6
La Direzione Generale assicura il coordinamento dell'operato
dell'Amministrazione secondo le direttive del Presidente e sulla base dei
compiti e delle attribuzioni definiti nel Regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, nel Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità e nel Regolamento disciplinante il
trattamento giuridico ed economico del personale.
Le divisioni (emittenti, intermediari, mercati e consulenza
economica, amministrazione e finanza, consulenza legale, relazioni
esterne, risorse) e i sottostanti uffici si preoccupano di realizzare gli
specifici obiettivi loro assegnati.
Dal 1995 si finanzia attraverso un apposito fondo previsto dal
bilancio statale e attraverso un sistema di contribuzioni versate dagli
operatori del mercato a fronte dell’attività svolta dalla stessa autorità.
Tali contribuzioni sono determinate dalla stessa Consob con
deliberazioni che sono rese esecutive con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del Tesoro, a seguito della
verifica di legittimità delle delibere stesse.
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Annualmente (entro il 31 luglio) la Consob segnala al Ministro del
Tesoro il proprio fabbisogno finanziario per l'anno successivo, ed indica
la previsione delle entrate contributive per lo stesso anno. Su tale base, il
Ministro del Tesoro determina l'ammontare annuo del fondo a carico del
bilancio statale
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Dall’istituzione al Testo unico Finanza
La Consob venne istituita con l.216/74 la quale aveva come
obiettivi primari la riforma del mercato borsistico e delle società per
azioni in ragione della crisi di fiducia determinatasi in quel periodo nei
confronti delle stesse (in particolar modo di quelle con azioni quotate).
La legge citata le attribuiva poteri parzialmente derivanti dal
trasferimento di potestà di altri enti e parzialmente creati ex novo, che
consentivano di configurarla immediatamente come ente di vigilanza. Le
funzioni erano:
- determinazione dei requisiti per l’ammissione dei titoli alla
quotazione
- potestà in materia di presentazione delle domande e diffusione
delle informazioni fornite dai richiedenti l’ammissione
- controllo del corretto funzionamento delle borse
- accertamento delle modalità di finanziamento delle
intermediazioni e negoziazioni di titoli quotati in borsa.
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Solo con la diffusione dei prodotti finanziari cosiddetti atipici e
dei fondi comuni di investimento (l.77/83) si è giunti al riconoscimento
della piena autonomia della Consob ed al rafforzamento dei poteri ad
essa attribuiti.
Un ulteriore contributo alla configurazione dell’ente è dato dalla
l.1/91 che le assegna un ruolo significativo nel processo di formazione
dei regolamenti di disciplina dell’intermediazione mobiliare.
Fondamentale per il mutamento di prospettive dal quale valutare
la disciplina della materia del mercato mobiliare è il decreto EUROSIM
sui servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (d.lgs.415/96),
recettivo della direttiva 93/6/CEE (riguardante la adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) che da’
vita alla cosiddetta impresa-mercato: si riconoscono compiti
organizzativi e di gestione dei mercati regolamentati ad una società per
azioni, che non sminuisce ma anzi pare accrescere il ruolo della Consob
nella sua funzione vigilante nell’ambito del mercato mobiliare. Il d.lgs.
accoglie le istanze di modernizzazione in materia finanziaria e le
congiunge alla riforma delle società quotate determinando, in capo alla
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Consob, un assetto potestativo articolato e innovativo: la Consob
assume definitivamente un ruolo primario nel controllo
dell’ordinamento finanziario e degli emittenti.
Infine, con il Testo Unico Finanza (T.U.F.) si raggiunge una
fondamentale tappa nel processo evolutivo riguardante poteri e funzioni
della Consob:
- si definisce con chiarezza la sfera dei poteri di tale autorità;
- si forniscono elementi per la ricostruzione della posizione
istituzionale di tale Pubblica Amministrazione di controllo.
I poteri che a seguito dell’intervento legislativo del 1998 possono
essere riferiti alla Commissione sono fondamentalmente ispirati alla
realizzazione di alcuni obiettivi, desumibili dall’art.91 del T.U.F.:
- tutela dei risparmiatori;
- buon funzionamento dei mercati;
- correttezza nelle negoziazioni;
- rispetto delle regole societarie,
obiettivi da realizzare garantendo trasparenza nel funzionamento dei
mercati e delle società quotate.
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Considerando complessivamente i poteri attribuiti alla Consob, è
possibile dunque definirla come un ente di controllo, o meglio come
un'autorità amministrativa indipendente con il compito di
controllare il mercato mobiliare italiano, rivolgente la propria attività
alla tutela degli investitori, all'efficienza e alla trasparenza del mercato.
La Commissione, nel perseguire le proprie finalità, è chiamata a
stabilire (ispirandosi a principi di trasparenza) corrette regole di
comportamento e obblighi informativi.
E al fine di realizzare i propri obiettivi la Commissione:
- regolamenta la prestazione dei servizi di investimento da parte
degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate e
le offerte al pubblico di strumenti finanziari;
- autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi in caso di
offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta in caso di
offerte pubbliche di acquisto; l'esercizio dei mercati regolamentati;
l'esercizio dell'attività di gestione accentrata degli strumenti
finanziari; le iscrizioni agli Albi;
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- vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza
e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei
promotori finanziari;
- sanziona i soggetti vigilati, direttamente o formulando una
proposta al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
- controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e
da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari nonché
le informazioni contenute nei documenti contabili delle società
quotate;
- accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli
quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle
norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider
trading) e di aggiotaggio su strumenti finanziari.
