3
complesso di informazioni (cioè “dati” correlati), fosse elaborato da un
computer.
In realtà, designare gli anni ‘60 come data di nascita delle banche dati è
alquanto superficiale.
Infatti è opportuno precisare che a prescindere dalla modalità
“tecnico/informatica” con la quale le banche dati sono realizzate, queste
esistevano anche prima degli anni ‘60, con l’unica differenza che erano
chiamate in altro modo
2
.
Per indicarle si usavano espressioni quali: Archivio, Rubrica, Elenco (si
pensi a quello telefonico); mentre per le opere collettive i termini in uso
erano: Almanacchi, Enciclopedie, Antologie, ecc.
A conferma di questo vi è anche una legge bancaria del 1936
3
che aveva
imposto il divieto di far uso del termine “banca” se non con riferimento alle
aziende di credito
4
.
1.2 “Banche dati” elettroniche e cartacee
Attualmente le banche dati si presentano in forma elettronica o cartacea.
Tale diversificazione non vuole discriminare le une rispetto alle altre, dal
momento che la differenza risiede prettamente nel supporto sul quale esse
sono rese disponibili, ma ciononostante è basilare.
Le banche dati elettroniche rispetto a quelle tradizionali cartacee offrono
una migliore gestione del metodo di ricerca.
2
Cfr. Andrea Zoppini, Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni dagli annuari alle
banche dati, Diritto Informatica, 1992, pag. 120; sullo stesso punto cfr. Massimo Introvigne, Computer
data bases e proprietà intellettuale in diritto comparato, In La tutela giuridica del Software, a cura di
Guido Alpa, Milano, Giuffré, 1984, pag. 67.
3
Regio decreto legge 12-03-1936, n. 375; disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della
funzione creditizia, in G.U. 16-03-1936, n. 63. Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,
n. 141 e, successivamente, abrogato dall'art. 161, comma 1, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, fatta
eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, comma 1, lettere d) e f) e 35, comma 2, lettera b).
4
Cfr. Renato Borruso, Contro il mercato della contraffazione la difesa per l’investimento del
“costitutore”, Guida al Diritto, del 3/07/1999, pag. 31.
4
Se le banche dati cartacee permettono di risalire all’informazione desiderata
attraverso l’utilizzo di un sistema di indici che, più o meno accurati,
comportano una ricerca rigida ed a volte difficoltosa, al contrario le banche
dati elettroniche, previa l’adozione di un programma di gestione, il
“software”, consentono di eseguire ricerche con la massima rapidità,
completezza e precisione.
Questa efficienza ed efficacia deriva soprattutto dalla libera combinabilità
dei c.d. “operatori logici booleani”
5
; and (compresenza), Or (alternativa),
Not (esclusione), che si affiancano ai metodi tradizionali di ricerca per voci
e sottovoci o ad altri criteri analoghi
6
.
La differenza sopra enunciata è importante per capire il motivo per cui in
sede di regolamentazione a livello comunitario si fosse data inizialmente
importanza alle sole banche dati elettroniche.
Lo stesso “Libro Verde”
7
sulle nuove sfide tecnologiche aveva sollevato
solo per quest’ultime il bisogno di tutela, in quanto ritenute più facilmente
duplicabili. Questa considerazione è confermata anche dalle prime proposte
di direttiva comunitaria sul tema della tutela delle banche dati, inizialmente
dirette a tutelare solo quelle elettroniche.
5
Dal nome del loro ideatore, il Matematico inglese George Boole (Lincoln 1815 – Cork 1864).
6
Nel caso un utente abbia bisogno di concatenare più dati che si riferiscono ai termini della sua ricerca,
può scegliere di collegare tra loro i dati (anche tipologicamente diversi) attraverso l’uso degli operatori
logici di Boole. I tre operatori logici normalmente si possono utilizzare in tutte le banche dati elettroniche,
tanto che per facilitarne l’uso a volte sono abbreviati utilizzando dei caratteri matematici, vediamo più nel
dettaglio cosa :
- AND rappresentato dal simbolo dell’asterisco “ * ” (I dati collegati tra loro da AND sono ricercati
dall’elaboratore solo in quanto compresenti nel documento da selezionare);
- OR rappresentato dal simbolo del più “ + ” (I dati relazionati tra loro da OR, sono ricercati
dall’elaboratore in quanto: (a) compresenti nello stesso documento; (b) non compresenti nello stesso
documento e cioè in alternativa tra loro);
- NOT rappresentato dal simbolo del meno “ (-) ” compreso tra due parentesi (Utilizzando l’operatore
logico del NOT, l’utente opera una selezione negativa di documenti. In altre parole non è più
interessato ad un determinato tipo di documento (selezione positiva come nel caso d’utilizzo dell’AND
o dell’OR), ma vuole escludere dalla selezione di documenti quelli che non lo interessano);
(abbreviazioni tratte dalla banca dati Italgiure-Find, riportate nel testo di Carlo Belvedere, Informatica e
diritto: nuovi strumenti operativi, Milano, IPSOA, 1990, pag. 60 e segg.).
