il fatto che il film
è, diversamente da altre, un’opera irripetibile, che ha la foggia che ha
grazie a tutte queste persone e non ne potrebbe avere una diversa
17
.
Tutto ciò produce una disparità di trattamento che potrebbe essere
evitata dalla redazione di un “Testo unico sulla cinematografia”
18
, il
quale farebbe chiarezza in una materia oggi più che mai al centro di
accordi comunitari ed internazionali che si occupano principalmente
della circolazione e dello sfruttamento economico del prodotto,
lasciando al legislatore nazionale, e all’interprete soprattutto, il difficile
compito del coordinamento.
15
I cui diritti sono disciplinati dal Capo III del Titolo II della l.d.a.
16
Vedi per tutti VARRONE , Manuale teorico-pratico di diritto d’autore, 1998, pag.108 e segg.
17
Ferma restando, seppure con i dovuti accorgimenti, la possibilità della colorazione di film in
bianco e nero, di sostituzione di colonna sonora originale ecc., aspetti che verranno affrontati in un
altro capitolo ( v. Cap. IV par. 1.3).
18
V. POJAGHI in Il diritto di autore 1999, pag. 238, il quale auspica un intervento del ‘Comitato
consultivo permanente per il diritto d’autore’ previsto dalla l.d.a.
2.2 Negli altri sistemi (brevi cenni).
19
La principale distinzione è tra il “film-copyright-sistem” o sistema del
“film-copyrighttowner”, come viene definito quello di origine anglosassone
adottato nei paesi di common law, e gli altri sistemi che presentano
analogie con il nostro e con questo, in primo luogo quelli di tipo latino-
germanico.
20
La legge inglese del 1957 individua nel produttore l’unico autore
del film, come colui che intraprende atti per compierlo e, in tale qualità,
titolare dei relativi diritti d’autore.
La più recente legge statunitense del 1° gennaio 1978 (ma vedi
retro pag. 5) parla del produttore come del “film maker” , cioè “colui che
fa il film”, tralasciando di parlare del diritto morale che non trova
ancora accoglimento nelle sue disposizioni.
La legge inglese del 1988, infine, definisce l’autore “the person by
whom the arrangements necessary for the creation of the work are made ”.
19
L’aspetto più interessante di diritto comparato, e cioè la paternità dei diritti di utilizzazione
economica e i rapporti tra produttore e coautori, verrà affrontato in un altro capitolo.
20
V. l’ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, 1960, pag. 690 e seguenti: “…la
contrapposizione dei diversi sistemi si evidenzia in ciò, che l’un sistema (latino-germanico) ammetteva la
protezione dell’opera dell’ingegno come diritto assoluto e indipendente da ogni formalità, l’altro
(anglosassone)…subordinava il sorgere della protezione alla “registrazione” dell’opera. …la contrapposizione…si
è notevolmente attenuata….Significativa in proposito l’adesione recente degli Stati Uniti d’America alla
Convenzione di Berna.”.
Come si desume da questi pochi riferimenti il sistema
anglosassone guarda all’opera cinematografica più come ad un prodotto
industriale che come ad un’opera della creatività umana, tutelandola
negli aspetti economici della produzione e della circolazione piuttosto
che in quelli cosiddetti morali.
Le legislazioni di scuola “latino-germanica”( in particolare
dell’Austria, della Francia, della Germania, dei Paesi Scandinavi, del
Belgio e della Svizzera) considerano l’opera filmica un’opera in
collaborazione
21
, avvicinandosi in questo al nostro sistema, praticando
sempre una distinzione tra gli autori delle parti creative dell’opera e il
produttore e attribuendo ai primi e al secondo differenti “diritti” che
saranno esaminati nella giusta sede
22
.
21
V. retro.
22
V. nota introduttiva.
3 I coautori (brevi cenni).
23
L’opera cinematografica presenta delle peculiarità rispetto alle
altre opere dell’ingegno che difficilmente ne consentono una adeguata e
precisa identificazione.
Questa caratteristica si riflette anche, come si è visto nel
paragrafo precedente, nella definizione della sua paternità, problema
peraltro risolto con apparente semplicità (o forse semplicismo) dal
nostro legislatore.
I coautori così individuati godono di una serie di “diritti” che
scaturiscono dal fatto della creazione e della pubblicazione dell’opera
24
.
Innanzitutto ognuno di essi ha “… il diritto di rivendicare la paternità
dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla
sua reputazione ”, come recita l’art. 20 l.d.a.
23
Saranno analizzati aspetti generalissimi dei coautori riguardanti la loro attività e i principali
“diritti” che spettano ad essi in qualità di autori dell’opera cinematografica rinviando ad un altro
capitolo i rapporti tra coautori e produttore nella fase di lavorazione e di distribuzione del film (v.
in particolare Cap. II par. 3 e Cap. III par. 1.2). Non si dimentichi, inoltre, che se ne parla
distintamente solo per comodità di esposizione: non è raro il caso che un’unica persona svolga tutti
o alcuni dei compiti propri di ogni coautore.
24
I diritti morali di cui si parla sono diritti personali su beni reali immateriali, quali sono considerate
le opere dell’ingegno, e si distinguono dai diritti di utilizzazione economica come diritti reali (v.
prossimo capitolo).