Capitolo 3
67
(direttiva n. 239 del 1973 per i rami danni e direttiva n. 267 del 1979 per i rami
vita).
Questo deve essere costituito con quella parte del capitale libero da
impegni verso gli assicurati, quindi patrimonio interamente a disposizione
dell’impresa d’assicurazione.
Il Margine di Solvibilità viene di volta in volta inteso come un’ulteriore
riserva dell’impresa, ma non tecnica, o come un livello supplementare di
patrimonio libero: in generale può essere inteso come un cuscinetto
supplementare che serve per far fronte ai possibili imprevisti, che data l’attività
assicurativa possono manifestarsi e intaccare la solidità finanziaria dell’impresa.
Il Margine di Solvibilità è uno strumento complementare al capitale
minimo e alle riserve tecniche. A differenza di queste ultime, il margine è però
determinato riguardo all’attività svolta dall’impresa e a quella che si prevede per
il futuro.
Quindi non gode del principio di funzionamento tipico dell’attività
assicurativa nel quale le riserve tecniche sono costituite con i premi raccolti
(inversione del ciclo economico). Deve essere quindi costituito con capitali
apportati dagli azionisti o in generale utili e attività dell’impresa stessa
1
.
In tal modo guardando la gestione dell’impresa d’assicurazione possiamo
dire che il Margine di Solvibilità garantisce e determina la capacità di solvibilità
dinamica dell’impresa, mentre le riserve tecniche garantiscono la capacità di
solvibilità statica
2
.
1
Un’importante precisazione sul ruolo del Margine di solvibilità è data da: Donati-Volpe Putzolu, in
“Manuale di diritto delle assicurazioni”, Giuffrè, 2000 pag. 44-45: <<la funzione del Margine di
Solvibilità è una funzione di garanzia in senso lato della solvibilità dell’impresa, poiché si risolve
nell’obbligo di mantenere un’eccedenza delle attività rispetto alle passività, proporzionata al volume di
affari dell’impresa. Sotto il profilo patrimoniale, il Margine di Solvibilità assorbe la garanzia offerta dal
capitale sociale, che in quanto componente del patrimonio netto concorre alla costituzione del margine,
ma sul piano giuridico capitale sociale e Margine di Solvibilità sono entità che vanno debitamente distinte
e alle quali si applicano normative diverse>>.
2
Op. cit. “Rischio d’impresa in campo assicurativo” di F. Gismondi T. Di Gregorio, ed. Il Mulino,
Bologna 1997, pag. 77,78.
Il Margine di Solvibilità europeo
68
Figura 5.
Struttura del sistema di valutazione della solvibilità di un’impresa
d’assicurazione.
Riserve tecniche Margine di Solvibilità
Come detto sopra il Margine di Solvibilità deve essere costituito da valori
non destinati a copertura d’impegni verso gli assicurati.
Le varie direttive che regolano il margine e l’attività assicurativa
precisano quali beni possono entrarne a far parte, e quali valori ne sono invece
esclusi. In linea di massima, la scelta comunitaria privilegia la costituzione del
margine con attività che presentano un buon grado di liquidità e non
eccessivamente rischiose, in modo tale da rendere la volatilità del margine
minima, garantendo la massima solvibilità
3
.
Il margine, è poi differenziato nella fase di calcolo per il ramo vita e per il
ramo danni. Ogni formula cerca di prendere in considerazione i fattori rilevanti
del ramo. Riserve matematiche e capitali sotto rischio per i rami vita; riserve
tecniche e premi per i rami danni.
Oltre a questi fattori principali, è preso in considerazione anche il ricorso a
politiche riassicurative (passive) che riducono gli impegni dell’impresa
assicurativa e quindi il margine minimo da possedere.
3
In realtà per tutti gli investimenti, l’U.E. privilegia e raccomanda criteri di prudenza evidenziando il
rispetto dei requisiti di: redditività, liquidità,
Valutazione solvibilità
Controllo delle
capacità di solvibilità
statica: rischio tecnico-
attuariale.
Controllo della
capacità di solvibilità
dinamica: rischio
generale.