7
Libro Verde della Commissione “Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche – Problemi di diritto d’autore
che richiedono un’azione immediata” in COM (88) 172 def., Bruxelles, 7 giugno 1988.
5
La facile duplicabilità è stato quindi il motivo principale che ha determinato
un’iniziale esclusione delle banche dati cartacee dall’ambito di tutela
8
.
Queste ultime solo in un secondo momento sono state ricomprese nella
tutela e di conseguenza le banche dati sono state considerate un “bene
autonomo” e degne di tutela indipendentemente dal supporto adottato.
Finora si è parlato unicamente di banche dati ma, specialmente in materia
informatica, tale terminologia richiama la nozione di “base di dati”.
In questo ambito la differenza tra i due termini, anche se minima, esiste, al
contrario di quanto accade nel linguaggio corrente dove essi tendono ad
assumere lo stesso significato
9
.
Tale diversità delimita due campi di applicazione tra loro distinti.
Si ottiene così la distinzione tra le banche dati (elettroniche) e le basi di
dati, definendo queste ultime come “la struttura tecnica della banca dati,
ossia i linguaggi di programmazione da essa utilizzati”
10
.
Anche in lingua francese viene sottolineata una certa diversità
11
, fra le due
espressioni: le banche di dati (letteralmente in francese banques de données)
sono “complessi di dati relativi ad un settore definito di conoscenze e
organizzati in modo da essere consultabili dagli utenti”, mentre una base di
dati (in francese base de données) costituisce “un complesso di dati
organizzati in vista dell’utilizzazione mediante programmi corrispondenti a
8
Bisognerà aspettare il testo della Posizione Comune (CE) n° 20/95 del 10 luglio 1995, in GUCE C 288/14
del 30 ottobre 1995, perché la proposta di direttiva a tutela delle banche dati consideri anche le banche dati
su supporto cartaceo, come poi riportato nel testo della stessa direttiva 96/9/CE " riprodotte(…) sotto
qualsiasi altra forma ". Sull’argomento principalmente cfr. Giovanni Guglielmetti, La tutela delle banche
dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE, in Contratto e impresa/Europa, 1997, pag. 179; Jean L.
Gaster, La protection juridique des bases de données dans l’Union européenne, in Revue du Marché
Unique Européen, n° 4/1996, pag. 58; Riccardo e Rosario Imperiali, La tutela giuridica delle banche dati,
in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1996, fasc. 2 (giugno), pag. 378.
9
Su questo punto cfr. Fabrizio Farinelli, Elaborazione dei dati e responsabilità civile, Giust. civ., 1984,
fasc. 9, pt. 2, pag. 318, in cui l’autore pone l’accento sul fatto che non esiste una differenza tra i due
termini, anzi viene sottolineato che sia più giusto parlare unicamente di “base di dati”, riconoscendo al
termine “banca dati” solo una mera funzione di sinonimo rispetto al primo.
10
Così Carlo Belvedere, Informatica e diritto: nuovi strumenti operativi, op. cit., pag. 23.
11
Come si legge nel Journal Officiel de la République Française; riportato nell’articolo di André Danzin,
Telematica, in enciclopedia del novecento, a cura dell’istit. enciclop. Treccani, Vol. VII, 1984, pag. 493.
6
singole applicazioni e in modo da facilitare l’evoluzione indipendente di dati
e programmi”.
L’uso di questi termini in lingua francese evidenzia che per “Bases de
données” si considerano gli archivi informatizzati bibliografici, e per
banques de données gli archivi che contengono i dati c.d. “fattuali” o
“testuali”.
