2
1) se i danni derivanti dall’attività sportiva meritino un’autonoma
trattazione, poiché con il diffondersi delle discipline sportive ed
agonistiche in senso lato tra fasce sempre più ampie di
popolazione, si moltiplicano le occasioni di danno;
2) se esistano caratteristiche peculiari, adatte a contraddistinguere
tali responsabilità per le attività legate alla pratica sportiva, che
ne consiglino una trattazione e una denominazione autonoma.
Al fine di risolvere tali quesiti è necessario esaminare le
evoluzioni della responsabilità civile in generale, per accertare se
esse riguardano direttamente anche la responsabilità cosiddetta
sportiva, giungendo alla conclusione che, in materia di attività
sportiva, fatte salve le “regole del gioco” proprie di ogni singola
competizione agonistica, non vengono applicate norme
specifiche o principi difformi da quelli codicistici.
Ecco perché non sembra opportuno, per evitare dubbi od
equivoci, mantenere la denominazione autonoma “responsabilità
sportiva”.
D’altro canto non è neanche possibile disconoscere la notevole
rilevanza dell’attività sportiva nella società moderna: che si parli
di sport come svago o di sport agonistico, di sport a livello
3
dilettantistico, amatoriale o professionistico, l’organizzazione di
questo fenomeno dal punto di vista amministrativo è strettamente
compenetrata alla struttura amministrativa statale.
4
CAPITOLO I
ORDINAMENTO SPORTIVO E ORDINAMENTO
GIURIDICO
SOMMARIO: 1.1 Un ordinamento sezionale; 1.2 La giustizia sportiva; 1.3
La qualificazione delle federazioni sportive e del loro rapporto con i
dipendenti; 1.4 I “confini” della responsabilità sportiva
1.1. Un ordinamento sezionale
Come si presenta l’organizzazione sportiva italiana? Quali sono
le strutture che la caratterizzano?
Possiamo definirla come una sorta di piramide gerarchica, alla
cui base si trovano le società sportive: fra di esse quelle che
praticano attività agonistica dovranno essere affiliate alla
corrispondente federazione sportiva nazionale, la quale esercita,
nei loro confronti, i propri speciali poteri regolamentari, sia
tecnico-organizzativi, sia relativi all’esercizio della specifica
attività sportiva di loro competenza.
5
Questa autonomia regolamentare ed amministrativa viene
esercitata sotto il controllo del C.O.N.I., il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, che occupa la posizione di vertice di tale
complessa struttura organizzativa, in autonomia, pur se con il
controllo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo: le
federazioni, secondo l’opinione maggioritaria, sono associazioni
private ma nello stesso tempo organi del C.O.N.I., il quale
approva i loro statuti e regolamenti, ai quali devono attenersi le
società affiliate ed i singoli tesserati.
L’ordinamento sportivo si presenta dunque come un ordinamento
settoriale, ma al tempo stesso derivato dall’ordinamento statale;
si rende perciò necessario stabilire qual è il rapporto fra di loro,
dal punto di vista dell’autonomia del primo.
Rapporto che non potrà più essere meramente delegatorio, per
cui l’autonomia esiste solo ove lo Stato autorizza certi
comportamenti o delega poteri: se così fosse la normativa
sportiva avrebbe sempre natura regolamentare, si tratterebbe
sempre di norme di secondo grado rispetto a quelle statali.
Invece la normativa che disciplina l’organizzazione dello sport e
lo svolgimento delle varie attività è di natura primaria, pur
6
dovendo rispettare i principi di ordine pubblico dell’ordinamento
statale.
Il grado più elevato di autonomia dell’ordinamento sportivo è,
ovviamente, riscontrabile “nella regolamentazione tecnica dei
vari sport e nella organizzazione, direzione e valutazione delle
gare; si tratta di una normazione non solo propria dell’
ordinamento sportivo, ma anche esclusiva, e quindi non
conflittuale con le leggi dello Stato”
1
; al contrario esistono però
settori di esclusiva competenza dell’ordinamento Statale, dal
punto di vista normativo, che pur riguardano direttamente il
mondo dello Sport (come le norme sull’organizzazione e le
funzioni del C.O.N.I., quelle sulla tutela sanitaria,
sull’impiantistica sportiva, ecc.).
Peraltro, il campo più idoneo, per accertare il significato e la
rilevanza del riconoscimento di un ordinamento sportivo, è
quello comune ad entrambi, campo in cui siano presenti norme
dei due ordinamenti: non si tratterà allora di stabilire una
gerarchia tra esse (le norme statali prevalgono sempre su quelle
1
SCIALOJA A.,Responsabilità sportiva,in Digesto civ.,Utet,1998,vol.XVII,pag.413
7
di settore), ma di individuare gli specifici settori di influenza, per
prevenire possibili interferenze.