Capitolo 3
69
Tale fenomeno è però in parte frenato per evitare il massiccio ricorso alla
riassicurazione, di fronte a rapidi accrescimenti produttivi non sorretti da
adeguati mezzi patrimoniali, dove il ricorso alla riassicurazione passiva potrebbe
essere massiccio, con conseguente calo del Margine di Solvibilità: per questo è
fissato un limite massimo alla cessione dei rischi, che risiede nel 50% dei sinistri
e capitali sotto rischio
4
e nell’85% delle riserve matematiche
5
.
Va precisato che le imprese di riassicurazione sono esentate dalla
costituzione del Margine di Solvibilità, mentre chi esercita sia riassicurazione che
assicurazione, vede rientrare anche le operazioni di riassicurazione nel calcolo
del Margine di Solvibilità.
La formula in sostanza si presenta molto rigida, anche se sono in atto
proposte per modifiche ai parametri per renderla sempre più attenta all’evolversi
delle situazioni rischiose nel mercato assicurativo.
Oltre al valore del Margine di Solvibilità, la normativa stabilisce un livello
minimo di questo, che deve essere obbligatoriamente mantenuto sempre
dall’impresa d’assicurazione, dal momento della sua costituzione, detto in Italia
quota di garanzia, ma definito dall’Unione Europea fondo di garanzia.
Il fondo di garanzia è costituito da un terzo del Margine di Solvibilità, ed
ha come scopo principale quello di fornire sempre un livello di capitalizzazione
minimo all’impresa d’assicurazione, che possiamo definire come un livello
minimo di sicurezza, senza il quale all’impresa d’assicurazione non è consentito
continuare l’attività
6
.
4
I capitali sotto rischio, presenti nelle assicurazioni che prevedono un pagamento sia in caso di vita che di
morte, sono pari alla differenza tra il capitale caso morte previsto dalla polizza e la riserva matematica
accantonata. Esprime in pratica il capitale necessario all’assicuratore da integrare con la riserva
(matematica) già accumulata per fronteggiare il pagamento del capitale in caso si verifichi la morte
dell’assicurato prima del previsto.
5
Anche tali regole sono criticate dagli assicuratori e anche dagli attuari ritenendole estendibili se è
accertata l’alta qualità del riassicuratore.
6
Per le imprese vita in ogni caso, la quota di garanzia non può essere inferiore a € 800.000, fatti salvi
limiti specifici per le mutue. Nei rami danni la quota minima non può essere inferiore a prefissati limiti
d’importo legati alla tipologia di rischio assunto stabiliti nell’art. 39, D. Lgs n. 175 del 1995.
Il Margine di Solvibilità europeo
70
È da puntualizzare a differenza ad esempio del sistema americano del Risk
Based Capital oggetto del presente lavoro, che la normativa europea sul Margine
di Solvibilità dà delle linee generali da seguire nel calcolo e composizione.
I singoli stati, con le loro autorità di vigilanza, possono in alcuni punti
modificare, ma non stravolgere, alcuni criteri alla base del calcolo o valori
d’attività ammissibili nel margine. Questo perché le singole normative tra i paesi
membri dell’U.E. non sono ancora del tutto armonizzate, soprattutto nell’ambito
della corretta contabilizzazione a bilancio di alcune classi d’attività
7
.
Infine, le soglie d’intervento da parte delle autorità di vigilanza variano
secondo la mancanza del Margine di Solvibilità richiesto, e si differenziano tra i
vari paesi membri dell’U.E. non ritrovando ancora quell’armonia più volte
necessaria per un mercato libero e competitivo che offra le stesse condizioni a
tutti gli operatori.
In tutti i paesi si hanno due distinte soglie: la prima, quando si scende al di
sotto del Margine di Solvibilità, che prevede diversi interventi che si possono
differenziare da paese a paese in linea di massima riconducibili ad integrazioni di
capitale, ricorso obbligato alla riassicurazione passiva, riduzione del volume
d’attività, riqualificazione del portafoglio di assicurati.
La seconda, quando si scende al di sotto del fondo minimo di garanzia,
che può portare ad immediati piani di risanamento, all’amministrazione
controllata e alla liquidazione coatta amministrativa se la situazione è insanabile.