A questa distinzione, fin troppo artificiosa, si contrappone la terminologia
anglo-americano che, con maggior semplicità, usa espressioni quali
“Reference data base” e “Source data base”.
Ne deriva la constatazione che da un punto di vista culturale e linguistico i
termini assumono significati diversi, mentre sono usati in modo indifferente
nel linguaggio corrente.
Dopo quanto detto, è necessario approfondire il significato del termine
“banca dati”.
In senso lato, si definisce banca dati un “archivio di informazioni omogenee
e relative ad un campo concettuale ben identificato, le quali sono state
classificate, codificate, organizzate e registrate su appositi supporti in modo
da facilitare il loro reperimento da parte di categorie più o meno vaste di
utenti”
12
.
La direttiva n. 96/9/CE a tutela delle banche dati le definisce come “raccolte
di opere, dati od altri elementi indipendenti sistematicamente e
organicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi
elettronici o in altro modo”
13
.
Dalle definizioni sopra riportate la prima considerazione è rivolta alla
constatazione che per banche dati si intendono principalmente un insieme
12
Definizione tratta dal dizionario della lingua italiana a cura di Folena Palazzi, contenuta nel testo di
Laura Chimienti, Banche di dati e diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 3.
13
Così la direttiva n. 96/9/CE in materia di banche dati all’art. 1, comma 2, di cui si tratterà in maniera più
dettagliata ivi nel paragrafo 3.4 e segg.
7
“organico” di dati. Da ciò si deduce che un semplice archivio casuale di
informazioni non rappresenta una banca dati.
La stessa raccolta di dati deve poi permettere un facile “estrapolazione”
delle informazioni. Migliore sarà il sistema di ricerca e maggiore “valore”
acquisterà la banca dati.
A tal proposito valgono i cinque principi fondamentali teorizzati da Renato
Borruso
14
che evidenziano il “passaggio” da semplice archivio a vera e
propria banca dati:
1. Principio di libertà di scelta del dato e di casualità della ricerca.
Nella ricerca di un’informazione l’utente ha completa libertà di scelta del
dato su cui imperniare, o da cui iniziare, la ricerca. In questo modo un
dato può costituituire una chiave d’accesso autonomo alla selezione di un
documento, e grazie ad un programma o indice, l’utente può direttamente
accedere ai documenti che contengono il dato richiesto in qualsiasi punto
essi si trovano.
2. Principio della libera combinazione dei dati di ricerca.
Con una banca dati l’utente ha la possibilità di indirizzare la selezione.
Nel caso di una banca dati elettronica gestita da un computer attraverso
un software di ricerca, si può raggiungere qualsiasi livello di specificità e
ottenere, quindi, risposte sempre adeguate alla particolarità o varietà
della ricerca. Questo non è così diretto in un archivio tradizionale nel
quale non si ha possibilità di effettuare una ricerca più specifica di quanto
non consenta l’ultima sottoripartizione o classificazione più capillare,
così come predisposta dall’organizzazione dell’indice di ricerca.
3. Principio del carattere colloquiale della ricerca.
La selezione dei documenti può avvenire con approssimazioni successive
e, quindi, con un andamento continuo della ricerca secondo i risultati
14
Cfr. Renato Borruso, Computer e diritto, vol. II, Milano, 1988, pag. 302 e segg.
8
man mano ottenuti. La ricerca automatica, inutile sottolinearlo, consente
tempi più brevi e una conseguente maggiore utilità economica.
4. Principio del mascheramento dei dati.
Possibilità per l’utente di cercare dati di cui, per qualsiasi motivo, non si
conoscono tutti i caratteri. Normalmente questa ricerca in un archivio
tradizionale sarebbe lunga e dispendiosa, mentre risulta più agevole
tramite i software di ricerca. Utilizzando questi è infatti sufficiente
sostituire ai caratteri sconosciuti un segno di incognita
15
per eseguire
comunque una ricerca.
5. Principio dell’estraibilità delle informazioni dai documenti mediante le
così dette analisi spettrali.
All’archivio elettronico il ricercatore può indicare anziché il dato
desiderato, soltanto la tipologia alla quale esso appartiene ed ottenere in
risposta un prospetto di sintesi che indica, per ogni dato concreto di quel
tipo, quanti documenti lo contengono. La ricerca manuale, invece, si può
eseguire solo con riferimento ad un singolo dato.
