Difesa legittima e stato di necessità
5
oggettiva
1
. Nell’ambito di questa dottrina occorre distinguere: i
sostenitori della concezione tripartita ( fatto tipico, antigiuridicità
e colpevolezza) che inseriscono tali cause di giustificazione nella
struttura del reato come circostanze che escludono
l’antigiuridicità obiettiva; mentre all’opposto i sostenitori della
teoria della bipartizione ( fatto e colpevolezza) ritengono che le
esimenti costituiscano elementi negativi del fatto.
2
In particolare,
il Pagliaro parla di “elementi negativi della condotta illecita” per
indicare quelle condizioni soggettive od oggettive che devono
mancare perché una condotta possa integrare un reato.
Gli elementi negativi della condotta illecita vanno distinti dai
“meri elementi negativi del fatto che vengono usualmente definiti
dalla dottrina”
3
,. come cause di esclusione della pena.
Maggiori questioni ha sollevato l’inquadramento dogmatico della
esimente dello stato di necessità. In dottrina, infatti, è dato
distinguere diverse posizioni: alcuni studiosi sono propensi a
1
Antolisei, Manuale di dir. pen.,parte generale, XIV ed. Milano 1997, p..268; Bettiol, Dir.
pen., parte generale,5 ed. 1962 , p. 640; Pannain, Manuale di dir. pen., parte generale, 3
ed. 1962, p. 640.
2
Pagliaro ,Il fatto di reato, 1960 p. 142 e 396 s.; Vanninni, Manuale di dir. pen., parte
generale, 2 ed. 1954, p.157s.
3
Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale, VII ed.,Milano 2000, p. 419
Difesa legittima e stato di necessità
6
riconoscere a tale esimente la natura di causa di giustificazione
oggettiva, essa, in particolare, rileverebbe quale elemento
negativo del fatto
4
; in un versante decisamente opposto si
collocano quegli altri studiosi i quali ritengono, invece, che tale
esimente costituisca una causa di esclusione della colpevolezza.
5
La validità di quest’ultima teoria è riconosciuta purché si prenda
le mosse dalla concezione normativa della colpevolezza , che
pone a fondamento di essa il giudizio di riprovevolezza che
investe sia il comportamento doloso sia quello colposo; giudizio
che, secondo i sostenitori di tale teoria, non potrebbe essere
mosso nei confronti del soggetto agente in stato di necessità a
cagione della inesigibilità di un comportamento conforme alla
fattispecie normativa.
In una posizione intermedia, rispetto alle teorie appena citate si
colloca quella parte della dottrina che tende ad attribuire allo
stato di necessità una duplice natura; l’art. 54 c.p. abbraccerebbe,
in tal modo, e le ipotesi in cui il fatto è giustificato, quanto le
4
Antolisei, Manuale, cit., p301; Pannain, Manuale, cit.,p. 652
5
Delitalia, Il fatto nella teoria generale del reato,1930 p. 22 s.; Viganò, Stato di necessità e
conflitti di doveri, Milano 2000, p. 551 ss.
Difesa legittima e stato di necessità
7
ipotesi in cui esso è semplicemente scusato. Carlo Fiore, in
particolare ritiene che lo stato di necessità operi come causa di
giustificazione, nel caso in cui il bene salvato abbia un maggiore
valore rispetto a quello sacrificato, come causa scusante in tutti i
casi di equivalenza tra i beni in conflitto.
6
Nonostante i diversi orientamenti dottrinari, può ritenersi sino ad
oggi prevalente, la teoria che considera le esimenti della difesa
legittima e dello stato di necessità quali cause di giustificazione
oggettive, in particolare quali “ elementi negativi del fatto”;
posto che l’antigiuridicità obiettiva non è esclusa da tutte le
esimenti, e, in particolare, non è esclusa dallo stato di necessità,
che prevedendo l’obbligo dell’indennizzo a carico del soggetto
autore del fatto lesivo lascia pertanto sopravvivere l’illiceità
extrapenale.
7
6
C. Fiore, Diritto penale, Parte generale, vol. I, 1993, p. 338
7
Grosso, Difesa legittima e stato di necessità, 1964, p. 292
Difesa legittima e stato di necessità
8
1.2 RATIO DELLE ESIMENTI
Altrettanto importante, specie per lo studio dei requisiti necessari
per il configurarsi delle esimenti è l’individuazione del loro
fondamento, della ratio cioè che sta alla base della liceità del
fatto posto in essere dal soggetto che agisce per legittima difesa o
in stato di necessità.