Come si può osservare la gran parte degli interventi è d’origine
finanziaria, rivolta a suoi miglioramenti indiretti ( riqualificazione del
portafoglio, riassicurazione) o diretti (apporto di nuovi capitali) e di rapido
effetto.
Il Margine di Solvibilità può essere così visto anche come un istituto, che
regola con particolari meccanismi di controllo, l’attività delle imprese
7
Per esempio in alcuni paesi date attività sono contabilizzate a valore di mercato, mentre in altri gli stessi
valori sono contabilizzati al costo storico. È attualmente allo studio da parte dello IASCO
un’armonizzazione dei principi contabili europei. Si veda il paragrafo 3.6.1 del presente lavoro per
maggiori dettagli.
Capitolo 3
71
assicuratrici che, pur trovandosi in una situazione di rischio elevato, sono ritenute
in ogni caso in grado di predisporre misure idonee al superamento dello stato di
squilibrio in cui versa
8
.
Figura 6.
0 Fondo di garanzia Margine di Solvibilità Patrimonio della
1/3 m.d.s. richiesto impresa d’assicurazione
3.2 Gli elementi a costituzione del Margine di Solvibilità
Come già detto le direttive europee prevedono che l’ammontare del
Margine di Solvibilità da possedere trovi corrispondenza nel patrimonio
dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi
immateriali
9
.
I valori di riferimento sono presi dal bilancio d’esercizio: quindi il legame
tra i due strumenti è stretto, e duplice è la funzione del bilancio, come mezzo di
rispetto delle regole sulle riserve tecniche e gli investimenti, e come mezzo dal
quale si ricavano i valori che vanno a formare il Margine di Solvibilità
10
.
8
Op. cit. “Riserve tecniche e margine di solvibilità nelle imprese di assicurazione” di F. Rubino, ed.
Franco Angeli, Milano 2000 pag. 116, 117.
9
In Italia tali regole sono state introdotte con i D. Lgs n. 174 e n. 175 del 1995, modificati in parte da
successivo D. Lgs n. 173 del 1997 in tema di bilancio assicurativo.
10
Per una visione dei prospetti degli elementi costituitivi del Margine di Solvibilità si veda il
provvedimento ISVAP 10/3/99 n. 1141 G, che aggiorna i nuovi schemi del M.d.S. tenendo conto del
D.Lgs. n. 173 del 1997.
Il Margine di Solvibilità europeo
72
Perché si possa isolare nel bilancio dell’impresa d’assicurazione il
Margine di Solvibilità effettivo (patrimonio libero), le direttive precisano la
composizione del patrimonio netto e degli altri valori dell’attivo che possono
farne parte. Questi sono
11
:
A) elementi aventi natura patrimoniale:
1) il capitale sociale versato o il Fondo di garanzia nel caso di una mutua,
2) la metà dell’aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di
garanzia a condizione che sia stato versato almeno il 50% del capitale
sociale o del fondo,
3) le riserve legali, le riserve statutarie o facoltative non destinate a
copertura di specifici impegni o a rettifica di voci del passivo,
4) il Fondo di integrazione costituito in casi eccezionali attraverso la
rivalutazione di cespiti dell’attivo,
5) gli utili riportati.
B) altri elementi:
1) i crediti che la società di mutua assicurazione a contributo variabile
hanno nei confronti dei soci per eventuali integrazioni dei contributi,
sotto certi limiti di importo,
2) i prestiti subordinati fino ad un ammontare pari al 50% del margine di
cui non più del 25% relativi a prestiti a scadenza fissa comunque
postergati in caso di liquidazione a tutti gli altri creditori,
3) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari fino al 50%
del margine a concorrenza con i prestiti subordinati e purché vi sia il
rispetto di alcune condizioni.
11
Di recente due direttive europee hanno modificato in parte i beni ammissibili a comporre il Margine di
Solvibilità, per migliorare e rendere più mirato il sistema di solvibilità. Queste direttive sono:
- direttiva 2002/12 del 5 marzo 2002 per le imprese di assicurazione vita
- direttiva 2002/13 del 20 marzo 2002 (riprende un precedente orientamento dell’U.E. dell’ottobre
2000) per le imprese di assicurazione non vita.