Questi principi mostrano l’importanza fondamentale che la banca dati
contenga al suo interno informazioni omogenee, corrette ed esattamente
organizzate tra di loro. Solo in questo modo si può ottenere una loro
estrapolazione facile e rapida.
15
I segni di incognita classici sono diversi e molto usati, specialmente in programmazione. Per questo
studio basti segnalarne i due più comuni:
⌦ il più semplice è “ ? ”, è una variabile alfanumerica valida per un solo carattere.
⌦ Il simbolo “ * ”, anch’essa è una variabile alfanumerica ma la sua validità è per più caratteri.
Facciamo un esempio di applicazione del simbolo di incognita:
Supponiamo di cercare il numero telefonico di un abbonato di cui si conosca il nome e solamente il
prefisso od il suffisso del cognome, si potrebbe effettuare ugualmente la ricerca: nel esempio
immaginiamo che l’abbonato si chiami Gaetano Arn… e non ci ricordiamo come termina, se siamo sicuri
che il cognome è formato di 4 lettere e ne conosciamo solamente 3, in questo caso ci basterà scrivere Arn?,
altrimenti, se la parola dovesse proseguire per più lettere allora useremo come suffisso l’incognita “*”.
9
1.3 La struttura delle “banche dati”
Le banche dati secondo la loro struttura interna possono essere suddivise in
diverse categorie. Questo avviene con riferimento alle relazioni che
collegano i dati tra loro oppure alla tipologia delle informazioni contenute.
Secondo la modalità di organizzazione dei dati
16
si individuano tre diverse
rappresentazioni di banche dati:
⌢ Gerarchiche => ordinate secondo una struttura ad albero.
⌢ Reticolari ===> ordinate secondo una serie di punti di accesso.
⌢ Relazionali ==> in base alle relazioni tra loro esistenti a seconda delle
indicazioni dell’utente.
Invece, con riferimento al contenuto, le banche dati si distinguono in
DOCUMENTARIE e FATTUALI:
a) Banche di dati DOCUMENTARIE: indicano all’utente dove reperire
l’informazione desiderata, rinviandolo, per ulteriori approfondimenti o
per la consultazione dei testi integrali a pubblicazioni, ecc..
A loro volta si distinguono in:
a.1) BIBLIOGRAFICHE: contengono indicazioni su testi, articoli, relazioni,
come “abstract” o sintesi;
a.2) NON BIBLIOGRAFICHE: sono costituite da brevi sintesi o segnalazione
di informazioni che rinviano per la consultazione ad altre fonti.
b) Banche di dati FATTUALI: contengono informazioni complete, e si
distinguono in:
b.1) NUMERICHE: i dati originali contenuti sono elaborati sotto forma di
tabelle e di diagrammi;
b.2) TESTUALI: raccolgono dati completi come leggi, articoli, sentenze,
ecc.;
16
Tale classificazione e quelle che seguono sono tratte dal testo di C. Belvedere, Informatica e diritto:
nuovi strumenti operativi, op. cit., pag. 23 e segg.
10
b.3) TESTUALI/NUMERICHE: contengono dati alfanumerici rappresentati
sotto forma testuale e/o di tabelle.
Le categorie sopra riportate, indicano la grande versatilità con la quale le
banche dati si adattino alle esigenze dell’utente, che di volta in volta può
adottare l’una o l’altra categoria.
1.4 Modalità di diffusione
Oltre alle definizioni sopra riportate è necessario esaminare le banche dati
anche in base al metodo attraverso il quale i dati sono resi fruibili agli utenti.
In questo caso si hanno due modalità di diffusione: ON-LINE e OFF-LINE.
(a) On-line: la banca dati è resa disponibile attraverso una rete di
telecomunicazione che consente di fornire i dati in tempo reale. L’utente
interessato a consultare tale banca dati, deve procurarsi un apparecchio
predisposto per il collegamento al nodo o sito su cui la banca stessa si
trova memorizzata. In questo modo egli può accedere alle informazioni
richieste.
(b) Off-line: è il metodo tradizionale. In questa categoria rientrano le banche
dati cartacee e quelle elettroniche rese disponibili sul supporto noto come
“CD-ROM
17
”. In questo caso la banca dati è fruibile in forma completa
su di un supporto rigido che consente all’utente di avere diretto accesso
alle informazioni in essa racchiuse. La necessità di un aggiornamento
della banca dati comporta la sostituzione completa della precedente
versione.