Alcuni autori
8
ritengono che il fatto compiuto per legittima difesa
o in stato di necessità non costituisca reato perché la legge lo
impone o lo consente. L’ esimenti, secondo gli stessi, darebbero
origine ad un conflitto di interessi, il cui bilanciamento si
risolverebbe: con la“ prevalenza dell’interesse”, ingiustamente
aggredito nella legittima difesa o di valore superiore nello stato
di necessità; o, ancora, nella “equivalenza dell’interesse” nelle
restanti ipotesi in cui si configura lo stato di necessità.
Pagliaro ritiene che le esimenti debbano fondarsi su un duplice
fondamento: oggettivo, inerente al momento lesivo della
condotta, e soggettivo, inerente all’aspetto psicologico della
8
Mantovani, Diritto penale, parte generale, 3 ed. , Padova 1992, p. 249.
Difesa legittima e stato di necessità
9
condotta illecita. Se avessero esclusivamente un fondamento
oggettivo, non potrebbero operare quando non esistono, ma sono
ritenute presenti per errore; e, se avessero esclusivamente
fondamento soggettivo, non potrebbero operare quando non sono
conosciute dall’agente.
9
Con riguardo alla difesa legittima, significativi consensi ha
raccolto la teoria secondo la quale fondamento primo di tale
esimente sembra essere quello di costituire una forma di “
autotutela privata “ all’esercizio della quale sarebbe ammesso
chiunque si trovi nell’impossibilità di ottenere un tempestivo ed
efficace intervento della pubblica autorità.
10
In un contesto
giusnaturalistico tale autotutela è ricondotta al principio di “
ragion sufficiente superiore al diritto positivo”.
E’ stato rilevato inoltre come chi agisce per legittima difesa,
oltre a difendere un diritto proprio o altrui , realizza uno scopo
fondamentale dell’ordinamento giuridico che è quello della lotta
contro l’illecito; il soggetto agente compie un “atto di giustizia
9
Pagliaro, Principi, cit., p..421
10
Nss Dig., III, p. 497
Difesa legittima e stato di necessità
10
sociale” e svolge al contempo una funzione di prevenzione
speciale nei confronti dell’autore dell’ingiusta aggressione.
11
Anche lo stato di necessità, al pari della difesa legittima,
costituisce una forma di autotutela , anche se la diversità per
specie e contenuto delle situazioni in cui esso si integra ha dato
origine a profonde divisioni in dottrina.
Da una parte, i sostenitori della teoria unitaria ritengono che lo
stato di necessità sia esclusivamente riconducibile ad un
fondamento di natura oggettiva, che poggia sul principio di
bilanciamento degli interessi in conflitto;
12
dall’altra parte, altri
studiosi rilevano come tale principio non possa operare in tutti i
casi a causa della incommensurabilità degli interessi messi a
confronto, ed è per tale ragione che gli stessi parlano di un altro
fondamento avente natura soggettiva;
13
sulla base di questo
secondo fondamento il soggetto che agisce in stato di necessità
11
Romano, Commentario sistematico del c.p., I Milano, 1987, p. 474.
12
Antolisei, Manuale, cit., p. 302, tale autore riconduce il fondamento dello stato di
necessità alla “mancanza di danno sociale”, che caratterizzerebbe sia le ipotesi in cui i beni
in conflitto hanno valore diseguale, sia le ipotesi in cui vengano in considerazione beni tra
loro equivalenti ; Mantovani, Dir. pen., cit. ,p. 273.
13
Dolce, Lineamenti di una teoria generale delle scusanti nel diritto penale, Milano1957 ,
p. 27; Delitalia, Il fatto nella teoria generale del reato, cit., p. 17 s; vedi altresì Fiandaca-
Musco, Dir., pen., parte generale, 3 ^ ed. 1995, p. 366, questi ultimi due autori riconoscono
la natura giustificante del soccorso di necessità verso soggetti estranei al soccorritore,
mentre affermano la ratio soggettiva dell’esimente in ogni altra ipotesi.