Delle modifiche di maggior rilievo se ne parlerà nel paragrafo 3.6 del presente capitolo.
Capitolo 3
73
4) su richiesta dell’impresa e con l’autorizzazione dell’autorità di
vigilanza, le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi
dell’attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura
in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale,
5) le azioni preferenziali, cumulative ed i prestiti subordinati
12
.
A tali disposizioni sono ammesse deroghe come per le assicurazioni sulla
vita dove possono entrare a far parte del Margine di Solvibilità anche gli utili
futuri nel limite del 50% e la differenza tra la riserva matematica classica
calcolata con i premi puri e quella zillmerata che è calcolata sui premi di tariffa,
tutte e due al netto della riassicurazione.
Come notato non possono far parte del patrimonio costituente il Margine
di Solvibilità, tutti gli elementi immateriali (brevetti, diritti dell’ingegno,
concessioni, marche, avviamento, azioni proprie…).
È fatto esplicito richiamo per il ramo vita che almeno il 50% del Margine
di Solvibilità sia costituito con elementi di primaria qualità, cioè capitale versato,
riserve legali e volontarie; in pratica tutti valori con liquidità certa.
Annualmente è obbligo per le imprese assicurative fornire un prospetto
dettagliato che accerti tutte queste condizioni e ne permetta una loro verifica da
parte dell’autorità di vigilanza .
Sia il margine per i rami vita che quello per i rami danni si presentano a
noi nelle forme finali, o meglio nelle equazioni matematiche costituite da
percentuali applicate a dati fattori rischiosi, rinvenibili nell’attività assicurativa
tipica dei due rami.
Tali formule sono il frutto di lunghi studi ed osservazioni sui rischi del
mercato assicurativo, effettuati a partire dagli anni 50, e volti a definire l’entità
del fondo di sicurezza che l’impresa deve detenere, idoneo a garantire che il
12
Ammessi a far parte del Margine di Solvibilità solo dall’emanazione delle direttive di terza generazione
in poi. L’inclusione di tali strumenti è consentita solo alla presenza di determinate condizioni contrattuali
ed è soggetta a limiti quantitativi in funzione della durata del regime di rimborsabilità del prestito, cioè la
prospettiva di rimanenza dei fondi nel patrimonio dell’impresa.
Il Margine di Solvibilità europeo
74
guadagno aleatorio di un esercizio, derivante dall’introito della massa dei premi,
al netto degli esborsi per sinistri e per spese sia superiore al livello di probabilità
di rovina dell’impresa
13
.
3.3 Il Margine di Solvibilità per i rami vita
14
I fattori rischiosi presi in considerazione nell’applicazione della formula
per determinare il valore del Margine di Solvibilità da possedere sono: il rischio
di investimento, di mortalità (demografico), di gestione.
Lo stesso margine è poi differenziato a seconda che i vari tipi di rischi
siano più o meno presenti nei diversi rami vita esercitati.
I calcoli per determinare il corretto importo del Margine di Solvibilità
sono descritti all’art. 35, D. Lgs. n. 174 del 1995.
L’applicazione d’aliquote alle riserve matematiche è rivolta a fronteggiare
il rischio che i rendimenti finanziari siano inferiori a quelli garantiti in contratto,
mentre per i capitali sotto rischio le aliquote sono finalizzate a coprire gli
eventuali scostamenti tra la mortalità ipotizzata e quella effettiva.
Avremo così che per le assicurazioni malattia e per le operazioni di
semplice capitalizzazione, le quali non coprono alcun rischio demografico, il
Margine di Solvibilità è determinato applicando la percentuale del 4% alle
relative riserve matematiche.
13
Op. cit. “Il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione:confronto tra i sistemi europeo ed
americano”,Quaderni ISVAP, 1997 pag. 3.
14
Sulla base della tabella di cui all’Allegato I al D. Lgs. N. 174 del 1995, i rami esercitabili da una
impresa vita sono i seguenti:
I) le assicurazioni sulla durata della vita umana,
II) le assicurazioni di nuzialità, di natalità,
III) le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con Fondi di investimento,
IV) le assicurazioni malattia di cui all’art. 1, lett. D) della direttiva 5 marzo 1979, n.