Le banche dati on-line hanno fatto la loro comparsa con lo sviluppo della
telematica. Essa è nata dall’unione di tre tecniche di base quali l’elettronica,
17
Acronimo per “Compact Disk Read Only Memory”, consiste in un disco ricoperto di materiale riflettente
ed opportunamente inciso, letto da un raggio laser; cfr. M.G. Losanno, Scritto con la luce. Il disco
compatto e la nuova editoria elettronica, Unicopli, Milano 1988, pag. 17.
11
la telecomunicazione e l’informatica, può essere definita come: “l’insieme
dei servizi di natura e d’origine informatica che possono essere forniti
mediante una rete di telecomunicazioni”
18
.
Il successo della telematica é determinato dalla presenza dell’elemento della
reciprocità: a differenza della radiodiffusione e della televisione, la
telematica consente a chiunque di fare di volta in volta da emittente o da
ricevente.
Esempi di banche dati on-line sono il teletext, il videotext, e, in genere, tutti
i servizi di accesso diretto a banche dati.
Tipico esempio di teletext in Italia è il “Televideo” che sfrutta i collegamenti
radiotelevisivi.
Il videotex, simile per impostazione al teletext, sfrutta invece i collegamenti
telefonici per inviare le informazioni. Il sistema è gestito in Italia dalla
Telecom S.p.A. e diffuso con il nome commerciale di “Videotel”.
Nel caso di accesso diretto a banche dati, tale servizio è garantito attraverso
un collegamento diretto con il gestore della banca dati, oppure con un
“host”
19
(o nodo) che tramite dei “gateways”
20
permette di accedere a più
archivi ovunque dislocati nel mondo.
Il più famoso dei collegamenti telematici, in questo caso, è la rete globale
Internet ed in particolare il suo protocollo di comunicazione più diffuso, il
World Wide Web
21
(meglio conosciuto con l’acronimo WWW).
18
Tale definizione è tratta dal “Journal Officiel de la Republique Française” come si legge nell’articolo di
André Danzin, Telematica, op. cit., pag. 493.
19
Il termine deriva dal terminologia inglese con significato di “accogliere / ricevere”. In una rete
informatica viene così definito ciascuno degli elaboratori (detti nodi di elaborazione) interconnessi tra loro
che forniscono servizi di informazione in linea, si vd. Amedeo Postiglione, Le informazioni giuridico
ambientale in ambito C.E.E. ed internazionale (Atti del 5° Congresso Internazionale Roma, 3-7- maggio
1993), In Informatica e attività giuridica, vol. II, a cura di O. Fanelli e E. Giannantonio, Istituto Poligrafico
e Zecca dello stato, pag. 1509.
20
Cioè interconnessioni di differenti “host”, cfr. Amedeo Postiglione, op. cit., pag.1509.
21
Per protocollo di comunicazione si intende la forma in cui i dati elettronici vengono inviati su una rete
telematica. In realtà il nome World Wide Web identifica una serie di linguaggi e protocolli di
comunicazione, quali Hyper Textual Transfer Protocol (HTTP) e Hyper Textual Marked Language
(HTML), che consentono la trasmissione dei dati ipertestuali. Cfr. Peter Flynn, The World Wide Web
Hand-book, 1996, International Thomson Computer Press.
12
Quando i dati vengono forniti Off-line, cioè senza l’utilizzo di una rete di
telecomunicazione ma con un aggiornamento periodico, si è in presenza
delle banche dati offerte su supporti “rigidi”, quali la stampa o i CD-ROM.
In particolare la stampa è il tradizionale metodo con il quale sono ancora
pubblicati indici, almanacchi, elenchi, ecc.
Le banche dati su CD-ROM hanno una peculiarità “unica”, infatti questo
supporto è in grado di riuscire a contenere una elevata quantità di
informazioni compresse in un minimo spazio. Ne consegue la possibilità di
memorizzare grandi quantità di dati, siano questi testi, immagini o commenti
sonori, che stiano racchiusi in poco più di 40 cmq circa
22
.
L’utente completa quindi il suo hardware con un lettore di tali supporti ottici
e grazie ad un apposito programma di ricerca ha la possibilità di consultare
direttamente la banca dati su disco compatto.
L’aggiornamento dell’archivio registrato su tale supporto può avvenire
unicamente attraverso la sostituzione del disco ottico.