Difesa legittima e stato di necessità
11
non è punibile a causa della pressione psicologica che su di lui
esercita la situazione necessitante “ costringendolo” a compiere il
fatto che altrimenti costituirebbe reato. L’esimente rientrerebbe
in questo senso tra le cause in presenza delle quali viene meno il
rimprovero di colpevolezza in considerazione della “anomalia”
della motivazione dell’agente, pur permanendo l’illiceità
obiettiva del fatto.
L’incontestabile diversità delle situazioni dovrebbe ricevere una
disciplina differenziata, che tuttavia non trova riscontro nella
nostra legislazione: l’art 54 c.p., nella sua attuale formulazione,
evidenzia una struttura ambigua tale da abbracciare e le ipotesi
riconducibili alla prospettiva “soggettiva” sia le ipotesi
riconducibili alla logica “oggettiva”.
De iure condendo, è stata proposta una limitazione dello stato di
necessità giustificante a quelle sole ipotesi in cui il bene sia
prevalente a quello sacrificato e sempre che quest’ultimo non sia
un bene di carattere personalissimo, quale la vita e l’integrità
fisica. Accanto ad una norma così concepita dovrebbe essere
introdotta una norma disciplinante una distinta ipotesi scusante di
stato di necessità, fondata sul principio di inesigibilità e destinata
Difesa legittima e stato di necessità
12
ad operare nei casi non coperti dalla causa di giustificazione ove
appaia plausibile un turbamento nel processo motivazionale
dell’agente.
Merita all’uopo un accenno la previsione, contenuta nello
Schema di legge delega Pagliaro 1992, di due fattispecie di stato
di necessità: una figura generale di stato di necessità classificata,
al fianco della difesa legittima, fra le cause di giustificazione,
ancorata al requisito della superiorità dell’interesse
salvaguardato; ed una figura più particolare di “necessità
cogente” inserita tra le circostanze soggettive di esclusione della
responsabilità penale e confinata alle situazioni di pericolo di
morte o di danno grave alla libertà fisica o alla libertà sessuale
dell’agente medesimo o di “altra persona a lui legata da speciali
vincoli affettivi” nonché subordinata all’ulteriore requisito della “
sostanziale equivalenza” tra gli interessi in gioco.
Ad una regolamentazione in senso esclusivamente oggettivo si è
tuttavia orientata la Commissione Grosso, per un nuovo codice
penale; essa, infatti, ha espresso parere contrario a tale
differenziazione per evitare di configurare uno stato di necessità
Difesa legittima e stato di necessità
13
sdoppiato tra una causa di giustificazione ed una distinta causa
soggettiva di esclusione della responsabilità.
Difesa legittima e stato di necessità
14
CAPITOLO SECONDO
LA STRUTTURA DELLA DIFESA
LEGITTIMA E DELLO STATO DI
NECESSITA’.
2.1 NECESSITA’,INEVITABILITA’ E PROPORZIONE.
Il primo elemento a struttura obbiettiva nel quale ci si imbatte,
sia nell’art. 52 c.p., sia nell’articolo 54 c.p. è la “ necessità” di
difendere un diritto, un bene proprio o altrui da un pericolo
attuale, occorre cioè che il soggetto agente ponga in essere
l’azione o l’omissione, che altrimenti integrerebbe un reato, in
quanto “costretto “ dalla necessità.
Alcuni studiosi
14
, effettuando un’interpretazione più aderente
alla lettera della legge, ritengono che per condotta necessitata, ai
sensi degli artt. 52 e 54 c.p. debba intendersi ogni azione od
omissione, che, posta in essere pendente un pericolo, sia idonea
ad impedire, in tutto o in parte, che si verifichi la lesione del
bene o del diritto proprio o altrui.
14
Contieri, Lo stato di necessità, 1939, p. 68
Difesa legittima e stato di necessità
15
Altri,
15
invece, preferiscono attribuire al termine suddetto un
significato più rigido: si qualificherebbe, in tal modo necessaria
solo quella condotta che, efficace ad ostacolare la realizzazione
dell’offesa o del danno, non possa essere sostituita con un’altra
parimenti efficace, ma che rechi un minor nocumento.
Seguendo quest’ultima interpretazione nel concetto di necessità
verrebbe in tal modo ad essere ricompresso anche quello della
inevitabilità, il che contrasta decisamente con il disposto
dell’art. 52 c.p., che, a differenza dell’art. 54 c.p., non fa alcuna
menzione di esso.