8
1.2. La giustizia sportiva
Un terreno tipico nel quale, da un lato, si può riscontrare il più
acuto conflitto tra l’ordinamento statale e quello sportivo e,
dall’altro, può misurarsi il grado di autonomia di quest’ultimo, è
quello della giustizia sportiva.
L’esistenza di una “giustizia sportiva”, distinta dalla giustizia
dell’ordinamento statale, è un dato di fatto; essa è esercitata da
collegi arbitrali o da organi federali dotati di una competenza
specifica in materie “tecniche” (regolamenti di gioco,
svolgimento delle competizioni, organizzazione di gare, ecc.),
mentre la giustizia statale è affidata ad organi giudiziari ed
amministrativi, chiamati a garantire posizioni di diritto
soggettivo e ad impedire violazioni di interessi legittimi
2
.
Possiamo quindi definire la giustizia sportiva come un insieme di
regole (che disciplinano le attività agonistiche) e di soggetti
(arbitri, giudici, commissioni tecniche e disciplinari), i quali
2
SCIALOJA, Responsabilità sportiva, in Digesto civ., UTET, Torino, 1998, vol. XVII,
pag. 414
9
controllano la regolarità delle gare e vigilano su eventuali
violazioni di atleti o altri tesserati.
A proposito della giustizia sportiva si distinguono quattro settori:
1)la giustizia tecnica, che sovrintende alla regolarità delle
manifestazioni e alla omologazione dei risultati;
2)la giustizia disciplinare, riguardante sia le persone fisiche che
le associazioni;
3)la giustizia amministrativa;
4)la giustizia economica, che decide su controversie tra società
sportive (o tra atleti e società sportive).
Alla luce di questa partizione, distinti cioè norme ed organi
giudicanti propri dei due ordinamenti suddetti, dovrebbe
considerarsi eccezionale un conflitto fra tali giustizie,ma la realtà
è diversa: esistono frequenti contrasti, originati in gran parte
dalla configurazione (da parte di certa giurisprudenza) delle
federazioni sportive come organi tecnici del C.O.N.I., aventi
perciò anch’esse natura pubblica.
Tesi, questa, che porta con sé la conseguenza che gli atti delle
federazioni stesse, essendo esplicazione di pubblici poteri, sono
soggetti alla giurisprudenza del giudice ordinario o del giudice
10
amministrativo, quando incidono, rispettivamente, su diritti
soggettivi o interessi legittimi.
11
1.3 La qualificazione delle federazioni sportive e del loro
rapporto con i dipendenti
Stando alla lettera della legge 16 febbraio 1942 n.426, istitutiva
del C.O.N.I., le federazioni sportive devono considerarsi organi
in senso tecnico del Comitato stesso.
Tale norma, infatti, dopo aver elencato i compiti del C.O.N.I., di
organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, prescrive
all’art. 5 che esso “si avvalga, nell’esercizio della sua attività
istituzionale, in qualità di organi, delle Federazioni Sportive”.
Ciascuna federazione ha il potere di emanare regolamenti interni,
contenenti le norme tecniche ed amministrative per il proprio
funzionamento e le specifiche normative per l’esercizio dello
sport controllato (lo statuto, il regolamento organico, il
regolamento tecnico): siffatta produzione normativa, sottoposta
alla cognizione degli organi di giustizia sportiva, è fonte di diritto
12
per tutti quei soggetti che operano, a vario titolo,nell’ambito
dell’ordinamento sportivo (società, atleti, tesserati in genere)
3
.
Le vertenze che ne derivano saranno devolute al sindacato delle
varie strutture giudiziarie sportive appositamente costituite,
collegi arbitrali o Commissioni disciplinari, senza però impedire
possibili ricorsi alla magistratura ordinaria
4
; pertanto l’efficacia
dei provvedimenti emanati da questi organismi è piena nei
confronti di tutti i soggetti che si siano impegnati ad osservare le
norme di tale sistema, le quali d’altronde “mai possono
oltrepassare i principi generali del diritto e neppure essere in
contrasto con la legge formale”
5
.