Per una migliore comprensione delle diverse caratteristiche delle due
tipologie di distribuzione della banca dati, è necessario analizzare i limiti e
le potenzialità di ciascun tipo di archivio.
Questo confronto permette di concludere che gli aspetti negativi dell’uno
corrispondono a quelli positivi dell’altro e, quindi, giungere alla
considerazione che i due strumenti possono essere ritenuti complementari
tra loro.
I limiti delle banche dati fornite on-line attraverso collegamenti a distanza
con il singolo archivio, derivano dalla necessaria presenza di una rete
22
La capacità di un CD-ROM si aggira intorno ai 640 Mbytes: ogni Mbyte corrisponde a un milione di
byte, cioè ad un milione di caratteri, quindi considerando che una pagina standard consta di duemila
caratteri (pari a 0,002 Mbyte), la capacità di un CD-ROM è di circa 300.000 pagine dattiloscritte, che
equivalgono più o meno a 1.000 volumi a stampa di dimensioni medie; cfr. M.G. Losanno, Scritto con la
luce, op. cit., pag. 17.
13
pubblica o privata di telecomunicazione, a cui, oltretutto, si aggiungono gli
alti costi d’uso.
Si consideri, inoltre, che le banche dati fornite on-line presentano problemi
connessi agli accessi non autorizzati ed, in genere, alla sicurezza.
I principali limiti delle banche dati off-line, invece, riguardano innanzitutto
le difficoltà nell’aggiornamento. Questo infatti dipendente dall’efficacia
della rete di distribuzione della singola casa editrice e dal costo della nuova
banca dati che va a sostituire od integrare la precedente.
In particolare, su quest’ultimo punto, bisogna sottolineare che oltretutto
subentra il problema delle copie non autorizzate, specie con supporti quali i
CD-ROM. Essi infatti sono facilmente duplicabili e spesso oggetto di
produzione e distribuzione clandestina. Bisogna infine constatare che i
sistemi di ricerca di tali archivi non sono in genere particolarmente evoluti
23
.
Quest’ultimo aspetto è invece uno dei punti di forza delle banche dati in
linea, che infatti permettono modalità di ricerca particolarmente sviluppate,
nonché consultazioni mirate ed efficaci, sfruttando talvolta anche
applicazioni di intelligenza artificiale.
Tali tecniche di “Information Retrieval”, o ricerca di informazioni, possono
essere utilizzate su documenti di notevoli dimensioni caratterizzati da
aggiornamenti particolarmente rapidi che avvengono quasi in tempo “reale”.
Quindi, nonostante le ricordate capacità dei supporti ottici, sono ad essi di
gran lunga superiori.
Le banche dati tradizionali, o su CD-ROM, hanno invece il pregio di offrire in
genere costi nettamente inferiori (specie i CD-ROM), inoltre non sono
aggravate dalla difficoltà di accesso e dal tempo di collegamento; elementi
rilevanti nel caso di utenti non particolarmente esperti delle tecniche di
interrogazione.
23
Cfr. Gianluigi Ciacci, Multimedialità e CD-ROM: profili giuridici, In Informatica e attività giuridica,
vol. 1, Ed. Ist. Poligrafico e zecca dello stato, pag. 142.
14
Da questo deriva che le banche dati off-line risultano più adatte a fornire
un’informazione immediata, specie se da integrare in tempi brevi.
Considerando il continuo sviluppo delle tecnologie e di internet, è
comunque facile ipotizzare che le banche dati fornite on-line, saranno in
futuro più competitive di quanto non lo siano oggi. Questa situazione sarà
favorita da una riduzione dei costi e da una più facile fruizione del servizio
telematico, tanto da ipotizzare che quelle off-line saranno sostituite da quelle
on-line.
La chiave di successo di queste ultime sarà rappresentata dal collegamento
tra archivi, talvolta molto voluminosi e ben organizzati, che consentirà di
fornire istantaneamente informazioni di carattere statistico testuale
riguardanti le più svariate discipline specialistiche, nonché inerenti
all’esercizio delle diverse professioni.
15
Capitolo 2° : Le banche dati nel precedente
quadro normativo nazionale
2.1 Premessa
In passato non esisteva una norma che tutelasse specificatamente le banche
dati; il Decreto Legislativo del 6 maggio 1999 n° 169 (d’ora innanzi, per
brevità, il “D. Lgs. 169/99”) con il quale è stata recepita la direttiva
comunitaria 96/9/Ce, rappresenta il primo atto legislativo in Italia a tutela
delle banche dati.