Probabilmente merita di essere condiviso l’orientamento di
quegli studiosi i quali, effettuando un’interpretazione
prettamente esegetica del requisito della necessità, curano di
sottolineare come esso finisca con assumere un’ampiezza ed un
contenuto diverso a seconda che si tratti di difesa legittima o di
stato di necessità.
15
Antolisei, Manuale, cit., p. 306
Difesa legittima e stato di necessità
16
Nella difesa legittima non potrà essere considerata “ necessaria”
quella condotta sostituibile con un’altra meno dannosa, occorre
infatti che entrambe abbiano la stessa efficacia difensiva.
Il soggetto che si difende, non può essere costretto a ricorrere al
mezzo meno dannoso, quando esso potrebbe esporlo ad un
qualsiasi pericolo materiale o morale.
16
Al contrario nello stato
di necessità, poiché il bene del soggetto agente e del terzo
innocente sono posti dal legislatore sullo stesso piano, diviene
indispensabile richiedere in maniera specifica il requisito della
inevitabilità. Il soggetto agente, ha sì tutto il diritto di cercare di
neutralizzare il pericolo ma, nel far questo, incontra il limite
dell’inevitabilità, egli dovrà dunque scegliere la condotta in
assoluto meno lesiva. Naturalmente anche la inevitabilità
incontra un limite : il soggetto agente non può essere obbligato
a sopportare un danno superiore o pari a quello che risentirebbe
il terzo se egli scegliesse la condotta che gli reca nocumento.
17
Si osserva pertanto come nella difesa legittima un’azione si
qualificherà necessaria se e in quanto sia idonea ad neutralizzare
16
Frosali, Sistema penale italiano, vol. II, 1958, p. 302
17
Frosali, Sist.,vol. II, cit., p. 332
Difesa legittima e stato di necessità
17
il pericolo; al contrario nello stato di necessità, il concetto di
necessità è strettamente legato a quello della inevitabilità, sicché
non sarà sufficiente che l’azione sia efficace ad neutralizzare il
pericolo ma occorrerà altresì che non sia sostituibile con
un’altra meno dannosa.
18
La circostanza che l’art. 52 c.p. non faccia menzione del
requisito della inevitabilità non libera tuttavia il soggetto agente
dal dovere di operare una selezione tra le condotte astrattamente
idonee a neutralizzare il pericolo; ai sensi dell’art. 52 c.p. il
fatto per essere scriminato oltre ad essere necessario deve essere
altresì proporzionato. Ed infatti analizzando il requisito della
proporzione si scopre come esso, seppure nei tratti più
macroscopici, riesce a soddisfare le esigenze connesse al
requisito della inevitabilità, in quanto opera come limite, nei
confronti dell’agente, guidandolo nella scelta degli opportuni
mezzi difensivi .
18
La previsione del requisito della inevitabilità , con riguardo allo stato di necessità è
giustificata dalla circostanza che nello stato di necessità non è offeso l’ aggressore ma un
terzo incolpevole.
Difesa legittima e stato di necessità
18
Con riguardo alla difesa legittima, tale requisito è stato
introdotto con il codice attuale, per contrastare la sua estensione
anche all’ambito delle offese di carattere meramente
patrimoniali
19
.
Estremi del giudizio di proporzione, ai sensi degli artt. 52 e 54
c.p. sono rispettivamente: difesa e offesa, fatto e pericolo.
Secondo un orientamento, ormai decisamente superato, la
proporzione dovrebbe intercorrere tra i mezzi usati
dall’aggredito e quelli a sua disposizione.
Tale teoria non può essere accettata, innanzitutto, perché i
mezzi utilizzati e quelli disponibili non possono identificare
rispettivamente l’offesa e la difesa, essi attengono alla solo
realtà difensiva; in secondo luogo, la proporzione tra mezzi
finisce con il legittimare la lesione di un interesse più rilevante
di quello difeso, quando l’aggredito si sia avvalso dell’unico
mezzo a sua disposizione.
Decisamente consolidata in dottrina e quella teoria che
individua gli estremi della proporzione nei beni in conflitto.
19
Altavilla, Difesa legittima, NN. D.I.,V Torino 1960 p. 626