Anni orsono, si levò dal coro un’unica voce discorde
6
, rigettata in
fase di riesame dalla stessa Corte d’Appello
7
, sostenendo che le
federazioni (dotate o meno di personalità giuridica) non
costituirebbero uffici od organi del C.O.N.I., essendo legate ad
3
CONRADO, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di una
manifestazione sportiva, in Riv.dir.sport., 1991, 3
4
Cass. Sez. Un., 12 maggio 1979, n. 2725, in Giust.Civ., 1979, II, 1380
5
Legge 20 marzo 1865, Allegato E, art. 5; Disp. Prel. c.c., art. 4
6
Trib. Napoli, 11 agosto 1956, in Riv.dir.sport., 1957, 244
7
App. Napoli, 28 giugno 1957, in Riv.dir.sport., 1957, 236
13
esso da un rapporto meramente federalistico; esse avrebbero il
duplice aspetto sia di organi di un ente pubblico, sia di ente
autonomo, con conseguente duplicità di scopi:
1) uno scopo immediato e diretto, quello della pratica del gioco
sportivo, nel perseguire il quale sono autonome, tanto che
rispondono solo esse di tutte le attività svolte in questo ambito;
2) uno scopo mediato ed indiretto, in cui fungono da mezzi per la
realizzazione, da parte del C.O.N.I., del suo fine pubblicistico, in
modo che si possa far risalire ogni attività all’ente in questione.
Tesi che fu, come accennato, avversata dalla unanime
giurisprudenza del tempo
8
che attribuiva alle federazioni natura
di meri organi del C.O.N.I., ritenendole perciò in difetto di
legittimazione passiva a stare in giudizio in proprio; teoria però
che, se portata alle estreme conseguenze, giunge ad affermare la
estensibilità al C.O.N.I. della responsabilità civile
dell’organizzatore di gare sportive, gravante sulle federazioni
9
.
Senonchè può ormai ritenersi pacifico che l’espressione “organi”
vada intesa non in senso tecnico, ma in senso improprio, come
8
Cass. Sez. Un., 28 giugno 1968, n. 2028, in Foro it., 1968, I, 2790
9
Cass., 16 gennaio 1985, n. 97, in Giur.it., 1985, I, 1, 1226
14
indicativa di un collegamento funzionale, in base al quale ogni
federazione svolge un’attività, per certi versi pubblica e per altri
privata, sotto i poteri di controllo e vigilanza del Comitato
10
; e,
sulla base di tale impostazione, la stessa Suprema Corte
11
afferma
che costituisce un’esplicazione dell’attività privata l’assunzione
di personale tecnico.
La norma fondamentale in tema di dipendenti delle federazioni è
contenuta nella legge 23 marzo 1981 n. 91,il cui art. 14 istituisce
un particolare sistema normativo relativo a siffatto rapporto (al
quale non può applicarsi l’art. 4, che riguarda i soli rapporti di
prestazione a titolo oneroso tra gli sportivi e le società
destinatarie dei loro risultati), sistema che opera una distinzione
fra:
1) attività di amministrazione degli uffici centrali della
federazione, dalla quale sono esclusi tutti gli altri uffici, compresi
quelli costituiti presso le sedi regionali: per lo svolgimento di
questo tipo di attività esse possono utilizzare esclusivamente
10
Cass. Sez. Un., 9 maggio 1986, n. 3092, in Foro it., 1986, I, 1251
11
Cass., 22 dicembre 1987, n. 9566, in Foro it., 1988, I, 2604
15
personale del C.O.N.I., legato a questo da un rapporto di natura
pubblica
12
;
2)attività di carattere tecnico e sportivo, consistente
nell’addestramento ed insegnamento di discipline sportive: per la
quale, oltre che richiedere personale al Comitato, le federazioni
hanno facoltà di stipulare direttamente contratti di diritto privato
(perciò sarà necessario verificare se, al momento in cui
l’istruttore ha iniziato a prestare la propria opera in favore della
federazione, esso fosse già legato al C.O.N.I. da un rapporto
avente ad oggetto mansioni dello stesso tipo: suddetto rapporto
avrà natura pubblica in caso affermativo, mentre in caso negativo
sarà lavoro di natura privatistica);
3)attività da svolgersi presso gli uffici periferici delle federazioni,
compresa quella di natura amministrativa: ed anche in questo
caso la federazione potrà ricorrere sia a personale del C.O.N.I.,
che alla stipulazione di contratti di diritto privato
13
.
Quindi, ove si sia in presenza di un rapporto di lavoro
subordinato di natura privatistica tra un lavoratore e una
12
Cass., 23 dicembre 1988, n. 7037, in Riv.dir.sport., 1989, 207
13
Trib. Napoli, 27 giugno 1990, in Nuovo diritto, 1991, 271
16
federazione, l’eventuale “controversia relativa alle obbligazioni
retributive a carico di quella, è devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario
14
”.
14
Cass. Sez. Un., 3 marzo 1994, n. 2078, in Rep. Sport [6450], n. 75