79/267/CEE,
V) le operazioni di capitalizzazione,
VI) le operazioni di gestione di Fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso
morte, in caso vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Capitolo 3
75
Tale importo può essere decurtato in funzione del ricorso alla
riassicurazione passiva sulle suddette operazioni nel limite massimo del 15%,
mantenendo così in portafoglio l’85% dei premi corrispondenti.
Rami vita IV e V: 4% *(importo R. M. ) – max 15% ( importi R. M.
dei premi ceduti in riassicurazione).
R. M.= riserve matematiche
Per le assicurazioni sulla vita umana rientranti nei rami I e II e il connesso
ramo III, il calcolo del margine si scinde in due parti.
La prima legata al rischio finanziario, legata all’importo delle riserve
matematiche, che varia secondo l’assunzione o meno del rischio d’investimento
da parte dell’impresa d’assicurazione.
Così per le assicurazioni individuali sulla vita umana, la percentuale
applicata è del 4% sulle riserve matematiche (scomponibile idealmente nel 3% a
fronte del rischio d’investimento e 1% a fronte del rischio di gestione) in quanto
il rischio d’investimento è assunto in pieno.
Per le assicurazioni sempre sulla vita ma connesse con fondi di
investimento
15
(ramo III) o di semplice gestione dei fondi pensione
16
(ramo VI),
la percentuale da applicare alle riserve matematiche può invece variare dal 1% al
4%, a seconda dell’esposizione al rischio d’investimento da parte dell’impresa.
La seconda parte legata al rischio demografico, sia per le assicurazioni
individuali che per quelle collettive collegate a fondi d’investimento, è presente.
15
Tipiche forme sono le polizze assicurative index linked e unit linked, le quali prevedono che il
rendimento riconosciuto all’assicurato è agganciato a un paniere di titoli (obbligazionari ed azionari) o di
indici azionari. La presenza di un rendimento minimo garantito, più o meno elevato all’assicurato,
definisce il rischio d’investimento per l’impresa d’assicurazione.
16
I fondi pensione, sorti alla ribalta a metà degli anni 90 in Italia, sono fondi che raccolgono i contributi
dei loro iscritti, per investirli e garantire loro una pensione complementare ad una data prestabilita (di
solito collegata coi requisiti richiesti per l’età pensionabile dell’INPS). L’impresa d’assicurazione può
gestire interamente il fondo, assumendosi il rischio degli impegni finanziari presi nei confronti degli
iscritti, gestendo direttamente i fondi raccolti ed investendoli. Oppure può limitarsi a gestire l’erogazione
finale delle coperture assicurative (che sono di solito rendite vitalizie), con i fondi ottenuti dal gestore del
fondo su cui ricadono i rischi d’investimento.
Il Margine di Solvibilità europeo
76
Anche qui le percentuali applicabili ai capitali sotto rischio positivi
17
si
differenziano, perché le assicurazioni individuali presentano più sfumature in
quanto possono essere di durata diversa. In generale minore è la durata della
copertura assicurativa minore è la percentuale applicata, perché minore è il
rischio che il fatto attinente la vita umana (cioè la morte) si avveri.
La percentuale va dal 0.1% se la durata è inferiore a tre anni, allo 0.15%
se superiore a tre ma inferiore a cinque, a 0.3% se superiore a cinque.
Per le assicurazioni legate a fondi d’investimento o pensione, vista la loro
lunga durata, il valore è dello 0.3%.
Infine sia per l’importo del margine collegato al rischio d’investimento
(riserve matematiche) che demografico è concessa una detrazione per tenere
conto della riassicurazione passiva, che è limitata al 15% per le riserve
matematiche e del 50% dei capitali sotto rischio
18
Rami vita I e II: 4% *(importo R. M. ) – max 15% (importi R. M. dei
premi ceduti in riassicurazione) + [ A * (C. S. R. positivi) – max 50% (
importi C. S. R. ceduti in riassicurazione) ].
Rami vita III e VI: B * (importo R. M.) – Max 15% (importi R. M. dei
premi ceduti in riassicurazione) + 0.3% * (C. S. R. positivi) – max 50%
(importi C. S. R. ceduti in riassicurazione)
B = griglia della percentuale da applicare alle riserve matematiche a
seconda dell’esposizione al rischio d’investimento da parte dell’impresa.