Ove non si acceda ad una lettura riduttiva del T.U.F. si può
comprendere l’arricchimento delle funzioni derivatone in particolar
modo:
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- in materia di vigilanza regolamentare sugli intermediari (art.6
comma 2): è previsto che la Consob adotti norme regolamentari
concernenti le procedure e i comportamenti che i soggetti abilitati
debbono osservare nei confronti degli investitori;
- con riferimento ai mercati: materia in cui si registrano possibili
pericoli di sovrapposizione dovuti alla ripartizione di competenze
tra Consob e Società di gestione dei mercati, tenuto conto
comunque che alla Consob compete un potere impositivo nei
confronti delle stesse società di gestione;
- attribuzione di poteri autorizzativi e di disciplina di mercati
all’ingrosso di titoli di Stato;
- conferma di competenze nel campo degli stessi titoli di Stato
(che va comunque coordinata con i poteri attribuiti in materia alla
Banca d’Italia).
Il T.U.F. assume il carattere di legge di principio individuatrice
delle priorità che dovranno essere realizzate e coordinate coi mezzi per il
loro conseguimento da parte dell’autorità competente. Un processo di
14
delegificazione che ha, in particolar modo, ampliato i poteri interdettivi
dell’autorità vigilante.
Alla luce di questo sintetico quadro la Consob risulta dunque
essere un’Amministrazione indipendente rispetto alla quale il T.U.F.
avrebbe il compito di rafforzare la potestà interdittiva attraverso un
processo di delegificazione che affida alla potestà regolamentare della
Consob il compito di risolvere problemi istituzionali.
E nonostante le recenti modifiche intervenute nell’attività di
controllo del settore borsistico, le quali hanno valorizzato la posizione di
soggetti privati nella gestione dei mercati, può confermarsi che alla
Commissione pertenga comunque un ruolo verticistico nell’ambito del
controllo dell’ordinamento finanziario e degli emittenti e un ruolo
fondamentale nella concertazione.
15
EVOLUZIONE STORICA RECENTE DELLA
REGOLAMENTAZIONE DELLA VIGILANZA.
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Breve premessa.
Con il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, il legislatore ha inteso realizzare lo scopo legislativo di
fissare gli obiettivi del sistema di vigilanza, nonché quello di stabilire i
criteri di ripartizione delle competenze tra gli organi chiamati a svolgere
tale attività.
È opportuno procedere ad una valutazione dell’evoluzione storica
del sistema.
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La l.1/91: primo tentativo di costruzione del sistema di
vigilanza.
La l.1/91 costituisce un primo tentativo per la costruzione di un
organico sistema di vigilanza su intermediari e intermediazione
mobiliare, avente l’intento di garantire il risparmiatore contro i gravi
rischi che possono derivare dall’attività di investimento nel settore
mobiliare.
Il sistema di vigilanza precedente l’approvazione della l.1/91 era
stato definito in presenza di un unico protagonista del mercato
finanziario: la banca.
I mutamenti intervenuti importavano la necessità di delineare un
nuovo sistema legislativo, chiamato ad adottare una disciplina
differenziata dei mercati in quanto appariva inefficace la scelta di
accomunare soggetti diversi “in un’unica generica classe di raccoglitori
di risparmio e/o intermediari finanziari ed ipotizzare per essi un’unica
disciplina fondata su regole rigide e penetranti controlli”
1
.
1
(D’ALESSANDRO –L’intermediazione finanziaria non bancaria P.155)
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Inoltre doveva essere evitata ogni disparità di trattamento tra
intermediari bancari e non, in modo da non ledere alla correttezza della
competizione tra gli stessi, nella consapevolezza di “dovere intervenire
attraverso un sistema che prescindesse dalla natura dei soggetti operanti
e approntasse una rete di controllo efficace intorno ad ogni attività”
2
.
Con l.1/91 il legislatore aveva approntato un sistema di vigilanza
basato sulla ripartizione per finalità. L’esercizio dell’attività di vigilanza,
sulla nuova figura dell’intermediario, si ripartiva fra:
- CONSOB, per ciò che riguardava i profili della informazione,
correttezza e della regolarità degli scambi
- BANCA D’ITALIA: per quel che riguardava la stabilità e i flussi
finanziari.
Non si trattava però di un riparto che potesse ritenersi rigidamente
vincolante le due autorità nell’esercizio delle loro funzioni, poiché
appariva chiaro che, anche attraverso le verifiche sulla regolarità degli
scambi, si potessero realizzare obiettivi di stabilità e che, per contro,
2
(MAVIGLIA – Trasformazioni del sistema finanziario ed evoluzione dell’ordinamento – L.1/91 – in
quaderni di giurisprudenza dell’impresa 1991 P.27)
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attraverso il controllo dei bilanci delle SIM si raggiungessero obiettivi di
trasparenza.
Un quadro piuttosto variegato nel quale si collocavano norme che
stabilivano controlli uniformi in funzione del soggetto esercente l’attività
di intermediazione, a prescindere dalla specificità dei servizi svolti.
La l.1/91 prevedeva altresì un sistema per il coordinamento delle
funzioni tra Consob e Banca d’Italia, teso ad evitare la duplicazione
dell’esercizio dell’attività di vigilanza. La Banca d’Italia era chiamata ad
effettuare controlli sulle banche, relativi ai profili di competenza della
Consob su richiesta della stessa; la Commissione effettuava controlli
relativi alla stabilità patrimoniale sulle SIM su richiesta della Banca
d’Italia.
La conseguenza era la creazione di un sistema di vigilanza che
anziché ripartita poteva dirsi intermediata.