L’importanza che riveste il D. Lgs. 169/99 nel sistema normativo italiano è
notevole, in quanto colma un vuoto legislativo che dottrina e giurisprudenza
per anni hanno evidenziato.
Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 169/99 si poneva il problema della
completa assenza di una norma di riferimento; d’altra parte tale “vuoto”
legislativo era comune alla maggior parte dei paesi europei. Tuttavia, in un
sistema giuridico come quello italiano, l’assenza di una previsione puntuale
non equivaleva ad un’assenza di tutela, poiché era possibile individuare nel
nostro corpus normativo la presenza di leggi applicabili a tutela delle banche
dati
24
.
Sebbene queste norme fossero ritenute spesso insoddisfacenti o inadeguate,
nel cercare una tutela specifica per le banche dati, la dottrina evidenziava tre
possibili norme per offrire loro protezione: oltre alla semplice tutela
contrattuale, le altre due possibilità venivano estrapolate dalla normativa in
tema di diritto d’autore e di concorrenza sleale. Tali discipline, non
permettevano di ovviare completamente a tutti gli inconvenienti causati dal
24
Cfr. Sandro Di Minco, La tutela giuridica delle banche dati. Verso una direttiva comunitaria,
Informatica e diritto, 1996, pag. 178.
16
vuoto legislativo; infatti, a causa della loro “strana natura”, le banche dati
non si identificavano con nessuna delle categorie di beni tutelati dal diritto
vigente, anzi, costituivano un “bene autonomo”.
Dei tre ambiti di tutela poc’anzi ricordati, la dottrina e la giurisprudenza
hanno ritenuto maggiormente applicabili, in linea di massima, le norme
relative al diritto d’autore nonché alla concorrenza sleale.
2.2 La tutela contrattuale
Il primo strumento di tutela offerto ai titolari delle banche dati, contro
l’appropriazione indebita del contenuto di queste, è stato quello di natura
contrattuale.
Considerato il problema della non facile inquadrabilità delle banche dati, ne
consegue che, nel qualificare i contratti ad esse inerenti, i titolari hanno
dovuto ricorrere alla stipulazione di “contratti atipici”
25
che hanno creato
non pochi problemi con riferimento sia alla qualificazione giuridica del
fenomeno
26
, sia alla determinazione della “proprietà” dei diritti connessi, sia
alla disciplina dell’uso dei dati contenuti in una banca dati
27
.
25
Cfr. A. Dassi, Banche dati e contratto di servizi: nuove prospettive dell’atipicità contrattuale, I
Contratti, 1995, pag. 308, in cui l’autrice mette in evidenza che il problema della qualificazione del
contratto atipico è spesso centrale “date le conseguenze che l’inquadramento delle pattuizioni nell’una o
nell’altra fattispecie contrattuale tipica, comporta sia con riguardo ai diritti ed agli obblighi delle parti,
sia ai meccanismi di responsabilità, operanti in caso d’inadempimento, o conseguenti allo scioglimento del
vincolo contrattuale”.
26
Sui contratti atipici e innominati esiste una vasta letteratura cui si rimanda per approfondimenti
sull’argomento come in particolare, Messineo, Contratti innominati, in Enc. Dir. X Milano, 1962; Sacco,
Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. Trim. dir. e proc. Civ., 1966, pag. 90; Clarizia, Contratti innominati,
in Enc. Giur. Treccani, III, Milano, 1988.
27
Tale tema è stato oggetto di un lodo emesso il giorno 30 settembre 1994 e sottoscritto il giorno 18
ottobre 1994, dal Collegio arbitrale composto da avv. M. Balbis, avv. R. Perinetti e avv. M. Consalvo
pubblicato sulla rivista I Contratti, fasc. 3, 1995, pag. 305 e segg. con commento di A. Dassi, in cui viene
analizzato un caso di gestione di un archivio-banca dati, in forza del quale si conferiva incarico di un
continuo aggiornamento dell’archivio informatico. Il contratto così stipulato aveva come oggetto una
complessa prestazione di dare misto a facere, nello specifico si ravvisava il caso della prestazione d’opera
intellettuale (art. 2230 c.c.) eventualmente resa nella forma della somministrazione.