Varia dall’ 1% al 4%
17
Ricordiamo che sono capitali sotto rischio positivi quelli collegati a polizze assicurative che prevedono
il pagamento della prestazione in caso morte ( temporanea, vita intera, mista), dato dalla differenza tra il
capitale assicurato in caso morte e la riserva matematica accumulata.
18
Sono previsti dei limiti alla percentuale di riduzione della riassicurazione perché altrimenti potrebbe
generarsi un ricorso massiccio a tale fenomeno, al solo fine di ottenere un minor valore di Margine di
Solvibilità.
Capitolo 3
77
A = è la griglia delle diverse percentuali applicabili in base alla durata
della copertura assicurativa. 0.1%, 0.15%, 0.3%.
R. M. = riserve matematiche
C. S. R. = capitali sotto rischio
Non sono comprese tra i rami vita le assicurazioni infortuni e malattia
complementari per le quali espressamente il D. Lgs n. 174 del 1995 dice di far
riferimento per il calcolo del Margine di Solvibilità ai criteri usati per i rami
danni.
Limiti al Margine di Solvibilità per il ramo vita
19
Limiti subito riscontrabili da una prima analisi del metodo di calcolo in
analisi, sono il fatto che sia ancorato ad aliquote rigide che non tengono in
considerazione la composizione qualitativa e quantitativa del portafoglio
dell’impresa d’assicurazione.
Vengono così maggiormente danneggiate le imprese di grandissime
dimensioni per le quali, dalla nota regola della legge dei grandi numeri, si sa che
all’aumentare dei premi incassati e del numero degli assicurati, decrescono i
rischi connessi allo scostamento tra le basi demografiche adottate e la mortalità
effettiva.
Allo stesso modo, lo sono danneggiate le imprese d’assicurazione in fase
di avvio, per le quali è fisiologico nei primi tempi di costituzione del portafoglio,
avere andamenti meno stabili (con risultati più negativi),in quanto il portafoglio è
ancora in fase di costruzione e di selezione, ulteriormente aggravate da un
margine più elevato.
Inoltre, l’avere un’aliquota del 4% sulle riserve matematiche che può
variare solo in funzione della durata delle coperture assicurative, è limitativa del
contesto odierno in cui sono allocati i prodotti assicurativi.
19
Di recente è stata emanata la direttiva 2002/12 del 5 marzo 2002, che modifica in parte i valori per il
calcolo del Margine di Solvibilità, cercando di eliminare i limiti della formula attuale. Questa entrerà a
regime solo dal 1gennaio 2004. Di ciò se ne parlerà nei prossimi paragrafi.
Il Margine di Solvibilità europeo
78
Oggi, il sempre maggior peso nei prodotti vita della componente
finanziaria, ha spinto le imprese d’assicurazione a cercare soluzioni
d’investimento, dove il rischio finanziario è sempre più spesso a carico
dell’assicurato, o mediante investimenti volti all’immunizzazione finanziaria del
portafoglio.
La disciplina del Margine di Solvibilità, prevede anche per tali contratti
l’aliquota del 4%, solo perché è presente un rischio d’investimento (finanziario),
non considerando per niente il fatto che questo (come ad esempio per le polizze
unit linked o index linked) è in gran parte riversato sull’assicurato (a parte i
rendimenti minimi garantiti), e quindi il Margine di Solvibilità andrebbe ridotto.
In più, il metodo considera solo i capitali sotto rischio positivi,
dimenticando che un rischio seppur minore esiste anche per i capitali sotto
rischio negativi, collegati a polizze che prevedono il pagamento per la
sopravvivenza dell’assicurato (assicurazioni di rendita o capitale differito).
Si è poi appurato, da esami sull’adeguatezza della formula, che quasi tutte
le compagnie possedevano un margine effettivo molto al di sopra di quello
richiesto dalla normativa, facendo emergere l’inconsistenza del metodo ad
accrescere la garanzia di solvibilità dell’impresa d’assicurazione.
Infine non è considerata l’inflazione, in quanto le percentuali applicate a
riserve matematiche e capitali sotto rischio sono fisse nel tempo.